Regolamento

Art. 1
Commissione Interpartitica

La Giunta Municipale individua, esclusi i luoghi di cui al successivo art. 4, in occasione di ogni elezione, le piazze ed altri luoghi disponibili per la propaganda elettorale e determina gli spazi per le affissioni.
Istituisce la Commissione Interpartitica per la disciplina della propaganda elettorale, che deve essere formata dai rappresentanti dei partiti o gruppi presenti in Consiglio Comunale e successivamente integrata con i rappresentanti dei partiti o gruppi che partecipano direttamente alle singole consultazioni.
La Commissione Interpartitica ha funzioni consultive nelle materie relative allo svolgimento della propaganda elettorale.

Art. 2
Utilizzo piazze

Per l'utilizzo delle piazze individuate dalla Giunta dovranno essere seguite le seguenti modalità.

2.1 - Prenotazioni

Le prenotazioni per l'utilizzo debbono pervenire, per iscritto, tassativamente almeno 3 giorni prima della manifestazione, presso la Segreteria della Commissione. L'assegnazione verrà effettuata secondo l'ordine di presentazione delle domande, risultante dall'apposita protocollazione.


2.2 - Modalità di fruizione

Ad esclusione dell'ultima settimana di propaganda, le manifestazioni dovranno essere articolate secondo la seguente suddivisione temporale:

 

feriali festivi

mattino //
pomeriggio 17 - 20,30 ***
sera 21 - 24

*** nella giornata di sabato
dalle 16 alle 20,30

mattino 9 - 13
pomeriggio 16 - 20,30
sera 21 - 24


Ogni partito o gruppo potrà impegnare una sola fascia oraria.
In caso di accordo fra le parti, in ognuna delle fasce orarie suddette, potranno svolgersi più manifestazioni, purchè intercorra almeno mezz'ora di intervallo fra le varie iniziative.
In caso di accertata disponibilità, le manifestazioni potranno essere prenotate per una fascia oraria superiore.


2.3 - Precedenze

I partiti politici e chi partecipa direttamente alla campagna elettorale hanno la precedenza sui fiancheggiatori o altri gruppi; tuttavia si intendono confermate le prenotazioni formulate da questi ultimi quando, ad almeno 4 giorni dalla manifestazione per i banchetti ed almeno 7 giorni dalla manifestazione per i comizi, non siano pervenute richieste di chi partecipa alla propaganda diretta.
Tale facoltà non vale nell'ultima settimana di propaganda.
Per iniziative di natura non elettorale (manifestazioni religiose, ricorrenze istituzionali, ecc.) la Giunta Municipale, per eccezionali ed argomentate motivazioni, verificata la disponibilità delle piazze, può autorizzarne l'utilizzo, fermi restando gli altri adempimenti di legge.


2.4 - Diritto di precedenza per Segretari nazionali e Presidenti

Ogni partito può esercitare, per una sola volta, il diritto di precedenza sulle altre prenotazioni, per iniziative con il proprio Segretario nazionale o Presidente.
Tali domande, comunque, dovranno pervenire alla Segreteria della Commissione almeno 7 giorni prima della manifestazione.

Art. 3
Chiusura della propaganda elettorale

La chiusura della propaganda elettorale in piazza Maggiore deve essere articolata nell'arco dell'ultima settimana e precisamente dal 6° giorno (lunedì ) al 2° giorno (venerdì) antecedenti la votazione.
In questo periodo, di norma, le manifestazioni debbono avere una durata non superiore ad un'ora e trenta; tra una manifestazione e l'altra deve intercorrere almeno mezz'ora di intervallo.
Il programma delle iniziative di quest'ultima settimana è concordato in Commissione Interpartitica non oltre il 15° giorno precedente la chiusura della propaganda elettorale.
In caso di mancato accordo, la Commissione, per consentire comunque un ordinato svolgersi delle manifestazioni di chiusura, applicherà le regole generali fino a tutta la giornata del mercoledì precedente la votazione e procederà, per quelle di giovedì e venerdì, a sorteggio, suddividendo le stesse secondo il numero degli aventi diritto, con un intervallo di almeno un quarto d'ora tra un comizio e l'altro.


Art. 4
Utilizzo di luoghi per distribuzione materiale propagandistico

I luoghi pubblici aperti al pubblico richiesti per l'installazione di tavolini per la distribuzione di materiale di propaganda o per la raccolta di firme, debbono rispettare le seguenti distanze:
- almeno 50 metri tra postazioni politicamente concorrenti;
- almeno 100 metri dalle sezioni dei partiti diversi dal richiedente;
- almeno 200 metri dalle sedi provinciali dei partiti diversi dal richiedente.
Il nulla-osta rilasciato non esime il titolare dello stesso (soggetto al quale viene rilasciato il nulla-osta) dal rispetto delle norme e dei provvedimenti riguardanti la circolazione e la viabilità; del codice civile; della sicurezza; dei regolamenti concernenti la pulizia e il decoro della città nonchè delle consuetudini legate alla tradizione ed alla civile convivenza.
Il nulla-osta è da ritenersi sospeso in coincidenza di manifestazioni elettorali prioritarie, quali comizi e analoghe iniziative.
Per le precedenze e le prenotazioni valgono le disposizioni di cui all'art. 2.


Art. 5
Utilizzo di altri luoghi individuati dai quartieri

I Quartieri, su richiesta della Commissione Interpartitica, individuano alcuni luoghi, con esclusione di quelli di cui all'art. 4 che precede, da destinare alla propaganda elettorale ferme restando le precedenze di cui sopra. Tutte le relative domande comprese quelle per l'utilizzo di luoghi di cui all'art.4 che precede, devono essere presentate ai rispettivi Quartieri, che provvedono a comunicarle alla Segreteria della Commissione Interpartitica con un anticipo di 4 giorni per la segnalazione alla Questura.
I Quartieri, compatibilmente con gli impegni prefissati, hanno facoltà di assegnare per manifestazioni elettorali anche altri luoghi, esclusi quelli di cui all'art.4 che precede, non compresi fra quelli stabiliti inizialmente previa comunicazione, nei tempi suindicati, alla Segreteria della Commissione; in questi casi, però, non opera la precedenza per i partiti politici.
In caso di mancato accordo tra le parti, ci si potrà riferire, per analogia, alle direttive di cui sopra. Permanendo il problema, dovrà essere interessata la Segreteria della Commissione Interpartitica.

Art. 6
Feste campestri ed altre manifestazioni consimili

Le scritte ed i manifesti posti all'esterno del luogo adibito a feste campestri ed altre manifestazioni consimili, debbono contenere solamente l'indicazione del tipo di manifestazione. Cartelloni, manifesti, ecc. contenenti simboli di partito o qualsiasi altro richiamo alla propaganda elettorale, dovranno essere affissi o all'interno del luogo destinato all'iniziativa o negli spazi appositamente riservati alla propaganda elettorale.
In ottemperanza alle indicazioni contenute nella circolare prefettizia del 1990, ogni tipo di manifestazione, che abbia direttamente o indirettamente carattere politico, dovrà essere sospesa nelle giornate di apertura dei seggi. Allo stesso divieto sono assoggettate le iniziative intese a raccogliere sottoscrizioni a sostegno di petizioni popolari in luogo pubblico.

Art. 7
Comizi su veicoli fermi

I comizi su veicoli fermi dovranno avere le seguenti caratteristiche:
- durata massima: mezz'ora;
- distanza del veicolo dalle sedi provinciali dei partiti: mt. 200;
- distanza del veicolo dalle sezioni dei partiti e dai luoghi di culto durante
l'ora delle funzioni: mt. 100;
- distanza del veicolo dai luoghi di cura: mt. 100;
- distanza del veicolo dai luoghi ove sono in corso comizi : mt. 100.
Tutte le iniziative di questo genere (comizi effettuati a mezzo di veicoli fermi), dovranno essere segnalate alla Segreteria della Commissione, al fine di garantirne la comunicazione alla Questura nei tempi stabiliti dall'art. 2.


Art. 8
Propaganda su mezzi mobili

La propaganda a mezzo di autoveicoli con altoparlanti, è consentita esclusivamente per il preannuncio dell'ora e del luogo dei comizi e nei seguenti orari:
- ore 10 - 13
- ore 16 - 21.
Eccezionalmente l'annuncio dei comizi potrà avvenire con l'anticipazione di mezz'ora sui suddetti orari.


Art. 9
Propaganda a mezzo camper e simili

A seconda del tipo di manifestazione proposta, la propaganda su camper e simili, può essere equiparata alla propaganda effettuata con l'installazione di tavolini (art. 4), alla propaganda su mezzi mobili (art. 8 ) o anche, se vengono effettuati comizi, a quelli su veicoli fermi (art. 7).

Art. 10
Affissioni

Qualora le domande di affissione di propaganda indiretta siano superiori agli spazi disponibili, la Commissione Interpartitica procede all'accorpamento in gruppi delle diverse richieste, assegnando a ciascun gruppo uno spazio di mt. 1 x 1 su ciascuno dei tabelloni installati.
Ogni gruppo partecipante alla campagna elettorale, può procedere per autoaffissione in quanto prevista dalla legge, effettuandola esclusivamente negli spazi ad esso assegnati.

Art. 11
Autolimitazioni connesse a disposizioni di legge e ministeriali

La Commissione Interpartitica si allinea alle indicazioni della circolare ministeriale del 1980 sulla disciplina della propaganda elettorale, che stabilisce quanto segue:
- sono vietati i cortei e le parate nell'ambito delle manifestazioni politiche;
- è vietato il lancio di volantini.
E' invece consentita la distribuzione a mano degli stessi, quando non sia rivolta a partecipanti a comizi di diverso orientamento politico.
E' consentita, altresì, la distribuzione di volantini su auto in sosta.

Art. 12
Disposizione finale

Al Presidente della Commissione Interpartitica spetta la sorveglianza sulla corretta esecuzione delle modalità di gestione della propaganda elettorale.

 


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A cura della Redazion Iperbole - Settore Informazione al Cittadino