Regolamento
Art. 1
Commissione Interpartitica
La Giunta Municipale individua,
esclusi i luoghi di cui al successivo art. 4, in occasione di ogni elezione,
le piazze ed altri luoghi disponibili per la propaganda elettorale e determina
gli spazi per le affissioni.
Istituisce la Commissione Interpartitica per la disciplina della propaganda
elettorale, che deve essere formata dai rappresentanti dei partiti o gruppi
presenti in Consiglio Comunale e successivamente integrata con i rappresentanti
dei partiti o gruppi che partecipano direttamente alle singole consultazioni.
La Commissione Interpartitica ha funzioni consultive nelle materie relative
allo svolgimento della propaganda elettorale.
Art. 2
Utilizzo piazze
Per l'utilizzo delle piazze individuate dalla Giunta dovranno essere seguite le seguenti modalità.
2.1 - Prenotazioni
Le prenotazioni per l'utilizzo debbono pervenire, per iscritto, tassativamente almeno 3 giorni prima della manifestazione, presso la Segreteria della Commissione. L'assegnazione verrà effettuata secondo l'ordine di presentazione delle domande, risultante dall'apposita protocollazione.
2.2 - Modalità di fruizione
Ad esclusione dell'ultima
settimana di propaganda, le manifestazioni dovranno essere articolate secondo
la seguente suddivisione temporale:
| feriali | festivi |
|
mattino // |
mattino 9 - 13 pomeriggio 16 - 20,30 sera 21 - 24 |
Ogni partito o gruppo
potrà impegnare una sola fascia oraria.
In caso di accordo fra le parti, in ognuna delle fasce orarie suddette, potranno
svolgersi più manifestazioni, purchè intercorra almeno mezz'ora
di intervallo fra le varie iniziative.
In caso di accertata disponibilità, le manifestazioni potranno essere
prenotate per una fascia oraria superiore.
2.3 - Precedenze
I partiti politici e chi
partecipa direttamente alla campagna elettorale hanno la precedenza sui fiancheggiatori
o altri gruppi; tuttavia si intendono confermate le prenotazioni formulate da
questi ultimi quando, ad almeno 4 giorni dalla manifestazione per i banchetti
ed almeno 7 giorni dalla manifestazione per i comizi, non siano pervenute richieste
di chi partecipa alla propaganda diretta.
Tale facoltà non vale nell'ultima settimana di propaganda.
Per iniziative di natura non elettorale (manifestazioni religiose, ricorrenze
istituzionali, ecc.) la Giunta Municipale, per eccezionali ed argomentate motivazioni,
verificata la disponibilità delle piazze, può autorizzarne l'utilizzo,
fermi restando gli altri adempimenti di legge.
2.4 - Diritto di precedenza per Segretari nazionali e Presidenti
Ogni partito può
esercitare, per una sola volta, il diritto di precedenza sulle altre prenotazioni,
per iniziative con il proprio Segretario nazionale o Presidente.
Tali domande, comunque, dovranno pervenire alla Segreteria della Commissione
almeno 7 giorni prima della manifestazione.
Art. 3
Chiusura della propaganda elettorale
La chiusura della propaganda
elettorale in piazza Maggiore deve essere articolata nell'arco dell'ultima settimana
e precisamente dal 6° giorno (lunedì ) al 2° giorno (venerdì)
antecedenti la votazione.
In questo periodo, di norma, le manifestazioni debbono avere una durata non
superiore ad un'ora e trenta; tra una manifestazione e l'altra deve intercorrere
almeno mezz'ora di intervallo.
Il programma delle iniziative di quest'ultima settimana è concordato
in Commissione Interpartitica non oltre il 15° giorno precedente la chiusura
della propaganda elettorale.
In caso di mancato accordo, la Commissione, per consentire comunque un ordinato
svolgersi delle manifestazioni di chiusura, applicherà le regole generali
fino a tutta la giornata del mercoledì precedente la votazione e procederà,
per quelle di giovedì e venerdì, a sorteggio, suddividendo le
stesse secondo il numero degli aventi diritto, con un intervallo di almeno un
quarto d'ora tra un comizio e l'altro.
Art. 4
Utilizzo di luoghi per distribuzione materiale propagandistico
I luoghi pubblici aperti
al pubblico richiesti per l'installazione di tavolini per la distribuzione di
materiale di propaganda o per la raccolta di firme, debbono rispettare le seguenti
distanze:
- almeno 50 metri tra postazioni politicamente concorrenti;
- almeno 100 metri dalle sezioni dei partiti diversi dal richiedente;
- almeno 200 metri dalle sedi provinciali dei partiti diversi dal richiedente.
Il nulla-osta rilasciato non esime il titolare dello stesso (soggetto al quale
viene rilasciato il nulla-osta) dal rispetto delle norme e dei provvedimenti
riguardanti la circolazione e la viabilità; del codice civile; della
sicurezza; dei regolamenti concernenti la pulizia e il decoro della città
nonchè delle consuetudini legate alla tradizione ed alla civile convivenza.
Il nulla-osta è da ritenersi sospeso in coincidenza di manifestazioni
elettorali prioritarie, quali comizi e analoghe iniziative.
Per le precedenze e le prenotazioni valgono le disposizioni di cui all'art.
2.
Art. 5
Utilizzo di altri luoghi individuati dai quartieri
I Quartieri, su richiesta
della Commissione Interpartitica, individuano alcuni luoghi, con esclusione
di quelli di cui all'art. 4 che precede, da destinare alla propaganda elettorale
ferme restando le precedenze di cui sopra. Tutte le relative domande comprese
quelle per l'utilizzo di luoghi di cui all'art.4 che precede, devono essere
presentate ai rispettivi Quartieri, che provvedono a comunicarle alla Segreteria
della Commissione Interpartitica con un anticipo di 4 giorni per la segnalazione
alla Questura.
I Quartieri, compatibilmente con gli impegni prefissati, hanno facoltà
di assegnare per manifestazioni elettorali anche altri luoghi, esclusi quelli
di cui all'art.4 che precede, non compresi fra quelli stabiliti inizialmente
previa comunicazione, nei tempi suindicati, alla Segreteria della Commissione;
in questi casi, però, non opera la precedenza per i partiti politici.
In caso di mancato accordo tra le parti, ci si potrà riferire, per analogia,
alle direttive di cui sopra. Permanendo il problema, dovrà essere interessata
la Segreteria della Commissione Interpartitica.
Art. 6
Feste campestri ed altre manifestazioni consimili
Le scritte ed i manifesti
posti all'esterno del luogo adibito a feste campestri ed altre manifestazioni
consimili, debbono contenere solamente l'indicazione del tipo di manifestazione.
Cartelloni, manifesti, ecc. contenenti simboli di partito o qualsiasi altro
richiamo alla propaganda elettorale, dovranno essere affissi o all'interno del
luogo destinato all'iniziativa o negli spazi appositamente riservati alla propaganda
elettorale.
In ottemperanza alle indicazioni contenute nella circolare prefettizia del 1990,
ogni tipo di manifestazione, che abbia direttamente o indirettamente carattere
politico, dovrà essere sospesa nelle giornate di apertura dei seggi.
Allo stesso divieto sono assoggettate le iniziative intese a raccogliere sottoscrizioni
a sostegno di petizioni popolari in luogo pubblico.
Art. 7
Comizi su veicoli fermi
I comizi su veicoli fermi
dovranno avere le seguenti caratteristiche:
- durata massima: mezz'ora;
- distanza del veicolo dalle sedi provinciali dei partiti: mt. 200;
- distanza del veicolo dalle sezioni dei partiti e dai luoghi di culto durante
l'ora delle funzioni: mt. 100;
- distanza del veicolo dai luoghi di cura: mt. 100;
- distanza del veicolo dai luoghi ove sono in corso comizi : mt. 100.
Tutte le iniziative di questo genere (comizi effettuati a mezzo di veicoli fermi),
dovranno essere segnalate alla Segreteria della Commissione, al fine di garantirne
la comunicazione alla Questura nei tempi stabiliti dall'art. 2.
Art. 8
Propaganda su mezzi mobili
La propaganda a mezzo di
autoveicoli con altoparlanti, è consentita esclusivamente per il preannuncio
dell'ora e del luogo dei comizi e nei seguenti orari:
- ore 10 - 13
- ore 16 - 21.
Eccezionalmente l'annuncio dei comizi potrà avvenire con l'anticipazione
di mezz'ora sui suddetti orari.
Art. 9
Propaganda a mezzo camper e simili
A seconda del tipo di manifestazione proposta, la propaganda su camper e simili, può essere equiparata alla propaganda effettuata con l'installazione di tavolini (art. 4), alla propaganda su mezzi mobili (art. 8 ) o anche, se vengono effettuati comizi, a quelli su veicoli fermi (art. 7).
Art. 10
Affissioni
Qualora le domande di affissione
di propaganda indiretta siano superiori agli spazi disponibili, la Commissione
Interpartitica procede all'accorpamento in gruppi delle diverse richieste, assegnando
a ciascun gruppo uno spazio di mt. 1 x 1 su ciascuno dei tabelloni installati.
Ogni gruppo partecipante alla campagna elettorale, può procedere per
autoaffissione in quanto prevista dalla legge, effettuandola esclusivamente
negli spazi ad esso assegnati.
Art. 11
Autolimitazioni connesse a disposizioni di legge e ministeriali
La Commissione Interpartitica
si allinea alle indicazioni della circolare ministeriale del 1980 sulla disciplina
della propaganda elettorale, che stabilisce quanto segue:
- sono vietati i cortei e le parate nell'ambito delle manifestazioni politiche;
- è vietato il lancio di volantini.
E' invece consentita la distribuzione a mano degli stessi, quando non sia rivolta
a partecipanti a comizi di diverso orientamento politico.
E' consentita, altresì, la distribuzione di volantini su auto in sosta.
Art. 12
Disposizione finale
Al Presidente della Commissione
Interpartitica spetta la sorveglianza sulla corretta esecuzione delle modalità
di gestione della propaganda elettorale.
A cura della Redazion Iperbole - Settore Informazione al Cittadino