| Statuto |
Statuto della Consulta delle Associazioni familiariArt. 1 ISTITUZIONE DELLA CONSULTA Per una più concreta attuazione di tale impegno, il Comune di Bologna istituisce la Consulta Comunale delle Associazioni Familiari, quale organismo di confronto, di valutazione ed impulso delle azioni, favorendo la semplificazione e la ricomposizione delle prestazioni a favore della famiglia e delle Associazioni che la rappresentano. Il Comune riconosce alla Consulta ampia autonomia, per quanto riguarda la regolamentazione del proprio funzionamento, la scelta degli argomenti da affrontare, l’organizzazione dei lavori, la scelta delle persone da invitare alle proprie riunioni al fine di acquisire informazioni, pareri o contributi tecnici. Art. 2 FUNZIONI DELLA CONSULTA 1. favorire le relazioni ed il confronto tra diverse esperienze, impegnate in ambito familiare; 2. favorire la predisposizione di iniziative comuni tra Amministrazione comunale ed associazionismo; 3. sviluppare l’osservazione delle dinamiche sociali, attraverso il confronto delle informazioni; 4. promuovere relazioni tra i diversi soggetti Istituzionali e non, che operano in città; 5. esprimere, quando richiesto, pareri su tutte le materie di competenza comunale riguardanti le politiche familiari ed i relativi servizi; 6. promuovere iniziative atte a fornire una cultura della famiglia come istituzione sociale fondamentale ed a rendere la società e le altre istituzioni più attente ed adeguate ai problemi che riguardano la stessa; 7. provvedere a dotarsi di norme di autoregolamentazione. - costituire, autonomamente o su richiesta del Comune, gruppi di lavoro su temi specifici; - invitare ai suoi lavori Amministratori, Funzionari Pubblici ed esperti, al fine di acquisire pareri, informazioni o approfondimenti. a) l’Assemblea Generale, b) il Presidente, c) la Segreteria Esecutiva. Tutte le cariche elettive hanno durata biennale e non sono rinnovabili per più di due mandati consecutivi. Art. 4 ASSEMBLEA GENERALE a) deliberare sulle domande di adesione; b) eleggere il Presidente e la Segreteria esecutiva; c) riunirsi almeno una volta ogni 3 mesi, su convocazione del Presidente e con ordine del giorno stabilito dalla Segreteria esecutiva. L’Assemblea Generale deve essere convocata qualora lo richieda almeno un terzo degli aderenti; d) ricercare sempre, nelle decisioni di competenza, la più ampia convergenza tra gli organismi aderenti: a tal proposito le sue deliberazioni devono essere approvate almeno dai due terzi dell’assemblea. a) convoca l’Assemblea; b) presiede l’Assemblea Generale e la Segreteria esecutiva; c) rappresenta la Consulta all’esterno; d) sottoscrive gli atti della Consulta; e) assume i provvedimenti di urgenza, che dovranno essere ratificati dall’Assemblea; f) può delegare in caso di impossibilità, una persona di sua fiducia. La carica di Presidente è incompatibile con: a) Presidente e/o legale rappresentante di una qualsiasi associazione aderente; b) incarichi politici e cariche pubbliche elettive. Art. 6 SEGRETERIA ESECUTIVA a) coadiuvare il Presidente nello svolgimento dei suoi compiti; b) attuare gli indirizzi e le delibere dell’Assemblea, in stretto contatto con gli organismi aderenti; c) fornire parere consultivo al Presidente sui provvedimenti d’urgenza. Art. 7 COMPONENTI DELLA CONSULTA - abbiano sede legale od operativa nel Comune di Bologna; - siano formalmente e regolarmente costituite; - contemplino tra i fini statutari la promozione e il sostegno della famiglia. Può prendere parte ai lavori della Consulta, senza diritto di voto, l’Assessore Delegato ai Servizi Sociali del Comune di Bologna. La partecipazione alla Consulta è volontaria e gratuita. La Consulta dura in carica per tutto il mandato amministrativo. Art. 8 AMMISSIONE ALLA CONSULTA - Statuto dell’Associazione; - designazione del rappresentante e dell’eventuale suo sostituto; - relazione sintetica sulle attività svolte. Art. 9 ESPRESSIONE DI PARERI Al fine di facilitare e qualificare la valutazione dei provvedimenti da parte della Consulta, il Comune fornirà alla Consulta tutte le informazioni del caso, ad esclusione di quelle soggette per legge a vincoli di riservatezza, accompagnate dalla documentazione necessaria. Art. 10 SUPPORTO ALLA CONSULTA Art. 11 NORME TRANSITORIE L’Amministrazione Comunale nomina un comitato tecnico, composto da tre membri, che provvederà all’esame di legittimità delle domande pervenute, alla convocazione della prima assemblea della Consulta e ne dirigerà i lavori per i primi tre mesi, al termine dei quali l’assemblea procederà alla elezione del Presidente e della Segreteria Esecutiva. |
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