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Statuto

Statuto della Consulta delle Associazioni familiari

Art. 1 ISTITUZIONE DELLA CONSULTA

Il Comune di Bologna, ai sensi dell’art. 4 dello Statuto comunale, esprime un impegno prioritario per promuovere i diritti di cittadinanza della famiglia, così come costituzionalmente definita, la coesione sociale e la solidarietà fra le famiglie, attraverso la costruzione di relazioni organiche con le Associazioni che le rappresentano.

Per una più concreta attuazione di tale impegno, il Comune di Bologna istituisce la Consulta Comunale delle Associazioni Familiari, quale organismo di confronto, di valutazione ed impulso delle azioni, favorendo la semplificazione e la ricomposizione delle prestazioni a favore della famiglia e delle Associazioni che la rappresentano.

Il Comune riconosce alla Consulta ampia autonomia, per quanto riguarda la regolamentazione del proprio funzionamento, la scelta degli argomenti da affrontare, l’organizzazione dei lavori, la scelta delle persone da invitare alle proprie riunioni al fine di acquisire informazioni, pareri o contributi tecnici.

Art. 2 FUNZIONI DELLA CONSULTA

La Consulta svolge funzioni di impulso e sostegno alla realizzazione, da parte del Comune di Bologna, di politiche familiari rispettose del principio di sussidiarietà e dei diritti della famiglia, con attività consultive, propositive e di attivo concorso all’esercizio delle funzioni comunali per quanto riguarda le politiche sociali rivolte alle famiglie. Le funzioni della Consulta sono le seguenti:

1. favorire le relazioni ed il confronto tra diverse esperienze, impegnate in ambito familiare;

2. favorire la predisposizione di iniziative comuni tra Amministrazione comunale ed associazionismo;

3. sviluppare l’osservazione delle dinamiche sociali, attraverso il confronto delle informazioni;

4. promuovere relazioni tra i diversi soggetti Istituzionali e non, che operano in città;

5. esprimere, quando richiesto, pareri su tutte le materie di competenza comunale riguardanti le politiche familiari ed i relativi servizi;

6. promuovere iniziative atte a fornire una cultura della famiglia come istituzione sociale fondamentale ed a rendere la società e le altre istituzioni più attente ed adeguate ai problemi che riguardano la stessa;

7. provvedere a dotarsi di norme di autoregolamentazione.

La Consulta può, inoltre:

- costituire, autonomamente o su richiesta del Comune, gruppi di lavoro su temi specifici;

- invitare ai suoi lavori Amministratori, Funzionari Pubblici ed esperti, al fine di acquisire pareri, informazioni o approfondimenti.

Art. 3 ORGANI DELLA CONSULTA

Gli organi della Consulta sono:

a) l’Assemblea Generale,

b) il Presidente,

c) la Segreteria Esecutiva.

Tutte le cariche elettive hanno durata biennale e non sono rinnovabili per più di due mandati consecutivi.

Art. 4 ASSEMBLEA GENERALE

L’Assemblea generale è costituita da un solo rappresentante (presidente o suo delegato) di ogni associazione aderente; direttamente provvede a :

a) deliberare sulle domande di adesione;

b) eleggere il Presidente e la Segreteria esecutiva;

c) riunirsi almeno una volta ogni 3 mesi, su convocazione del Presidente e con ordine del giorno stabilito dalla Segreteria esecutiva. L’Assemblea Generale deve essere convocata qualora lo richieda almeno un terzo degli aderenti;

d) ricercare sempre, nelle decisioni di competenza, la più ampia convergenza tra gli organismi aderenti: a tal proposito le sue deliberazioni devono essere approvate almeno dai due terzi dell’assemblea.

Se un ente aderente non intende collaborare alle iniziative deliberate dall’Assemblea Generale, espone le motivazioni della sua scelta.

Art. 5 PRESIDENTE

Il Presidente è eletto dall’Assemblea e svolge le seguenti funzioni:

a) convoca l’Assemblea;

b) presiede l’Assemblea Generale e la Segreteria esecutiva;

c) rappresenta la Consulta all’esterno;

d) sottoscrive gli atti della Consulta;

e) assume i provvedimenti di urgenza, che dovranno essere ratificati dall’Assemblea;

f) può delegare in caso di impossibilità, una persona di sua fiducia.

La carica di Presidente è incompatibile con:

a) Presidente e/o legale rappresentante di una qualsiasi associazione aderente;

b) incarichi politici e cariche pubbliche elettive.

Art. 6 SEGRETERIA ESECUTIVA

La Segreteria esecutiva è costituita dal Presidente e da quattro membri eletti dall’Assemblea e provvede a:

a) coadiuvare il Presidente nello svolgimento dei suoi compiti;

b) attuare gli indirizzi e le delibere dell’Assemblea, in stretto contatto con gli organismi aderenti;

c) fornire parere consultivo al Presidente sui provvedimenti d’urgenza.

Art. 7 COMPONENTI DELLA CONSULTA

Possono fare parte della Consulta, con diritto di voto, le associazioni di privato sociale, che, ancorché non iscritte al Registro comunale delle Libere Forme Associative e/o in altri registri di pubblica evidenza:

- abbiano sede legale od operativa nel Comune di Bologna;

- siano formalmente e regolarmente costituite;

- contemplino tra i fini statutari la promozione e il sostegno della famiglia.

Le Associazioni partecipano alla Consulta attraverso un proprio rappresentante.

Può prendere parte ai lavori della Consulta, senza diritto di voto, l’Assessore Delegato ai Servizi Sociali del Comune di Bologna.

La partecipazione alla Consulta è volontaria e gratuita.

La Consulta dura in carica per tutto il mandato amministrativo.

Art. 8 AMMISSIONE ALLA CONSULTA

Le Associazioni interessate a far parte della Consulta inviano richiesta di ammissione, indicando il nome della persona formalmente incaricata di rappresentare l’Associazione. Alla domanda, dovrà inoltre essere allegato:

- Statuto dell’Associazione;

- designazione del rappresentante e dell’eventuale suo sostituto;

- relazione sintetica sulle attività svolte.

Le richieste di adesione verranno esaminate nella prima seduta utile dall’Assemblea Generale. La Consulta comunica formalmente al richiedente l’accettazione dell’ammissione o il rifiuto o la richiesta di ulteriore documentazione: in questi due ultimi casi ne motiva le ragioni.

Art. 9 ESPRESSIONE DI PARERI

Sono sottoposte ad una valutazione della Consulta, durante la fase istruttoria, le proposte di provvedimento di competenza del Consiglio Comunale, della Giunta o dei Consigli di Quartiere, con i quali siano approvati programmi e progetti rivolti alle famiglie.

Al fine di facilitare e qualificare la valutazione dei provvedimenti da parte della Consulta, il Comune fornirà alla Consulta tutte le informazioni del caso, ad esclusione di quelle soggette per legge a vincoli di riservatezza, accompagnate dalla documentazione necessaria.

Art. 10 SUPPORTO ALLA CONSULTA

L’Amministrazione Comunale mette a disposizione della Consulta una sede per le riunioni e per l’espletamento delle attività della Segreteria Esecutiva.

Art. 11 NORME TRANSITORIE

Al fine di attivare la Consulta, il Comune, attraverso un bando pubblico, invita le Associazioni familiari del territorio a richiedere di partecipare all’Assemblea costitutiva della Consulta.

L’Amministrazione Comunale nomina un comitato tecnico, composto da tre membri, che provvederà all’esame di legittimità delle domande pervenute, alla convocazione della prima assemblea della Consulta e ne dirigerà i lavori per i primi tre mesi, al termine dei quali l’assemblea procederà alla elezione del Presidente e della Segreteria Esecutiva.
Con tale elezione si intende costituita validamente la Consulta.

 
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