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La LR 4/2010 art. 45 stabilisce nuove norme che le strutture ex LR 5/2005 di toelettatura, pensione, commercio, allevamento, addestramento devono seguire per ottenere l'autorizzazione allo svolgimento dell'attività e il DL. n. 78/2010, convertito in legge n. 122 del 30 luglio 2010 , ha provveduto a riformulare il testo dell’art. 19 della legge n. 241/1990, dedicato ora alla “Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA)”. La SCIA deve essere corredata dalle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell'atto di notorietà (ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 ) dell’interessato, nonché dalle attestazioni di tecnici abilitati o dalle dichiarazioni di conformità rese dalle Agenzie per le imprese (istituite dall'art. 38 comma 4 del D.L. 112/2008 ), relative alla sussistenza dei requisiti e dei presupposti per l'avvio dell'attività. Tali attestazioni e asseverazioni possono essere corredate dagli elaborati tecnici necessari per consentire le verifiche di competenza dell'amministrazione. Tale documentazione sostituisce anche eventuali pareri di organi o enti appositi, ovvero l'esecuzione di verifiche preventive eventualmente richieste dalla legge. NOTA BENE:
L'attività può essere iniziata immediatamente dalla data di presentazione della segnalazione all'Amministrazione purchè la stessa sia completa e corredata in cartaceo e in duplice copia di tutti gli allegati previsti dalla LR 5/2005, vale a dire da: 1. relazione tecnica descrittiva dei locali, delle attrezzature utilizzate, delle modalità di gestione dell'attività; 2. planimetria dei locali con indicazione della loro destinazione d'uso in scala 1:100 con layout degli impianti, strutture e attrezzature; 3. attestato di idoneità al corso di formazione professionale per la qualifica di Responsabile dell'Assistenza agli Animali. In mancanza anche solo di uno di questi allegati facenti parte integrante la S.C.I.A. la domanda non sarà accolta nè protocollata, l'attività non potrà essere iniziata e l'organo di controllo comunale verificherà che le disposizioni siano state rispettate. L’Amministrazione ha 60 giorni di tempo per procedere alla verifica della segnalazione e, in caso di accertata carenza dei requisiti necessari, adotta motivati provvedimenti con cui dispone il divieto di proseguire l'attività e la rimozione degli eventuali effetti dannosi. L'interessato può evitare tali provvedimenti conformando alla normativa vigente l'attività ed i suoi effetti entro un termine fissato dall'Amministrazione, in ogni caso non inferiore a 30 giorni. Decorso il termine dei 60 giorni dalla SCIA, all'Amministrazione è consentito intervenire sulla situazione consolidatasi, nei seguenti casi: dichiarazioni false o mendaci; pericolo attuale di un danno grave e irreparabile per il patrimonio artistico e culturale, per l'ambiente, per la salute, per la sicurezza pubblica o la difesa nazionale e previo motivato accertamento dell'impossibilità di tutelare comunque tali interessi mediante conformazione dell'attività dei privati alla normativa vigente; esercizio del potere di autotutela. Il Servizio di Veterinaria della Ausl di via Gramsci 12 a Bologna, tel: 051 6079711, effettua il sopralluogo tecnico e fornisce al Comune l'esito delle verifiche effettuate. DEFINIZIONI e CATEGORIE STABILITE DALLA LEGGE:
REQUISITI E DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE: PUNTO DI CONSEGNA DELLA SCIA: UFFICIO REGOLAZIONE STRUTTURE SANITARIE DEL SETTORE SALUTE SPORT E CITTA' SANA Piazza Liber Paradisus, 6 - Torre C - Piano 4° - stanza n. 404 in alternativa, nel solo caso di assenza dal servizio del funzionario dell'Ufficio Regolazione: PROTOCOLLO DEL Settore Salute Sport e Città Sana Piazza Liber Paradisus, 6 – 40129 Bologna – Torre C – 7° piano – Stanza n° 706 Moduli di relazioni tecniche da allegare a seconda della categoria di appartenenza: NORMATIVE Legge regionale 5/2005 Legge regionale 4/2010 Legge 69/2009 Legge 241/1990 Legge 19/1982 |