a cosa servono queste icone? rimpicciolisci caratteriingrandisci caratteriripristina caratteri versione solo testoversione ad alto contrastoripristina visualizzazione stampa
Ordinanza di sequestro/dissequestro cautelativo sanitario di sostanze alimentari
DESCRIZIONE

L'Ufficio REGOLAZIONE STRUTTURE SANITARIE (stanza n. 404) del Settore Salute Sport e Città Sana del Comune riceve richiesta di conferma del sequestro cautelativo effettuato per alimenti nocivi alla salute da parte di:

- Servizi di Igiene Pubblica o Veterinario dell'Azienda USL di Bologna - Dipartimento di Sanità Pubblica
- NAS (Nucleo Anti-Sofisticazioni del Ministero della Sanità) di Bologna.

Entro 48 ore dalla data di ricevimento della comunicazione il sequestro viene confermato dal Comune con l'adozione di un atto formale.
 
Chi ha subito il sequestro può opporsi entro 10 gg. dal ricevimento della convalida di sequestro.

Espletati gli accertamenti il Servizio o il Nucleo che ha effettuato il sequestro o il soggetto che ha subito il sequestro richiede l'eventuale dissequestro o la distruzione o la destinazione a uso diverso dall'alimentazione umana  d'ufficio o previo ricevimento di una richiesta da parte di chi ha subito il sequestro.

PUNTO DI CONSEGNA DEL SEQUESTRO O DELLA RICHIESTA DI DISSEQUESTRO:
 
UFFICIO REGOLAZIONE STRUTTURE SANITARIE DEL SETTORE SALUTE SPORT E CITTA' SANA
Piazza Liber Paradisus, 6 - Torre C - Piano 4° - stanza n. 404
 
in alternativa, nel solo caso di assenza dal servizio del funzionario dell'Ufficio Regolazione:
 
PROTOCOLLO DEL Settore Salute Sport e Città Sana
Piazza Liber Paradisus, 6 – 40129 Bologna – Torre C – 7° piano – Stanza n° 706
 
NORMATIVA DI RIFERIMENTO

LEGGE 30.4.1962, n.283:
- Disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze
alimentari e delle bevande (art. 5)

D.P.R. 26.3.1980, n. 327:
- Regolamento di esecuzione della Legge 30.4.62 n. 283, e successive
modificazioni (artt. 1, 20)

LEGGE REGIONALE 4.5.1982, n.19:
- Norme per l'esercizio delle funzioni in materia di Igiene e Sanità
Pubblica, Veterinaria e Farmaceutica.

REGOLAMENTO DI IGIENE PER LA TUTELA DELLA SALUTE E DELL'AMBIENTE
(art. 189 comma 9, 10 e 11)