La SCIA deve essere corredata dalle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell'atto di notorietà (ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 ) dell’interessato, nonché dalle attestazioni di tecnici abilitati o dalle dichiarazioni di conformità rese dalle Agenzie per le imprese (istituite dall'art. 38 comma 4 del D.L. 112/2008 ), relative alla sussistenza dei requisiti e dei presupposti per l'avvio dell'attività.
Tali attestazioni e asseverazioni possono essere corredate dagli elaborati tecnici necessari per consentire le verifiche di competenza dell'amministrazione. Tale documentazione sostituisce anche eventuali pareri di organi o enti appositi, ovvero l'esecuzione di verifiche preventive eventualmente richieste dalla legge.
L'attività può essere iniziata immediatamente dalla data di presentazione della segnalazione all'Amministrazione.
L’Amministrazione ha 60 giorni di tempo per procedere alla verifica della segnalazione e, in caso di accertata carenza dei requisiti necessari, adotta motivati provvedimenti con cui dispone il divieto di proseguire l'attività e la rimozione degli eventuali effetti dannosi.
L'interessato può evitare tali provvedimenti conformando alla normativa vigente l'attività ed i suoi effetti entro un termine fissato dall'Amministrazione, in ogni caso non inferiore a 30 giorni.
Decorso il termine dei 60 giorni dalla SCIA, all'Amministrazione è consentito intervenire sulla situazione consolidatasi, nei seguenti casi:
dichiarazioni false o mendaci;
pericolo attuale di un danno grave e irreparabile per il patrimonio artistico e culturale, per l'ambiente, per la salute, per la sicurezza pubblica o la difesa nazionale e previo motivato accertamento dell'impossibilità di tutelare comunque tali interessi mediante conformazione dell'attività dei privati alla normativa vigente;
esercizio del potere di autotutela.