a cosa servono queste icone? rimpicciolisci caratteriingrandisci caratteriripristina caratteri versione solo testoversione ad alto contrastoripristina visualizzazione stampa
SCIA per attivitą di imprese di onoranze funebri
 La LR 4/2010 stabilisce che le strutture ex LR 19/2004 di onoranze funebri per esercitare la propria attività presentino la dichiarazione di inizio attività, SCIA, corredata dalla documentazione necessaria (**).
Il DL. n. 78/2010, convertito in legge n. 122 del 30 luglio 2010 , ha provveduto a riformulare il testo dell’art. 19 della legge n. 241/1990, dedicato ora alla “Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA)”.
La SCIA deve essere corredata dalle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell'atto di notorietà (ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 ) dell’interessato, nonché dalle attestazioni di tecnici abilitati o dalle dichiarazioni di conformità rese dalle Agenzie per le imprese (istituite dall'art. 38 comma 4 del D.L. 112/2008 ), relative alla sussistenza dei requisiti e dei presupposti per l'avvio dell'attività.
Tali attestazioni e asseverazioni possono essere corredate dagli elaborati tecnici necessari per consentire le verifiche di competenza dell'amministrazione. Tale documentazione sostituisce anche eventuali pareri di organi o enti appositi, ovvero l'esecuzione di verifiche preventive eventualmente richieste dalla legge.
L'attività può essere iniziata immediatamente dalla data di presentazione della segnalazione all'Amministrazione.
L’Amministrazione ha 60 giorni di tempo per procedere alla verifica della segnalazione e, in caso di accertata carenza dei requisiti necessari, adotta motivati provvedimenti con cui dispone il divieto di proseguire l'attività e la rimozione degli eventuali effetti dannosi.
L'interessato può evitare tali provvedimenti conformando alla normativa vigente l'attività ed i suoi effetti entro un termine fissato dall'Amministrazione, in ogni caso non inferiore a 30 giorni.
Decorso il termine dei 60 giorni dalla SCIA, all'Amministrazione è consentito intervenire sulla situazione consolidatasi, nei seguenti casi:
dichiarazioni false o mendaci;
pericolo attuale di un danno grave e irreparabile per il patrimonio artistico e culturale, per l'ambiente, per la salute, per la sicurezza pubblica o la difesa nazionale e previo motivato accertamento dell'impossibilità di tutelare comunque tali interessi mediante conformazione dell'attività dei privati alla normativa vigente;
esercizio del potere di autotutela.
 
Il Servizio Igiene Edilizia Urbanistica della Ausl di via Boldrini 12 a Bologna, tel: 051 6079711, effettua il sopralluogo tecnico e fornisce al Comune il proprio parere.

PUNTO DI CONSEGNA E DI RITIRO DELL'ATTO:

UFFICIO REGOLAZIONE STRUTTURE SANITARIE DEL SETTORE SALUTE SPORT E CITTA' SANA
Piazza Liber Paradisus, 6 - Torre C - Piano 4° - stanza n. 404
 
in alternativa, nel solo caso di assenza dal servizio del funzionario dell'Ufficio Regolazione:
 
PROTOCOLLO DEL Settore Salute Sport e Città Sana
Piazza Liber Paradisus, 6 – 40129 Bologna – Torre C – 7° piano – Stanza n° 706


REQUISITI MINIMI:
(**) MODULI:
 
 
NORMATIVE
 
Legge regionale 19/2004
Legge regionale 4/2010
Legge 69/2009
Legge 241/1990
Legge 19/1982