7
ottobre 2001
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COSTITUZIONE |
RIFORMA 2001 |
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I LIVELLI DI AUTONOMIA |
ART. 114
La Repubblica si riparte in Regioni, Province e Comuni. |
Gli enti autonomoni Comuni, Province, Città metropolitane
e Regioni costituiscono la Repubblica, insieme allo Stato. |
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AUTONOMIE SPECIALI |
ART. 116
Autonomia speciale per Sicilia, Sardegna, Trentino-Alto Adige, Friuli-Venezia
Giulia e Valle dAosta. |
Conferma le Regioni a statuto speciale. Ma la legge del Parlamento può,
su intesa con la Regione interessata, conferire ulteriori forme di autonomia,
anche in materia di istruzione, ambiente e beni culturali. |
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POTERI LEGISLATIVI DELLE REGIONI |
ART. 117
Elenca le materie nelle quali le Regioni hanno competenza legislativa
nel rispetto dei principi fondamentali fissati dalle leggi statali. |
Inverte il criterio di ripartizione delle competenze legislative: fissa
le competenze dello Stato: tutto il resto è demandato alle Regioni.
Tra laltro riserva allo Stato i livelli minimi delle prestazioni
nella sanità e nei servizi sociali.
Le Regioni intervengono nel processo legislativo dellUnione europea.
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FUNZIONI AMM.VE E SUSSIDIARIETA |
ART. 118
Conferisce le funzioni amministrative alle Regioni, che le possono delegare
a Comuni e Province. |
Tutte le funzioni amministrative spettano ai Comuni o, in
base al principio di sussidiarietà, a Province, Città
metropolitane, Regioni e Stato. Le istituzioni pubbliche favoriscono
lautonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo
svolgimento di attività di interesse generale (sussidiarietà).
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AUTONOMIA FINANZIARIA |
ART. 119
Prevede in termini generali lautonomia finanziaria delle Regioni.
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Gli enti locali avranno autonomia finanziaria e potranno stabilire
tributi propri e usufruire di parte del gettito delle tasse statali imposte
sul loro territorio.
Al fine di garantire luguaglianza tra i cittadini, è istituito un fondo perequativo per i territori con minore capacità fiscale. Lo Stato rimuove gli squilibri economici e sociali tra gli enti
locali con risorse aggiuntive. |
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LIMITI ALLE REGIONI |
ART. 120
Prevede i limiti allattività delle Regioni. |
Aggiunge un intervento sostitutivo dello Stato, in caso di gravi inadempienze
delle Regioni che ledono lunità del sistema o i diritti civili
e sociali dei cittadini. |
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REGIONI ENTI LOCALI |
ART. 123
Disciplina lo statuto regionale. |
Per garantire la consultazione tra Regione ed Enti locali è
istituito nello statuto di ogni Regione il Consiglio delle Autonomie locali.
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UFFICI STATALI - CONTROLLI |
ARTT. 124, 125 e 130
Istituisce un commissario di governo in ogni Regione. Si prevedono controlli formali sui singoli atti delle Regioni e degli
enti locali. |
Abrogati
Viene meno la figura del commissario di governo. Questi controlli sono superati. |
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CONTROLLI SULLE LEGGI REGIONALI |
ART. 127 Ogni legge regionale è sottoposta a controllo Governo , che può
rinviarla al consiglio regionale. |
Il controllo è soppresso: se il Governo ritiene che una legge regionale sia contraria alla Costituzione la impugna direttamente davanti alla Corte costituzionale. |
Fonte: A.N.C.I. - Emilia Romagna
A cura della Redazione Iperbole
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