7 ottobre 2001
REFERENDUM COSTITUZIONALE SUL FEDERALISMO

 

COSTITUZIONE
DEL 1948

RIFORMA 2001

I LIVELLI DI AUTONOMIA

ART. 114

La Repubblica si riparte in Regioni, Province e Comuni.

Gli enti autonomoni – Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni costituiscono la Repubblica, insieme allo Stato.

AUTONOMIE SPECIALI

ART. 116

Autonomia speciale per Sicilia, Sardegna, Trentino-Alto Adige, Friuli-Venezia Giulia e Valle d’Aosta.

Conferma le Regioni a statuto speciale. Ma la legge del Parlamento può, su intesa con la Regione interessata, conferire ulteriori forme di autonomia, anche in materia di istruzione, ambiente e beni culturali.

POTERI LEGISLATIVI DELLE REGIONI

ART. 117

Elenca le materie nelle quali le Regioni hanno competenza legislativa nel rispetto dei principi fondamentali fissati dalle leggi statali.

Inverte il criterio di ripartizione delle competenze legislative: fissa le competenze dello Stato: tutto il resto è demandato alle Regioni. Tra l’altro riserva allo Stato i livelli minimi delle prestazioni nella sanità e nei servizi sociali.

Le Regioni intervengono nel processo legislativo dell’Unione europea.

FUNZIONI AMM.VE E SUSSIDIARIETA’

ART. 118

Conferisce le funzioni amministrative alle Regioni, che le possono delegare a Comuni e Province.

Tutte le funzioni amministrative spettano ai Comuni o, in base al principio di sussidiarietà, a Province, Città metropolitane, Regioni e Stato. Le istituzioni pubbliche favoriscono l’autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale (sussidiarietà).

AUTONOMIA FINANZIARIA

ART. 119

Prevede in termini generali l’autonomia finanziaria delle Regioni.

Gli enti locali avranno autonomia finanziaria e potranno stabilire tributi propri e usufruire di parte del gettito delle tasse statali imposte sul loro territorio.

Al fine di garantire l’uguaglianza tra i cittadini, è istituito un fondo perequativo per i territori con minore capacità fiscale.

Lo Stato rimuove gli squilibri economici e sociali tra gli enti locali con risorse aggiuntive.

LIMITI ALLE REGIONI

ART. 120

Prevede i limiti all’attività delle Regioni.

Aggiunge un intervento sostitutivo dello Stato, in caso di gravi inadempienze delle Regioni che ledono l’unità del sistema o i diritti civili e sociali dei cittadini.

REGIONI – ENTI LOCALI

ART. 123

Disciplina lo statuto regionale.

Per garantire la consultazione tra Regione ed Enti locali è istituito nello statuto di ogni Regione il Consiglio delle Autonomie locali.

UFFICI STATALI - CONTROLLI

ARTT. 124, 125 e 130

Istituisce un commissario di governo in ogni Regione.

Si prevedono controlli formali sui singoli atti delle Regioni e degli enti locali.

Abrogati
Viene meno la figura del commissario di governo.

Questi controlli sono superati.

CONTROLLI SULLE LEGGI REGIONALI

ART. 127

Ogni legge regionale è sottoposta a controllo Governo , che può rinviarla al consiglio regionale.

Il controllo è soppresso: se il Governo ritiene che una legge regionale sia contraria alla Costituzione la impugna direttamente davanti alla Corte costituzionale.

Fonte: A.N.C.I. - Emilia Romagna

A cura della Redazione Iperbole - Settore Informazione
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