Coronavirus: tutto quello che serve sapere

(AGGIORNAMENTO 27 APRILE 2020)

Il Presidente del Consiglio dei Ministri ha emanato un nuovo Decreto (26 aprile 2020),  le cui disposizioni  sono efficaci dalla data del 4  fino al 17 maggio 2020, in sostituzione di quelle del Dereto del Presidente del Consiglio dei Ministri  del 10 aprile, fatto salvo alcuni casi specifici nei quali restano le nuove disposizioni si applicano dal 27 aprile  2020, cumulativamente a quelle del precedente Decreto del 10 aprile  2020. Tra gli allegati il testo integrale del niovo DPCM 26 aprile 2020.

(AGGIORNAMENTO 24 APRILE 2020)

Il Presidente della Giunta Regionale ha emanato l'Ordinanza n. 69 del 24 aprile 2020 consultabile tra i documenti in allegato.

(AGGIORNAMENTO 23 APRILE 2020)

Il Presidente della Giunta Regionale, nel tardo pomeriggio di ieri ha firmato un nuovo Decreto, che consente la ripresa di alcune attività, pur integrando l'Ordinanza precedente, sull’intero territorio regionale a far data dal 23 aprile 2020 e sino al 3 maggio 2020.

Nello specifico:

a) è consentita la coltivazione del terreno per uso agricolo e l’attività diretta alla produzione per autoconsumo anche all’interno di orti urbani e comunali. Tali attività potranno avvenire esclusivamente all’interno del proprio comune di residenza;

b) è consentita la vendita in esercizi commerciali al dettaglio di prodotti florovivaistici, quali a titolo di esempio semi, piante, fiori ornamentali, piante in vaso,fertilizzanti;

c) sono consentiti i tagli boschivi per autoconsumo in presenza di una effettiva situazione di necessità,limitando gli spostamenti dalla propria residenza e comunque entro il territorio comunale di residenza, o a quello limitrofo laddove l’area boschiva si estenda anche ad esso.

Ulteriori approfondimenti sono consultabili da QUI

(AGGIORNAMENTO 14 APRILE 2020)

Il Presidente del Consiglio dei Ministri ha emanato un nuovo Decreto (10 aprile 2020), efficace a far data dal 14 aprile al 3 maggio 2020, che proroga le misure di contenimento della diffusione del Covid-19 già in vigore.

Il Presidente della Giunta regionale ha emanato una nuova ordinanza, la n. 61 dell'11 aprile 2020, che ha introdotto ulteriori misure valide su tutto il territorio regionale e specifiche misure valide nelle province, disponendo la proroga delle misure già in vigore ed ulteriori restrizioni per le province di Rimini, Piacenza, nel capoluogo del Comune di Medicina e nella frazione di Ganzanigo.

(AGGIORNAMENTO 2 APRILE 2020)

Il Presidente del Consiglio dei Ministri ha emanato un nuovo Decreto (1 aprile 2020), efficace a far data dal 4 aprile 2020, che proroga fino al 13 aprile 2020 le misure di contenimento della diffusione del Covid- 19 già in vigore.

(AGGIORNAMENTO MARTEDI' 31 MARZO 2020)

Per informazioni dettagliate ed aggiornamenti è possibile consultare il sito del Ministero della Salute  www.salute.gov.it/nuovocoronavirus

Al seguente indirizzo è inoltre presente un video, che spiega la grande differenza che può fare un singolo individuo nella lotta alla diffusione del contagio

http://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/dettaglioVideoNuovoCoronavirus.jsp?lingua=italiano&menu=multimedia&p=video&id=2102

Inoltre è possibile consultare informazioni video in più lingue al seguente indirizzo https://www.arcacoop.com/stopcovid19-campagna-multilingue/.

Sempre infomazioni in più lingue sul sito della Regione Emilia Romagna, al link https://sociale.regione.emilia-romagna.it/intercultura-magazine/notizie/covid-19-cosa-ce-da-sapere-in-diverse-lingue

(AGGIORNAMENTO LUNEDI' 23 MARZO 2020)

Il Ministero della Salute in data 20 marzo 2020 ha emesso una nuova ordinanza che stabilisce  che allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID- 19 sono adottàte, sull’intero territorio nazionale, le ulteriori seguenti misure: a) è vietato l’accesso del pubblico ai parchi, alle ville, alle aree gioco e ai giardini pubblici; b) non è consentito svolgere attività ludica o ricreativa all’aperto; resta consentito svolgere individualmente attività motoria in prossimità della propria abitazione, purché comunque nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona; c) sono chiusi gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, posti all’interno delle stazioni ferroviarie e lacustri, nonché nelle aree di servizio e rifornimento carburante, con esclusione di quelli situati lungo le autostrade, che possono vendere solo prodotti da asporto da consiunarsi al di fuori dei locali; restano aperti quelli siti negli ospedali e negli aeroporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro; d) nei giorni festivi e prefestivi, nonché in quegli altri che immediatamente precedono o seguono tali giorni, è vietato ogni spostamento verso abitazioni diverse da quella principale, comprese le seconde case utilizzate per vacanza.

Le disposizioni dell'ordinanza inizialmente dichiarate efficaci dal 21 al 25 marzo 2020, sono poi state prorogate fino al 3 aprile 2020, dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 marzo 2020 che inoltre stabilisce quanto segue:

a) sono sospese tutte le attività produttive, industriali e commerciali, ad eccezione di quelle indicate nell'allegato 1  (un elenco di 97 attività);

b) è fatto divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune diverso rispetto a quello in cui attualmente si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative , di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute;

c)le attività produttive che sarebbero sospese ai sensi della lettera a) possono comunque proseguire se organizzate in modalità a distanza o lavoro agile;

d)Restano sempre consentite le attività funzionali ad assicurare la continuità delle filiere delle attività di cui all'allegato 1, nonchè dei servizi di pubblica utilità ed essenziali, previa comuicazione al prefetto della Provincia in cui le attività sono ubicate;

e)sono consentite le attività che erogano servizi di pubblica utilità, nonchè servizi essenziali. Resta la sospensione dell'apertura al pubblico di musei ed altri istituti e luoghi della cultura, nonchè dei servizi che riguardano l'istruzione ove non erogati a distanza o in modalità da remoto, nei limiti attualmente consentiti;

f)è sempre consentita l'attività di produzione, trasporto, commercializzazione e consegna di farmaci, tecnologia sanitaria e dispositivi medico- chirurgici, nonchè di prodotti agricoli e alimentari. Resta altresì consentita ogni attività comunque funzionale a fronteggiare l'emergenza;

g)sono consentite le attività degli impianti a ciclo produttivo continuo, previa comunicazione al Prefetto della provincia di ubicazione degli stessi, dalla cui interruzione derivi un grave pregiudizio all'impianto stesso o un pericolo di incidenti;

h)sono consentite le attività dell'industria dell'aereospazio e della difesa, nonchè le altre attività di rilevanza strategica per l'economia nazionale, previa autorizzazione del Prefetto della provincia ove sono ubicate le attività produttive

(AGGIORNAMENTO GIOVEDI'' 18 MARZO 2020)

La Giunta della Regione Emilia Romagna ha  emanato una nuova ulteriore Ordinanza, nella quale si dichiara che, a fronte della crescente diffusione dell’emergenza epidemiologica, considerato il carattere diffusivo dell'epidemia ed il notevole incremento dei casi e dei decessi notificati all’Organizzazione Mondiale della Sanità, vista la dichiarazione da parte della stessa OMS di emergenza sanitaria internazionale, risulta necessario assumere ancora più stringenti iniziative atte a dissuadere i cittadini a tenere comportamenti potenzialmente contrari al contenimento del contagio, ritenendo opportuno ordinare nuove restrizioni, in particolare per quanto riguarda luoghi di aggregazione come i parchi e giardini pubblici e lo spostamento delle persone fisiche;.

La nuova Ordinanza stabilisce che:

1)Al fine di evitare assembramenti di persone, sono chiusi al pubblico parchi e giardini pubblici. L’uso della bicicletta e lo spostamento a piedi sono consentiti esclusivamente per le motivazioni ammesse per gli spostamenti delle persone fisiche (lavoro, ragioni di salute o altre necessità come gli acquisti di generi alimentari). Nel caso in cui la motivazione sia l’attività motoria (passeggiata per ragioni di salute) o l’uscita con l’animale di compagnia per le sue esigenze fisiologiche, si è obbligati a restare in prossimità della propria abitazione.

2)Al fine di ulteriormente contrastare le forme di assembramento di persone a tutela della salute pubblica sul territorio regionale, l’apertura degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, ai sensi del DPCM 11 marzo 2020, posti nelle aree di servizio e di rifornimento carburante:

a) è consentita lungo la rete autostradale (art 2, co. 2, lett. A del codice della strada) e lungo la rete delle strade extraurbane principali (art. 2 co. 2 lettera B del codice della strada);

b) è consentita limitatamente alla fascia oraria che va dalle ore sei alle ore 18 dal lunedì alla domenica, per gli esercizi posti lungo le strade extraurbane secondarie (art. 2 co. 2 lettera C del codice della strada);

c) non è consentita nelle aree di servizio e rifornimento ubicate nei tratti stradali comunque classificati che attraversano centri abitati.

3)Le disposizioni del decreto producono effetto a partire dalla data del 19 marzo 2020 e sino al 3 aprile 2020.

(AGGIORNAMENTO 12 MARZO 2020)

Il Presidente del Consiglio ha firmato un nuovo Dpcm (11 marzo 2020) che introduce la chiusura per tutte le attività commerciali fino al 25 marzo, ad esclusione di quelle essenziali.

Il  Sindaco di Bologna ha emanato tre ordinanze a tutela della salute pubblica, che  introducono misure più restrittive rispetto ai provvedimenti nazionali e regionali.

Nello specifico segnaliamo la chiusura di 32 parchi e giardini pubblici fino al 3 aprile 2020 ed il divieto di utilizzo, in tutte le aree verdi pubbliche, delle zone attrezzate con strutture ludiche e dell'impiantistica sportiva a libera fruizione. I parchi ed i giardini chiusi per effetto dell'ordinanza sono quelli delimitati da ingressi.

Per il Quartiere Porto Saragozza:

Parco 11 settembre 2001, Giardino Vittorio Melloni, Parco Baden Powell,  Giardino Barone Rampante, Giardino adiacente Basilica di San Francesco, Giardino Otello Bignami (San Rocco), Giardino del Cavaticcio, Giardino Pincherle, Giardino John Klemlen, Parco di Villa Cassarini, Parco di Villa delle Rose, Parco di Villa Spada, Giardino San Giuseppe, Giardino Graziella Fava, Giardino Ospedale Maggiore "Ilaria Alpi", Giardino Garibaldini di Spagna.

Le aree gioco all'interno di parchi non recintati saranno evidenziate con nastri indicatori di pericolo ed è comunque proibito l'uso dei giochi.

Ulteriori informazioni  di dettaglio riguardanti tutti i provvedimenti in vigore e le misure di tutela della salute pubblica assunte dal Comune di Bologna al seguente link:

http://www.comune.bologna.it/news/coronavirus

 

Ultimo aggiornamento: martedì 28 aprile 2020