Il Consiglio di Quartiere rappresenta le esigenze della comunità nell'ambito del Comune e viene eletto a suffragio diretto, con il sistema di elezione previsto all'art. 35 comma 3, dello Statuto.
Il Consiglio di Quartiere, in conformità a quanto previsto all'art. 35, comma 2, dello Statuto, è composto da 18 membri. Il Consiglio di Quartiere tiene la sua prima seduta entro trenta giorni dalla proclamazione degli eletti.
Nella prima seduta, il Consiglio di Quartiere procede alla convalida dei consiglieri eletti e alla elezione del Presidente.
Il Consiglio di Quartiere dura in carica per un periodo corrispondente a quello del Consiglio Comunale ed esercita le sue funzioni fino al giorno dell'affissione del manifesto di convocazione dei comizi elettorali per il rinnovo del Consiglio Comunale. Le sedute del Consiglio sono pubbliche e le votazioni avvengono a scrutinio palese, salvi i casi previsti dalla legge e dal Regolamento sull’organizzazione e sul funzionamento del Consiglio Comunale.