a cosa servono queste icone? rimpicciolisci caratteriingrandisci caratteriripristina caratteri versione solo testoversione ad alto contrastoripristina visualizzazione stampa

Informazioni generali
Con Libere Forme Associative si intendono le Associazioni (di volontariato e di promozione sociale), le Organizzazioni Non Governative (O.N.G) e le Associazioni, Fondazioni e Comitati disciplinati ai sensi del Libro I°, titolo II°, capo II° e III° del Codice Civile, con sede operativa a Bologna, iscritte all’elenco comunale secondo le modalità di cui al vigente Regolamento comunale sulle Libere Forme Associative.

Il Comune (Settori / Quartieri) può, o mediante bandi pubblici o in via diretta:
1) finanziare progetti presentati dalle Associazioni in relazione alle sezioni tematiche di cui al sopra citato Regolamento e precisamente:
attività socio sanitarie; impegno civile, tutela e promozione dei diritti umani; educazione; attività culturali; tutela ambientale; attività ricreative e sportive; attività di carattere internazionale;
2) assegnare beni immobili e/o spazi, stipulando apposita convenzione con l’Associazione/i assegnataria/e.

Per potere richiedere l’assegnazione di risorse finanziarie e/o la concessione di immobili le Associazioni devono essere iscritte all’Albo comunale delle Libere Forme Associative.

Per quanto qui non espressamente indicato si rimanda al Regolamento comunale sulle Libere Forme Associative, approvato con deliberazione del Consiglio comunale O.d.G. n. 187 del 14/10/2005:
Regolamento comunale sulle Libere Forme Associative (formato pdf)


Estratto dallo Statuto del Comune di Bologna

Art. 4
(Libere forme associative)
1. Il Comune valorizza le libere forme associative della popolazione, le organizzazioni del volontariato e delle persone handicappate, facilitandone la comunicazione con la amministrazione e promuovendone il concorso attivo all´esercizio delle proprie funzioni.
2. Per facilitare l´aggregazione di interessi diffusi o per garantire l´espressione di esigenze di gruppi sociali il Comune può istituire consulte tematiche, autonomamente espresse da gruppi o associazioni, con particolare attenzione alle problematiche dei giovani, delle donne e degli anziani. Le consulte vengono ascoltate in occasione della predisposizione di atti di indirizzo di particolare interesse sociale o di provvedimenti che riguardino la costituzione di servizi sul territorio.
3. La concessione di strutture, beni strumentali, contributi e servizi ad associazioni o altri organismi privati, da disciplinarsi attraverso apposite convenzioni, sono subordinate alla predeterminazione e alla pubblicazione, da parte del Consiglio comunale, dei criteri e delle modalità cui il Comune deve attenersi. Il Consiglio stabilisce inoltre annualmente, in sede di approvazione del bilancio preventivo, i settori verso i quali indirizzare prioritariamente il proprio sostegno.
4. Le forme di sostegno di cui al comma precedente sono destinate ad associazioni o altri organismi privati che abbiano richiesto la propria iscrizione in apposito elenco, diviso in sezioni tematiche, che viene periodicamente aggiornato a cura dell´amministrazione. Per la richiesta di iscrizione è sufficiente la presentazione di una scrittura privata avente data certa, dalla quale risultino le finalità, la sede, le fonti di finanziamento e i soggetti legittimati a rappresentare l´organismo interessato.
5. Annualmente la Giunta presenta alle competenti Commissioni consiliari ed al Consiglio, nonché rende pubblico, nelle forme più adeguate ad una diffusa informazione, l´elenco di tutte le associazioni o altri organismi privati che hanno beneficiato delle concessioni di strutture, beni strumentali, contributi o servizi.

 

 

Per maggiori informazioni consulta:
» Rete Civica Iperbole - Società civile e associazionismo
» Banca dati URP