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Scadenza pubblicazione sui siti web per le Onlus
Ricordiamo che ai sensi dell'art. 1, cc. 125 ss. della legge 4 agosto 2017, n. 124 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza) entro il 28/02/2019, le associazioni, le fondazioni, nonché tutti i soggetti che hanno assunto la qualifica di Onlus dovranno pubblicare, nei propri siti o portali digitali le informazioni relative a «sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque a vantaggi economici di qualunque genere», superiori a 10.000 Euro, ricevuti da:
a) pubbliche amministrazioni;
b) società controllate di diritto o di fatto direttamente o indirettamente da pubbliche amministrazioni
c) società in partecipazione pubblica;
d) soggetti di cui all'art. 2-bis, del decreto legislativo n. 33 del 2013
L'obbligo di pubblicazione scatta qualora la somma degli importi corrisposti a decorrere dal 1 gennaio 2018, dai soggetti di cui sopra, superi i diecimila euro nell'anno di riferimento.
Alleghiamo scheda dettagliata con le indicazioni fornite dal parere del Consiglio di Stato e dalla circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali realizzata dallo Sportello Assieme in Emilia Romagna.
Ultimo aggiornamento: lunedì 04 febbraio 2019