Art.11 Tutela Risorse idriche e Assetto Idrogeologico

Art.11 Tutela Risorse idriche e Assetto Idrogeologico

1. Alvei attivi e invasi dei bacini idrici

a) Definizione e finalità di tutela. Gli alvei attivi sono gli spazi normalmente occupati da masse d’acqua in quiete o in movimento, comprensivi delle superfici che li delimitano, del volume di terreno che circoscrive tali spazi e che interagisce meccanicamente o idraulicamente con le masse d’acqua contenute in essi e di ogni elemento che partecipa alla determinazione del regime idraulico delle masse d’acqua medesime, con riferimento a eventi di pioggia con tempi di ritorno di 5-10 anni.
Gli alvei attivi sono destinati al libero deflusso delle acque e alle opere di regimazione idraulica e di difesa del suolo.

b) Provvedimento istitutivo della tutela. Piano territoriale di coordinamento provinciale approvato con delibera del Consiglio provinciale n. 19 del 30 marzo 2004 (art. 4.2).

c) Individuazione delle aree tutelate. Carta unica del territorio/1 - layer: “alvei attivi e invasi dei bacini idrici”; Carta unica del territorio/2 – Tutela Risorse idriche e Assetto idrogeologico.

d) Modalità di tutela. Negli alvei non sono ammissibili le attività che possano comportare un apprezzabile rischio idraulico per le persone e le cose o rischio di inquinamento delle acque o di fenomeni franosi. Le modalità di intervento in queste aree sono soggette al rispetto delle ulteriori prescrizioni stabilite dai seguenti commi dell’art. 4.2 del Ptcp:
- attività agricole e forestali, comma 4;
- infrastrutture e impianti di pubblica utilità, comma 5;
- altri interventi edilizi ammissibili, comma 6;
- significativi movimenti di terra, comma 7;
- attività espressamente non ammesse, comma 8.


2. Reticolo idrografico coperto

a) Definizione e finalità di tutela. Comprende fasce di rispetto dei corsi d’acqua coperti e delle relative opere di regimazione finalizzata a garantire la possibilità di accessi tecnici per vigilanza, manutenzione ed esercizio delle opere di bonifica.

b) Provvedimento istitutivo della tutela. Regio Decreto 523 del 25 luglio 1904. D.Lgs. 152/2006 (in particolare art. 115) e successive modificazioni. Piano territoriale di coordinamento provinciale approvato con delibera del Consiglio provinciale n. 19 del 30 marzo 2004 (art. 4.3).

c) Individuazione delle aree tutelate. Carta unica del territorio/1 - layer: “reticolo coperto”; Carta unica del territorio/2 – Tutela Risorse idriche e Assetto idrogeologico.

d) Modalità di tutela. Le modalità di intervento in queste aree sono soggette al rispetto delle prescrizioni stabilite dai seguenti commi dell’art. 4.3 del Ptcp:
- attività agricole e forestali, comma 4;
- infrastrutture e impianti di pubblica utilità, comma 5;
- altri interventi edilizi ammissibili, comma 6;
- complessi industriali esistenti, comma 7;
- complessi turistici all’aperto, comma 9;
- significativi movimenti di terra, comma 10;
- tutela dai rischi di inquinamento delle acque sotterranee, comma 11.
Ai sensi del comma 1 la tutela non si applica negli Ambiti storici.
Inoltre, nel caso il limite della fascia di tutela fluviale intersechi il sedime di un edificio esistente, questo si considera esterno alla fascia di tutela.
Manufatti di ispezione devono di norma essere previsti a ogni confluenza fra canalizzazioni, a ogni variazione planimetrica tra tronchi rettilinei, a ogni variazione di livelletta e in corrispondenza di ogni opera d'arte particolare. Il piano di scorrimento nei manufatti deve rispettare la linearità della livelletta della canalizzazione in uscita dai manufatti stessi.
Sono pertanto vietate nella fascia di rispetto tutte le opere che comportano impedimento alla possibilità di accesso alle ispezioni e alla manutenzione e/o alla possibilità di ripristino o di realizzazione di nuove ispezioni.


3. Fasce di tutela fluviale

a) Definizione e finalità di tutela. Comprendono le aree significative ai fini della tutela e valorizzazione dell’ambiente fluviale dal punto di vista vegetazionale e paesaggistico, e ai fini del mantenimento e recupero della funzione di corridoio ecologico, o ancora ai fini della riduzione dei rischi di inquinamento dei corsi d’acqua e/o di innesco di fenomeni di instabilità dei versanti; comprendono inoltre le aree all’interno delle quali si possono realizzare interventi finalizzati a ridurre l’artificialità del corso d’acqua.
La finalità primaria delle fasce di tutela fluviale è quella di mantenere, recuperare e valorizzare le funzioni idrauliche, paesaggistiche ed ecologiche dei corsi d’acqua.

b) Provvedimento istitutivo della tutela. Piano territoriale di coordinamento provinciale approvato con delibera del Consiglio provinciale n. 19 del 30 marzo 2004 (art. 4.3).

c) Individuazione delle aree tutelate. Carta unica del territorio/1 - layer: “tutela fiumi”; Carta unica del territorio/2 – Tutela Risorse idriche e Assetto idrogeologico.

d) Modalità di tutela. Le modalità di intervento in queste aree sono soggette al rispetto delle prescrizioni stabilite dai seguenti commi dell’art. 4.3 del Ptcp:
- attività agricole e forestali, comma 4;
- infrastrutture e impianti di pubblica utilità, comma 5;
- altri interventi edilizi ammissibili, comma 6;
- complessi industriali esistenti, comma 7;
- complessi turistici all’aperto, comma 9;
- significativi movimenti di terra, comma 10;
- tutela dai rischi di inquinamento delle acque sotterranee, comma 11.
Nel caso il limite della fascia di tutela fluviale intersechi il sedime di un edificio esistente, questo si considera esterno alla fascia di tutela.


4. Fasce di pertinenza fluviale

a) Definizione e finalità di tutela. Le fasce di pertinenza sono definite come aree latistanti i corsi d’acqua che, anche in relazione alle condizioni di connessione idrologica dei terrazzi, possono concorrere alla riduzione dei rischi di inquinamento dei corsi d’acqua e/o di innesco di fenomeni di instabilità dei versanti, al deflusso delle acque sotterranee, nonché alle funzioni di corridoio ecologico e di qualificazione paesaggistica; comprendono inoltre le aree all’interno delle quali si possono realizzare interventi finalizzati a ridurre l’artificialità del corso d’acqua.
La finalità primaria delle fasce di pertinenza fluviale è quella di mantenere, recuperare e valorizzare le funzioni idrogeologiche, paesaggistiche ed ecologiche degli ambienti fluviali.

b) Provvedimento istitutivo della tutela. Piano territoriale di coordinamento provinciale approvato con delibera del Consiglio provinciale n. 19 del 30 marzo 2004 (art. 4.4).

c) Individuazione delle aree tutelate. Carta unica del territorio/1 - layer: “pertinenza fiumi”; Carta unica del territorio/2 – Tutela Risorse idriche e Assetto idrogeologico.

d) Modalità di tutela. Oltre alle modalità di intervento ammesse nelle Fasce di tutela fluviale, nelle Fasce di pertinenza sono consentiti gli interventi di cui al comma 3 dell’art. 4.4 del Ptcp. La realizzazione di chioschi e attrezzature eventualmente ammesse è sottoposta al parere dell’Autorità di bacino. Per quanto riguarda la gestione dei rifiuti valgono le prescrizioni di cui al comma 4 dell’art. 4.4 del Ptcp.


5. Aree a rischio inondazione 200 anni

a) Definizione e finalità di tutela. Aree passibili di inondazioni e/o sottoposte ad azioni erosive dei corsi d’acqua in riferimento ad eventi di pioggia con tempi di ritorno pari a 200 anni. La finalità della tutela è la riduzione della pericolosità del sistema idraulico salvaguardando le funzioni idrauliche, paesaggistiche ed ecologiche dei corsi d’acqua.

b) Provvedimento istitutivo della tutela. Piano territoriale di coordinamento provinciale approvato con delibera del Consiglio provinciale n. 19 del 30 marzo 2004 (art. 4.11).

c) Individuazione delle aree tutelate. Carta unica del territorio/1 - layer: “inondazione200”; Carta unica del territorio/2 – Tutela Risorse idriche e Assetto idrogeologico. Tale individuazione deve essere verificata con rilievi altimetrici dell’area e sulla base delle elaborazioni idrologiche e idrauliche disponibili presso l’Autorità di bacino.

d) Modalità di tutela. In queste aree non è ammessa la realizzazione di impianti di smaltimento e di recupero di rifiuti.


6. Aree ad alta probabilità di inondazione

a) Definizione e finalità di tutela. Le aree ad alta probabilità di inondazione sono quelle passibili di inondazione e/o esposte alle azioni erosive dei corsi d’acqua per eventi di pioggia con tempi di ritorno inferiori o uguali a 50 anni.
La finalità della tutela è quella di ridurre il rischio idraulico, salvaguardando nel contempo le funzioni idrauliche, paesaggistiche ed ecologiche dei corsi d’acqua.

b) Provvedimento istitutivo della tutela. Piano territoriale di coordinamento provinciale approvato con delibera del Consiglio provinciale n. 19 del 30 marzo 2004 (art. 4.5).

c) Individuazione delle aree tutelate. Carta unica del territorio/1 - layer: “inondazione”; Carta unica del territorio/2 – Tutela Risorse idriche e Assetto idrogeologico.

d) Modalità di tutela. Oltre alle modalità di intervento ammesse nelle Fasce di tutela fluviale e nelle Fasce di pertinenza, queste aree sono soggette al rispetto delle ulteriori prescrizioni stabilite dai commi 3 e 4 dell’art. 4.5 del Ptcp.


7. Aree dei terrazzi fluviali e dei conoidi permeabili della pedecollina e alta pianura

a) Definizione e finalità di tutela. Sono aree ad alta o elevata vulnerabilità degli acquiferi, per le quali si rendono necessarie misure di protezione delle risorse idriche sotterranee.

b) Provvedimento istitutivo della tutela. Piano territoriale di coordinamento provinciale approvato con delibera del Consiglio provinciale n. 19 del 30 marzo 2004 (art. 5.3).

c) Individuazione delle aree tutelate. Carta unica del territorio/1 - layer: “vulnerabilità”; Carta unica del territorio/2 – Tutela Risorse idriche e Assetto idrogeologico.

d) Modalità di tutela. Le modalità di intervento in queste aree sono soggette al rispetto delle prescrizioni stabilite dai commi 3, 4, 5, 6 dell’art. 5.3 del Ptcp.


8. Aree di salvaguardia dei pozzi

a) Definizione e finalità di tutela. Sono le aree individuate intorno alle opere di captazione di acque ad uso potabile (pozzi e sorgenti d’acqua) come zona di tutela assoluta (area ricadente entro un raggio di 10 metri) e zona di rispetto, temporaneamente individuata secondo criterio geometrico (area ricadente entro un raggio di 200 metri) in attesa della definizione da parte dell’ente competente (Autorità di Ambito territoriale ottimale).
Le aree di salvaguardia concorrono alla protezione delle risorse idriche sotterranee.

b) Provvedimento istitutivo della tutela. Piano territoriale di coordinamento provinciale approvato con delibera del Consiglio provinciale n. 19 del 30 marzo 2004 (art. 5.3).

c) Individuazione delle aree tutelate. Carta unica del territorio/1 - layer: “pozzi”; Carta unica del territorio/2 – Tutela Risorse idriche e Assetto idrogeologico.

d) Modalità di tutela. Nella zona di tutela assoluta possono insediarsi esclusivamente l’opera di presa e le relative infrastrutture di servizio, con esclusione di qualsiasi altra attività non inerente all’utilizzo, manutenzione e tutela della captazione. Nella zona di rispetto le modalità di intervento sono soggette al rispetto delle prescrizioni stabilite dai commi 11, 12 dell’art. 5.3 del Ptcp.


9. Aree di ricarica della falda

a) Definizione e finalità di tutela. Sono zone di protezione delle acque sotterranee finalizzate alla tutela qualitativa e quantitativa delle risorse idriche sotterranee in riferimento all’utilizzo idropotabile delle medesime e al valore ecologico-ambientale dei fontanili.

b) Provvedimento istitutivo della tutela. Piano di tutela delle acque approvato con delibera del Consiglio regionale n. 40 del 21 dicembre 2005.

c) Individuazione delle aree tutelate. Carta unica del territorio/1 - layer: “ricarica falda”; Carta unica del territorio/2 – Tutela Risorse idriche e Assetto idrogeologico.
La Carta unica riporta la suddivisione della zona in quattro settori (A, B, C, D), diversamente caratterizzati e normati dal Piano di tutela delle acque.

d) Modalità di tutela. Le modalità di intervento in queste aree sono soggette al rispetto delle disposizioni stabilite dall’art. 45 del Piano di tutela delle acque e dai commi 3, 4, 5, 6 dell’art. 5.3 del Ptcp.