La Legge 24/02/1992 nr. 225 ha istituito il Servizio Nazionale di Protezione Civile, organizzando le capacità di intervento nazionali e locali in caso di emergenze naturali od antropiche, cioè dovute a comportamenti dell’uomo.
A livello locale il Sindaco è l'Autorità Comunale di protezione civile e come tale deve:
Nel Comune di Bologna il Sindaco, per l’espletamento dei propri compiti, è supportato dall’Unità Intermedia (U.I.) Protezione Civile del Corpo di Polizia Municipale, così come previsto anche nel Piano Comunale di protezione Civile - Edizione 2010, entrato in vigore nel gennaio 2011, che rappresenta il riferimento operativo per eccellenza, unitamente alle varie normative vigenti.
Si avvale, oltre all’apparato comunale, anche di organizzazioni extracomunali, come le Associazioni di Volontariato di Protezione Civile coordinate a livello locale da organismi quali:
Inoltre nel vigente Piano Comunale di Protezione Civile, sono state individuate le funzioni di supporto, attive sia in emergenza sia in "tempo di pace", costituenti parti integranti degli organi collegiali di seguito riportati che coadiuvano il Sindaco nelle emergenze:
Competenze
Normativa di riferimento »
L. n. 225 del 24 febbraio 1992 - art. 15
L. n. 265 del 3 agosto 1999 - art. 12
D. Lgs.n. 334 del 17 agosto 1999 s.m.i.
Ultimo aggiornamento: giovedì 31 gennaio 2013