Un veicolo a motore è da considerarsi "rifiuto" solo nel momento in cui il detentore abbia deciso o abbia l’obbligo di disfarsene.
Il veicolo a fine vita che costituisce rifiuto, è definito veicolo fuori uso.
Il veicolo per legge è considerato fuori uso e quindi rifiuto quando:
I cittadini che vogliono segnalare veicoli a motore con le caratteristiche soprariportate, possono rivolgersi ai Nuclei Territoriali della Polizia Municipale competenti.
Gli operatori di Polizia Municipale, in seguito alla segnalazione e dopo aver eseguito il controllo di eventuale furto del veicolo, compilano un verbale con le caratteristiche del mezzo da trasmettere all'Ufficio Sanzioni Accessorie. Quest'ultimo consegna il veicolo ad uno dei centri di raccolta individuati dal Prefetto per la custodia temporanea e notifica al proprietario, se identificabile, la comunicazione concernente la consegna.
Decorsi 60 giorni dal ricevimento della notificazione suddetta, o dalla rimozione del veicolo dalla pubblica via senza che lo stesso sia stato reclamato dagli aventi diritto, il veicolo si considera cosa abbandonata, quindi si procede alla demolizione e se necessario alla radiazione al PRA (Pubblico Registro Automobilistico).
Quando è possibile identificare il proprietario si redige il verbale di accertata violazione e si applicano le seguenti sanzioni a seconda della tipologia del veicolo:
Documentazione necessaria
Per il ritiro del veicolo occorre il certificato di idoneità tecnica (in caso di ciclomotore), carta di circolazione e documento personale di riconoscimento.
Tempi di rilascio
Dopo 60 giorni dal ricevimento della notificazione al propietario, o dalla rimozione del veicolo dalla pubblica via senza che lo stesso sia stato reclamato dagli aventi diritto, il veicolo si considera cosa abbandonata, quindi si procede alla demolizione e se necessario alla radiazione al PRA.
Costo e modalità di pagamento
Quando è possibile identificare il proprietario di un veicolo a motore in stato d'abbandono in area pubblica, gli operatori di Polizia Municipale redigono il verbale di accertata violazione applicando le seguenti sanzioni a seconda della tipologia del veicolo:
Ricevimento, solo previo appuntamento telefonico: lunedì e mercoledì dalle 8.30 alle 12.30 e il giovedì dalle 15 alle 18. Apertura pomeridiana sospesa nei mesi di luglio agosto e nel periodo delle festività natalizie (dal 24 dicembre al 6 gennaio).
Martedì e sabato dalle 8 alle 13, giovedì dalle 14 alle 18. Luglio e agosto aperto solo il giovedì dalle 14 alle 18
Martedì e sabato dalle 8 alle 13; giovedì dalle 14 alle 18. Nei mesi di luglio ed agosto osserveranno i seguenti orari di apertura: solo il venerdì dalle 8 alle 13
Martedì e sabato dalle 8 alle 13; giovedì dalle 14 alle 18. Nei mesi di luglio ed agosto osserveranno i seguenti orari di apertura: venerdì dalle 8 alle 13
Martedì e sabato dalle 8 alle 13; giovedì dalle 14 alle 18. Nei mesi di luglio ed agosto osserveranno i seguenti orari di apertura: martedì dalle 8 alle 13
Martedì e sabato dalle 8 alle 13; giovedì dalle 14 alle 18. Nei mesi di luglio ed agosto osserveranno i seguenti orari di apertura: martedì dalle 8 alle 13
Martedì e sabato dalle 8 alle 13, giovedì dalle 14 alle 18. Nei mesi di luglio ed agosto osserveranno i seguenti orari di apertura: giovedì dalle 14 alle 18
Martedì e sabato dalle 8 alle 13; giovedì dalle 14 alle 18. Nei mesi di luglio e agosto osserveranno i seguenti orari di apertura: martedì dalle 8 alle 13
Martedì e sabato dalle 8 alle 13: giovedì dalle 14 alle 18. Nei mesi di luglio e agosto osserveranno i seguenti orari di apertura: venerdì dalle 8 alle 13
Martedì e sabato dalle 8 alle 13 - giovedì dalle 14 alle 18. Nei mesi di luglio ed agosto osserveranno il seguente orario: giovedì dalle 14 alle 18
Competenze
Normativa di riferimento »
D. Lgs. n. 209 del 24 giugno 2003 (modificato a partire dal 27 aprile 2006 dal D. Lgs. 149/2006) - relativamente ai veicoli a motore fuori uso di cui alle categorie M1 (veicoli a motore destinati al trasporto di persone, aventi al massimo otto posti a sedere oltre al sedile del conducente) ed N1 (veicoli destinati al trasporto di merci, aventi massa massima non superiore a 3,5 t.) e veicoli a motore a tre ruote (ciclomotori a tre ruote, cat. L2, motocicli a tre ruote, cat. L4), con esclusione dei tricicli a motore (cat. L5)
D. Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006, art. 231 - relativamente ai veicoli a motore e rimorchi fuori uso non disciplinati dal D. Lgs. 209/2003
D. M. 460/1999 - relativamente ai veicoli a motore e rimorchi rinvenuti su area ad uso pubblico in presunto stato d'abbandono
Ultimo aggiornamento: mercoledì 17 marzo 2010