La rimozione coattiva del veicolo è una sanzione accessoria conseguente alla violazione di alcune disposizioni che disciplinano la sosta. La polizia stradale deve disporre la rimozione del veicolo:
Nei casi di cui ai punti 1.) e 2.) è l'ente proprietario della strada (il Comune) a valutare che la sosta costituisce grave intralcio o pericolo per la circolazione stradale e a renderlo esplicito con l'apposito segnale (divieto di fermata o pannello integrativo "zona rimozione"); nei casi di cui ai punti 3.) e 4.) è il legislatore che lo presume a prescindere dall'effettiva sussistenza; nel caso di cui al punto 5.) la valutazione è lasciata all'organo accertatore.
I veicoli destinati a servizi di polizia, (anche se privati), di ambulanze, dei Vigili del Fuoco, di soccorso, nonchè di quelli di medici che si trovano in attività di servizio in situazione di emergenza e degli invalidi, purchè muniti di apposito contrassegno non possono essere rimossi.
Se però costituiscono grave intralcio per la circolazione veicolare e/o pedonale e non c'è la possibilità d'intervento del proprietario/conducente (istituzione o privato), tali veicoli possono essere spostatial fine di eliminare il grave intralcio e lasciati in sosta il più vicino possibile al luogo originario.
L'operatore di Polizia Stradale, accertata una delle suddette violazioni, redige il preavviso (o il verbale di accertamento) e richiede alla Centrale Radio Operativa l'intervento di uno o più carri attrezzi per dare esecuzione alla sanzione accessoria della rimozione.
Per la riconsegna del veicolo rimosso per intralcio alla circolazione o in occasione del lavaggio delle strade, l'interessato deve rivolgersi alla Depositeria Comunale Centro dell'Auto.
Documentazione necessaria
Il veicolo viene consegnato a chiunque si presenti con i documenti richiesti:
Dove rivolgersi
Aperto tutti i giorni 24 ore su 24.
Competenze
Normativa di riferimento »
D. Lgs. n. 285 del 30 aprile 1992 - Nuovo Codice della Strada - art. 159, 215, 157, 354
Decreto Ministero dei Trasporti e della Navigazione n.401/98 art. 3
D.P.R. n. 495/92 art. 397 c. 4
D.P.R. n. 610 del 1996 - Modifiche al Regolamento di esecuzione del nuovo Codice della Strada
Del. di Giunta comunale n. 29795/2007 del 13 febbraio 2007
Ultimo aggiornamento: lunedì 15 febbraio 2010