Riconsegna di veicoli rimossi per intralcio alla circolazione


La rimozione coattiva del veicolo è una sanzione accessoria conseguente alla violazione di alcune disposizioni che disciplinano la sosta. La polizia stradale deve disporre la rimozione del veicolo:

  1. nelle strade e nei tratti di strada in cui sia presente un divieto di fermata
  2. nelle strade e nei tratti di strada in cui sia presente un divieto di sosta integrato da pannello "zona rimozione"
  3. strade urbane a senso unico, quando per effetto della sosta non rimane spazio sufficiente al transito di almeno una fila di veicoli)
  4. nei casi di cui all'art. 158, commi 1, 2 e 3, Codice della Strada
  5. in tutti gli altri casi in cui la sosta sia vietata e costituisca pericolo o grave intralcio alla circolazione

Nei casi di cui ai punti 1.) e 2.) è l'ente proprietario della strada (il Comune) a valutare che la sosta costituisce grave intralcio o pericolo per la circolazione stradale e a renderlo esplicito con l'apposito segnale (divieto di fermata o pannello integrativo "zona rimozione"); nei casi di cui ai punti 3.) e 4.) è il legislatore che lo presume a prescindere dall'effettiva sussistenza; nel caso di cui al punto 5.) la valutazione è lasciata all'organo accertatore.

I veicoli destinati a servizi di polizia, (anche se privati), di ambulanze, dei Vigili del Fuoco, di soccorso, nonchè di quelli di medici che si trovano in attività di servizio in situazione di emergenza e degli invalidi, purchè muniti di apposito contrassegno non possono essere rimossi.
Se però costituiscono grave intralcio per la circolazione veicolare e/o pedonale e non c'è la possibilità d'intervento del proprietario/conducente (istituzione o privato), tali veicoli possono essere spostatial fine di eliminare il grave intralcio e lasciati in sosta il più vicino possibile al luogo originario.
L'operatore di Polizia Stradale, accertata una delle suddette violazioni, redige il preavviso (o il verbale di accertamento) e richiede alla Centrale Radio Operativa l'intervento di uno o più carri attrezzi per dare esecuzione alla sanzione accessoria della rimozione.

Per la riconsegna del veicolo rimosso per intralcio alla circolazione o in occasione del lavaggio delle strade, l'interessato deve rivolgersi alla Depositeria Comunale Centro dell'Auto.

Documentazione necessaria

Il veicolo viene consegnato a chiunque si presenti con i documenti richiesti:

  • patente di guida
  • assicurazione del veicolo (la parte della cedola di pagamento che non viene esposta sul veicolo e su cui si trova il numero della polizza)
  • carta di circolazione del veicolo

Dove rivolgersi


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Competenze

Normativa di riferimento »

D. Lgs. n. 285 del 30 aprile 1992 - Nuovo Codice della Strada - art. 159, 215, 157, 354

Decreto Ministero dei Trasporti e della Navigazione n.401/98 art. 3

D.P.R. n. 495/92 art. 397 c. 4

D.P.R. n. 610 del 1996 - Modifiche al Regolamento di esecuzione del nuovo Codice della Strada

Del. di Giunta comunale n. 29795/2007 del 13 febbraio 2007

Ultimo aggiornamento: lunedì 15 febbraio 2010