Il Codice della Strada consente in presenza di alcune situazioni di richiedere la rateizzazione del pagamento dovuto.
In caso di rigetto della domanda di rateizzazione, il pagamento della sanzione amministrativa dovrà avvenire entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento con cui si respinge la richiesta, mentre in assenza del provvedimento di accoglimento (Silenzio/rigetto) il pagamento dovrà avvenire entro 120 giorni dalla data di presentazione della richiesta.
La rateizzazione è consentita con le seguenti modalità :
| Importo del verbale | Rate |
| Fino a 2.000,00 euro | 12 rate |
| Da 2.001,00 a 5.000,00 euro | 24 rate |
| Oltre 5.001,00 euro | 60 rate |
L’importo di ciascuna rata non può essere inferiore a 100,00 euro, le rate mensili sono gravate da interessi al tasso previsto dall’art. 21 comma 1, del DpR 29 settembre 1973 n. 602 e successive modificazioni.
In caso di mancato pagamento di una rata, le somme rimanenti saranno riscosse coattivamente in un’unica soluzione secondo le procedure stabilite dall’ art. 206 del Codice della Strada.
Dove presentare domanda
Lunedì, mercoledì e venerdì dalle 8.30 alle 12.30; martedì giovedì dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 15 alle 18. Chiuso sabato. Apertura pomeridiana sospesa nei mesi di luglio e agosto e nel periodo delle festività natalizie dal 21 dicembre al 6 gennaio (compresi)
Ultimo aggiornamento: giovedì 20 ottobre 2011