Rateizzazione multe


Il Codice della Strada consente in presenza di alcune situazioni di richiedere la  rateizzazione del pagamento dovuto.

  • la richiesta di rateizzazione deve pervenire all’Ufficio Violazioni Amministrative entro 30 giorni dalla data in cui il verbale è stato contestato sulla strada o notificato per posta; la rateizzazione può essere  richiesta  per una o più violazioni purché accertate  con uno stesso verbale, per un importo complessivo superiore a 200,00 euro;
  • alla richiesta deve essere allegata dichiarazione ISEE . per nuclei individuali il valore ISEE non deve superare 10.628,16 euro mentre se  l’interessato convive con il coniuge o con altri familiari, il reddito è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente, compreso il richiedente e   i limiti di reddito di cui sopra sono elevati di 1.032,91 euro per ognuno dei familiari conviventi;
  • a seguito della richiesta di rateizzazione non può essere presentato ricorso al Prefetto o al Giudice di Pace;
  • la richiesta di rateizzazione si intende respinta se entro il termine di 90 giorni non viene accolta con atto scritto.

In caso di rigetto della domanda di rateizzazione, il pagamento della sanzione amministrativa dovrà avvenire entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento con cui si respinge la richiesta, mentre in assenza del provvedimento di accoglimento (Silenzio/rigetto) il  pagamento dovrà avvenire entro 120 giorni dalla data di presentazione della richiesta.

La rateizzazione è consentita con  le seguenti modalità :

Importo del verbale Rate
Fino a 2.000,00 euro 12 rate
Da 2.001,00 a 5.000,00 euro 24 rate
Oltre 5.001,00 euro 60 rate


L’importo di ciascuna rata non può essere inferiore a  100,00 euro, le rate mensili sono gravate da interessi al tasso previsto dall’art. 21 comma 1, del DpR 29 settembre 1973 n. 602 e successive modificazioni.

In caso di mancato pagamento di una rata, le somme rimanenti saranno riscosse coattivamente in un’unica soluzione secondo le procedure stabilite dall’ art. 206 del Codice della Strada.

Dove presentare domanda


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Ultimo aggiornamento: giovedì 20 ottobre 2011