La Commissione Elettorale comunale è composta dal Sindaco che la presiede e dai Consiglieri eletti dal Consiglio comunale.
Virginio Merola
La Commissione aggiorna periodicamente l'albo delle persone idonee alle funzioni di scrutatore di seggio elettorale. In occasione delle consultazioni elettorali o referendarie sceglie gli scrutatori da assegnare ai singoli seggi.
Dove rivolgersi
Normativa di riferimento »
D.P.R. 20 marzo 1967, n. 223
"Testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali" e successive modificazioni
L. 8 marzo 1989, n. 95
“Norme per l'istituzione dell'albo e per il sorteggio delle persone idonee all'ufficio di scrutatore di seggio elettorale …” e successive modificazioni
L. 21 dicembre 2005, n. 270
"Modifiche alle norme per l'elezione della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica"
D.L. 3 gennaio 2006, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2006, n. 22
L. 24 dicembre 2007, n. 244
“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato” (legge finanziaria 2008).
Art. 2 , comma 30 - Le funzioni della commissione elettorale comunale previste dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, in materia di tenuta e revisione delle liste elettorali, sono attribuite al responsabile dell’ufficio elettorale comunale.
Del. di Consiglio - P.G. n. 170807/2009 - OdG 169/2009 del 13 luglio 2009
Elezione della Commissione Elettorale Comunale (art.12 DPR 20.3.1967, n. 223)
Ultimo aggiornamento: giovedì 09 giugno 2011