1. Il Sindaco indice il referendum consultivo quandolo richiedano
novemila cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune su questionidi
rilevanza generale attinenti alla competenza del Consiglio
comunale. La richiesta deveessere presentata da un comitato
promotore, composto da almeno 200 cittadini iscritti nelle liste elettorali
del Comune.
2. Non possono essere sottoposti a referendum:
a) lo statuto,
il regolamento
del Consiglio comunale e dei Consigli
dei Quartieri;
b) il bilancio
preventivo e il conto consuntivo;
c) i provvedimenti
concernenti tributi
e tariffe;
d) i provvedimenti inerenti all'assunzione di mutui o l'emissione
di prestiti;
e) i provvedimenti di nomina, designazione o revoca dei rappresentanti del Comune pressoenti,
aziende o istituzioni;
f) gli atti
relativi al personale del Comune;
g) gli oggetti sui quali il Consiglio deve esprimersi entro termini stabiliti
dalla legge;
h) gli atti inerenti la tutela dei diritti delle minoranze.
3. La proposta, prima della raccolta delle firme, che deve avvenire in un arco
di temponon superiore a tre mesi, è sottoposta al giudizio di ammissibilità
di un Comitato diGaranti, eletto dal Consiglio comunale con la maggioranza dei
due terzi dei Consiglieri assegnati, in modo che ne sia garantita la preparazione
giuridico-amministrativa, l'imparzialità e l'indipendenza dagli organi
del Comune.
4. Il giudizio di ammissibilità da parte del Comitato dei Garanti, verte:
a) sull'esclusiva competenza locale;
b) sull'esclusiva competenza del Consiglio a deliberare;
c) su attività deliberativa effettivamente in corso.
d) sulla congruità e sull'univocità del quesito.
5. Fino alla pronuncia di ammissibilità da parte del Comitato dei Garanti, il
Sindaco, l'Ufficio di Presidenza del Consiglio comunale e il Presidente
della Commissione Affari generali e istituzionali possono presentare memorie
al Comitato stesso.
6. Se prima dell'indizione del referendum il Consiglio interviene con una
nuova deliberazione
sulla materia oggetto d'iniziativa referendaria la proposta di referendum
è sottoposta nuovamente in giudizio di ammissibilità da parte del Comitato dei
Garanti, il quale entro dieci giorni verifica se ne esistono ancora i presupposti.
7. Quando il referendum sia stato indetto il Consiglio comunale sospende l'attività
deliberativa sul medesimo oggetto salvo che, con delibera adottata a maggioranza
dei due terzi dei Consiglieri assegnati, non decida altrimenti per ragioni di
particolare necessità e urgenza.
8. Il Consiglio comunale deve pronunciarsi sull'oggetto del referendum
entro tre mesidal suo svolgimento indipendentemente dal numero dei cittadini
che ha partecipato al voto.
9. Non è consentito lo svolgimento di più di una tornata referendaria in un
anno e sunon più di sei quesiti. I referendum non possono essere indetti nei
dodici mesi precedenti la scadenza del mandato amministrativo né possono svolgersi
in concomitanza con altre operazioni di voto.
10. Il regolamento determina i criteri di formulazione del quesito, le modalità
per la raccolta e l'autenticazione delle firme e per lo svolgimento delle
operazioni di voto. (tratto dall'Art.7 dello Statuto
del Comune di Bologna)
(Art.5 dello Statuto del Comune diBologna)
(tratto dall'Art.6 dello Statuto delComune di Bologna)
A cura della Redazione Iperbole
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- Comune di Bologna
Ultimo aggiornamento: 09 10 2006