Lavoro atipico o parasubordinato


Le forme di lavoro intermedie tra il lavoro autonomo e quello dipendente si sono estese rapidamente, nella seconda metà degli anni novanta, anche se in molti casi la componente di autonomia è minima o inesistente e il rapporto di lavoro è di fatto simile a quello subordinato ma con molto minori diritti e tutele.

Collaborazione coordinata e continuativa / a progetto

La più comune, la collaborazione coordinata e continuativa, è così definita perché la prestazione lavorativa è funzionalmente collegata al ciclo produttivo del committente e si sviluppa in una serie di attività ripetute in un arco di tempo, senza prevedere però una subordinazione gerarchica né un inserimento organico nella struttura produttiva. Si tratta di una definizione residuale, collocata dal Codice Civile all'interno del lavoro autonomo, ma che nel corso del tempo, almeno dal punto di vista fiscale e previdenziale, è stata praticamente assimilata al lavoro dipendente.

Nel 2003 l'ormai diffusissima co.co.co. è stata trasformata nel cosiddetto lavoro a progetto. Il decreto legislativo 276/2003, modificato dalla legge n. 92/2012, prevede infatti che "... i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa... devono essere riconducibili a uno o più progetti specifici determinati dal committente e gestiti autonomamente dal collaboratore". Il progetto "deve essere funzionalmente collegato a un determinato risultato finale" e non può consistere in una mera riproposizione dell'oggetto sociale del committente o nello svolgimento di compiti meramente esecutivi o ripetitivi (la cui definizione è demandata alla contrattazione collettiva).

Le collaborazioni coordinate e continuative (senza progetto) sono ancora possibili in un ventaglio limitato di casi (pubbliche amministrazioni, società sportive) o soggetti particolari (pensionati di vecchiaia).
Inoltre sono esclusi dalla disciplina del D.Lgs. 276/03 gli agenti e i rappresentanti di commercio per i quali esiste una disciplina specifica, le professioni intellettuali che richiedono l'iscrizione in appositi albi professionali esistenti al 24 ottobre 2003, gli atleti professionisti, i componenti degli organi di amministrazione e controllo delle società e i partecipanti a collegi e commissioni. Per gli operatori dei call center "outbound" (cioè che effettuano chiamate telefoniche in uscita per vendere beni o servizi) i contratti di collaborazione sono consentiti senza progetto, sulla base dei compensi minimi definiti dai contratti collettivi nazionali.

La collaborazione a progetto richiede obbligatoriamente un contratto scritto, che deve contenere:

  • la durata, determinata o determinabile, della prestazione di lavoro;
  • la descrizione del progetto, nel suo "contenuto caratterizzante" e nel risultato finale da conseguire;
  • il compenso e i criteri per la sua determinazione, nonché i tempi, le modalità di pagamento e la disciplina dei rimborsi spese;
  • le forme di coordinamento con il committente sull'esecuzione, anche temporale, della prestazione lavorativa, che in ogni caso, non possono essere tali da pregiudicare l'autonomia del collaboratore nello svolgimento della prestazione;
  • il rispetto delle misure per la tutela della salute e sicurezza del collaboratore.

Il compenso dei collaboratori dovrà fare riferimento alle retribuzioni minime stabilite dai contratti nazionali di lavoro per i dipendenti di analoga professionalità.
I collaboratori hanno l'obbligo di iscriversi alla Gestione Separata INPS, cui il committente deve versare i contributi, pari al 27,72% del compenso (ma l'aliquota salirà di 1 punto all'anno dal 2014 fino a raggiungere il 33% nel 2018), di cui due terzi a carico del committente e un terzo a carico del collaboratore.

Se viene accertata l'assenza del progetto o dell'autonomia organizzativa del lavoratore, oppure se l'attività del collaboratore è svolta con modalità analoghe a quella svolta dai lavoratori dipendenti della stessa impresa, il rapporto viene considerato come subordinato a partire dalla data di inizio, con onere della prova contraria a carico del committente.
A questo proposito, il Ministero del Lavoro, nella circolare n. 29 dell'11 dicembre 2012, ha fornito indicazioni ed esempi sulle situazioni concrete e sulle figure professionali che sono incompatibili con la collaborazione e che quindi danno luogo a un rapporto di lavoro subordinato.

Associazione in partecipazione

Un'altra forma di lavoro atipico è il contratto di associazione in partecipazione, disciplinato dall'articolo 2549 del Codice civile, in base al quale il lavoratore, in cambio del suo apporto, riceve una partecipazione agli utili dell'azienda.
Da luglio 2012, sono consentiti non più di tre associati per azienda, esclusi coniuge e parenti fino al terzo grado. I rapporti di associazione in partecipazione resi senza una effettiva partecipazione agli utili dell'impresa o senza consegna del rendiconto all'associato, oppure non connotati da competenze tecniche elevate, vengono considerati, salvo prova contraria, contratti subordinati a tempo indeterminato.

Il lavoro a progetto e l'associazione in partecipazione godono di una seppur limitata tutela in caso di malattia e di maternità.

Collaborazione occasionale

La collaborazione occasionale può rientrare all'interno del lavoro a progetto o di quello autonomo: il caso più diffuso è quest'ultimo, che non presenta i requisiti della continuità e della coordinazione. Le collaborazioni occasionali devono avere durata complessiva inferiore a 30 giorni nel corso dell'anno solare per lo stesso committente e compenso non superiore ai 5.000 euro, sempre nell'anno solare. Inoltre, al di sopra dei 5.000 euro di reddito annuo, è obbligatoria l'iscrizione alla Gestione Separata INPS e il versamento dei contributi come per i collaboratori a progetto.

Lavoro accessorio

Una forma particolare di lavoro occasionale è il lavoro accessorio, introdotto anch'esso nel 2003 e più volte riformato negli ultimi anni. Si tratta di attività saltuarie e di breve durata, consentite in quasiasi settore ma vincolate a precisi limiti di reddito.

A partire da luglio 2012, il lavoro accessorio è attivabile fino al limite annuo di euro 5.000 netti riferiti alla totalità dei committenti avuti da ciascun lavoratore, ed entro un ulteriore tetto di 2.000 euro per committente se questi è un'impresa o un professionista. In agricoltura il lavoro accessorio è consentito entro un limite di 5.000 euro ma soltanto se effettuato da studenti sotto i 25 anni o da pensionati oppure se il committente è un piccolo imprenditore agricolo. Infine, per il 2013, è permesso ai percettori di prestazioni di sostegno al reddito entro il limite massimo di 3.000 euro.

Il lavoro accessorio è retribuito con un sistema di voucher o buoni lavoro, da luglio 2012 corrispondenti a 1 ora di lavoro, che vengono erogati dall'INPS, anche tramite le tabaccherie convenzionate, esenti da imposte e con aliquote contributive ridotte.

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Ultimo aggiornamento: venerdì 11 gennaio 2013