Il
lavoro autonomo in senso stretto si identifica nella libera
professione, consistente nello svolgimento di un'attività
prevalentemente intellettuale, per il cui svolgimento il lavoratore
autonomo si avvale soprattutto delle proprie doti e conoscenze.
Dal
punto di vista giuridico e amministrativo, le professioni si possono
distinguere in tre categorie:
Le
attività professionali regolamentate dalla legge vengono suddivise
in aree di appartenenza, le principali sono:
L'esercizio
di queste attività richiede in genere il superamento di un esame di
abilitazione, preceduto da un periodo più o meno lungo di
praticantato, e viene regolato da Ordini o Collegi che agiscono per conto dell'autorità pubblica.
Le
altre professioni che non hanno una disciplina specifica, definite
anche arti e mestieri, possono essere esercitate in modo
relativamente libero, ma sono meno "forti" e tutelate. Molte
categorie non regolamentate si sono organizzate in associazioni o
altri organismi di rappresentanza, che aspirano a conquistare, e in
alcuni casi hanno ottenuto, un riconoscimento pubblico. Dopo un lungo dibattito, alla fine del 2012 è stata approvata una legge per le professioni non "organizzate": è previsto che le associazioni professionali, pur mantenendo natura privatistica e volontaria, possano esercitare funzioni di vigilanza deontologica e di certificazione della qualità delle prestazioni dei propri iscritti.
Mentre
le professioni regolamentate hanno di solito propri istituti di
previdenza, per tutte le altre è obbligatoria l'iscrizione alla
Gestione Separata INPS.
Una
peculiarità del lavoro autonomo rispetto a quello dipendente è la
non obbligatorietà del contratto scritto.
Per
qualsiasi tipo di lavoro autonomo è richiesta la partita IVA,
l'emissione di fattura e il versamento periodico dell'IVA da
parte del prestatore d'opera, tranne nei casi di esenzione previsti
dalla legge (come ad esempio le prestazioni socio-sanitarie). Sono
inoltre obbligatori altri adempimenti come la tenuta di scritture
contabili e la presentazione della dichiarazione IVA, e il pagamento
dell'IRAP oltre all'ordinaria imposta sui redditi, anche se è
possibile detrarre dal reddito le spese sostenute per lo svolgimento
dell'attività.
Un regime agevolato è destinato ai cosiddetti 'contribuenti minimi esercenti attività di impresa, arte o
professione', cioè coloro nell'anno precedente hanno percepito
compensi o conseguito ricavi non superiori a 30.000 euro e a condizione che l'attività sia iniziata dopo il 2007; per questi
è prevista l'esenzione dal pagamento dell'IVA e dell'IRAP e
dagli adempimenti contabili, e l'applicazione di un'imposta
sostitutiva fissa sul reddito del 5%, per i primi 5 anni di attività.
Per contrastare il fenomeno delle cosiddette "finte partite IVA" (monocommittenze che in realtà nascondono un lavoro subordinato) la legge 92/2012 trasforma automaticamente in collaborazione coordinata e continuativa (con obbligo di progetto) i rapporti di collaborazione professionale che non rispettano almeno due delle seguenti condizioni: la durata della collaborazione non deve superare otto mesi per due anni consecutivi; il corrispettivo pagato dall'azienda non deve essere superiore all'80% del reddito da lavoro percepito nell'anno solare, sempre per due anni di seguito; il lavoratore non deve avere una postazione fissa in azienda. Dalla norma sono esclusi i titolari di un reddito annuo superiore ai 17.800 euro, le competenze di grado elevato e le attività che richiedono l'iscrizione a un albo.
Ultimo aggiornamento: lunedì 04 marzo 2013