Lavoro autonomo professionale


Il lavoro autonomo in senso stretto si identifica nella libera professione, consistente nello svolgimento di un'attività prevalentemente intellettuale, per il cui svolgimento il lavoratore autonomo si avvale soprattutto delle proprie doti e conoscenze.

Dal punto di vista giuridico e amministrativo, le professioni si possono distinguere in tre categorie:

  • quelle per il cui esercizio la legge prescrive l'iscrizione obbligatoria in albi o elenchi;
  • quelle per il cui esercizio non è prevista alcuna iscrizione obbligatoria in albi o elenchi, ma sono comunque professioni disciplinate dalla legge;
  • quelle non regolamentate.


Le attività professionali regolamentate dalla legge vengono suddivise in aree di appartenenza, le principali sono:

  • tecniche: es. ingegneri, architetti, agronomi, geologi, geometri, periti agrari e industriali;
  • giuridico-legali, come avvocati e notai;
  • economico-amministrative: commercialisti, consulenti del lavoro, ragionieri, agenti di cambio, spedizionieri doganali;
  • sanitarie, che sono le più numerose: medici, dentisti, psicologi, veterinari, biologi, chimici, tecnici di radiologia, ostetriche, farmacisti, infermieri, assistenti sociali;
  • altre categorie particolari come i giornalisti e pubblicisti.


L'esercizio di queste attività richiede in genere il superamento di un esame di abilitazione, preceduto da un periodo più o meno lungo di praticantato, e viene regolato da Ordini o Collegi che agiscono per conto dell'autorità pubblica.

Le altre professioni che non hanno una disciplina specifica, definite anche arti e mestieri, possono essere esercitate in modo relativamente libero, ma sono meno "forti" e tutelate. Molte categorie non regolamentate si sono organizzate in associazioni o altri organismi di rappresentanza, che aspirano a conquistare, e in alcuni casi hanno ottenuto, un riconoscimento pubblico.

Mentre le professioni regolamentate hanno di solito propri istituti di previdenza, per tutte le altre è obbligatoria l'iscrizione alla Gestione Separata INPS.

Una peculiarità del lavoro autonomo rispetto a quello dipendente è la non obbligatorietà del contratto scritto.

Per qualsiasi tipo di lavoro autonomo è richiesta la partita IVA, l'emissione di fattura e il versamento periodico dell'IVA da parte del prestatore d'opera, tranne nei casi di esenzione previsti dalla legge (come ad esempio le prestazioni socio-sanitarie). Sono inoltre obbligatori altri adempimenti come la tenuta di scritture contabili e la presentazione della dichiarazione IVA, e il pagamento dell'IRAP oltre all'ordinaria imposta sui redditi, anche se è possibile detrarre dal reddito le spese sostenute per lo svolgimento dell'attività.
Un regime agevolato è destinato ai cosiddetti 'contribuenti minimi esercenti attività di impresa, arte o professione', cioè coloro nell'anno precedente hanno percepito compensi o conseguito ricavi non superiori a 30.000 euro e a condizione che l'attività sia iniziata dopo il 2007; per questi è prevista l'esenzione dal pagamento dell'IVA e dell'IRAP e dagli adempimenti contabili, e l'applicazione di un'imposta sostitutiva fissa sul reddito, per i primi 5 anni di attività.

Per contrastare il fenomeno delle cosiddette "finte partite IVA" (monocommittenze che in realtà nascondono un lavoro subordinato) la legge 92/2012 trasforma automaticamente in collaborazione coordinata e continuativa (con obbligo di progetto) i rapporti di collaborazione professionale che non rispettano almeno due delle seguenti condizioni: la durata della collaborazione non deve superare otto mesi per due anni consecutivi; il corrispettivo pagato dall'azienda non deve essere superiore all'80% del reddito da lavoro percepito nell'anno solare, sempre per due anni di seguito; il lavoratore non deve avere una postazione fissa in azienda. Dalla norma sono esclusi i titolari di un reddito annuo superiore ai 17.800 euro, le competenze di grado elevato e le attività che richiedono l'iscrizione a un albo.

Ultimo aggiornamento: lunedì 13 agosto 2012