Lavoro autonomo e atipico


Nel linguaggio comune, lavoro autonomo equivale a lavoro indipendente, cioè qualsiasi prestazione lavorativa svolta senza un contratto di lavoro dipendente.

Per l'art. 2222 del Codice Civile, infatti, si ha un contratto d'opera, e quindi una prestazione di lavoro autonomo, quando il lavoratore si impegna a compiere un'opera o un servizio per conto di un committente, con lavoro proprio e senza vincoli di subordinazione. E' evidente che questa definizione ha carattere generale e comprende al suo interno molte e differenziate forme di attività, con confini spesso difficili da tracciare. Nell'universo del lavoro autonomo, inteso in senso più ampio, rientrano quindi le attività di impresa, quelle artigianali e commerciali, le libere professioni (regolamentate e non regolamentate) e almeno in parte i contratti a progetto e le altre forme di lavoro atipico o parasubordinato.

Ultimo aggiornamento: lunedì 04 luglio 2011