Nel
linguaggio comune, lavoro autonomo equivale a lavoro indipendente,
cioè qualsiasi prestazione lavorativa svolta senza un contratto di
lavoro dipendente.
Per
l'art. 2222 del Codice Civile, infatti, si ha un contratto d'opera,
e quindi una prestazione di lavoro autonomo, quando il lavoratore si
impegna a compiere un'opera o un servizio per conto di un
committente, con lavoro proprio e senza vincoli di subordinazione. E' evidente che questa
definizione ha carattere generale e comprende al suo interno molte e
differenziate forme di attività, con confini spesso difficili da
tracciare. Nell'universo del lavoro autonomo, inteso in senso più
ampio, rientrano quindi le attività di impresa, quelle artigianali e
commerciali, le libere professioni (regolamentate e non
regolamentate) e almeno in parte i contratti a progetto e le altre
forme di lavoro atipico o parasubordinato.
Ultimo aggiornamento: lunedì 04 luglio 2011