I diritti dei papà


Dopo che nel lontano 1975 la riforma del diritto di famiglia ha sancito il principio della parità giuridica dei coniugi e della potestà congiunta di entrambi i genitori, con la legge 53 del 2000 vengono presi in considerazione i diritti di entrambi i genitori e vengono quindi stabilite tutele e opportunità sia per le madri che per i padri.

I padri lavoratori dipendenti hanno dunque numerose opportunità, purtroppo ancora utilizzate in misura insufficiente, per condividere con le mamme le gioie e le fatiche della cura dei figli. Ecco le principali:

  • congedi parentali: il papà ha diritto di assentarsi dal lavoro per un periodo fino a sei mesi, continuativo o frazionato, anche contemporaneo ai congedi della madre, nei primi otto anni di vita dei figli, che fino al terzo anno è coperto da un'indennità pari al 30% della retribuzione;
  • se i padri decidono di prendere un congedo continuativo di almeno tre mesi hanno diritto al "premio" di un mese aggiuntivo, quindi il tetto massimo per loro sale a sette mesi (e il tetto massimo cumulativo dei due genitori passa da dieci a undici mesi);
  • in caso di morte o grave malattia della madre, o di abbandono o di affidamento esclusivo al padre, questi ha il diritto allo stesso congedo che sarebbe spettato a lei, di norma tre mesi dopo la nascita, retribuito dall'INPS con l'80% dello stipendio (elevato al 100% in molti contratti di categoria) e con la conservazione di posto di lavoro, sede, mansioni, retribuzione precedenti il congedo;
  • possibilità di assentarsi dal lavoro, in alternativa alla mamma, in caso di malattia dei bambini, senza limiti di tempo fino a tre anni di età e per un massimo di cinque giorni l'anno dai 4 agli 8 anni di età;
  • i padri hanno diritto a due ore di riposo al giorno per accudire i figli nel primo anno di vita, se la madre non è lavoratrice dipendente o sceglie di non utilizzarli, mentre in caso di parto plurimo i riposi sono raddoppiati e sempre fruibili per metà anche dal padre;
  • in caso di adozione o affido, il padre ha diritto al congedo rispettivamente di cinque o tre mesi se la madre vi rinuncia anche parzialmente, mentre per il resto sono riconosciuti sostanzialmente gli stessi diritti previsti per il genitore biologico;
  • in caso di figli con grave handicap, il padre può fruire, al posto della madre, dei congedi parentali con indennità del 30% o in alternativa di riposi giornalieri retribuiti per tutti i primi tre anni di vita, e successivamente dei permessi retribuiti di tre giorni al mese per assistenza, cumulativi con quelli previsti per tutti i genitori.

Per il triennio 2013-2015 è stato introdotto in via sperimentale il congedo di paternità per i lavoratori dipendenti del settore privato: un giorno di astensione dal lavoro obbligatoria più due giorni facoltativi (questi ultimi in sostituzione della madre), retribuiti interamente dall'INPS, entro i cinque mesi dalla nascita del figlio.

Sono esclusi dai congedi parentali il lavoro domestico e a domicilio, e la gran parte di quello autonomo, mentre i lavoratori padri iscritti alla Gestione Separata INPS, parasubordinati e autonomi, subentrano nella fruizione dei congedi di paternità post partum e dei congedi parentali, solo nei casi di morte, grave infermità o assenza della madre.

Normativa di riferimento »

D. Lgs. n. 151 del 26 marzo 2001 "Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità"

Legge n. 53 del 8 marzo 2000 "Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità, per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle città"

Legge n. 104 del 5 febbraio 1992 "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate"

Legge n. 151 del 19 maggio 1975 "Riforma del diritto di famiglia"



Ultimo aggiornamento: mercoledì 27 febbraio 2013