Dopo che nel lontano 1975 la riforma del diritto di famiglia ha sancito il principio della parità giuridica dei coniugi e della potestà congiunta di entrambi i genitori, con la legge 53 del 2000 vengono presi in considerazione i diritti di entrambi i genitori e vengono quindi stabilite tutele e opportunità sia per le madri che per i padri.
I padri lavoratori dipendenti hanno dunque numerose opportunità, purtroppo ancora utilizzate in misura insufficiente, per condividere con le mamme le gioie e le fatiche della cura dei figli. Ecco le principali:
Per il triennio 2013-2015 è stato introdotto in via sperimentale il congedo di paternità per i lavoratori dipendenti del settore privato: un giorno di astensione dal lavoro obbligatoria più due giorni facoltativi (questi ultimi in sostituzione della madre), retribuiti interamente dall'INPS, entro i cinque mesi dalla nascita del figlio.
Sono esclusi dai congedi parentali il lavoro domestico e a domicilio, e la gran parte di quello autonomo, mentre i lavoratori padri iscritti alla Gestione Separata INPS, parasubordinati e autonomi, subentrano nella fruizione dei congedi di paternità post partum e dei congedi parentali, solo nei casi di morte, grave infermità o assenza della madre.
Normativa di riferimento »
D. Lgs. n. 151 del 26 marzo 2001 "Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità"
Legge n. 53 del 8 marzo 2000 "Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità, per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle città"
Legge n. 104 del 5 febbraio 1992 "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate"
Legge n. 151 del 19 maggio 1975 "Riforma del diritto di famiglia"
Ultimo aggiornamento: mercoledì 27 febbraio 2013