E' lavoratore a domicilio chiunque, con vincolo di subordinazione, esegue nella propria abitazione o in un locale di cui abbia disponibilità, anche con l'aiuto accessorio di familiari conviventi o a carico, lavoro retribuito per conto di uno o più imprenditori, utilizzando materie prime e attrezzature proprie o dello stesso imprenditore, anche se fornite per tramite di terzi.
Non è ammessa l'esecuzione di lavoro a domicilio per le attività per le quali vengono utilizzate sostanze tossiche o nocive per la salute e l'incolumità del lavoratore e dei suoi familiari.
Non è ovviamente prevista l'osservanza di un orario di lavoro e la retribuzione avviene a cottimo pieno, cioè in proporzione ai risultati produttivi conseguiti (es. numero di pezzi o unità di prodotto), con tariffe stabilite dai contratti collettivi o in mancanza da un'apposita commissione regionale.
Ultimo aggiornamento: giovedì 30 giugno 2011