Si tratta di un rapporto di lavoro che coinvolge non due ma tre soggetti: lavoratore, somministratore (un'agenzia per il lavoro, autorizzata dal Ministero) e utilizzatore (azienda).
La somministrazione di manodopera, che ha sostituito nel 2003 il lavoro interinale istituito nel decennio precedente, permette a un'azienda di utilizzare il lavoro di personale non assunto direttamente, ma dipendente del somministratore, sia a tempo determinato che, dal 2010, anche a tempo indeterminato (staff leasing).
Le causali per il ricorso alla somministrazione e i limiti massimi di durata sono disciplinati dai contratti collettivi nazionali e territoriali applicati dalle imprese utilizzatrici. Il trattamento retributivo dei prestatori di lavoro temporaneo non può essere inferiore a quello dei dipendenti di pari livello impiegati presso l'impresa utilizzatrice.
Normativa di riferimento »
Decreto Legislativo n. 276 del 10/9/2003 "Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30" (e successive modifiche)
Decreto Legislativo n. 24 del 2/3/2012 "Attuazione della direttiva 2008/104/CE relativa al lavoro tramite agenzia interinale"
Ultimo aggiornamento: mercoledì 08 agosto 2012