Il lavoro part-time (contratto di lavoro subordinato a tempo parziale) è caratterizzato da un orario di lavoro, fissato dal contratto individuale, inferiore rispetto all'orario di lavoro normale previsto dalla legge (40 ore settimanali) o dal contratto collettivo applicato in quel settore.
Il rapporto a tempo parziale può essere:
Il datore di lavoro ha facoltà di modificare la collocazione temporale degli orari di lavoro (clausole flessibili) e di richiedere prestazioni oltre il monte ore concordato (clausole elastiche), se previsto dai contratti collettivi e previo consenso del lavoratore (revocabile in alcuni casi).
Il lavoratore in attività può chiedere in ogni momento la trasformazione del contratto da part-time a tempo pieno o viceversa; l'accettazione della richiesta è lasciata alla discrezionalità del datore di lavoro salvo diverse disposizioni del contratto collettivo. La richiesta ovviamente può essere fatta anche dal datore di lavoro: in questo caso, il dipendente che rifiuta il part-time non può per questo motivo essere licenziato né in alcun modo discriminato.
Ultimo aggiornamento: mercoledì 06 febbraio 2013