Contratto di lavoro a tempo parziale (part-time)


Il lavoro part-time (contratto di lavoro subordinato a tempo parziale) è caratterizzato da un orario di lavoro, fissato dal contratto individuale, inferiore rispetto all'orario di lavoro normale previsto dalla legge (40 ore settimanali) o dal contratto collettivo applicato in quel settore.
Il rapporto a tempo parziale può essere:

  • orizzontale, quando la riduzione d'orario è riferita all'orario giornaliero;
  • verticale, quando la prestazione è svolta a tempo pieno ma per periodi predeterminati nella settimana, nel mese e nell'anno;
  • misto, quando il rapporto di lavoro a tempo parziale è articolato combinando le modalità orizzontale e verticale.

Il datore di lavoro ha facoltà di richiedere prestazioni oltre il monte ore concordato e, se il contratto lo prevede, di modificare gli orari di lavoro.

Il lavoratore in attività può chiedere in ogni momento la trasformazione del contratto da part-time a tempo pieno o viceversa; l'accettazione della richiesta è lasciata alla discrezionalità del datore di lavoro salvo diverse disposizioni del contratto collettivo. La richiesta ovviamente può essere fatta anche dal datore di lavoro: in questo caso, il dipendente che rifiuta il part-time non può per questo motivo essere licenziato né in alcun modo discriminato.

Ultimo aggiornamento: venerdì 21 dicembre 2012