Il contratto di lavoro a tempo indeterminato regola il "tradizionale" rapporto di lavoro, non ha scadenze e garantisce maggiori tutele al lavoratore.
I suoi aspetti principali sono:
La maggior parte dei contratti di lavoro prevede un periodo di prova la cui durata è fissata dai Ccnl, e che comunque non può essere superiore ai 6 mesi. Il periodo di prova deve risultare da un atto scritto, firmato dal lavoratore al momento dell'assunzione: il periodo di prova stipulato verbalmente è nullo, e il lavoratore può quindi considerarsi assunto definitivamente. Al termine del periodo, in assenza di comunicazioni contrarie, il lavoratore si intende confermato.
Durante il periodo di prova lavoratore e datore di lavoro sono liberi di interrompere il rapporto in qualsiasi momento e per qualsiasi motivo. Il lavoratore ha diritto alla retribuzione prevista dal contratto di categoria e al momento dell'interruzione deve essergli corrisposto il trattamento di fine rapporto (liquidazione), le ferie e la relativa percentuale di tredicesima.
Al lavoratore devono essere assegnate mansioni (cioè compiti e attività) per le quali è stato assunto, o quelle corrispondenti alla categoria superiore che ha successivamente acquisito. Non è ammessa alcuna diminuzione della retribuzione (art. 13 dello Statuto dei Lavoratori). Il trasferimento temporaneo a mansioni superiori dà diritto alla retribuzione corrispondente. Se il trasferimento si protrae per più di 3 mesi (a meno che non si tratti di sostituzione per malattia, gravidanza, servizio di leva ecc...), l'acquisizione della nuova qualifica diviene definitiva.
Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato può risolversi consensualmente cioè per libera scelta delle due parti, oppure per decisione unilaterale del datore di lavoro (licenziamento) o del lavoratore (dimissioni).
Dal 2013 in tutti i casi di risoluzione del rapporto per motivi diversi dalle dimissioni, il datore di lavoro deve versare un contributo INPS una tantum proporzionale all'anzianità di servizio e con un massimo pari a 1,5 volte il trattamento iniziale ASPI.
Il dipendente che interrompe il rapporto di lavoro è soggetto al preavviso: in pratica le dimissioni hanno effetto solo dopo un certo intervallo di tempo, fissato dai contratti collettivi nazionali in base alla mansione svolta. Mentre per le qualifiche più basse in genere il preavviso è di soli 15 o 30 giorni, per le qualifiche di più alto livello può essere anche di diversi mesi. Durante questo periodo il lavoratore può essere soggetto a limitazioni previste dal contratto (es. non può prendere ferie, eventuali assenze comportano il prolungamento del periodo). In caso di mancato rispetto del preavviso, il lavoratore dimissionario è tenuto a pagare un'indennità sostitutiva, che è pari all'ammontare delle retribuzioni per il periodo non lavorato.
Per contrastare il fenomeno delle "dimissioni in bianco" cioè firmate anticipatamente, la riforma del 2012 ha stabilito che le dimissioni volontarie e le risoluzioni consensuali del rapporto di lavoro diventano efficaci solo se convalidate; per le donne in gravidanza e per entrambi i genitori nei primi tre anni di vita del figlio, sia le dimissioni che le risoluzioni consensuali devono essere convalidate presso il servizio ispettivo della Direzione Territoriale del lavoro; per gli altri lavoratori la convalida può avvenire alla Direzione Territoriale o al Centro per l'Impiego, oppure mediante dichiarazione scritta e firmata in calce alla ricevuta della comunicazione obbligatoria inviata dal datore di lavoro; in assenza di convalida, le dimissioni sono nulle.
Istruzioni e modulo di convalida delle dimissioni, dal sito della Provincia di Bologna
Se è il datore di lavoro a decidere di risolvere il rapporto, può farlo solo in presenza di valide ragioni: giusta causa, giustificato motivo soggettivo o oggettivo. La legge richiede che tutti i licenziamenti, per essere legittimi, devono essere intimati in forma scritta, altrimenti sono nulli.
Per giusta causa si intende un'inadempienza commessa dal lavoratore che, per la sua gravità, compromette il rapporto di fiducia con il datore di lavoro e quindi non consente la prosecuzione neppure temporanea del rapporto. Per questa ragione è l'unica forma di licenziamento che non richiede preavviso.
Il giustificato motivo soggettivo è un'inadempienza del lavoratore, abbastanza grave da comportare il licenziamento, ma non tale da impedire l'espletamento del normale periodo di preavviso. In questo caso il datore può decidere di esentare il lavoratore dall'espletamento del periodo di preavviso, pagandogli la relativa indennità sostitutiva pari alla retribuzione per l'intero periodo.
Il giustificato motivo oggettivo, si riferisce, al contrario dei precedenti, ad un evento non addebitabile al lavoratore. Può trattarsi di una ragione di tipo organizzativo o produttivo, come la soppressione di una certa mansione, la chiusura di un'attività, il calo di fatturato. Anche in questo caso è obbligatorio il preavviso o il pagamento dell'indennità sostitutiva.
Il lavoratore ha il diritto di verificare la sussistenza delle motivazioni addotte per giustificare il licenziamento. Nell'ipotesi di licenziamento illegittimo il datore di lavoro è soggetto alle conseguenze previste dalla legge, diverse a seconda delle dimensioni dell'azienda e delle motivazioni del licenziamento.
Per i datori di lavoro con meno di 15 dipendenti, le conseguenze del licenziamento illegittimo sono di tipo esclusivamente economico: il lavoratore ha diritto ad un'indennità risarcitoria, compresa tra 2,5 e 6 mensilità corrispondenti all'ultima retribuzione.
Per i datori di lavoro con più di 15 dipendenti, in caso di licenziamento dovuto a motivi economici o disciplinari riconosciuto come illegittimo dal giudice, il lavoratore può essere reintegrato nelle precedenti mansioni oppure ricevere un risarcimento del danno, sulla base delle previsioni dei contratti collettivi e delle valutazioni del magistrato. E' in ogni caso nullo il licenziamento discriminatorio, cioè dovuto a
ragioni di credo politico, fede religiosa o attività sindacale.
Ultimo aggiornamento: giovedì 04 aprile 2013