La tutela della maternità in Italia è sicuramente tra le più avanzate per quanto riguarda le lavoratrici dipendenti, mentre è assai più carente per le altre categorie professionali.
Le lavoratrici durante la gravidanza e fino a 7 mesi dopo il parto non
possono svolgere lavori pericolosi,
faticosi e insalubri nè turni di notte (dalle 24 alle 6); inoltre, dall'inizio del periodo di gravidanza al compimento del primo anno di età del bambino non possono essere licenziate, sospese o collocate in mobilità (se non per loro colpa grave o per cessazione dell'attività dell'azienda). Le dimissioni rassegnate in questo periodo sono soggette a convalida obbligatoria (prorogata fino al terzo anno di vita del figlio) e danno diritto all'indennità di disoccupazione (oggi ASPI).
Per le lavoratrici atipiche, la gravidanza comporta la sospensione del rapporto di collaborazione e la successiva proroga dello stesso per un minimo di 180 giorni.
L'astensione obbligatoria dal lavoro inizia due mesi prima della data presunta del parto e termina tre mesi dopo il parto. L'astensione obbligatoria può essere anticipata, e di conseguenza la sua durata viene prolungata, anche fino all'intera gestazione, per motivi di salute o per condizioni lavorative o ambientali incompatibili con la gravidanza. La madre ha anche la facoltà di continuare a lavorare fino all'ottavo mese di gravidanza, utilizzando così un solo mese di astensione prima del parto e recuperando il mese non fruito dopo la nascita.
Durante il periodo di astensione obbligatoria, la lavoratrice dipendente percepisce dalla propria cassa previdenziale, di solito attraverso il datore di lavoro, un'indennità pari all'80% dell'ultima retribuzione. Vari contratti collettivi prevedono l'integrazione al 100% dello stipendio a carico del datore di lavoro.
Le lavoratrici atipiche hanno diritto a un'indennità, calcolata sul compenso medio giornaliero dell'anno precedente e erogata in un'unica soluzione dopo il parto, purchè nei dodici mesi precedenti abbiano versato almeno tre mesi di contributi alla Gestione Separata INPS. Anche le libere professioniste iscritte alla Gestione separata INPS ne hanno diritto, a condizione che si astengano effettivamente dal lavoro. Per artigiane, commercianti e coltivatrici, l'indennità a carico dell'INPS è calcolata sul salario minimo dei dipendenti della rispettiva categoria, fissato per legge. Le libere professioniste iscritte alle casse previdenziali di categoria (cioè degli avvocati, medici, farmacisti, commercialisti, ecc.), nei due mesi prima e nei tre mesi dopo il parto, a prescindere dall'astensione reale dal lavoro, ricevono un'indennità pari all'80% dei cinque dodicesimi del reddito da lavoro autonomo denunciato nella penultima dichiarazione dei redditi.
Per le donne senza occupazione o indigenti sono previsti assegni di maternità, di importo variabile in base a diverse condizioni soggettive, a carico dello Stato, dell'INPS o dei Comuni.
Il congedo parentale spetta a entrambi i genitori nella misura di sei mesi complessivi di assenza dal lavoro a testa, entro un tetto massimo cumulativo di dieci mesi per i due genitori (elevati a undici se il padre utilizza un congedo di almeno tre mesi continuativi). Il periodo può essere continuativo o frazionato (dal 2013 anche a ore) ed è fruibile entro i primi otto anni di vita del bambino. I primi sei mesi di congedo, fino al terzo anno di vita del bambino, sono coperti da un’indennità pari al 30% dello stipendio, con ulteriori trattamenti previsti da alcuni contratti (ad esempio, integrazione al 100% per trenta giorni). Altre misure di sostegno sono previste a livello locale: ad esempio il Comune di Bologna concede un contributo a madri e padri con bassi redditi che si avvalgono del congedo parentale entro il primo anno di età.
Le lavoratrici atipiche e autonome hanno il diritto al congedo parentale
per un massimo di tre mesi entro l'anno di vita del bambino.
In caso di figli con grave disabilità, uno dei genitori ha diritto
all’estensione dei congedi parentali, con indennità del 30% e senza
limiti di tempo fino al terzo anno di vita, o in alternativa a un riposo
giornaliero retribuito di due ore, e dal terzo anno in poi a tre giorni
al mese di permesso retribuito per assistenza.
Durante il primo anno, le lavoratrici madri dispongono di due permessi giornalieri retribuiti per accudire il figlio, di 1 ora ciascuno e cumulabili (solo uno se l’orario giornaliero è inferiore a 6 ore). Le ore sono dimezzate se l’azienda mette a disposizione un asilo nido o una camera per l’allattamento. I permessi sono fruibili dal padre se la madre non li utilizza. In caso di parto plurimo, le ore di permesso vengono raddoppiate, e il padre può usufruire di quelle aggiuntive.
Entrambi i genitori possono, alternativamente, assentarsi dal lavoro senza retribuzione in caso di malattia del bambino, senza limiti di tempo fino a tre anni di età e per un massimo di cinque giorni l’anno a testa dai 4 agli 8 anni di età.
Le adozioni e gli affidi sono equiparati alle nascite per quanto riguarda i congedi e le indennità di maternità/paternità e i congedi parentali.
In caso di adozione o affido preadottivo, alla madre spettano quindi cinque mesi di astensione dal lavoro con indennità, dopo l'ingresso in famiglia del minore adottato, a prescindere dall'età di quest'ultimo. In caso di adozione internazionale, il congedo può essere fruito anche nel periodo precedente l'entrata del minore in Italia, anche in modo frazionato, per i viaggi all'estero necessari all'adozione e certificati dall'ente autorizzato che cura la procedura; in alternativa, durante le permanenze all'estero, i genitori hanno comunque diritto a un congedo non retribuito. In caso di affido familiare non finalizzato all'adozione, il congedo è di tre mesi e deve essere goduto nei primi cinque mesi dall'arrivo del minore.
Il divieto di licenziamento della madre si applica per un anno dalla data di effettivo ingresso del bambino in famiglia.
I genitori adottivi o affidatari, analogamente ai genitori biologici,
possono fruire del congedo parentale entro i primi otto anni
dall’ingresso del minore nel nucleo familiare, indipendentemente
dall’età del bambino, ma non oltre il compimento della maggiore età.
Normativa di riferimento »
D. Lgs. n. 151 del 26 marzo 2001 "Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità" (e successive modifiche)
Legge n. 53 del 8 marzo 2000 "Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità, per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle città"
Legge n. 104 del 5 febbraio 1992 "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate"
Legge n. 151 del 19 maggio 1975 "Riforma del diritto di famiglia"
Ultimo aggiornamento: giovedì 14 marzo 2013