Gli ammortizzatori sociali


Il sistema degli ammortizzatori sociali è in una fase di profonda trasformazione per effetto della legge 92/2012 (riforma del mercato del lavoro) che ha istituito un nuova forma di "assicurazione sociale" destinata a subentrare alle indennità di disoccupazione e di mobilità, in un processo di transizione che inizia il 1 gennaio 2013 e si conclude il 1 gennaio 2017.

Il quadro sintetico che segue è la fotografia di una situazione in movimento, a cavallo tra il vecchio e il nuovo sistema.

CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI

La Cassa Integrazione Guadagni è una prestazione economica erogata dall'INPS per integrare o sostituire la retribuzione dei lavoratori nei periodi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa, dovuta a situazioni transitorie di difficoltà dell'azienda (CIG ordinaria) oppure a processi di ristrutturazione, crisi economiche o procedure fallimentari (CIG straordinaria).

La CIGO spetta a lavoratori dell'industria e dell'edilizia, ha una durata massima di 13 settimane continuative, prorogabili in via eccezionale fino ad un massimo di dodici mesi, e viene concessa direttamente dall'INPS su richiesta dell'azienda.
La CIGS spetta a lavoratori assunti da almeno 3 mesi in imprese di numerosi settori con più di 15 dipendenti (50 nel commercio e turismo), ha una durata massima molto più ampia (a seconda dei casi e delle eventuali proroghe, da 12 fino a 36 mesi) e viene concessa previo accordo sindacale con decreto del Ministro del Lavoro.
Durante la crisi, è stata istituita una forma di CIG "in deroga" per settori e tipologie contrattuali (es. aziende con meno di 15 addetti, apprendisti, somministrati) non coperti da quelle tradizionali, concessa dopo trattativa sindacale dalle Regioni. In questi casi, i beneficiari devono sottoscrivere la dichiarazione di immediata disponibilità presso il Centro per l'Impiego e non possono rifiutare eventuali offerte di lavoro o di partecipazione a corsi di formazione. Gli ammortizzatori "in deroga" sono stati prorogati anche per il periodo transitorio 2013-2016, salvo verifica delle risorse e accordi che devono essere stipulati a livello regionale (in Emilia è stato sottoscritto il 20 dicembre l'accordo di proroga per il 2013).

L'importo dell'integrazione è sempre pari all'80% della retribuzione, rapportata alle ore di lavoro non prestate.

Il lavoratore che vuole intraprendere un'attività autonoma o associarsi a una cooperativa, può chiedere l'anticipazione delle mensilità di cassa integrazione non ancora incassate in due soluzioni: il 25% subito e il 75% all'avvio dell'attività.

La Cassa Integrazione non subisce modifiche sostanziali in seguito alla riforma. E' prevista l'istituzione di Fondi di solidarietà obbligatori per coprire i lavoratori finora esclusi, ma solo nelle imprese con almeno 15 dipendenti.

INDENNITA' DI DISOCCUPAZIONE

Fino al 31 dicembre 2012, i lavoratori non agricoli licenziati per motivi indipendenti dalla propria volontà (o dimessi volontariamente ma solo per giusta causa o se lavoratrici madri) percepiscono l'indennità ordinaria di disoccupazione. La domanda va presentata all'INPS, dopo aver acquisito lo stato di disoccupazione firmando la dichiarazione di immediata disponibilità al Centro per l'Impiego del territorio in cui il lavoratore ha domicilio.

I requisiti per averne diritto sono un minimo di 52 contributi settimanali versati nel biennio precedente la data di licenziamento e un contributo settimanale antecedente il biennio stesso. L'indennità ha una durata massima di 8 mesi per i lavoratori con meno di 50 anni di età alla data del licenziamento, di 12 mesi oltre i 50 anni di età. Il suo importo è pari al 60% della retribuzione per i primi 6 mesi, al 50% per 2 mesi e al 40% per gli eventuali ultimi 4 mesi.

Per i lavoratori edili e gli apprendisti la durata è di 90 giorni, l'importo è pari all'80% del salario e i requisiti contributivi richiesti sono inferiori. Un'indennità di importo ridotto spetta ai lavoratori agricoli che hanno lavorato almeno 102 giornate nell'ultimo biennio.

L'indennità di disoccupazione continua a essere corrisposta per i licenziamenti avvenuti prima del 31 dicembre 2012, fino alla scadenza naturale dei trattamenti. Rimane in vigore oltre quella data la sola disoccupazione agricola.

Viene erogata per l'ultima volta anche la cosiddetta indennità a requisiti ridotti, spettante ai lavoratori che non hanno diritto alla disoccupazione ordinaria, ma che possono far valere uno o più periodi di lavoro subordinato per almeno 78 giorni nell'anno solare, oltre ad un contributo utile versato prima del biennio. Chi ha maturato il diritto nel 2012 deve fare domanda all'INPS in forma telematica tra il 1° gennaio e il 2 aprile 2013. La prestazione sarà calcolata nella misura prevista per la mini-ASpI (75% della retribuzione, per una durata pari alla metà delle settimane lavorate nel 2012, liquidata in unica soluzione).

Dal 1 gennaio 2013 l'indennità di disoccupazione non agricola, sia con requisiti normali che con requisiti ridotti, è sostituita dall'ASpI.

INDENNITA' DI MOBILITA'

I lavoratori a tempo indeterminato, che siano stati licenziati dopo almeno 12 mesi di anzianità da parte di un'azienda con più di 15 dipendenti (200 nei settori di commercio e logistica) nell'ambito di un licenziamento collettivo a causa di ristrutturazione o cessazione dell'attività dell'impresa, hanno diritto all'indennità di mobilità, pari all'80% del salario fisso. La durata massima è di 12 mesi elevati a 24 per i lavoratori che hanno compiuto 40 anni e a 36 se hanno compiuto 50 anni, più altri 12 mesi per i lavoratori del Sud.

Per i lavoratori esclusi dalla mobilità ordinaria, in seguito alla crisi economica, è stata prevista la cosiddetta indennità di mobilità in deroga, regolata da accordi regionali con le parti sociali, e prorogata anche per il periodo 2013-2016.

Nei casi in cui non è prevista l'indennità, come le imprese con meno di 15 addetti, i lavoratori hanno comunque diritto ad essere iscritti nelle liste di mobilità.

Nel 2013 e nel 2014 l'istituto della mobilità non subisce variazioni. Nei successivi due anni la durata del periodo di tutela verrà ridotta, e dal 2017 la mobilità verrà abolita e integralmente sostituita dall'ASPI.

ASPI

L'Assicurazione Sociale per l'Impiego (ASPI) è rivolta a tutti i lavoratori dipendenti, compresi apprendisti e soci lavoratori di cooperativa con rapporto di lavoro subordinato, e tutela le situazioni di disoccupazione involontaria; sono quindi escluse le dimissioni e risoluzioni consensuali, ad eccezione di quelle per giusta causa (ad esempio, per mancati pagamenti di stipendio, mobbing, molestie sessuali) o durante il periodo di maternità (da 300 giorni prima della data presunta del parto fino al compimento del primo anno di vita del figlio).

Il requisito contributivo è di due anni di assicurazione e almeno un anno di contribuzione nel biennio precedente l'inizio del periodo di disoccupazione.

L'importo è pari al 75% della retribuzione media mensile degli ultimi due anni se questa non supera i 1180 euro rivalutati annualmente. Oltre questa soglia viene riconosciuto il 25% dell'eccedenza. Viene ridotta del 15% dopo i primi sei mesi e di un ulteriore 15% dopo dodici mesi. E' previsto in via sperimentale fino al 2015 il pagamento anticipato dell'ASPI in unica soluzione, se richiesto per intraprendere lavoro autonomo o avviare un'impresa.

Per il 2013 la durata resta invariata rispetto all'indennità di disoccupazione, cioè: otto mesi per i lavoratori fino a 50 anni, 12 mesi per i lavoratori oltre 50 anni. Negli anni successivi il periodo massimo viene allungato e dal 2016 verrà fissato in 12 mesi fino a 55 anni di età e 18 mesi oltre i 55 anni. La domanda va presentata all'Inps esclusivamente in via telematica entro il termine di due mesi e otto giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro.

La cosiddetta mini-ASPI, che sostituisce la disoccupazione con requisiti ridotti, si applica ai lavoratori con almeno tredici settimane di contribuzione negli ultimi dodici mesi, ha il medesimo importo ma durata inferiore: un numero di settimane pari alla metà delle settimane di contribuzione nell'ultimo anno.

In entrambi i casi sono riconosciuti i contributi figurativi calcolati sulla media dell'ultimo biennio e l'eventuale diritto agli assegni familiari.

L'indennità è condizionata alla permanenza dello stato di disoccupazione, e quindi va perduta in caso di rifiuto di una congrua offerta di lavoro o di mancata partecipazione ad azioni di politiche attive proposte dai servizi per l'impiego. Le norme su conservazione, perdita e sospensione dello stato di disoccupazione, restano inalterate fino a giugno 2013, data entro la quale le Regioni emetteranno disposizioni attuative.

Per i collaboratori coordinati e continuativi disoccupati viene istituita un'indennità una tantum, a condizione che questi fossero in regime di monocommittenza e con un reddito inferiore a 20.000 euro nell'ultimo anno, e inoltre che abbiano almeno una mensilità accreditata nell'anno di riferimento e quattro mensilità nell'anno precedente alla Gestione separata, e un periodo di disoccupazione ininterrotto di almeno due mesi nell'anno precedente.

Le circolari applicative dell'INPS:
Indennità ASPI e mini-ASPI
La mini-ASPI 2012

Ultimo aggiornamento: venerdì 21 dicembre 2012