Sono state finalmente rese note le "Linee guida in materia di tirocini", concordate il 24 gennaio scorso nella Conferenza Stato-Regioni.
Come è noto, si trattava di un passaggio essenziale, previsto dalla legge n. 92/2012 per definire standard minimi uniformi in tutta Italia ed evitare un uso distorto e illegittimo dell'istituto, istituendo tra l'altro l'obbligo di pagamento di un'indennità allo stagista non curricolare.
L'accordo assume particolare rilevanza dopo che il 19 dicembre 2012 la Corte Costituzionale ha giudicato illegittimo il D.L. 138/2011, convertito nella Legge 148/2011, che aveva ridotto a sei mesi la durata massima dei tirocini; la Corte, accogliendo il ricorso di varie Regioni, ha confermato che i tirocini sono materia di esclusiva competenza regionale, facendo parte del sistema dell'istruzione e della formazione. Da quella data è quindi tornata in vigore la precedente normativa.
Adesso, le Regioni si sono impegnate a recepire entro sei mesi i contenuti dell'accordo, che quindi diverrà operativo solo dopo l'approvazione dei provvedimenti di ciascuna Regione.
Il tirocinio è definito una misura di politica attiva consistente in un orientamento al lavoro e formazione, pur non configurandosi come un rapporto di lavoro, finalizzato all'arricchimento delle conoscenze, all'acquisizione di competenze professionali ed all'inserimento e reinserimento lavorativo.
Le tipologie di tirocini previste nelle linee-guida sono:
- tirocini formativi e di orientamento, svolti da soggetti che abbiano conseguito un titolo di studio entro e non oltre i 12 mesi;
- tirocini di inserimento o reinserimento nel mercato del lavoro, finalizzati a percorsi di recupero occupazionale a favore di inoccupati e disoccupati, anche in mobilità, e anche a lavoratori in cassa integrazione sulla base di specifici accordi
- tirocini di orientamento e formazione oppure di inserimento/reinserimento in favore di disabili, persone svantaggiate e richiedenti asilo politico o titolari di protezione internazionale.
Viene confermata la durata massima stabilita dal decreto legge, cioè sei mesi per i tirocini formativi e di orientamento, dodici mesi per le altre due tipologie e 24 mesi per i disabili.
Tuttavia le Regioni potranno disciplinare misure di agevolazione e, per casi particolari, anche deroghe alla durata e ripetibilità.
Tra i contenuti qualificanti delle Linee Guida: tutti i tirocinanti devono percepire un'indennità di partecipazione non inferiore a 300 euro; il tirocinio non può essere utilizzato per attività lavorative per le quali non sia necessario un periodo formativo; i tirocinanti non possono sostituire i lavoratori con contratti a termine nei periodi di picco delle attività o sostituire lavoratori assenti per malattia, maternità o ferie. Sono previste sanzioni amministrative e pecuniarie in caso di violazioni, che possono arrivare fino alla trasformazione del tirocinio in contratto di lavoro subordinato.
L'accordo impegna le parti a definire le politiche di avviamento al lavoro con incentivi all'assunzione al termine dei tirocini.
Le Linee guida non si applicano ai tirocini curriculari promossi dalle università o dalle scuole, a quelli finalizzati allo svolgimento della pratica professionale ed all'accesso alle professioni ordinistiche, agli scambi internazionali realizzati nell'ambito di specifici programmi europei (come Leonardo e Comenius), ai tirocini per soggetti extracomunitari promossi all'interno delle quote di ingresso e ai tirocini estivi.
Le linee guida e la disciplina dei tirocini, da Cliclavoro
Vedi anche la pagina del nostro sito Stage e tirocini
Ultimo aggiornamento: venerdì 08 febbraio 2013