Immagini

Zoom-in

Le nuove regole del lavoro accessorio

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con la circolare n. 4 del 18 gennaio 2013, ha fornito i chiarimenti operativi, al proprio personale ispettivo, per lo svolgimento dei controlli sul lavoro occasionale accessorio. E' l'occasione per fare il punto sui cambiamenti introdotti dalla riforma Fornero, che hanno semplificato e aperto a tutti, ma anche sottoposto a limiti più stringenti, l'uso di una forma contrattuale atipica, molto utilizzata negli ultimi anni soprattutto in agricoltura e in altre attività stagionali (turismo, eventi sportivi e culturali).

Il lavoro accessorio è stato introdotto con il decreto legislativo n. 276 del 2003, mutuandolo da esperienze assai diffuse soprattutto in Francia, con l'intento di favorire l'emersione di fasce di lavoratori irregolari e offrire opportunità di piccoli lavori, tutelati ed esenti da tasse, a soggetti a rischio di esclusione sociale o comunque non ancora entrati nel mercato del lavoro. Inizialmente limitato a una ristretta casistica di tipologie lavorative per loro natura saltuarie (agricoltura, lavoro domestico, manifestazioni sportive) e di soggetti "marginali" del mercato (studenti, pensionati, casalinghe), era stato esteso nel 2008-2009 a tutti i lavoratori occupati, disoccupati e, sia pure temporaneamente, anche percettori di sostegni al reddito.

Con le modifiche apportate dalla legge n. 92/2012, il lavoro accessorio viene identificato solo nella occasionalità della prestazione, che diventa l'unico elemento distintivo e identificativo dell'istituto contrattuale. Scompaiono i limiti relativi alla tipologia lavorativa e ai requisiti dei lavoratori, ma viene introdotto un vincolo più severo dal punto di vista quantitativo: il lavoro accessorio è consentito fino a un reddito massimo di 5.000 euro annui netti, riferito non più al singolo committente ma all'insieme delle prestazioni svolte nell'anno dal lavoratore; oltre a questo, opera un altro tetto, di 2.000 euro per committente, in caso di professionisti e imprenditori (ne sono quindi escluse le famiglie, i soggetti non profit, gli enti pubblici).

Una disciplina speciale viene applicata al settore agricolo, in cui il lavoro accessorio è ammesso solo per attività stagionali rese da pensionati o da studenti con meno di 25 anni, oppure svolte a favore di piccolissimi imprenditori (con un volume di affari non superiore a 7.000 euro). Inoltre, per l'anno 2013 il lavoro accessorio è consentito ai percettori di prestazioni sociali, nel limite massimo di 3.000 euro complessive per anno solare.

Lo strumento di pagamento del lavoro accessorio rimane il buono lavoro o voucher, ma con alcune significative novità. D'ora in poi i voucher corrispondono a un'ora di lavoro, sono numerati progressivamente e datati, e dopo l'acquisto da parte del committente (possibile presso l'INPS, le banche e tabaccherie convenzionate, gli uffici postali) vanno essere utilizzati entro 30 giorni. Il loro valore nominale, attualmente di 10 euro lordi pari a 7,5 euro al netto dei contributi previdenziali (20%) e delle spese di gestione (5%), sarà aggiornato con decreto ministeriale, previo confronto con le parti sociali.

Un'importante innovazione per i lavoratori stranieri consiste nell'inclusione del reddito da lavoro accessorio ai fini della determinazione del reddito necessario per il rilascio o rinnovo del permesso di soggiorno. Infine, resta in vigore fino a maggio il regime transitorio, che prevede l'applicazione della vecchia normativa per l'utilizzo dei buoni acquistati prima del 18 luglio 2012. Per quanto riguarda i controlli sui tetti di reddito, in attesa di un sistema informatizzato, sarà sufficiente un'autodichiarazione del lavoratore; in caso di violazioni da parte del committente, il rapporto di lavoro potrà essere trasformato in lavoro dipendente a tempo indeterminato.

La circolare del Ministero del Lavoro

 

Ultimo aggiornamento: martedì 22 gennaio 2013