Con la sottoscrizione del decreto attuativo, sono diventate operative le due misure previste dalla legge n. 92/2012 (la cosiddetta "riforma Fornero") con l'obiettivo di "sostenere la genitorialità, promuovendo una cultura di maggiore condivisione dei compiti di cura dei figli all'interno della coppia" e favorire la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro.
Il primo intervento ha una grande portata innovativa, anche se attuato in termini numericamente esigui e quindi di valore soprattutto simbolico. Dal 2013, e per ora fino al 2015 trattandosi di una misura sperimentale, ogni padre avrà un giorno di congedo obbligatorio entro i cinque mesi dalla nascita del figlio o dall'adozione o affido, più altri due giorni facoltativi, che però si sottraggono alle 20 settimane di congedo della mamma e previo il suo consenso. Le tre giornate sono interamente retribuite a carico dell'Inps, e devono essere comunicate al datore di lavoro con un preavviso di quindici giorni.
Questa opportunità si aggiunge a quelle già previste dalla legge 53/2000, come il congedo parentale. Il padre ha infatti diritto di assentarsi dal lavoro per un periodo fino a sei mesi, continuativo o frazionato, anche contemporaneo ai congedi della madre, nei primi otto anni di vita dei figli, e fino al terzo anno percepisce un'indennità pari al 30% della retribuzione. Si tratta di misure importanti, ma che per ragioni culturali e soprattutto economiche hanno avuto finora scarsa applicazione: meno del 7% dei potenziali interessati ne usufruisce. E al di fuori del lavoro dipendente non ci sono congedi, se non in caso di assenza della madre.
Il confronto con altri paesi europei è impietoso: in Germania, per esempio, il padre può dividere con la madre fino a 12 mesi con il 67% della retribuzione; in Norvegia può fruire di ben 12 settimane di congedo retribuito al 100%, mentre in Danimarca, Francia e Gran Bretagna sono previste due settimane obbligatorie e in Svezia addirittura due mesi obbligatori all'80% dello stipendio. Tuttavia, in tempi difficili come questi, anche un segnale nella giusta direzione va colto con soddisfazione.
La seconda novità è il contributo economico alternativo al congedo parentale per la madre lavoratrice. Si tratta di un voucher di 300 euro mensili per un massimo di sei mesi per le lavoratrici dipendenti e tre mesi per le atipiche e autonome iscritte alla Gestione Separata. E' utilizzabile entro gli 11 mesi successivi al congedo di maternità, per l'acquisto di servizi di baby-sitting (attraverso i buoni per il lavoro accessorio) o per rette di asili nido pubblici o privati. Per accedere al beneficio, l'Inps emanerà un bando e stilerà una graduatoria in base alla situazione economica del nucleo familiare (misurata attraverso l'ISEE).
Sempre dal 2013, in attuazione di una direttiva europea, il congedo parentale (sei mesi a testa entro un tetto globale di dieci mesi per i due genitori) è frazionabile non solo a giorni, ma a ore.
Il decreto ministeriale attuativo
Vedi anche la sezione del sito dedicata a conciliazione, maternità e paternità
Ultimo aggiornamento: martedì 08 gennaio 2013