Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha pubblicato la circolare n. 29 dell'11 dicembre 2012 con i chiarimenti interpretativi, rivolti al proprio personale ispettivo, per la vigilanza sulle collaborazioni coordinate e continuative / a progetto, in relazione alle novità introdotte dalla riforma del mercato del lavoro (Legge n. 92/2012 art. 1 commi 23-25).
Le modifiche apportate dalla legge Fornero alla precedente disciplina sono mirate a differenziare le collaborazioni dal lavoro subordinato, per impedire un abuso di questa forma contrattuale, rientrante nella categoria del lavoro autonomo, per nascondere attività di lavoro subordinato. E' quindi stato definito in modo più rigoroso il "progetto" che costituisce requisito essenziale della collaborazione coordinata e continuativa. Il progetto deve essere determinato dal committente ma gestito autonomamente dal collaboratore e "funzionalmente collegato a un determinato risultato finale", esplicitato nel contratto e obiettivamente verificabile.
Si tratta, sottolinea la circolare, di una "netta cesura rispetto al passato" e in particolare rispetto alle indicazioni del Ministero del Lavoro che nella precedente disposizione invitava gli ispettori a non entrare nel merito delle attività svolte dai collaboratori.
La circolare afferma che non solo la mancata presenza del progetto porta al disconoscimento del rapporto di collaborazione ed alla costituzione di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, ma anche la carenza, all'interno del progetto, dei seguenti requisiti:
- autonomia gestionale del collaboratore
- collegamento ad un risultato finale compiuto che realizzi uno specifico interesse del committente
- non coincidenza con l'oggetto sociale del committente
- svolgimento di compiti non meramente esecutivi o ripetitivi.
Il documento offre anche indicazioni concrete sul tipo di attività che appaiono poco compatibili con questa forma contrattuale. Si tratta di esempi illustrativi della specificità del progetto e del risultato, per escludere formulazioni generiche, e soprattutto di un puntuale elenco di figure professionali caratterizzate da compiti prevalentemente esecutivi o ripetitivi che dovranno essere ricondotte al lavoro subordinato: distributori di posta o giornali, autisti, camerieri e baristi, addetti alle pulizie, commessi, facchini, magazzinieri, muratori, segretari, terminalisti, addetti ai call center "inbound" (mentre gli operatori "outbound" cioè di chiamate in uscita, sono espressamente derogati dalla legge). Allo stesso modo, lo svolgimento delle prestazioni in modo analogo ai lavoratori dipendenti va inteso come una "presunzione relativa di subordinazione", con onere della prova contraria a carico del committente.
Ovviamente la nuova disciplina si applica ai contratti stipulati dopo l'entrata in vigore della legge, quindi dal 18 luglio 2012.
Il testo della circolare
Approfondimento: le collaborazioni a progetto
Ultimo aggiornamento: mercoledì 12 dicembre 2012