Lavoratori stranieri, aperta la procedura di regolarizzazione

Dal 15 settembre al 15 ottobre 2012 è attiva la procedura straordinaria di emersione dei lavoratori extracomunitari irregolari, prevista dal decreto legislativo n. 109 del 16 luglio 2012.

IL decreto, che dà attuazione alla direttiva europea 2009/52/CE, stabilisce sanzioni più severe nei confronti di datori di lavoro che impiegano cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, con aggravanti se i lavoratori occupati sono più di tre o sono minorenni oppure sottoposti a condizioni di particolare sfruttamento; inoltre, prevede il rilascio di uno speciale permesso di soggiorno per motivi umanitari allo stranieri che collabori alla denuncia.

La regolarizzazione è prevista dalla cosiddetta "disposizione transitoria". Imprese e famiglie che impiegano, alla data del 9 agosto e da almeno tre mesi, lavoratori irregolari a tempo pieno (o per almeno 20 ore settimanali in caso di lavoro domestico), possono presentare una "dichiarazione di emersione" nel periodo dal 15 settembre al 15 ottobre, evitando le sanzioni sia penali che amministrative.

Il decreto stabilisce che i datori di lavoro dovranno pagare un contributo forfettario di mille euro e, quando verranno chiamati a stipulare il contratto di soggiorno, dovranno dimostrare di aver pagato almeno sei mesi di stipendi, tasse e contributi. Ai lavoratori, se potranno dimostrare di essere in Italia almeno dal 31 dicembre 2011, verrà rilasciato un permesso di soggiorno. Fino alla conclusione del procedimento di regolarizzazione saranno sospesi i procedimenti penali e amministrativi nei confronti del datore di lavoro e del lavoratore per le specifiche violazioni. Non sono ammessi alla procedura di emersione i datori di lavoro condannati negli ultimi cinque anni per reati analoghi.

Le dichiarazioni di emersione vanno presentate esclusivamente con modalità informatiche sul sito www.interno.gov.it a partire dal 15 settembre 2012, dopo aver effettuato il pagamento del contributo mediante apposito modello F24. Non ci sono tetti al numero delle domande ammissibili, purchè presentate entro la scadenza fissata alle ore 24 del 15 ottobre.
Il datore di lavoro può essere una persona fisica, ente o società, e deve possedere un reddito imponibile o un fatturato risultante dall'ultima dichiarazione dei redditi o dal  bilancio di esercizio precedente non inferiore a 30.000 euro, ridotti nel caso del lavoro domestico a 20.000 euro per i nuclei familiari composti da un solo soggetto percettore di reddito e a 27.000 euro per nuclei con più componenti, e senza alcun minimo di reddito per persone non autosufficienti che regolarizzano un addetto alla propria assistenza.
I lavoratori stranieri dovranno provare la loro presenza in Italia dal 31 dicembre 2011, con documentazione proveniente da “organismi pubblici” come ad esempio tesserini e referti sanitari, iscrizioni scolastiche, atti notarili, timbri di ingresso sul passaporto, permessi di soggiorno antecedenti quella data anche se scaduti; su questo punto assai delicato si attende qualche ulteriore chiarimento da parte del Ministero.
Associazioni di categoria, Organizzazioni sindacali e  Patronati assistono i datori di lavoro e i lavoratori per la presentazione della domanda.

Il testo del decreto lgs. 109/2012

Il testo delle disposizioni operative

Il sito del Ministero dell'Interno

Aggiornamenti sul sito Stranieri in Italia

 

Ultimo aggiornamento: martedì 25 settembre 2012