Lavoro e orientamento
Devi presentarti al Centro per l'Impiego del territorio in cui hai il domicilio e firmare la dichiarazione di immediata disponibilità allo svolgimento di un'attività lavorativa. Da quel momento sarai iscritto nelle liste anagrafiche del sistema informativo regionale del lavoro (SILER).
Lo stato di disoccupazione può essere riconosciuto solo se hai più di 16 anni e hai assolto l'obbligo scolastico, e se non hai superato i 65 anni.
Per i minori, la dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro dovrà essere sottoscritta da chi esercita la potestà genitoriale.
Devi andare al servizio nel cui ambito di competenza si trova il tuo domicilio. In base alla legge l'iscrizione è legata al domicilio dell'interessato, pertanto non è necessaria la residenza.
Se abiti a Bologna, devi andare al Centro per l'Impiego in Via Todaro 8/a.
Se abiti in un altro Comune, verifica qual è il Centro per l'Impiego competente per il tuo territorio, chiamando il numero verde 800.28.60.40 oppure consultando il sito internet della
Provincia.
Devi portare un documento di identità valido e il codice fiscale.
Se sei minorenne devi farti accompagnare da un genitore o dal tutore.
Se sei un cittadino extracomunitario devi portare anche il permesso di soggiorno (o, se sei in attesa di rinnovo, la ricevuta rilasciata dalla Questura).
E' consigliabile portare anche i documenti relativi a precedenti rapporti di lavoro (contratto, buste paga, eventuale lettera di licenziamento).
Puoi acquisire e conservare lo stato di disoccupazione se, pur lavorando, percepisci un reddito da lavoro non superiore ai seguenti tetti validi per l'anno in corso: 8.000 Euro lordi per i redditi da lavoro dipendente o fiscalmente assimilati (collaborazione coordinata e continuativa; contratto di lavoro a progetto; socio lavoratore); 4.800 Euro lordi per i redditi da lavoro autonomo. Gli importi si riferiscono al periodo che va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno. In caso di tipologie contrattuali diverse il cumulo dei redditi non può superare la soglia massima degli 8.000 Euro fermo restando che il reddito da lavoro autonomo rimanga entro il limite dei 4.800 Euro. Per gli invalidi il limite di reddito è di Euro 11.645,79.
Lo stato di disoccupazione (e quindi, se si ha diritto ad un'indennità di disoccupazione, anche quest'ultima) si perde nei seguenti casi:
La cancellazione verrà comunicata con lettera al tuo domicilio. Entro 10 giorni dal ricevimento potrai comunque chiedere al servizio il riesame della decisione.
Inoltre, perdi automaticamente lo stato di disoccupazione se inizi un lavoro duraturo (superiore ad 8 mesi, ovvero 4 mesi se sei un giovane tra i 18 e 25 anni compiuti, 29 anni compiuti se laureato) e superi il tetto di reddito previsto dalla legge.
Se hai perso lo stato di disoccupazione, puoi ottenerlo nuovamente dopo 2 mesi (nel caso in cui la perdita sia dovuta alla mancata presentazione ai colloqui con gli operatori) o dopo 4 mesi (in caso di rinuncia all'assunzione o non partecipazione ad asta pubblica; in questo ultimo caso, inoltre, non potrai partecipare per sei mesi alle selezioni nell'intera regione).
Nella lettera di cancellazione è sempre indicata la data di Determina Dirigenziale, dalla quale decorre il periodo che devi attendere per poterti nuovamente iscrivere.
La procedura è la stessa della prima iscrizione: ti devi presentare al servizio del tuo territorio e firmare una nuova dichiarazione di immediata disponibilità allo svolgimento di un lavoro.
La nuova iscrizione non permette di recuperare l'anzianità di disoccupazione che, se superiore ai 24 mesi, consentirebbe a un'azienda di assumerti con sgravi contributivi.
Dal 1 gennaio 2013 i disoccupati hanno diritto all'Assicurazione Sociale per l'Impiego (ASPI) che sostituisce la vecchia indennità di disoccupazione.
Per ottenerla bisogna essere lavoratori dipendenti, compresi apprendisti e soci lavoratori di cooperativa con rapporto di lavoro subordinato, ed aver perso il posto per motivi indipendenti dalla propria volontà; non spetta quindi a chi si dimette volontariamente, ad eccezione delle lavoratrici madri (da 300 giorni prima della data presunta del parto fino al compimento del primo anno di vita del figlio) e di coloro che si sono dimessi per giusta causa (es. per mobbing o mancato pagamento degli stipendi).
Per averne diritto è necessario avere due anni di anzianità contributiva e almeno un anno di lavoro nel biennio precedente l'inizio del periodo di disoccupazione.
Per il 2013, l'indennità ha una durata massima di 8 mesi per i lavoratori con meno di 50 anni di età alla data del licenziamento, di 12 mesi oltre i 50 anni di età. Il suo importo è pari al 75% della retribuzione media mensile degli ultimi due anni se questa non supera i 1180 euro rivalutati annualmente. Oltre questa soglia viene riconosciuto il 25% dell'eccedenza. Viene ridotta del 15% dopo i primi sei mesi e di un ulteriore 15% dopo dodici mesi.
I lavoratori licenziati nel 2012 che non hanno diritto all'indennità, ma che possono far valere uno o più periodi di lavoro subordinato per almeno 78 giorni, oltre ad un contributo utile versato prima del biennio, possono chiedere (entro il 2 aprile 2013) la mini-ASPI, per una durata pari alla metà delle settimane lavorate nel 2012.
Un'indennità di minore importo spetta ai lavoratori agricoli che hanno lavorato almeno 102 giornate nell'anno precedente.
I lavoratori a tempo indeterminato, che siano stati licenziati dopo almeno 12 mesi di anzianità da parte di un'azienda con più di 15 dipendenti (200 nei settori di commercio e logistica) nell'ambito di un licenziamento collettivo a causa di ristrutturazione o cessazione dell'attività dell'impresa, hanno diritto all'indennità di mobilità, pari all'80% del salario fisso, per un periodo variabile da 12 a 48 mesi a seconda dell'età e della zona geografica.
Tutte queste prestazioni possono essere integrate con l'assegno al nucleo familiare, se il reddito complessivo della famiglia è inferiore alla soglia stabilita ogni anno dalla legge.
Sono inoltre previste indennità una tantum per i collaboratori a progetto.
Le aziende che assumono lavoratori in mobilità o beneficiari di ammortizzatori sociali godono di consistenti agevolazioni contributive.
Se sei un lavoratore licenziato o sospeso e possiedi i requisiti per ottenere l'indennità di disoccupazione (dal 2013 l'ASPI), devi fare due cose:
Se sei iscritto alle liste di mobilità, che vengono approvate dalla Regione in seguito alle procedure di licenziamento collettivo, devi presentare domanda di indennità all'INPS, con le modalità sopra descritte.
La domanda di indennità di disoccupazione o di mobilità va presentata entro 68 giorni dalla cessazione del lavoro; quella di disoccupazione agricola o a requisiti ridotti entro il 31 marzo dell'anno successivo. Se ricominci a lavorare, devi comunicarlo all'INPS entro 5 giorni.
La domanda di indennità di disoccupazione speciale per l'edilizia può essere inoltrata solo tramite i patronati oppure direttamente all'INPS per raccomandata con avviso di ricevimento.
La richiesta di iscrizione alla lista di mobilità senza indennità va presentata ai Centri per l'Impiego entro 60 giorni dalla comunicazione del licenziamento o dalla data di licenziamento se successiva.
Gli ammortizzatori sociali in deroga hanno una procedura più complessa, attivata dal datore di lavoro e approvata dalla Regione dopo un esame congiunto con le parti sociali. Il lavoratore, oltre a presentare domanda all'INPS, è tenuto a recarsi presso al Centro per l'Impiego di domicilio, o contattarlo telefonicamente, entro 7 giorni dall'inizio della sospensione e aderire al piano di riqualificazione che gli verrà proposto, attraverso corsi e tirocini formativi, per favorire il reinserimento lavorativo. La mancata frequenza comporta la decadenza dall'indennità.
Se percepisci un'indennità e vuoi intraprendere un'attività autonoma o associarti a una cooperativa, puoi chiedere l'anticipazione delle mensilità non ancora incassate in due soluzioni: il 25% subito e il 75% all'avvio dell'attività.
Oltre alle indennità e al supporto per trovare una nuova occupazione, le persone sospese o licenziate dal lavoro possono accedere a misure di sostegno decise dalla Regione o dai Comuni. I servizi per l'impiego e i servizi sociali sono il punto di riferimento per avere informazioni e fare domanda di aiuto.
In Emilia Romagna, i lavoratori che hanno perso il lavoro, sono in cassa integrazione,
in mobilità o con contratto di solidarietà sono esenti dal pagamento del ticket su visite ed esami specialistici.
Le famiglie con basso reddito o numerose hanno diritto a una riduzione delle tariffe per gas, acqua ed energia; le richieste vanno presentate agli Sportelli Sociali con il modulo ISEE (rilasciato dai centri di assistenza fiscale: vedi elenco). Esiste anche la Family Card, promossa dal Comune di Bologna, che permette di avere sconti sull'acquisto di beni di prima necessità.
Per affrontare emergenze o situazioni di difficoltà economica, il Comune di Bologna attraverso l'ASP ed EmilBanca, ha promosso due linee di piccoli finanziamenti, Microcredito alla persona e Microcredito per la casa a condizione di possedere un reddito o entrata personale o familiare.
Dopo avere firmato la Dichiarazione di Immediata Disponibilità al Lavoro (DID),
vieni preso in carico dal servizio.
Per prima cosa i tuoi dati vengono inseriti nell'elenco anagrafico del sistema informativo regionale (SILER) e viene compilata la tua scheda anagrafico-professionale che contiene informazioni, anche non certificate, utili alla ricerca di un lavoro (esperienze passate, corsi di formazione, conoscenza di una lingua straniera, ecc).
L'operatore fissa un colloquio di "presa in carico", cioè un colloquio indispensabile per approfondire la tua situazione e per fornirti un primo orientamento per la costruzione di un progetto lavorativo.
In seguito verranno attivati strumenti personalizzati per favorire la ricerca di un lavoro adatto alle tue esigenze e capacità. Ti verranno consegnati materiali informativi e recapiti, e se necessario avrai accesso a servizi specialistici (incontri di gruppo, laboratori, tutoraggio individuale, tirocini in azienda) o ti verranno suggeriti corsi e stages formativi.
Il tuo nominativo potrà essere segnalato alle imprese che hanno inviato richieste di personale ai Centri per l'Impiego.
No. Puoi cercare e trovare lavoro liberamente, senza passare dai servizi per l'impiego.
I servizi pubblici sono un'opportunità in più per facilitarti nella ricerca.
Qualsiasi datore di lavoro può assumere direttamente il personale di cui ha bisogno e ha solo l'obbligo di comunicare l'assunzione al Centro per l'Impiego.
E' importante comunicare tempestivamente il cambio del domicilio e per farlo devi recarti al servizio del territorio in cui hai il nuovo domicilio, con un documento di identità valido e il codice fiscale, per chiedere il trasferimento di iscrizione.
Il servizio competente si occuperà di contattare quello di provenienza per richiedere il trasferimento dei dati.
Se la tua iscrizione presso il precedente servizio è rimasta valida, conservi l'anzianità di disoccupazione.
La legge italiana garantisce alle persone disabili il diritto al lavoro attraverso servizi di sostegno e di collocamento mirato.
Per accedere al servizio occorre prima rivolgersi al Centro per l'Impiego e seguire la normale procedura di iscrizione e di dichiarazione di immediata disponibilità.
Successivamente si può chiedere l'iscrizione alle liste del collocamento mirato e fruire dei servizi messi a disposizione dall'Ufficio Inserimento Disabili della Provincia. I requisiti per l'iscrizione sono lo stato di disoccupazione (o, se si ha un lavoro, un reddito annuo inferiore a 11.940 euro) e un grado di invalidità superiore al 46% per invalidità civile e al 34% per invalidità lavorativa. Agli iscritti nelle liste viene riservata una quota di posti di lavoro nelle aziende con più di 15 dipendenti, attraverso procedure specifiche di assunzione nominativa o di avviso pubblico.
Per altre informazioni, consulta la sezione Occupazione disabili (dal menu in alto a sinistra).
Puoi iscriverti nei seguenti casi:
Sì, se hai 16 anni compiuti, sei disoccupato e immediatamente disponibile a svolgere un'attività lavorativa, e se hai assolto l'obbligo scolastico.
L'obbligo scolastico si considera assolto nei seguenti casi:
Se non hai i requisiti per iscriverti (ad esempio, non hai ancora compiuto 16 anni) puoi comunque beneficiare di un colloquio di orientamento con un tutor, che ti aiuterà ad individuare il percorso scolastico più idoneo.
Ricorda che devi presentarti al servizio per il lavoro del territorio in cui vivi accompagnato da un genitore o tutore.
No. Anche se possiedi gli altri requisiti (hai 16 anni compiuti e hai assolto l'obbligo scolastico), il fatto di frequentare una scuola o un corso di formazione professionale non ti consente di essere "immediatamente disponibile a svolgere un'attività lavorativa"come richiesto dalla legge. Perciò non puoi avere lo stato di disoccupazione.
Puoi però essere inserito nell'elenco anagrafico per lavori estivi. Inoltre presso gli Sportelli comunali per il lavoro puoi chiedere informazioni e materiali e consultare le offerte di lavoro.
La cassa integrazione guadagni è una prestazione economica erogata dall'INPS per integrare o sostituire la retribuzione dei lavoratori nei periodi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa, dovuta a situazioni transitorie oppure a processi di ristrutturazione e crisi economiche.
Poichè la cassa integrazione, anche quella straordinaria o in deroga, non interrompe il rapporto di lavoro con l'azienda, non è possibile iscrivere il lavoratore nelle liste anagrafiche che comprendono solo i disoccupati immediatamente disponibili a svolgere un'attività lavorativa.
Tuttavia presso i servizi per l'impiego, puoi ricevere informazioni e assistenza per la ricerca di opportunità lavorative, di formazione, di riconversione professionale.
E' sempre consigliabile, anche in caso di sospensione parziale o di breve durata, attivarsi subito per cercare o valutare nuove possibilità di lavoro, rivolgendosi in primo luogo ai servizi per l'impiego.
Se sei beneficiario di un trattamento di cassa integrazione "in deroga"
(previsto fino a tutto il 2012 in seguito alla crisi economica) sei
obbligato a prendere contatto immediatamente con il Centro per l'Impiego
del territorio in cui risiedi, per la relativa "presa in carico"
finalizzata alla riqualificazione professionale.
In tutti i casi, poichè hai dichiarato la tua immediata disponibilità a un lavoro congruo o a un percorso
formativo (su un modulo conservato dal tuo datore di lavoro e da questi trasmesso all'INPS insieme alla domanda di integrazione salariale), puoi essere convocato dal Centro per l'Impiego per partecipare a percorsi di riqualificazione professionale.
Va ricordato che in una serie di casi (ad esempio se sei in cassa integrazione straordinaria da oltre 24 mesi o in cassa integrazione in deroga), l'azienda che ti assumesse godrebbe di agevolazioni contributive.
Inoltre, se vuoi intraprendere un'attività autonoma o associarti a una cooperativa, puoi chiedere l'anticipazione delle mensilità di cassa integrazione non ancora incassate in due soluzioni: il 25% subito e il 75% all'avvio dell'attività.
I lavoratori dipendenti di aziende che hanno sospeso o ridotto l'attività per cause riconducibili al terremoto hanno diritto alla cassa integrazione guadagni ordinaria, se hanno i requisiti previsti dalla legge, o in alternativa alla CIGO "in deroga" che si applica anche ad apprendisti, somministrati, lavoratori di piccole
imprese dell'artigianato e del commercio, soci di cooperative.
Entrambe le procedure sono accelerate, in base a un accordo quadro regionale, e devono essere attivate dall'impresa (per i somministrati dall'agenzia del lavoro) inviando gli elenchi dei lavoratori rispettivamente a INPS e Regione, e in copia alla Provincia.
Inoltre è prevista la cassa integrazione straordinaria per evento
sismico attraverso la stipula di accordi a livello aziendale, da trasmettere alla Provincia.
I lavoratori residenti nel "cratere ristretto" (che in provincia di Bologna comprende i Comuni di Crevalcore, Galliera, S. Giovanni in Persiceto, Pieve di
Cento, S. Pietro in Casale) impossibilitati a recarsi al lavoro (ad es. perchè sfollati o senza mezzi di trasporto) hanno diritto alla CIGO
in deroga, autorizzata dalla Regione per un massimo di 30 giornate
lavorative pro capite dalla data dell’evento.
I dipendenti con meno di 90 giornate di anzianità aziendale, gli stagionali in
agricoltura, e i lavoratori autonomi e parasubordinati operanti in un Comune danneggiato che hanno dovuto sospendere l'attività, possono chiedere un'indennità
straordinaria, istituita dal decreto legge n. 74/2012.
I lavoratori ammessi alla CIGO in deroga con causale "sisma" sono esonerati dall'obbligo di presentarsi al Centro per
l'Impiego.
Informazioni su tutte le forme di sostegno per i lavoratori, le imprese e i cittadini colpiti dal sisma si possono trovare sul sito regionale Dopo il
terremoto.