Domande ricorrenti

 

Lavoro e orientamento

Cerco lavoro: cosa posso fare presso lo Sportello Lavoro?

Presso lo Sportello comunale per il Lavoro di Bologna puoi trovare un supporto qualificato e personalizzato alla ricerca del lavoro.

Ad esempio:
- informazioni su tutti i temi inerenti il lavoro, sui canali e gli strumenti per cercarlo o cambiarlo;
- consultazione autonoma o assistita dagli operatori, in appositi spazi, di materiali e annunci (opportunità di lavoro e di formazione);
- aiuto alla compilazione di curriculum e domande di assunzione;
- aiuto nella definizione del tuo progetto professionale;
- informazioni su come acquisire competenze specifiche importanti per l'accesso al mondo del lavoro (come l'uso del computer e di internet).

Siamo aperti lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 9 alle ore 12, ad accesso libero, per tutti i cittadini domiciliati a Bologna.

 

Non ho un lavoro: cosa devo fare per ottenere lo stato di disoccupazione?

Devi presentarti al Centro per l'Impiego del territorio in cui hai il domicilio, con un documento di identità e il codice fiscale, e firmare la dichiarazione di immediata disponibilità allo svolgimento di un'attività lavorativa (DID). Da quel momento sarai iscritto nelle liste anagrafiche del sistema informativo regionale del lavoro (SILER).

La DID può essere sottoscritta anche on line, previa registrazione e attivazione di un account, sul portale regionale Lavoro per te.

Lo stato di disoccupazione può essere riconosciuto solo se hai più di 16 anni e hai assolto l'obbligo scolastico, e se non hai superato i 65 anni.
Per i minori, la dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro dovrà essere sottoscritta da chi esercita la potestà genitoriale.

 

Dove mi devo presentare per lo stato di disoccupazione?

Per l'iscrizione alle liste, la certificazione dello stato di disoccupazione e le altre pratiche amministrative, devi andare al servizio nel cui ambito di competenza si trova il tuo domicilio (non è necessaria la residenza).

Se abiti a Bologna, devi andare al Centro per l'Impiego in Via Todaro 8/a, nei seguenti orari: da lunedì a venerdì 9-13, lunedì e giovedì anche 14,30-16,30.
Se abiti in un altro Comune, verifica qual è il Centro per l'Impiego competente per il tuo territorio, chiamando il numero verde 800.28.60.40 oppure consultando il sito internet della Provincia.

Alcuni servizi amministrativi possono essere fruiti on line, previa registrazione e abilitazione, sul portale regionale Lavoro per te.

Per trovare aiuto a costruire il tuo progetto professionale (non per le pratiche amministrative) puoi rivolgerti anche allo Sportello comunale per il Lavoro di Bologna, che offre a tutti i cittadini un supporto qualificato e personalizzato alla ricerca del lavoro.

 

Quali documenti servono per iscriversi?

Devi portare un documento di identità valido e il codice fiscale.
Se sei minorenne devi farti accompagnare da un genitore o dal tutore.
Se sei un cittadino extracomunitario devi portare anche il permesso di soggiorno (o, se sei in attesa di rinnovo, la ricevuta rilasciata dalla Questura).

E' consigliabile portare anche i documenti relativi a precedenti rapporti di lavoro (contratto, buste paga, eventuale lettera di licenziamento).

 

Posso mantenere lo stato di disoccupazione anche se lavoro?

Puoi acquisire e conservare lo stato di disoccupazione se, pur lavorando, percepisci un reddito da lavoro non superiore ai seguenti tetti validi per l'anno in corso: 8.000 Euro lordi per i redditi da lavoro dipendente o fiscalmente assimilati (collaborazione coordinata e continuativa; contratto di lavoro a progetto; socio lavoratore); 4.800 Euro lordi per i redditi da lavoro autonomo. Gli importi si riferiscono al periodo che va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno. In caso di tipologie contrattuali diverse il cumulo dei redditi non può superare la soglia massima degli 8.000 Euro fermo restando che il reddito da lavoro autonomo rimanga entro il limite dei 4.800 Euro. Per gli invalidi il limite di reddito è di 12.230 euro.

 

In quali casi posso perdere lo stato di disoccupazione?

Lo stato di disoccupazione (e quindi, se si ha diritto ad un'indennità, anche quest'ultima) si perde nei seguenti casi:

  • se non ci si presenta, senza giustificato motivo, alle convocazioni del servizio per l'impiego competente o ai colloqui di orientamento;
  • se si rifiuta una congrua offerta di lavoro a tempo pieno ed indeterminato o determinato o di lavoro temporaneo;
  • se si rinuncia a un'opportunità lavorativa presso una Pubblica Amministrazione (rifiutando di presentarsi all'ente dopo aver partecipato ad un un'asta pubblica);
  • se non si partecipa ai corsi di formazione o più genericamente alle azioni proposte, senza un giustificato motivo (che verrà valutato dal servizio per l'impiego).

Inoltre, perdi automaticamente lo stato di disoccupazione se inizi un lavoro duraturo (superiore ad 8 mesi, ovvero 4 mesi se sei un giovane tra i 18 e 25 anni compiuti, 29 anni compiuti se laureato) e superi il tetto di reddito previsto dalla legge.

Puoi controllare la perdita dello stato inserendo il codice fiscale su un'apposita pagina web sul sito della Provincia di Bologna.

 

Se perdo lo stato di disoccupazione, posso ottenerlo di nuovo?

Se hai perso lo stato di disoccupazione, puoi ottenerlo nuovamente dopo 2 mesi (nel caso in cui la perdita sia dovuta alla mancata presentazione ai colloqui con gli operatori) o dopo 4 mesi (in caso di rinuncia all'assunzione o non partecipazione ad asta pubblica; in questo ultimo caso, inoltre, non potrai partecipare per sei mesi alle selezioni nell'intera regione).

Il periodo che devi attendere per poterti nuovamente iscrivere decorre dalla data del provvedimento.

La procedura è la stessa della prima iscrizione: ti devi presentare al servizio del tuo territorio e firmare una nuova dichiarazione di immediata disponibilità allo svolgimento di un lavoro.

La nuova iscrizione non permette di recuperare l'anzianità di disoccupazione.

 

Sono disoccupato: ho diritto all'indennità o ad altre forme di sostegno economico?

Dal 1 gennaio 2013 i disoccupati hanno diritto all'Assicurazione Sociale per l'Impiego (ASPI) che sostituisce la vecchia indennità di disoccupazione.

Per ottenerla bisogna essere lavoratori dipendenti, compresi apprendisti e soci lavoratori di cooperativa con rapporto di lavoro subordinato, ed aver perso il posto per motivi indipendenti dalla propria volontà; non spetta quindi a chi si dimette volontariamente, ad eccezione delle lavoratrici madri  (da 300 giorni prima della data presunta del parto fino al compimento del primo anno di vita del figlio) e di coloro che si sono dimessi per giusta causa (es. per mobbing o mancato pagamento degli stipendi).

Per avere diritto all'ASPI è necessario avere due anni di anzianità contributiva e almeno un anno di lavoro nel biennio precedente l'inizio del periodo di disoccupazione. Con tredici settimane di contribuzione negli ultimi dodici mesi, si ha diritto alla mini-ASPI (uguale per importo ma di durata inferiore).

Per il 2013, l'ASPI ha una durata massima di 8 mesi per i lavoratori con meno di 50 anni di età alla data del licenziamento, di 12 mesi oltre i 50 anni di età. La mini-ASPI ha durata pari alla metà delle settimane di contribuzione versate nell'ultimo anno. L'importo è pari al 75% della retribuzione media mensile degli ultimi due anni se questa non supera i 1180 euro rivalutati annualmente. Oltre questa soglia viene riconosciuto il 25% dell'eccedenza. Viene ridotta del 15% dopo i primi sei mesi e di un ulteriore 15% dopo dodici mesi.

I lavoratori agricoli che hanno lavorato almeno 102 giornate nell'anno precedente possono chiedere, entro il 31 marzo dell'anno successivo, l'indennità di disoccupazione agricola.

I lavoratori a tempo indeterminato, che siano stati licenziati dopo almeno 12 mesi di anzianità da parte di un'azienda con più di 15 dipendenti (200 nei settori di commercio e logistica) nell'ambito di un licenziamento collettivo a causa di ristrutturazione o cessazione dell'attività dell'impresa, hanno diritto all'indennità di mobilità, pari all'80% del salario fisso, per un periodo variabile da 12 a 48 mesi a seconda dell'età e della zona geografica.

Tutte queste prestazioni possono essere integrate con l'assegno al nucleo familiare, se il reddito complessivo della famiglia è inferiore alla soglia stabilita ogni anno dalla legge.

E' inoltre prevista un'indennità una tantum per i collaboratori a progetto.

Le aziende che assumono lavoratori in mobilità o beneficiari di ammortizzatori sociali godono di consistenti agevolazioni contributive.

Per informazioni più dettagliate, è consigliabile rivolgersi all'INPS (call center 803164 gratuito da telefono fisso), ai servizi per l'impiego o ai patronati.

 

Cosa devo fare per avere l'indennità di disoccupazione o di mobilità?

Se sei un lavoratore licenziato o sospeso e possiedi i requisiti per ottenere l'indennità di disoccupazione (che dal 2013 si chiama ASPI o mini-ASPI), devi fare due cose:

  • recarti al Centro per l'impiego del territorio in cui hai domicilio e firmare la dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro;
  • con la modulistica rilasciata dal Centro per l'Impiego, presentare domanda all'INPS, esclusivamente per via telematica (sul sito www.inps.it) o tramite call center (tel. 803164), oppure attraverso uno dei patronati intermediari dell'istituto (vedi elenco).

Se sei iscritto alle liste di mobilità, che vengono approvate dalla Regione in seguito alle procedure di licenziamento collettivo, devi presentare domanda di indennità all'INPS, con le modalità sopra descritte.

La domanda di indennità di disoccupazione (ASPI e mini-ASPI) o di mobilità va presentata entro 2 mesi dalla data in cui si ha diritto al trattamento; quella di disoccupazione agricola entro il 31 marzo dell'anno successivo. Per l'indennità di disoccupazione agricola, la domanda va presentata dal 1 gennaio al 31 marzo dell'anno successivo.

Se durante il periodo di indennità ricominci a lavorare, devi comunicarlo all'INPS entro 5 giorni.

La richiesta di iscrizione alla lista di mobilità senza indennità va presentata ai Centri per l'Impiego entro 60 giorni dalla comunicazione del licenziamento o dalla data di licenziamento se successiva.

Gli ammortizzatori sociali in deroga hanno una procedura più complessa, attivata dal datore di lavoro e approvata dalla Regione dopo un esame congiunto con le parti sociali. Il lavoratore, oltre a presentare domanda all'INPS, è tenuto a recarsi presso al Centro per l'Impiego di domicilio, o contattarlo telefonicamente, entro 7 giorni dall'inizio della sospensione e aderire al piano di riqualificazione che gli verrà proposto, attraverso corsi e tirocini formativi, per favorire il reinserimento lavorativo. La mancata frequenza comporta la decadenza dall'indennità.

Se percepisci un'indennità e vuoi intraprendere un'attività autonoma o associarti a una cooperativa, puoi chiedere l'anticipazione delle mensilità non ancora incassate in due soluzioni: il 25% subito e il 75% all'avvio dell'attività.

 

Cosa avviene dopo l'iscrizione a un servizio per l'impiego?

Se sei disoccupato, presso il Centro per l'Impiego puoi firmare la Dichiarazione di Immediata Disponibilità al Lavoro (DID).

I tuoi dati vengono inseriti nell'elenco anagrafico del sistema informativo regionale (SILER) e viene compilata la tua scheda anagrafico-professionale che contiene informazioni, anche non certificate, utili alla ricerca di un lavoro (esperienze passate, corsi di formazione, conoscenza di una lingua straniera, ecc).

L'operatore fissa un colloquio di "presa in carico", cioè un colloquio indispensabile per approfondire la tua situazione e per aiutarti nella costruzione di un progetto professionale. Il colloquio può essere svolto anche presso lo Sportello Comunale per il Lavoro.

In seguito verranno attivati strumenti personalizzati per favorire la ricerca di un lavoro adatto alle tue esigenze e capacità. Ti verranno consegnati materiali informativi e recapiti, e se necessario avrai accesso a servizi specialistici (incontri di gruppo, laboratori, tutoraggio individuale, tirocini in azienda) o ti verranno suggeriti corsi e stages formativi.

Il tuo nominativo potrà essere segnalato alle imprese che hanno inviato richieste di personale ai servizi per l'Impiego.

 

Per essere assunto è necessario essere iscritto nelle liste dei servizi per l'impiego?

No. Puoi cercare e trovare lavoro liberamente, senza passare dai servizi per l'impiego.
I servizi pubblici sono un'opportunità in più per facilitarti nella ricerca.

Qualsiasi datore di lavoro può assumere direttamente il personale di cui ha bisogno e ha solo l'obbligo di comunicare l'assunzione al Centro per l'Impiego.

 

Sono iscritto ma ho cambiato domicilio. Come mi devo comportare?

E' importante comunicare tempestivamente il cambio del domicilio e per farlo devi recarti al servizio del territorio in cui hai il nuovo domicilio, con un documento di identità valido e il codice fiscale, per chiedere il trasferimento di iscrizione.

Il servizio competente si occuperà di contattare quello di provenienza per richiedere il trasferimento dei dati.

Se la tua iscrizione presso il precedente servizio è rimasta valida, conservi l'anzianità di disoccupazione.

 

Sono un disabile e vorrei lavorare. Cosa devo fare?

La legge italiana garantisce alle persone disabili il diritto al lavoro attraverso servizi di sostegno e di collocamento mirato.

Per accedere al servizio occorre prima rivolgersi al Centro per l'Impiego e seguire la normale procedura di iscrizione e di dichiarazione di immediata disponibilità.

Successivamente si può chiedere l'iscrizione alle liste del collocamento mirato e fruire dei servizi messi a disposizione dall'Ufficio Inserimento Disabili della Provincia. I requisiti per l'iscrizione sono lo stato di disoccupazione (o, se si ha un lavoro, un reddito annuo inferiore a 12.230 euro per il 2013) e un grado di invalidità superiore al 46% per invalidità civile e al 34% per invalidità lavorativa. Agli iscritti nelle liste viene riservata una quota di posti di lavoro nelle aziende con più di 15 dipendenti, attraverso procedure specifiche di assunzione nominativa o di avviso pubblico.

Per altre informazioni, consulta la sezione Occupazione disabili del nostro sito.

 

Sono un cittadino extracomunitario e non ho permesso di soggiorno. Posso iscrivermi?

Puoi iscriverti nei seguenti casi:

  • hai un permesso di soggiorno scaduto e hai presentato domanda di rinnovo (documentata con la ricevuta rilasciata dalla Questura)
  • hai un permesso di soggiorno scaduto da non più di 60 giorni; al momento dell'iscrizione devi presentare il permesso di soggiorno scaduto
  • hai un permesso di soggiorno scaduto e sono passati non più di 40 giorni dalla cessazione del tuo ultimo rapporto di lavoro: in questo caso devi portare una dichiarazione del datore di lavoro o la tua autodichiarazione con la data di cessazione del rapporto di lavoro, la denominazione sociale e indirizzo del datore di lavoro;
  • sei entrato in Italia mediante flussi di ingresso (cioè un datore di lavoro ha richiesto il tuo ingresso in Italia agli Uffici competenti), ma poi non sei stato assunto: in questo caso devi presentare una dichiarazione della Prefettura che attesti l'indisponibilità del datore di lavoro ad assumerti.

 

Sono un ragazzo minorenne. Posso iscrivermi ai servizi per l'impiego?

Sì, se hai 16 anni compiuti, sei disoccupato e immediatamente disponibile a svolgere un'attività lavorativa, e se hai assolto l'obbligo scolastico.

L'obbligo scolastico si considera assolto nei seguenti casi:

  • se hai conseguito la licenza media (oppure hai frequentato la scuola per almeno 8 anni) entro l'anno scolastico 2005-2006
  • se non hai maturato tali requisiti entro l'anno scolastico 2005-2006, invece, per considerare assolto l'obbligo scolastico, devi aver frequentato 10 anni di scuola (conseguimento della licenza media + altri 2 anni di scuola, anche con eventuali bocciature).

Se non hai i requisiti per iscriverti (ad esempio, non hai ancora compiuto 16 anni) puoi comunque beneficiare di un colloquio di orientamento con un tutor, che ti aiuterà ad individuare il percorso scolastico più idoneo.

Ricorda che devi presentarti al servizio per il lavoro del territorio in cui vivi accompagnato da un genitore o tutore.

 

Sono minorenne e frequento una scuola. Posso iscrivermi?

No. Anche se possiedi gli altri requisiti (hai 16 anni compiuti e hai assolto l'obbligo scolastico), il fatto di frequentare una scuola o un corso di formazione professionale non ti consente di essere "immediatamente disponibile a svolgere un'attività lavorativa" come richiesto dalla legge. Perciò non puoi avere lo stato di disoccupazione.

Puoi però essere inserito nell'elenco anagrafico per lavori estivi. Inoltre presso gli Sportelli comunali per il Lavoro puoi chiedere informazioni e materiali e consultare le offerte di lavoro.

 

Sono in cassa integrazione. I servizi per l'impiego mi possono aiutare?

La cassa integrazione guadagni è una prestazione economica erogata dall'INPS per integrare o sostituire la retribuzione dei lavoratori nei periodi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa, dovuta a situazioni transitorie oppure a processi di ristrutturazione e crisi economiche.

Poichè la cassa integrazione, anche quella straordinaria o in deroga, non interrompe il rapporto di lavoro con l'azienda, non è possibile iscrivere il lavoratore nelle liste anagrafiche che comprendono solo i disoccupati immediatamente disponibili a svolgere un'attività lavorativa.

Tuttavia presso i servizi per l'impiego, puoi ricevere informazioni e assistenza per la ricerca di opportunità lavorative, di formazione, di riconversione professionale.

E' sempre consigliabile, anche in caso di sospensione parziale o di breve durata, attivarsi subito per cercare o valutare nuove possibilità di lavoro, rivolgendosi in primo luogo al Centro per l'Impiego o allo Sportello comunale per il Lavoro.

Se sei beneficiario di un trattamento di cassa integrazione "in deroga" (previsto fino a tutto il 2013 in seguito alla crisi economica) sei obbligato a prendere contatto immediatamente con il Centro per l'Impiego del territorio in cui risiedi, per la relativa "presa in carico" finalizzata alla riqualificazione professionale.
In tutti i casi, poichè hai dichiarato la tua immediata disponibilità a un lavoro congruo o a un percorso formativo (su un modulo conservato dal tuo datore di lavoro e da questi trasmesso all'INPS insieme alla domanda di integrazione salariale), puoi essere convocato dal Centro per l'Impiego per partecipare a percorsi di riqualificazione professionale.

Va ricordato che in una serie di casi (ad esempio se sei in cassa integrazione straordinaria da oltre 24 mesi), l'azienda che ti assumesse godrebbe di agevolazioni contributive.

Inoltre, se vuoi intraprendere un'attività autonoma o associarti a una cooperativa, puoi chiedere l'anticipazione delle mensilità di cassa integrazione non ancora incassate in due soluzioni: il 25% subito e il 75% all'avvio dell'attività.

 

Ci sono forme di sostegno per i lavoratori colpiti dal sisma?

I lavoratori dipendenti di aziende che hanno sospeso o ridotto l'attività per cause riconducibili al terremoto hanno diritto alla cassa integrazione guadagni ordinaria, se hanno i requisiti previsti dalla legge, o in alternativa alla CIGO "in deroga" che si applica anche ad apprendisti, somministrati, lavoratori di piccole imprese dell'artigianato e del commercio, soci di cooperative.
Entrambe le procedure sono accelerate, in base a un accordo quadro regionale, e devono essere attivate dall'impresa (per i somministrati dall'agenzia del lavoro) inviando gli elenchi dei lavoratori rispettivamente a INPS e Regione, e in copia alla Provincia.
Inoltre è prevista la cassa integrazione straordinaria per evento sismico attraverso la stipula di accordi a livello aziendale, da trasmettere alla Provincia.
I lavoratori residenti nel "cratere ristretto" (che in provincia di Bologna comprende i Comuni di Crevalcore, Galliera, S. Giovanni in Persiceto, Pieve di Cento, S. Pietro in Casale) impossibilitati a recarsi al lavoro (ad es. perchè sfollati o senza mezzi di trasporto) hanno diritto alla CIGO in deroga, autorizzata dalla Regione per un massimo di 30 giornate lavorative pro capite dalla data dell’evento.
I dipendenti con meno di 90 giornate di anzianità aziendale, gli stagionali in agricoltura, e i lavoratori autonomi e parasubordinati operanti in un Comune danneggiato che hanno dovuto sospendere l'attività, possono chiedere un'indennità straordinaria, istituita dal decreto legge n. 74/2012.
I lavoratori ammessi alla CIGO in deroga con causale "sisma" sono esonerati dall'obbligo di presentarsi al Centro per l'Impiego.
Le misure di sostegno sono attive fino a giugno 2013.
Informazioni su tutte le forme di sostegno per i lavoratori, le imprese e i cittadini colpiti dal sisma si possono trovare sul sito regionale Dopo il terremoto.