Un gestore privato che vuole aprire o ha già avviato (prima della L.R. n.1/2000) un servizio educativo per la prima infanzia, deve chiedere l'autorizzazione al funzionamento al proprio Comune.
Sono pertanto soggetti all'autorizzazione al funzionamento i servizi educativi privati che, indipendentemente dalla loro denominazione e ubicazione. prevedano l’affidamento di bambini di età inferiore ai tre anni in un contesto diverso da quello familiare e a fronte di un compenso economico, ivi compresi i nidi, i micro-nidi indicati all'articolo della legge 448/2001 e le sezioni aggregate a scuole dell’infanzia.
L'autorizzazione al funzionamento ha una durata quinquennale e può essere rinnovata tramite richiesta inviata almeno 90 giorni prima della scadenza allegando una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà comprovante la permanenza dei requisiti.
Documentazione necessaria
La documentazione è dettagliatamente elencata nel modulo allegato.
Dove presentare domanda
Per informazioni: da lunedì a venerdì dalle 9 alle 13; martedì e giovedì dalle 15 alle 17. Appuntamenti previo accordo telefonico.
Competenze
Normativa di riferimento »
L.R. n. 1 del 10 gennaio 2000 - Norme in materia di servizi educativi per la prima infanzia
L.R. n. 8 del 14 aprile 2004 - Modifiche alla Legge Regionale del 10 gennaio 2000, n. 1 recante - Norme in materia di servizi educativi per la prima infanzia
Del. del Consiglio Regione Emilia Romagna n.646 del 20 gennaio 2005 - Direttiva sui requisiti strutturali ed organizzativi dei servizi educativi per la prima infanzia e relative norme procedurali, in attuazione dell´art. 1, co. 3 e 3 bis della L.R. n. 1/2000, come modificata dalla L.R. n. 8/2004.
Ultimo aggiornamento: martedì 30 novembre 2010