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CD/Lei - FAQ

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FAQ


Cosa significa FAQ?

F.A.Q. è l'acronimo dell'espressione inglese Frequently Asked Questions, letteralmente: le domande poste più frequentemente.
Nel nostro caso le FAQ corrispondono alle domande che gli/le insegnanti pongono più comunemente al CD/LEI sia per telefono, sia per posta elettronica, sia al Servizio di Consulenza "Serve una mano? Pronto intervento interculturale". Si è pensato di annotare le risposte alle FAQ come veicolo immediato d'informazione per gli/le insegnanti e operatori della Scuola.
Per incrementare questo approfondimento dell'informazione che il CD/LEI già offre attraverso tutti i suoi Servizi, facilitando così il lavoro nella Scuola, invitiamo gli/le insegnanti e operatori della Scuola a porci le loro domande, privilegiando lo strumento della posta elettronica, scrivendo a: cdleisegreteria@comune.bologna.it

Domanda n.1
Qual è il diritto dei/delle minori stranieri/e all'Istruzione?

Riferimenti internazionali:
Dichiarazione Universale per i Diritti Umani del 1948 (firmata dall'Italia nel 1955), articolo 26: "ogni individuo ha diritto all'istruzione…"
Convenzione sui Diritti dell'Infanzia del 1989 (firmata dall'Italia nel 1991), artt. 28 e 29 che obbligano gli Stati a garantire l'istruzione primaria, obbligatoria e gratuita, con caratteristiche tali da sviluppare le capacità di ogni bambino/a.
Riferimenti nazionali:
Testo Unico sull'Immigrazione (cioè, il Decreto Legislativo n. 286 del 1998): l'articolo 38 specifica che i minori stranieri presenti sul territorio italiano sono soggetti all'obbligo scolastico. Ad essi si applicano pertanto tutte le disposizioni vigenti in materia di diritto all'istruzione, di accesso ai Servizi Educativi e di partecipazione alla vita scolastica, senza distinzione tra minori regolari o irregolari, come pure tra minori i cui genitori dispongono o meno del permesso di soggiorno. L'obbligo scolastico deve pertanto ritenersi vigente per tutti i minori presenti sul territorio nazionale.
Regolamento di Attuazione del Testo Unico (cioè, il DPR n. 394 del 1999): l'articolo 45 dispone che i minori stranieri presenti sul territorio nazionale hanno diritto all'istruzione, nelle forme e nei modi previsti per i cittadini italiani, indipendentemente dalla regolarità del loro soggiorno.
In sintesi, l'art.45 dispone per i minori stranieri:
Iscrizione in qualunque periodo dell'anno;
Iscrizione con riserva per minori stranieri privi di documentazione, che non pregiudica il conseguimento dei titoli di studio delle scuole di ogni ordine e grado;
Iscrizione alla classe corrispondente all'età anagrafica (salvo che il Collegio Docenti deliberi altrimenti in base all'ordinamento degli studi del Paese di provenienza dell'alunno/a; dell'accertamento di competenze dell'alunno/a; del corso di studi eventualmente seguito dall'alunno/a nel Paese di provenienza; dal titolo di studio eventualmente posseduto dall'alunno);
Evitare la composizione di classi in cui risulti predominante la presenza di alunni stranieri;
L'adattamento dei programmi di insegnamento.

Altri riferimenti sul diritto di minori stranieri/e all'Istruzione si possono trovare sulle Linee guida per l'accoglienza e l'integrazione degli alunni stranieri (MIUR–Ufficio per l'Integrazione degli alunni stranieri, Febbraio 2006). Le linee guida si possono trovare in Rete, all'indirizzo: http://www.istruzione.it/normativa/2006/allegati/prot829_06all.pdf

Domanda n.2
L'inserimento del/la minore straniero/a è immediato, o si può avere un periodo di osservazione? Se sì, quanto può durare?

L'inserimento è immediato, fatto salvo l'espletamento delle vaccinazioni obbligatorie e i pochi giorni necessari per le eventuali prove di ingresso approntate dalla Scuola.
Riferimenti nazionali:
Il Regolamento di Attuazione del Testo Unico (cioè, il DPR n. 394 del 1999): l'articolo 45 dispone che i minori stranieri presenti sul territorio nazionale hanno diritto all'istruzione, nelle forme e nei modi previsti per i cittadini italiani, indipendentemente dalla regolarità del loro soggiorno.
In sintesi, questo articolo dispone per i minori stranieri:
Iscrizione in qualunque periodo dell'anno;
Iscrizione con riserva per minori stranieri privi di documentazione, che non pregiudica il conseguimento dei titoli di studio delle scuole di ogni ordine e grado;
Iscrizione alla classe corrispondente all'età anagrafica (salvo che il Collegio Docenti deliberi altrimenti in base all'ordinamento degli studi del Paese di provenienza dell'alunno/a; dell'accertamento di competenze dell'alunno/a; del corso di studi eventualmente seguito dall'alunno/a nel Paese di provenienza; dal titolo di studio eventualmente posseduto dall'alunno);
Evitare la composizione di classi in cui risulti predominante la presenza di alunni stranieri;

Domanda n.3
Cosa vuol dire accogliere alunni/e stranieri/e nella scuola?

Riferimenti nazionali:
Linee guida per l'accoglienza e l'integrazione degli alunni stranieri (MIUR–Ufficio per l'Integrazione degli alunni stranieri, Febbraio 2006): II PARTE – INDICAZIONI OPERATIVE, punto 2: "Con il termine accoglienza ci si riferisce all'insieme degli adempimenti e dei provvedimenti attraverso i quali viene formalizzato il rapporto dell'alunno e della sua famiglia con la realtà scolastica. Gli ambiti entro cui tale rapporto si sviluppa attengono a tre aree distinte: A-Area amministrativa; B-Area comunicativo-relazionale; C-Area educativo-didattica".
La via italiana per la scuola interculturale e l'integrazione degli alunni stranieri – Osservatorio nazionale per l'integrazione degli alunni stranieri e per l'educazione interculturale (Ministero della Pubblica Istruzione, Ottobre 2007)

Domanda n.4
Quali sono i riferimenti di legge della personalizzazione dell'apprendimento?

Riferimenti nazionali:
Regolamento di Attuazione del Testo Unico (cioè, il DPR n. 394 del 1999): l'articolo 45, comma 4: "il Collegio Docenti definisce, in relazione al livello di competenza dei singoli alunni stranieri, il necessario adattamento dei programmi di insegnamento…"
Linee guida per l'accoglienza e l'integrazione degli alunni stranieri (MIUR–Ufficio per l'Integrazione degli alunni stranieri, Febbraio 2006): II Parte – indicazioni operative -    C. Area educativo-didattica: "Per un pieno inserimento è necessario che l'alunno trascorra tutto il tempo scuola nel gruppo classe, fatta eccezione per progetti didattici specifici, ad esempio l'apprendimento della lingua italiana, previsti dal piano di studio personalizzato…".

Domanda n.5
Quali sono i riferimenti di legge e i criteri per VALUTARE allievi e allieve stranieri/e?

Riferimenti nazionali:
DPR n. 275 del 1999 (relativo all'Autonomia Scolastica), articolo 4, assegna alle Istituzioni Scolastiche la responsabilità di individuare modalità e criteri di valutazione degli alunni…
Linee guida per l'accoglienza e l'integrazione degli alunni stranieri (MIUR–Ufficio per l'Integrazione degli alunni stranieri, Febbraio 2006): II PARTE – INDICAZIONI OPERATIVE, punto 8: "l'articolo 45, comma 4 del DPR 394/1999 sancisce che il Collegio Docenti definisce, in relazione al livello di competenza dei singoli alunni stranieri, il necessario adattamento dei programmi di insegnamento…. Benché la norma non accenni alla valutazione, ne consegue che il possibile adattamento dei programmi per i singoli alunni comporti un adattamento della valutazione, anche in considerazione degli orientamenti generali su questo tema, espressi in circolari e direttive, che sottolineano fortemente l'attenzione ai percorsi personali degli alunni …. Emerge chiaramente come nell'attuale contesto normativo vengono rafforzati il ruolo e la responsabilità delle Istituzioni Scolastiche autonome  e dei docenti nella valutazione degli alunni".

Domanda n.6
Che potere ha la Scuola per fare quanto sopra? (cioè, per le domande dalla 1 alla 5)

Riferimenti:
Tutta la legislazione sull'Autonomia della Scuola (DPR n.275 del 1999), per cui il Collegio Docenti è sovrano, anche sul Dirigente Scolastico.
Linee guida per l'accoglienza e l'integrazione degli alunni stranieri (MIUR–Ufficio per l'Integrazione degli alunni stranieri, Febbraio 2006): Premessa delle Linee guida: "L'obiettivo del presente documento è di presentare un insieme di orientamenti condivisi sul piano culturale ed educativo, e di dare alcuni suggerimenti di carattere organizzativo e didattico al fine di favorire l'integrazione e la riuscita scolastica e formativa, ferma restando l'AUTONOMIA delle istituzioni scolastiche e la loro responsabilità in materia".
Regolamento di Attuazione del Testo Unico (cioè, il DPR n. 394 del 1999): articolo 45
Vengono nello specifico affidati al Collegio Docenti:
Accertamento di competenze e livelli di preparazione
Necessario adattamento dei programmi di insegnamento
Organizzazione di iniziative di educazione interculturale.

Domanda n.7
Perché è utile stendere un Protocollo d'Accoglienza?

Il Protocollo d'Accoglienza è una prassi invalsa, utilizzata ormai dalla maggioranza delle Scuole. Il Protocollo d'Accoglienza è uno strumento operativo suggerito dalla Legislazione vigente (le Linee Guida MIUR del febbraio 2006), che prevede la stesura di una serie di azioni e procedure che la Scuola nella sua autonomia si dà per uscire dall'emergenza nell'accogliere alunni/e stranieri/e. E' importante che, una volta elaborato, il Protocollo d'Accoglienza sia approvato dal Collegio Docenti ed entri nel P.O.F., diventando così Legge della Scuola a tutti gli effetti.

Domanda n.8
Il protocollo d'accoglienza serve anche nelle Scuole Secondarie di II grado?

Sicuramente sì, nella stessa misura e con le medesime finalità e modalità invalse nelle Scuole di ordine inferiore.

Domanda n.9
Mediatore e alfabetizzatore/facilitatore linguistico sono la stessa cosa?

Mediatore/mediatrice e alfabetizzatore/trice non hanno il medesimo ruolo. Per le funzioni del mediatore o mediatrice, che generalmente sono stranieri, vedere le risposte alle FAQ n.10 e n.11.
L'alfabetizzatore/trice è un/a esperto/a dell'insegnamento dell'Italiano come seconda lingua (L2) ed è generalmente di nazionalità italiana.

Domanda n.10
Quali sono le funzioni del mediatore, della mediatrice?

In ambito scolastico il Mediatore/trice è una figura PONTE a livello relazionale, linguistico, culturale.
A livello relazionale…
Mette in relazione le famiglie di allievi/e immigrati/e con insegnanti e la scuola
Rende i genitori dell'allievo/a immigrato/a partecipi al processo educativo del/la figlio/a
Facilita il dialogo tra le diverse componenti
A livello linguistico…
Agevola la comunicazione e la relazione all'interno del gruppo-classe e con l'insegnante, durante la prima fase dell'accoglienza e dell'inserimento
Agevola la comprensione dei percorsi didattici proposti dagli insegnanti
Agevola la comprensione dei linguaggi disciplinari.
A livello culturale…
Rappresenta il ponte che sta in mezzo, il terzo elemento che permette il dialogo, facilitando la relativizzazione delle posizioni, e dunque, la relazione.
Predilige l'aspetto dinamico  della cultura, i continui mutamenti ed interazioni che danno origine al fenomeno del meticciato.
Sceglie alcune regole condivise, che non siano state imposte dalla cultura ospitante ma che siano il frutto della mediazione e della negoziazione.
Nella fase di accoglienza dell'alunno/a straniero/a nella Scuola il mediatore/trice viene chiamato/a per un colloquio…
Sia con la famiglia dell'alunno/a straniero/a in inserimento
Sia con l'allievo/a in inserimento
Sia tra famiglia, scuola e allievo/a

Domanda n.11
Quali NON sono le funzioni del mediatore, della mediatrice?

In ambito scolastico il Mediatore, la Mediatrice …
Non è l'esperto/a di Intercultura cui demandare tutto ciò che concerne l'educazione interculturale e l'integrazione di bambini/e non autoctoni/e.
Non è un/a ..."tuttologo/a": non può rispondere a tutte le richieste di tipo culturale-artistico, religioso, linguistico, storico, ludico sul proprio Paese di provenienza.
Non deve insegnare italiano, non svolge funzione di alfabetizzazione (ma può essere un ottimo aiuto all'interno del laboratorio, o della classe, anche per l'apprendimento dell'italiano, insieme all'insegnante, o all'alfabetizzatrice)
Non è un esperto/a di conflitti familiari e culturali.
Non è un insegnante di sostegno e quindi non "aiuta" a fare i compiti. Non possiede le competenze necessarie per aiutare allievi/e nello studio di tutte le discipline.

Domanda n.12
Per avere mediatori, chi posso chiamare?

COMUNE DI BOLOGNA
Mila Galindo
Servizio Centralizzato Mediazione
Servizio Integrazione Interculturale
Settore Coordinamento Sociale e Salute
Comune di Bologna
Viale Vicini, 20 - 40122 Bologna
Tel. 051.219 55 00
Tel. diretto 051.219 55 17
Fax. 051. 219 4354
Orari del Servizio Centralizzato di Mediazione:
Lun: 8.30-16.30
Mer: 8.30 -16.30
Ven: 8.30 - 12.30

 


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A cura della Redazione Iperbole - Settore Comunicazione e Rapporti con i Cittadini - Comune di Bologna
Ultimo aggiornamento: 08 05 2008


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