ART.1) E' costituita ai sensi dell'articolo 36 e seguenti del codice civile l'associazione culturale "Vicolo Stretto" con sede legale provvisoria alla via S. Vitale N°122.
ART.2) L'associazione è apartitica, aconfessionale, non ammette discriminazioni di sesso, di razza, lingua, nazionalità, religione, ideologia politica ed esclude finalità di lucro. L'associazione è un centro di vita associativa a carattere volontario e democratico, è aperto a chiunque si occupi di ricerca, promozione e produzione di attività artistico-culturale.
ART.3) Sono compiti dell'associazione:
ART.5) Per essere ammesso a socio è necessario presentare domanda al Consiglio Direttivo. Il richiedente dovrà indicare le proprie generalità e dichiarare espressamente di accettare il presente statuto.
ART.6) La presentazione della domanda e il pagamento della quota sociale danno diritto a ricevere la tessera sociale ed a partecipare alle assemblee dei soci con diritto di voto. E' compito del Consiglio Direttivo ratificare l'accettazione del nuovo socio entro 30 giorni. Nel caso la domanda venga respinta l'interessato potrà presentare ricorso sul quale si pronuncia in via definitiva la prima assemblea ordinaria dei soci. Le dimissioni da socio vanno presentate per iscritto al Consiglio Direttivo.
ART.7) I soci hanno diritto di partecipare a tutte le iniziative indette dall'associazione.
ART.8) I soci sono tenuti:
ART.12) Il bilancio comprende l'esercizio sociale dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno e deve essere presentato all'assemblea dei soci per l'approvazione entro il 31 marzo dell'anno successivo.
ART.13) L'eventuale residuo attivo del bilancio sarà devoluto come segue:
ART.15) L'assemblea ordinaria viene convocata ogni anno entro il 31 marzo. Essa:
ART.17) In prima convocazione l'assemblea sia ordinaria che straordinaria è valida con la presenza di metà dei soci più uno. In seconda convocazione l'assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti e potrà deliberare a maggioranza semplice.
ART.18) Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di
tre consiglieri ad un massimo di dieci, eletti tra i soci dell'associazione
e rimane in carica un anno.
Il Consiglio elegge al suo interno il Presidente, il Segretario,
il Tesoriere ed eventualmente un Vice-Presidente. Il Consiglio convoca
ad ogni riunione la riunione successiva.
Il Consiglio ha il compito di realizzare il programma di attività
approvato dall'assemblea ed in questo ambito ha i più ampi poteri.
ART.19) La rappresentanza dell'associazione è di norma del
Presidente e, in sua assenza, del Vice-Presidente o del Segretario.
Ogni spesa in nome dell'associazione ed ogni obbligo di essa nei
confronti di terzi, dovranno essere preventivamente deliberati dal Consiglio
Direttivo; ogni atto deliberativo dovrà essere integralmente riportato
sul registro dei verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo e/o delle
assemblee.
ART.20) Il Collegio Sindacale se ritenuto necessario, viene eletto dall'assemblea dei soci, rimane in carica almeno due anni ed i suoi membri sono rieleggibili; esso è composto da un presidente, due Sindaci effettivi ed un Sindaco supplente. Si riunisce ogni volta che lo ritiene opportuno ed almeno una volta all'anno per controllare il bilancio e presentare una propria relazione al Consiglio Direttivo ed all'assemblea.
ART.21) Per quanto non espressamente previsto da questo Statuto, si farà riferimento al Codice Civile della Repubblica Italiana.