STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE CULTURALE "VICOLO STRETTO"


ART.1) E' costituita ai sensi dell'articolo 36 e seguenti del codice civile l'associazione culturale "Vicolo Stretto" con sede legale provvisoria alla via S. Vitale N°122.

ART.2) L'associazione è apartitica, aconfessionale, non ammette discriminazioni di sesso, di razza, lingua, nazionalità, religione, ideologia politica ed esclude finalità di lucro. L'associazione è un centro di vita associativa a carattere volontario e democratico, è aperto a chiunque si occupi di ricerca, promozione e produzione di attività artistico-culturale.

ART.3) Sono compiti dell'associazione:

  1. contribuire allo sviluppo ed alla diffusione delle espressioni artistico culturali in tutti i loro aspetti: teorici, spettacolari, sociali, didattici e di puro divertimento;
  2. favorire lo sviluppo di attività culturali attraverso la collaborazione con altre associazioni o società;
  3. avanzare proposte agli enti pubblici e privati tese a sviluppare la conoscenza dell'arte e della cultura con consequente possibilità didattica mediante utilizzazione di spazi o strutture concessi da tali enti in regime di convenzione;
  4. organizzare iniziative e promuovere attività culturali, didattiche, editoriali atte a soddisfare le esigenze di conoscenza o di approfondimento dei soci e dei cittadini.
ART.4) Il numero dei soci è illimitato; all'associazione possono aderire i cittadini che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età.

ART.5) Per essere ammesso a socio è necessario presentare domanda al Consiglio Direttivo. Il richiedente dovrà indicare le proprie generalità e dichiarare espressamente di accettare il presente statuto.

ART.6) La presentazione della domanda e il pagamento della quota sociale danno diritto a ricevere la tessera sociale ed a partecipare alle assemblee dei soci con diritto di voto. E' compito del Consiglio Direttivo ratificare l'accettazione del nuovo socio entro 30 giorni. Nel caso la domanda venga respinta l'interessato potrà presentare ricorso sul quale si pronuncia in via definitiva la prima assemblea ordinaria dei soci. Le dimissioni da socio vanno presentate per iscritto al Consiglio Direttivo.

ART.7) I soci hanno diritto di partecipare a tutte le iniziative indette dall'associazione.

ART.8) I soci sono tenuti:

  1. al pagamento della quota sociale;
  2. all'osservanza dello statuto, di eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni prese dagli organi sociali, comprese eventuali integrazioni della cassa sociale mediante versamenti di quote straordinarie.
ART.9) I soci sono espulsi o radiati nei seguenti casi:
  1. quando non ottemperino alle disposizioni del presente statuto, ai regolamenti interni ed alle deliberazioni prese dagli organi sociali;
  2. quando si rendano morosi del pagamento delle quote sociali ordinarie e straordinarie senza giustificato motivo;
  3. quando in qualunque modo arrechino danni morali o materiali, saranno riammessi risarcendo l'intero ammontare dei danni. L'espulsioni e le radiazioni saranno decise dal Consiglio Direttivo a maggioranza assoluta. I soci radiati per morosità potranno dietro domanda essere riammessi dopo il pagamento delle quote dovute. I soci espulsi potranno ricorrere contro il provvedimento nella prima assemblea ordinaria dei soci.
ART.10) Il patrimonio sociale è indivisibile ed è costituito:
  1. dal patrimonio mobiliare ed immobiliare dell'associazione;
  2. dai contributi, donazioni, e lasciti diversi;
  3. dal fondo di riserva.
ART.11) Le quote versate per le tessere e per le quote sociali non sono rimborsabili in nessun caso.

ART.12) Il bilancio comprende l'esercizio sociale dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno e deve essere presentato all'assemblea dei soci per l'approvazione entro il 31 marzo dell'anno successivo.

ART.13) L'eventuale residuo attivo del bilancio sarà devoluto come segue:

  1. il 10% al fondo di riserva;
  2. il rimanente per iniziative culturali o ricreative o per il rinnovo o l'ammortamento di macchine ed impianti di proprietà dell'associazione.
ART.14) Le assemblee dei soci possono essere ordinarie o straordinarie. Le assemblee vengono convocate per lettera ai soci o affigendo apposito avviso nella sede sociale con almeno dieci giorni di anticipo. Le assemblee saranno convocate in seconda convocazione almeno un'ora dopo la prima.

ART.15) L'assemblea ordinaria viene convocata ogni anno entro il 31 marzo. Essa:

  1. approva le linee generali del programma di attività per l'anno sociale;
  2. elegge il Consiglio Direttivo;
  3. ha facoltà di eleggere il Collegio Sindacale se lo ritiene necessario;
  4. approva il bilancio preventivo e consuntivo;
  5. approva gli stanziamenti di cui all'art.13 punto a);
  6. delibera sui ricorsi presentati di cui all'art. 6 ed all'art. 9.
ART.16) L'assemblea straordinaria è convocata:
  1. tutte le volte che il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno;
  2. su richiesta del Collegio Sindacale;
  3. su richiesta motivata di 1/5 dei soci.
L'assemblea dovrà avere luogo entro venti giorni dalla richiesta.

ART.17) In prima convocazione l'assemblea sia ordinaria che straordinaria è valida con la presenza di metà dei soci più uno. In seconda convocazione l'assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti e potrà deliberare a maggioranza semplice.

ART.18) Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di tre consiglieri ad un massimo di dieci, eletti tra i soci dell'associazione e rimane in carica un anno.
Il Consiglio elegge al suo interno il Presidente, il Segretario, il Tesoriere ed eventualmente un Vice-Presidente. Il Consiglio convoca ad ogni riunione la riunione successiva.
Il Consiglio ha il compito di realizzare il programma di attività approvato dall'assemblea ed in questo ambito ha i più ampi poteri.

ART.19) La rappresentanza dell'associazione è di norma del Presidente e, in sua assenza, del Vice-Presidente o del Segretario.
Ogni spesa in nome dell'associazione ed ogni obbligo di essa nei confronti di terzi, dovranno essere preventivamente deliberati dal Consiglio Direttivo; ogni atto deliberativo dovrà essere integralmente riportato sul registro dei verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo e/o delle assemblee.

ART.20) Il Collegio Sindacale se ritenuto necessario, viene eletto dall'assemblea dei soci, rimane in carica almeno due anni ed i suoi membri sono rieleggibili; esso è composto da un presidente, due Sindaci effettivi ed un Sindaco supplente. Si riunisce ogni volta che lo ritiene opportuno ed almeno una volta all'anno per controllare il bilancio e presentare una propria relazione al Consiglio Direttivo ed all'assemblea.

ART.21) Per quanto non espressamente previsto da questo Statuto, si farà riferimento al Codice Civile della Repubblica Italiana.

Al Vicolo