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———– XV LEGISLATURA ———–
N. 105
d’iniziativa dei senatori VITALI, CALVI, PIGNEDOLI, NIEDDU, ZAVOLI, MAGISTRELLI, BARBOLINI, MANZELLA, BANTI, MERCATALI, CASSON, SOLIANI, GRASSI e COSSUTTA
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Estensione dei benefici di cui alla legge 3 agosto 2004, n. 206, ai familiari delle vittime della strage di Ustica, nonché ai familiari e ai superstiti delle vittime della cosiddetta banda della "Uno bianca"
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Onorevoli Senatori. – Profonda è nel nostro Paese la ferita del terrorismo: una scia di sangue ha segnato gli anni recenti, troppe vite sono state stroncate, ma anche troppi dolori, troppe sofferenze sono state lasciate sulle spalle dei congiunti.
Un debito grande è stato accumulato nei confronti delle vittime e dei loro parenti.
E se è necessario ricordare e vigilare perché tali episodi che avvelenano la nostra coesistenza e la vita democratica non possano più ripetersi, è altrettanto necessario operare perché tante sofferenze e tante difficoltà, anche economiche, non debbano prolungarsi.
Bisogna purtroppo prendere atto in termini generali che nel nostro Paese non sempre il problema delle vittime è al centro dell’attenzione.
Certamente si è andata sviluppando una cultura estremamente attenta ai diritti che però ha privilegiato nel suo esplicarsi la difesa dei diritti degli imputati, trascurando quelli delle parti offese dal reato.
Insomma, sbrigativamente si può affermare che troppo spesso ci si dimentica che accanto agli avvocati ed ai pubblici ministeri, ai giudici, agli imputati (colpevoli o innocenti), ai testimoni esistono anche le vittime dei reati.
E questo nonostante ripetuti impegni presi anche con innumerevoli trattati internazionali, basti ricordare la collocazione della vittima nell’ambito di applicazione della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 dicembre 1950 e resa esecutiva dalla legge 4 agosto 1955, n. 848, l’entrata in vigore di un complesso di norme, inserite nella decisione quadro adottata dal Consiglio dell’Unione europea del 15 marzo 2001 (2001/220/GAI).
Il problema delle vittime emerge anche negli altri paesi, basti ricordare l’emendamento alla Costituzione degli Stati Uniti, denominato Crime Victims Bill of Rights, teso anche questo a riconoscere una serie di diritti alle vittime di crimini violenti.
Se è dunque vero che un poco ovunque si tende ad far emergere una sensibilità nei confronti della vittima è altrettanto vero che particolarmente disagiata è nel nostro Paese la posizione delle vittime per causa di terrorismo, in quanto esse hanno visto addirittura rallentato, o in qualche caso negato, il loro diritto ad una piena giustizia, da una straordinaria lentezza delle indagini che in più di una occasione sono state ostacolate o anche impedite da comportamenti, colpevoli o "deviati" di appartenenti ad apparati dello Stato.
Tutto questo ha portato il Parlamento con una azione altamente meritoria ad approvare la legge 3 agosto 2004, n. 206, in favore delle vittime di atti di terrorismo.
Ordunque, in occasione della sua approvazione definitiva in Senato, nella Commissione affari costituzionali in sede deliberante, tutti i gruppi politici, tutti i capigruppo e lo stesso rappresentante del governo, si dichiararono d’accordo nell’esprimere la forte volontà che tale legge dovesse estendersi anche ai parenti delle vittime della strage di Ustica.
Alla fine di un anno di interpretazioni burocratiche, di impegni di intervento del Governo, il Ministero in questi giorni ha comunicato ufficialmente di non ritenere di comprendere i parenti delle vittime della strage di Ustica nell’elenco dei beneficiari della legge.
Ci troviamo davanti ad una interpretazione che contraddice dunque la volontà chiaramente espressa dal legislatore e il sentimento popolare diffuso che ha sempre considerato negli anni tale terribile episodio una strage di tipo terroristico, sia nell’accezione della bomba a bordo, sia nell’accezione dell’atto di guerra non dichiarata, come ha esplicitamente affermato, con una sentenza ordinanza, il giudice che ha concluso le indagini.
Si è dunque messo in atto un atteggiamento che, oltre a disattendere la volontà del legislatore, crea una ingiustificabile profonda disparità tra le vittime.
Va inoltre anche aggiunto che i parenti delle vittime di Ustica hanno visto particolarmente negati i loro diritti ad essere informati e ad avere un processo veloce.
Infatti l’accertamento della verità, con la sentenza ordinanza che indica le cause dell’incidente, è avvenuto dopo 19 anni dall’evento e l’indicazione delle responsabilità del nascondimento della verità dopo ben 23 anni.
Da qui l’esigenza profonda di un gesto riparatore e di un nuovo provvedimento espressamente rivolto ai parenti delle vittime della strage di Ustica e anche ai superstiti e ai familiari delle vittime della banda della "Uno bianca", – anche essi incomprensibilmente esclusi dai benefici della legge 206 del 3 agosto 2004 – anche se a loro favore era stata adottata la legge 31 marzo 1998, n. 70 con la quale venivano estesi i benefici della legge 20 ottobre 1990, n. 302.
Art. 1.
1. A favore dei familiari delle vittime dell’evento occorso ad Ustica il 27 giugno 1980 si applicano i benefici di cui alla legge 3 agosto 2004, n. 206.
Art. 2.
1. Agli stessi fini e con le stesse modalità i benefici della legge 3 agosto 2004, n. 206, si applicano altresì ai familiari delle vittime e ai superstiti dei delitti commessi dal gruppo criminale denominato "banda della Uno bianca".
Art. 3.
1. Ai fini dell’applicazione dei benefici ai soggetti di cui agli articoli 1 e 2, i termini di decadenza previsti dagli articoli 2, comma 2, 10 comma 2 e 11 della legge 3 agosto 2004, n. 206 decorrono dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 4.
1. Ai maggiori oneri derivanti dall’applicazione della presente legge, pari a 20 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
2. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.