Principi e Statuto U.S.I.-C.I.T.

PRINCIPI

1 - L'U.S.I. ritiene di poter rendere pienamente efficace la propria azione e di veder realizzati i propri fini solo coordinandosi, all'interno di una organizzazione sindacalista internazionale, con sindacati che condividono le sue finalitą, i suoi metodi e i suoi principi.

2 - L'U.S.I. è l'organizzazione nazionale di tutti i salariati, pensionati, precari, disoccupati, di ogni sesso e nazionalità residenti in Italia che si propongono di raggiungere con le proprie forze l'emancipazione dell'uomo liberandosi da qualsiasi dominio economico, politico, morale.

3 - L'U.S.I. ha per scopo di sostituire alla presente società autoritaria e capitalista, l'organizzazione federalista e razionale della produzione e della ripartizione, alla lotta fra gli uomini la solidarietà umana.

4 - Mentre tende alla socializzazione dei mezzi di produzione e di scambio, all'abolizione dello stato e dei dogmi, l'U.S.I. si adopera a realizzare per i lavoratori tutti quei miglioramenti materiali e morali immediati: diminuzione della giornata lavorativa, aumento del potere d'acquisto, rispetto ed igiene sul posto di lavoro e quant'altro il proprio rapporto di forza consentirà per tempo e per luogo.

5 - L'U.S.I. è autonoma. Non è tributaria di alcun partito politico, movimento specifico, filosofico e religioso, e si rifiuta di seguire chicchessia in azioni non concordate; rifiuta ogni alleanza permanente. L'U.S.I. si impegna solo per fatti ed azioni limitati e ben definiti; pertanto qualunque aderente che si lasciasse portare candidato politico o di pubblici poteri cesserà automaticamente di far parte dell'U.S.I..

6 - L' U.S.I. combatte la gerarchia di salari e stipendi, fattore di disunione tra i lavoratori; non riconosce la scala dei valori, perchè oltre ad essere una creazione artificiale, essa non può esistere che in una società fondata sull'antagonismo degli interessi.

7 - La struttura organica ed il funzionamento dell'U.S.I. sono di tipo federalista, contrari ad ogni accentramento burocratico e corporativo.

8 - Nel caso in cui l'afflusso di elementi eterogenei desse luogo ad una votazione maggioritaria a scopo deviazionista dal carattere originale dell'U.S.I., questa è automaticamente sciolta e la si intende ricostituita seduta stante secondo le norme e lo spirito dei suestesi princìpi con diritto esclusivo a tutto il capitale sociale.

9 - Qualora una struttura organizzativa locale o di categoria dovesse sciogliersi, il suo capitale sociale sarà devoluto all'U.S.I. e se l'U.S.I. dovesse sciogliersi, il suo capitale sociale sarà devoluto all'Organizzazione Internazionale cui al momento sarą  federata.

10 - I suestesi princìpi potranno essere modificati dal solo Congresso nazionale, sempre che questo non significhi una deroga allo spirito informatore dell'U.S.I..

11 - Gli incaricati alle mansioni organizzative per il funzionamento dell'U.S.I., liberamente eletti dagli organizzati, svolgono il loro mandato eseguendo volta a volta i deliberati delle assemblee.

12 - Gli organi dell'U.S.I. (sezionali, di settore, locali, provinciali, regionali, nazionali) sono esecutivi; mentre sono deliberativi: le assemblee di sezione e di categoria, degli organismi locali e regionali. A livello nazionale è deliberativo il Congresso Nazionale e, per i casi previsti nello statuto, il Comitato dei Delegati.

13 - Ogni commissione o delegato è organo esecutivo dell'assemblea che lo ha nominato ed esplica solo quelle mansioni di cui è mandatario.

14 - I membri della Commissione Esecutiva vengono eletti direttamente dagli organizzati mediante il congresso, i quali possono sostituirli in occasione della prima riunione utile del Comitato Nazionale dei Delegati.

15 - La Commissione Esecutiva partecipa, attraverso il responsabile alla stampa, alla redazione del giornale nazionale dell'U.S.I..

16 - Il Congresso dell'U.S.I., che ha luogo ogni tre anni, viene organizzato dalla Commissione Esecutiva in funzione esecutiva dei deliberati delle assemblee locali, sezionali e di categoria.

17 - Il Congresso Nazionale può essere inoltre convocato straordinariamente ogni qual volta richiesto dalla maggioranza degli aderenti, ferme restando le disposizioni del punto 16°.

18 - L' U.S.I. trae i mezzi finanziari dal tesseramento.

19 - Il capitale sociale dell'U.S.I. serve esclusivamente per l'attività sindacale.

STATUTO

ART.1 - L'Unione Sindacale Italiana ha per scopo di riunire in un'organizzazione nazionale tutti i lavoratori di ambo i sessi e di ogni nazionalità che si propongono di raggiungere con le proprie forze l'emancipazione integrale dal privilegio del capitale fino all'eliminazione di ogni forma di sfruttamento e di oppressione dell'uomo sull'uomo. L'U.S.I. si ricollega alla tradizione storica del sindacalismo rivoluzionario ed autogestionario e si pone come alternativa di classe ed organizzazione di tutti gli sfruttati, gli emarginati, gli oppressi.

ART.2 - La struttura organizzativa dell'U.S.I. è basata sul sistema federalista libertario, contrario ad ogni accentramento burocratico e corporativistico, sull'assemblearismo, sull'autogestione nonchè sulla solidarietà intercategoriale sia come prassi interna che nelle lotte che l'Unione svolge e nella società che intende costruire, società basata sull'emancipazione completa di ogni individuo.

ART.3 - L'azione sindacale che l'U.S.I. divulga e propugna è la lotta di classe contro qualsiasi sfruttamento. Ogni qualvolta si presenti la necessità, di fronte ai problemi sociali ed economici, l'U.S.I. si assume piena responsabilità dell'azione sindacale approvata mediante libere assemblee degli associati.

ART.4 - Nessuno degli aderenti può cercare di introdurre nell'U.S.I. la politica di partito che professa ed asservirla ad una casta padronale o religiosa.

ART.5 - Compongono l'U.S.I.: tutti gli iscritti, le unioni locali intercategoriali, i sindacati autogestiti aziendali e/o territoriali di categoria, le federazioni provinciali e regionali intercategoriali e i sindacati nazionali di categoria, con le loro articolazioni periferiche, che accettano il presente statuto, le cui attività saranno esplicate tramite propri esponenti liberamente eletti dalle assemblee.

ART.6 - Compiti delle unioni locali e delle federazioni provinciali e regionali a livello intercategoriale sono: a) curare la corrispondenza con la segreteria nazionale dell'U.S.I.; b) riscuotere e trasmettere le quote di pertinenza della cassa nazionale; c) ricevere e far conoscere agli aderenti le comunicazioni e le attività dell'U.S.I.. Le unioni locali e le federazioni provinciali e regionali eleggono ciascuna una propria segreteria che rappresenta l'U.S.I. a livello locale, provinciale e regionale a tutti gli effetti sindacali, contrattuali e di legge, assolvendo altresì ai compiti sopracitati.

ART.7 - In tutte le categorie di produzione, servizio e scambio, del settore pubblico o privato, possono essere costituiti sindacati di categoria, settore e comparto a livello nazionale a mezzo di libere assemblee degli iscritti all'U.S.I.. L'assemblea costituente il sindacato nazionale elegge al suo interno almeno cinque responsabili firmatari dell'atto costitutivo. Ogni sindacato è autonomo nel suo funzionamento: a) coordina la propria attività ed organizzazione con quella delle unioni locali e delle federazioni provinciali e regionali intercategoriali dell'U.S.I.; b) provvede alla speciale e minuziosa propaganda fra i lavoratori; c) dà vita in genere a movimenti di sua spettanza che abbiano rilevanza nazionale e assiste quelli a livello locale; d) nomina la sua delegazione per il comitato dei delegati; e) si articola sul territorio nazionale riconoscendo sindacati aziendali e/o territoriali, federazioni provinciali e regionali; f) nell'ambito del settore, del comparto e della categoria di propria esclusiva competenza, partecipa alle trattative, stipula accordi e firma contratti collettivi solo dopo che questi siano stati già sottoscritti a livello decentrato ovvero approvati a seguito di assemblea o referendum; g) nomina una propria segreteria con compiti di rappresentanza sindacale, contrattuale e di legge; h) riscuote e trasmette le quote di pertinenza della cassa nazionale. Tutti gli iscritti ai sindacati nazionali di settore, di comparto e di categoria sono di diritto iscritti all'U.S.I. ed hanno diritto a partecipare alla vita ed all'attività dell'unione locale e delle federazioni provinciali e regionali a livello intercategoriale.

ART.8 - Gli organi deliberativi dell'U.S.I. sono: 1) il congresso; 2) il comitato dei delegati. Il congresso si convoca normalmente ogni tre anni, nell'epoca e nel luogo fissati dal comitato dei delegati almeno sei mesi prima della data di convocazione. La segreteria nazionale è tenuta a rimettere a tutte le strutture intercategoriali e ai sindacati nazionali le relazioni e i bilanci almeno quattro mesi prima del congresso.

ART.9 - I poteri del congresso sono: a) rivedere, modificare o rinnovare lo statuto dell'U.S.I., quando lo ritenga necessario, con il voto favorevole di almeno i tre quarti dei delegati presenti; b) esprimere la strategia generale dell'organizzazione rapportata al momento generale che si vive; c) fissare gli obiettivi generali comuni su cui muoversi; d) nominare la segreteria nazionale e la commissione esecutiva ed eleggere la redazione dell'organo di stampa ufficiale dell'U.S.I..

ART.10 - Il comitato dei delegati è un organo composto da delegati espressi da tutte le unioni locali e dai sindacati di categoria, settore e comparto esistenti oltre che dai rappresentanti della commissione esecutiva e della segreteria nazionale. Il comitato dei delegati ha i seguenti incarichi: a) regolare il funzionamento della segreteria nazionale; b) convocare i congressi ordinari e straordinari, fissandone la data, la località e l'ordine del giorno; c) deliberare rispetto a fatti che richiedano un'azione urgente o immediata, sempre nei limiti della strategia politico-sindacale espressa dall'U.S.I. mediante i congressi; tali deliberati devono essere successivamente ratificati dalle strutture locali; d) deliberare provvisoriamente su eventuali richieste di patti federativi e/o alleanze con associazioni sindacali e sociali a carattere nazionale; tali delibere dovranno essere ratificate in sede congressuale.

ART.11 - Il comitato dei delegati si riunisce di norma ogni sei mesi; inoltre straordinariamente tutte le volte che lo ritengono necessario unitariamente la segreteria nazionale e la commissione esecutiva.

ART.12 - L'organo esecutivo dell'U.S.I. è la commissione esecutiva, composta da membri eletti dal congresso. I compiti della commissione esecutiva sono: a) tenere il collegamento con le strutture territoriali ed i sindacati nazionali; b) stampare il bollettino interno nazionale e curarne la distribuzione; c) tenere la contabilità amministrativa; d) gestire i rapporti con le organizzazioni sindacaliste degli altri Paesi e con l'Internazionale Sindacale alla quale l'U.S.I aderisce; e) inviare le convocazioni del comitato dei delegati. I responsabili della redazione dell'organo di stampa ufficiale dell'U.S.I. sono membri della commissione esecutiva.

ART.13 - La commissione esecutiva è composta da: a) uno o più responsabili della cassa nazionale; b) uno o più responsabili delle relazioni internazionali; c) uno o più responsabili della redazione dell'organo di stampa ufficiale dell'U.S.I.; d) uno o più responsabili organizzativi; e) uno o più responsabili del bollettino interno; eletti nominativamente dal congresso.

ART.14 - La segreteria nazionale è composta da un segretario generale nazionale e da un vicesegretario eletti dal congresso. Il segretario generale dell'U.S.I. ha compiti esclusivamente di rappresentanza dell'organizzazione, opera per l'unità della stessa, può mandare circolari propositive agli iscritti, è direttore responsabile dell'organo di stampa ufficiale dell'Unione e cura, insieme alla commissione esecutiva, il coordinamento dell'Unione all'interno ed all'esterno. Il segretario generale nazionale ha la rappresentanza ad ogni effetto di legge e contrattuale dell'U.S.I. con facoltà per lo stesso di subdelega al vicesegretario.

ART.15 - L'U.S.I. fa fronte alle spese inerenti al suo funzionamento mediante: a) la riscossione per ogni singolo iscritto di un contributo annuale minimo obbligatorio la cui misura è stabilita dal congresso; b) l'acquisizione di contributi volontari straordinari approvati dal comitato dei delegati; c) l'acquisizione di sottoscrizioni e di donazioni. Le modalità del tesseramento e dei contributi sindacali vengono deliberate dal congresso. Il contributo minimo obbligatorio stabilito dal congresso a sostegno dell'organizzazione nella sua articolazione nazionale ed internazionale dovrà essere pagato non oltre il trenta aprile dell'anno successivo a quello cui si riferisce. Gli iscritti ed i sindacati sono obbligati a versare le quote suddette nei termini previsti, salvo casi particolari che verranno valutati dal comitato dei delegati.

ART.16 - Per lo sviluppo dell'U.S.I. si fa invito alle organizzazioni ed agli associati di sostenere l'organo ufficiale di stampa.

ART.17 - L'U.S.I. fa proprio il principio della rotazione degli incarichi. Ogni carica è elettiva e designata da libere assemblee degli associati. Gli incaricati di compiti organizzativi per il funzionamento dell'U.S.I. svolgono il loro mandato eseguendo volta per volta i deliberati delle assemblee.

ART. 18 - Il funzionamento dell'U.S.I. è sostenuto principalmente dall'impegno volontario degli associati. L'Unione è consapevole che tale impegno svolge una funzione sociale insostituibile per il raggiungimento e la difesa di una società che garantisca il pieno sviluppo dell'uomo nella giustizia e nella libertà. Pertanto l'U.S.I. è contraria al sindacalismo di mestiere e si batte affinchè tutti i lavoratori si autogestiscano l'utilizzo pieno dei diritti sindacali.