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Esonero

DEFINIZIONE:
Provvedimento che libera dagli obblighi militari i giovani che si trovano in una delle condizioni previste dalla normativa di riferimento.

Ha diritto all'esonero ,a richiesta del genitore, l'unico figlio maschio, oppure il primo e secondo figlio maschio della vedova di guerra o dell'invalido di guerra di prima o seconda categoria (art. 89, dpr 23 dicembre 1978, n. 915, modificato dall'art. 14 dpr 30 dicembre 1981, n. 834).
In caso di mancanza del genitore non sussiste il beneficio.

La domanda, adeguatamente documentata, deve essere inoltrata dal genitore dante titolo, all'Ufficio Leva del Distretto Militare o della Capitaneria di Porto di competenza.


MOTIVI DELL'ESONERO
DOCUMENTI OCCORRENTI
Primo e secondo figlio maschio o l'unico figlio maschio della vedova di guerra o dell'invalido di guerra di 1a e 2a categoria.

  1. Stato famiglia mod. ex 17 o dichiarazione sostitutiva;
  2. Atto di morte del marito dal quale risulti che il decesso è avvenuto per causa di guerra;
  3. Copia del decreto di pensione privilegiata, o del libretto di pensione; o dichiarazione sostitutiva contenente gli estremi di emissione dei predetti provvedimenti;
  4. Copia della decisione della Corte dei Conti del decreto di concessione della pensione di 1a o di 2a categoria o dichiarazione sostitutiva contenente gli estremi di emissione dei predetti provvedimenti;

La domanda non è sottoposta a termini di presentazione, pertanto può essere prodotta sino al giorno d'inizio del servizio militare del giovane interessato.

 

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