DOPO LA VISITA MEDICA
Al giovane assoggettato a visita medica, viene assegnato un profilo psico-fisio-attitudinale,
che a seconda delle condizioni di salute, porta a tre differenti tipi
di giudizio:
1) RIFORMATO: quando le infermità in atto sono tali da
rendere il giovane permanentemente non idoneo ad espletare servizio. In
questo caso, le autorità militari rilasciano all'interessato, al
termine del periodo di selezione, un documento denominato foglio di
riforma. Questo attestato è l'equivalente del foglio di congedo,
e deve ai sensi della legge 22.11.1977 n. 890, essere emesso in assenza
della causale che ha dato origine alla riforma. In seguito, se il giovane
ha bisogno di documentare la propria posizione nei confronti degli obblighi
di leva, deve chiedere all'Ufficio Leva del Comune di iscrizione, un certificato
di esito di leva, debitamente vistato dall'Autorità Militare che
ha deliberato il giudizio di riforma. La motivazione della riforma, viene
certificata dall'Ufficio Leva Militare, solo se richiesta dall'interessato
con domanda scritta.
Pur trattandosi di giudizio definitivo, il riformato può essere
rivisitato, entro due anni dalla data della riforma, per appurare se permangono
le condizioni che hanno dato origine al provvedimento.
Il giovane, che ottenuto un giudizio di riforma, non ritenendo più
esistenti le motivazioni che hanno originato tale esito, può chiedere,
la revoca del giudizio sino al compimento del 45° anno (art 53 comma
3 D.P.R. 14.2.1964, n. 237).
2) RIVEDIBILE: quando le infermità in atto sono tali da
rendere il giovane temporaneamente non idoneo ad espletare servizio. In
questo caso, le autorità militari rilasciano all'interessato, al
termine del periodo di selezione, un documento denominato foglio di
rivedibilità. Il giovane sarà richiamato a visita entro
un anno dall'adozione del provvedimento, comunque non prima di sei mesi.
In questa occasione, sarà dato, stante le condizioni fisiche dell'iscritto,
un giudizio definitivo o di riforma, o di idoneità.
3) ABILE ARRUOLATO: quando le condizioni psico-fisiche dell'interessato,
sono tali da essere giudicato idoneo ad espletare servizio. In questo
caso, le autorità militari rilasciano all'interessato, al termine
del periodo di selezione, un documento denominato foglio di congedo
illimitato provvisorio. Il giovane viene avviato ad espletare servizio,
entro nove mesi dalla chiusura del trimestre in cui è stato adottato
il provvedimento di idoneità. Per questa motivazione, devono essere
tassativamente rispettati i tempi per la presentazione di istanze atte
ad ottenere benefici, o ad espletare il servizio militare obbligatorio
in altre forme previste dalla normativa vigente. Attualmente, la più
diffusa tra queste, è l'inoltro della domanda per espletare servizio
sostitutivo civile come obiettore di coscienza, è quindi doveroso
ricordare che i giovani nati nell'anno 1981 e successivi, devono
presentare la richiesta entro e non oltre 15 gg. dalla data dell'arruolamento
(decisione di idoneità). Tempi e modalità di presentazione
di altre istanze (dispense, differimenti, assegnazione a sede desiderata,
ecc.) sono trattati nei capitoli specifici.
|