Selene Centro Studi - Eko
STATUTO
Art.
1 - Costituzione e scopi
1.
E'
costituita con sede in Bologna via del Paleotto n° 11, un'associazione
culturale, polisportiva e di
promozione sociale ai sensi degli art.36 e ss. del Codice Civile che assume la
denominazione:
associazione
sportiva dilettantistica
Selene
Centro Studi – Eko
2.
L’Associazione
ha carattere di volontariato, non ha fini di lucro, inteso anche come divieto di
ripartire i proventi fra gli associati in forme indirette o differite, ed è
estranea ad ogni questione politica, religiosa e razziale; potrà
istituire sezioni e sedi secondarie ovunque o cambiare
la sede sociale con delibera del Consiglio Direttivo.
3.
L'Associazione
ha per oggetto l'esercizio e la promozione di attività nel campo sportivo,
culturale, educativo, sociale e turistico con particolare riferimento alla
Danza, al Judo ed alle arti marziali in genere.
4.
L’associazione
inoltre promuove ed organizza attività motorie con finalità educative quale
momento di crescita psico-fisica ed etica dell’individuo, al fine di una
migliore integrazione sociale e della formazione morale; opera per il benessere
degli individui attraverso l’educazione, la cultura, la tutela della salute,
la protezione civile, la sensibilità ecologica e la solidarietà sociale.
5.
L’associazione
promuove, organizza o gestisce, in proprio o in collaborazione con altri
soggetti privati o pubblici:
a) corsi, stage, manifestazioni e tornei di attività motorie che abbiano intento educativo, sportivo e culturale, in particolare nel campo della danza, del judo e delle arti marziali o di altre attività sportive rivolte al benessere psico-fisico dell’individuo;
b) spettacoli di danza e di teatro e di attività artistiche in genere, promovendo in particolare la compagnia Ekodanza;
c) festival, rassegne, concorsi, premi, conferenze, manifestazioni di attività che abbiano intento educativo, sportivo, culturale e di spettacolo, sostenendo attività anche nel campo dell’informazione e dell’editoria, ivi compreso l’utilizzo dei mezzi elettronici e di video-comunicazione;
d) tutte le forme ed attività educative, culturali, sportive, ricreative, ecologiche, di protezione e difesa civile, di valorizzazione della vita individuale e della convivenza collettiva;
e) la gestione e organizzazione di impianti sportivi, di spazi culturali o educativi, di viaggi, soggiorni, scambi internazionali, escursionismo, rent-bed-home e attività di turismo sociale;
f) le iniziative necessarie per l’incremento delle attività motorie, sportive, culturali, educative, ecologiche, di protezione e difesa civile nelle scuole e nelle università;
g) corsi di formazione e aggiornamento per insegnanti, operatori e educatori;
h) opportunità formative per i giovani ed in genere per gli individui che aspirino ad un accrescimento delle proprie conoscenze, opportunità di volontariato, esperienze di servizio civile, formazione ed avviamento al lavoro ed ogni altra opportunità ed attività conforme agli scopi sociali;
i) attività di assistenza, solidarietà e sostegno verso le forme di disagio individuale o sociale, i portatori di handicap, gli emarginati, gli anziani, l'abbandono scolastico e le fasce giovanili a rischio;
j) organizzare, nell’ambito della propria sede o sedi distaccate servizi accessori quali attività di mescita, somministrazione di alimenti, servizi di mensa, curandone direttamente o indirettamente la gestione.
6.
L’Associazione
può svolgere qualsiasi altra attività, anche di natura commerciale, connessa
ed affine a quelle sopraindicate, comunque utile alla realizzazione degli scopi
associativi ed attinente ai medesimi, sia direttamente che indirettamente.
7.
Alla
sua costituzione l’Associazione aderisce all’AICS (Associazione Italiana
Cultura e Sport), ne osserva lo statuto, i regolamenti e le normative, ne
condivide le finalità e gli scopi di carattere sociale, culturale e sportivo.
l’Associazione, inoltre, può aderire o collaborare con qualsiasi
associazione, federazione o confederazione e con organismi pubblici e privati
che abbiano finalità e scopi non contrastanti con quelli propri e che
consentono il rispetto dell’autonomia dell’Associazione stessa.
Art.
2 - Soci
1.
Il
Socio è colui che aderisce alle finalità dell’organizzazione e contribuisce
a realizzarle, ovvero colui che partecipa alle attività istituzionali
dell’ente senza limiti temporali alla vita associativa.
All’Associazione possono aderire tutti i cittadini italiani e stranieri
di ambo i sessi.
2.
Per
essere ammessi a Socio è necessario presentare domanda di ammissione
all’Associazione, indicando le proprie generalità e dichiarando di attenersi
allo Statuto ed alle deliberazioni degli organi sociali.
Nel caso di un Socio non avente la maggiore età, questi è rappresentato
da chi esercita la potestà genitoriale nei rapporti sociali.
3.
L’ammissione
è valutata dal legale rappresentante dell’Associazione o da un componente il
Consiglio Direttivo, all’uopo delegato. Nel
caso in cui la domanda sia respinta, saranno comunicate all’interessato le
motivazioni dell’esclusione, e questi avrà diritto di presentare ricorso sul
quale si pronuncia in via definitiva l’assemblea ordinaria nella sua prima
convocazione.
4.
Il
Socio ammesso sarà iscritto nell’apposito libro a cura dell’organo
amministrativo, ed avrà diritto di ricevere la tessera sociale.
5.
Il
Socio, se maggiorenne, avrà diritto:
–
di eleggere gli organi direttivi dell’Associazione e di essere eletto;
–
di votare per l’approvazione e le modifiche dello Statuto e dei
regolamenti;
–
di essere informato sulle convocazioni assembleari, di poter conoscere e
controllare le deliberazioni sociali, nonché il rendiconto secondo quanto
stabilito dal presente statuto.
6.
Il
Socio è tenuto al pagamento della quota sociale stabilita annualmente dal
Consiglio Direttivo.
7.
Il
Socio è tenuto ad avere comportamenti di correttezza e buona fede nei confronti
dell’Associazione, dei suoi Organi e degli altri Soci, tali da non contrastare
con le finalità dell’Associazione o da non violare gli obblighi statutari.
8.
Il
Socio che contravviene ai doveri di cui al comma precedente o ai regolamenti
dell’Associazione, può essere espulso o radiato con provvedimento motivato
del Consiglio Direttivo a maggioranza assoluta dei suoi membri. In tal caso
saranno comunicate all’interessato le motivazioni dell’esclusione, e questi
avrà diritto di presentare ricorso sul quale si pronuncia in via definitiva
l’assemblea ordinaria nella sua prima convocazione
9.
La
qualifica di socio decade automaticamente se la domanda di associazione o la
relativa quota associativa non vengono rinnovate entro la loro scadenza.
10.
Il socio può recedere
dall'Associazione dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.
11.
I Soci si dividono in:
- "Soci Effettivi": coloro che abbiano domandato di fare parte dell'Associazione per svolgere attività e la cui domanda sia stata accettata dal Consiglio;
- "Soci Benemeriti": le persone nominate dal Consiglio Direttivo per particolari benemerenze acquisite nel campo dello Sport, della Cultura e delle Attività pubbliche.
Art.
3 - Patrimonio sociale
Il
patrimonio sociale è costituito:
-
dal patrimonio mobiliare e immobiliare di proprietà dell’Associazione;
-
dai contributi,
erogazioni e lasciti diversi;
-
dal fondo di riserva
Art.
4 - Mezzi Economici
1.
L'Associazione
provvede al conseguimento dei suoi fini sociali con i contributi dei Soci e dei
terzi, con le quote sociali annuali e le prestazioni specifiche nei confronti
dei Soci, con campagne di raccolta fondi o sottoscrizioni, con le entrate delle
manifestazioni, con sponsorizzazioni o altra attività commerciale prevista
dallo Statuto.
2.
Le
somme versate per le quote sociali non sono rimborsabili in alcun caso né sono
trasmissibili per atti tra vivi
né per mortis causa.
La quota non è rivalutabile.
3.
Il
rendiconto economico finanziario comprende l’esercizio sociale dal 1° gennaio
al 31 dicembre di ogni anno e deve essere presentato all’Assemblea dei Soci
entro il 30 aprile dell’anno successivo.
4.
Gli
eventuali avanzi di gestione, dedotta una quota per la costituzione di un fondo
di riserva, dovranno essere destinati ad iniziative nel campo sportivo,
culturale o assistenziale. E’
vietata qualsiasi distribuzione, anche in modo indiretto o differito, di utili o
avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitali.
Art.
5 - Organi sociali
1.
Gli
organi sociali sono:
-
l'Assemblea dei Soci;
-
il Presidente;
-
il Consiglio Direttivo.
Art.
6 - Assemblea dei Soci
1.
L'Assemblea
dei Soci è il massimo Organo dell'Associazione. Essa delibera sugli argomenti
posti all'ordine del giorno in occasione della sua convocazione.
2.
L'Assemblea
dei Soci si riunisce in seduta ordinaria una volta l'anno entro il 30 aprile ed
è chiamata a:
-
approvare le linee generali del programma di attività dell’anno
sociale;
-
approvare la relazione del Presidente sulle attività svolte;
-
approvare il rendiconto economico e finanziario consuntivo e preventivo,
nonché la devoluzione del residuo attivo dello stesso;
-
approvare gli eventuali regolamenti proposti dal Consiglio Direttivo;
-
pronunciarsi in via definitiva su eventuali ricorsi presentati da Soci
colpiti da provvedimenti di esclusione o non accettazione alla qualifica di
socio;
-
ogni quattro anni ad eleggere i
membri del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori dei Conti (qualora
quest'organo sia attivato).
3.
L'Assemblea
dei Soci si riunisce in seduta straordinaria, su iniziativa del Consiglio
Direttivo, quando lo stesso lo ritenga necessario o per l'esame delle modifiche
allo Statuto sociale, oppure su richiesta scritta e motivata avanzata da un
terzo dei Soci.
4.
L'Assemblea
dei Soci è indetta dal Consiglio Direttivo ed è convocata dal Presidente. La
comunicazione di convocazione deve essere pubblicata mediante affissione nella
sede sociale e nelle sedi ove si svolgono le attività e con avviso scritto da
distribuire ai soci, almeno trenta giorni prima della data fissata e deve
contenere l'indicazione della data, dell'ora e del luogo di svolgimento e
l'ordine del giorno dei lavori.
5.
All'Assemblea
dei Soci partecipano di diritto tutti i Soci dell'Associazione; e tutti
indistintamente hanno diritto di voto.
6.
Ogni
Socio ha un voto. Ciascun socio non può rappresentare più di quattro Soci.
I Soci che risultino colpiti da sanzioni ancora in corso di esecuzione e
che non siano in regola con le quote sociali non hanno diritto di voto. Le
votazioni assembleari sono palesi; se trattano di questioni riguardanti le
persone devono avvenire con scrutinio segreto.
7.
L'Assemblea
dei Soci è valida in prima convocazione con la presenza di almeno la metà dei
Soci; in seconda convocazione, almeno 12 ore dopo, qualunque sia il numero dei
Soci presenti. Le deliberazioni dell'Assemblea dei Soci sono valide se prese a
maggioranza dei voti espressi al momento delle votazioni, esclusi gli astenuti.
Per deliberare modifiche alla Statuto sociale è necessario il voto favorevole
dei 2/3 dei Soci presenti. Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione
dovranno essere presenti o rappresentati per delega almeno i 3/4 dei Soci aventi
diritto di voto, la delibera potrà essere approvata con il voto favorevole di
almeno i 3/4 dei Soci dell’Associazione.
Per le elezioni alle cariche sociali è sufficiente la maggioranza
relativa. In caso di parità dei voti nelle elezioni, si procederà mediante
ballottaggio.
8.
Sono
eleggibili alle cariche sociali tutti i Soci purché al momento delle elezioni
non siano colpiti da provvedimenti disciplinari ancora in corso di esecuzione e
siano in regola con i versamenti delle quote sociali.
9.
Presidente
dell'Assemblea è il Presidente dell'Associazione, che sarà assistito da un
segretario da lui designato.
Art.
7 - Il Presidente
1.
Il
Presidente rappresenta l'Associazione nei rapporti con i terzi, presiede
l'Assemblea dei Soci ed il Consiglio Direttivo.
2.
Egli
provvede alla direzione ed alla gestione dell'Associazione in conformità alle
delibere dell'Assemblea dei Soci e del Consiglio Direttivo.
3.
In
caso di estrema urgenza e necessità, il Presidente può provvedere in materia
di competenza del Consiglio Direttivo, salvo a sottoporre le sue decisioni alla
ratifica del Consiglio alla prima successiva riunione.
4.
In
caso di assenza temporanea, può delegare, in tutto o in parte, le sue
attribuzioni ed i suoi poteri al Vice Presidente o, in caso di vacanza dello
stesso, al consigliere anziano.
Art.
8 - Il Consiglio Direttivo
1. Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 5 ad un massimo di 13 consiglieri eletti fra i Soci. Dura in carica quattro anni. Elegge nel suo seno il Presidente, il Vicepresidente e fissa le responsabilità degli altri consiglieri, in ordine all’attività svolta dall’Associazione per il conseguimento dei propri fini sociali.
2. Le funzioni dei membri del Consiglio Direttivo sono completamente gratuite; gli stessi riceveranno il rimborso delle sole spese vive sostenute per l'espletamento dell'incarico assegnato.
3. Il Consiglio Direttivo dirige e gestisce l'Associazione, delibera sui criteri e sui requisiti delle domande di ammissione o dimissione dei Soci, delibera sulle attività da svolgere e sui programmi da realizzare, procede alla formazione dei bilanci preventivi e consuntivi, amministra il patrimonio e le rendite sociali, stabilisce la quota sociale, redige i regolamenti sociali e può nominare commissioni o commissari e conferire incarichi per il raggiungimento dei fini sociali. Ratifica o meno i provvedimenti di sua competenza emanati in caso di estrema urgenza e necessita dal Presidente.
4. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente su richiesta motivata di uno dei suoi componenti. Per la validità delle riunioni è richiesta la presenza della maggioranza dei suoi componenti. Le delibere sono prese a maggioranza semplice dei presenti.
5. Nel caso di dimissioni del Presidente o di altro membro o che si procurino vacanze per qualsiasi motivo, il Consiglio Direttivo stesso provvederà al suo interno alla sostituzione. Nel caso venga a mancare il numero minimo previsto o che si dimetta la maggioranza dei componenti, il Consiglio Direttivo decade, restando in carica per l’ordinaria gestione dell’Associazione dovrà convocare, entro 90 giorni, l’Assemblea Straordinaria per l’elezione del nuovo Consiglio Direttivo.
Art.
9 - Il Collegio dei Revisori dei Conti (Organo
facoltativo)
1.
Il
Collegio dei Revisori dei Conti, se previsto, è l'organo deputato al controllo
della contabilità, dell'amministrazione e dei libri e registri contabili
dell'Associazione; esso controlla il bilancio e redige apposita relazione da
presentare all'Assemblea dei Soci.
2.
E'
eletto dall'Assemblea ordinaria, si compone del Presidente e di due membri
supplenti. Dura in carica quattro
anni.
3.
Qualora
si procurino vacanze per qualsiasi motivo, il Consiglio Direttivo
dell'Associazione provvederà a sostituire il membro del Collegio dei Revisori
dei Conti venuto a mancare che resterà in carica fino alla prossima Assemblea
dei Soci.
Art.
10 - Scioglimento dell’Associazione
1.
Lo
scioglimento dell’Associazione potrà essere deliberato dall’Assemblea
straordinaria dei soci all’uopo convocata.
La seduta è valida e delibera sullo scioglimento con la maggioranza di
cui al precedente articolo 6 comma 7. In caso di scioglimento l’Assemblea
provvederà a nominare uno o più liquidatori.
Esaurita la procedura, i fondi residui e i ricavi devono essere destinati
ad altre associazioni con scopi analoghi o fini di pubblica utilità, sentito
l’organismo di controllo di cui all’art. 3, comma 190, l. 23 dicembre 1996,
n. 662.
Art.
11 - Disposizioni finali
1. Per tutto quanto non contemplato nel presente Statuto sociale o dai Regolamenti interni vigono le norme di legge.
Approvato
dall'Assemblea Straordinaria dei Soci del 9 aprile 2006