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Decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 2007 n. 254
Regolamento concernente le disposizioni di organizzazione del Ministero delle infrastrutture
(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie
generale - n. 7 del 9 gennaio 2008)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto l'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, recante misure in materia di investimenti,
delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della
normativa che disciplina l'INAIL, nonché disposizioni per il riordino
degli enti previdenziali, che istituisce il Sistema di monitoraggio degli
investimenti pubblici;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 12 giugno 2003, n. 152, recante modifiche
al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernente la struttura
organizzativa del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti a norma
dell'articolo 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 luglio 2004, n. 184,
recante riorganizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 2006, n. 204,
recante Regolamento di riordino del Consiglio superiore dei lavori pubblici;
Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni,
dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, recante disposizioni urgenti in materia
di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri
e dei Ministeri;
Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 luglio
2006 e del 5 aprile 2007, pubblicati, rispettivamente, nella Gazzetta
Ufficiale n. 179 del 3 agosto 2006 e n. 154 del 5 luglio 2007, con i quali
è stata data attuazione al citato decreto-legge n. 181/2006;
Visto il decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, recante disposizioni urgenti
in materia tributaria e finanziaria, convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 novembre 2006, n. 286, ed in particolare l'articolo 1, commi
170 e 171, concernente la soppressione del Registro italiano dighe ed
il trasferimento delle relative competenze e risorse in capo al Ministero
delle infrastrutture e l'articolo 2, commi da 82 a 84 in materia di convenzioni
uniche autostradali;
Visto l'articolo 14 del decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 163, recante
attuazione della direttiva 2004/50/CE che modifica le direttive 1996/48/CE
e 2001/16/CE relative all'interoperabilità del sistema ferroviario
transeuropeo;
Visto l'articolo 1, commi 404 e seguenti, della legge 27 dicembre 2006,
n. 296;
Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata
nella riunione del 15 giugno 2007;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione consultiva
per gli atti normativi nell'Adunanza del 9 luglio 2007 e del 27 agosto
2007;
Visto il parere espresso dalla Conferenza Stato-Regioni nella seduta del
1° agosto 2007;
Acquisito il parere delle competenti commissioni della Camera dei deputati
e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione
del 30 ottobre 2007;
Sulla proposta del Ministro delle infrastrutture, di concerto con i Ministri
per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, dell'economia
e delle finanze e per i rapporti con il Parlamento e le riforme istituzionali;
E m a n a
il seguente regolamento:
Art. 1
Organizzazione centrale e decentrata del Ministero
- Il Ministero delle infrastrutture, di seguito denominato: "Ministero",
esercita le funzioni di cui all'articolo 42, comma 1, lettere a), b),
d-ter), d-quater) e, per quanto di competenza, lettera d-bis), e comma
2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Il Ministero, per
l'espletamento dei compiti ad esso demandati, è articolato, a
livello centrale, in undici direzioni generali.
- Le direzioni assumono rispettivamente la denominazione di:
- Direzione generale per la programmazione;
- Direzione generale per lo sviluppo del territorio;
- Direzione generale per la regolazione;
- Direzione generale per gli affari generali e del personale;
- Direzione generale per le politiche abitative;
- Direzione generale per le infrastrutture stradali;
- Direzione generale per le infrastrutture ferroviarie, portuali
ed aeroportuali;
- Direzione generale per le dighe, le infrastrutture idriche ed
elettriche;
- Direzione generale per l'edilizia statale e gli interventi speciali;
- Direzione generale per la sicurezza e la vigilanza sulle infrastrutture;
- Direzione generale per l'interoperabilità del sistema ferroviario
transeuropeo.
- Sono, inoltre previsti, nel quadro della dotazione organica di cui
alla allegata Tabella A, tre incarichi di livello dirigenziale generale
con funzioni ispettive, di consulenza, studio e ricerca ai sensi dell'articolo
19, commi 4 e 10, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché,
nell'ambito degli uffici di diretta collaborazione del Ministro, quattro
incarichi di livello dirigenziale non generale.
- Il Consiglio superiore dei lavori pubblici è incardinato nell'assetto
organizzativo in cui è articolato il Ministero ed esercita le
funzioni di competenza secondo le modalità previste dal decreto
del Presidente della Repubblica 27 aprile 2006, n. 204. Resta ferma,
a tale fine, la dotazione delle posizioni di funzione dirigenziale presso
lo stesso Consiglio, nel quadro della dotazione organica di cui alla
allegata Tabella A, rispettivamente in numero di sette posizioni dirigenziali
generali, di cui una da attribuire ai sensi dell'articolo 19, comma
3, del decreto legislativo n. 165 del 2001, e 26 posizioni dirigenziali
non generali.
- Costituiscono organi decentrati del Ministero nove Provveditorati
interregionali per le opere pubbliche.
- Nell'ambito del Ministero operano gli organismi collegiali individuati
con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2007,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 198 del 27 agosto 2007, ai sensi
dell'articolo 18 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, come riordinati
in attuazione dell'articolo 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.
- Le Direzioni generali in cui è articolato il Ministero delle
infrastrutture costituiscono centro di responsabilità amministrativa
ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279.
Art. 2
Funzioni e organizzazione delle Direzioni generali
- La Direzione generale per la programmazione è articolata in
sette uffici di livello dirigenziale non generale, denominati divisioni,
e svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti:
- pianificazione strategica delle infrastrutture di trasporto e
azioni di concerto per i piani di settore di competenza di altre
Amministrazioni;
- coordinamento delle programmazioni infrastrutturali di settore
e dei programmi delle infrastrutture di interesse strategico;
- fondi strutturali comunitari;
- osservatorio e monitoraggio delle trasformazioni del territorio
con riferimento alle reti infrastrutturali, identificazione delle
linee fondamentali dell'assetto del territorio con riferimento alle
reti infrastrutturali;
- promozione, nell'ambito delle intese istituzionali di programma,
degli accordi tra lo Stato e le regioni;
- esercizio dei compiti relativi ai segretariati tecnici dei programmi
comunitari affidati all'Italia ed alla conseguente attività
di gestione e pagamento;
- partecipazione ai gruppi di lavoro internazionali e attività
correlate;
- monitoraggio delle iniziative, dei programmi e degli interventi
comunitari.
- La Direzione generale per lo sviluppo del territorio è articolata
in quattro uffici di livello dirigenziale non generale, denominati divisioni,
e svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti:
- piani e programmi di sviluppo del territorio;
- adempimenti tecnici e amministrativi relativi all'espletamento
delle procedure di localizzazione di opere infrastrutturali di rilievo
nazionale;
- piani regolatori portuali e aeroportuali e nodi di interscambio;
- individuazione di standards di sicurezza nelle zone interessate
da stabilimenti a rischio di incidente rilevante e in altre aree
sensibili: attuazione direttiva "Seveso II" - decreto
ministeriale 9 maggio 2001.
- La Direzione generale per la regolazione è articolata in quattro
uffici di livello dirigenziale non generale, denominati divisioni, e
svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti:
- indirizzo e regolazione nazionale e coordinamento con la normativa
comunitaria in materia di contratti pubblici di lavori, servizi
e forniture;
- definizione delle normative tecniche di settore;
- rapporti con l'Autorità di vigilanza e con l'Osservatorio
dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;
- supporto, anche informatico, all'attuazione del Codice dei contratti
pubblici di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;
- gestione del sito informatico di cui agli articolo 66 e 122 del
Codice dei contratti pubblici;
- predisposizione degli schemi contrattuali e dei capitolati;
- qualificazione del contraente generale e gestione stralcio del
soppresso Albo nazionale dei costruttori;
- attività connesse all'adeguamento dei prezzi ai sensi dell'articolo
133 del Codice dei contratti pubblici e supporto alla Commissione
ministeriale per la revisione dei prezzi.
- La Direzione generale per gli affari generali e del personale è
articolata in sette uffici di livello dirigenziale non generale, denominati
divisioni, e svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti
ambiti:
- supporto redazione del bilancio e sua gestione relativamente a
variazioni ed assestamenti;
- supporto alla redazione delle proposte per la legge finanziaria,
attività di rendicontazione al Parlamento e agli organi di
controllo;
- rapporto di lavoro, reclutamento e formazione del personale;
- politiche del personale per le pari opportunità;
- coordinamento funzionale e supporto nell'attività di valutazione
dei carichi di lavoro, di semplificazione delle procedure, di organizzazione
funzionale e logistica degli uffici;
- relazioni sindacali;
- gestione del contenzioso del lavoro;
- gestione dei beni patrimoniali, approvvigionamento dei beni, economato
e cassa, ufficio contratti, manutenzione dei beni immobili dell'Amministrazione
centrale; impianti a corredo e relative attrezzature tecniche per
gli immobili dell'Amministrazione;
- supporto tecnico-organizzativo all'attività del responsabile
dei servizi di prevenzione e sicurezza del lavoro;
- ufficio relazioni con il pubblico;
- attività occorrenti per l'abilitazione del personale del
Ministero all'espletamento dei servizi di libera circolazione e
di polizia stradale, di cui all'articolo 12, comma 3, del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285;
- attività occorrenti per garantire le prestazioni della
Cassa di previdenza ed assistenza istituita ai sensi dell'articolo
6 del decreto-legge 21 dicembre 1966, n. 1090, nel testo sostituito
dall'articolo unico della legge 16 febbraio 1967, n. 14, che continua
ad operare in favore di tutto il personale in servizio presso il
Ministero;
- gestione dei sistemi informativi e statistici.
- La Direzione generale per le politiche abitative è articolata
in sette uffici di livello dirigenziale non generale, denominati divisioni,
e svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti:
- sistema delle città e politiche urbane;
- misure dirette a far fronte al disagio abitativo;
- edilizia residenziale, agevolata, sovvenzionata e cooperative
edilizie;
- disciplina delle locazioni;
- iniziative sociali e comunitarie in materia di accesso all'abitazione;
- programmi di riqualificazione urbana: recupero del patrimonio
edilizio e relative politiche di incentivazione, società
di trasformazione urbana, Prusst, contratti di quartiere;
- monitoraggio del fenomeno dell'abusivismo edilizio;
- supporto agli enti locali e alle regioni nella individuazione
e repressione dell'abusivismo edilizio;
- repressione delle violazioni urbanistiche e coordinamento dell'attività
delle commissioni per l'uso della forza pubblica;
- osservatorio nazionale della condizione abitativa.
- La Direzione generale per le infrastrutture stradali è articolata
in sette uffici di livello dirigenziale non generale, denominati divisioni,
e svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti:
- programmazione, d'intesa con la Direzione generale per la programmazione,
degli interventi di settore anche di interesse strategico nazionale;
- convenzioni uniche autostradali e relativi piani economico-finanziari;
- attività di indirizzo, vigilanza e controllo tecnico-operativo
sull'ANAS e sui gestori delle infrastrutture viarie appartenenti
alla rete nazionale;
- relazioni e accordi internazionali nel settore delle reti di trasporto
viario, d'intesa con la Direzione generale per la programmazione;
- regolamentazione dei servizi stradali ed autostradali riferiti
agli enti ed organismi gestori delle strade e autostrade;
- approvazione di concessioni di costruzione e gestione di infrastrutture
viarie;
- individuazione di standards e predisposizione di normative tecniche
attinenti alle caratteristiche costruttive tecniche e funzionali
delle strade ed autostrade; classificazione e declassificazione
delle strade di competenza statale ai fini della programmazione,
monitoraggio e vigilanza sul rispetto delle norme di sicurezza;
- approvazione di programmi di adeguamento e messa in sicurezza
delle infrastrutture di viabilità di interesse statale e
locale;
- attuazione delle leggi speciali in materia di viabilità
di interesse statale e locale.
- La Direzione generale per le infrastrutture ferroviarie, portuali
ed aeroportuali è articolata in sette uffici di livello dirigenziale
non generale, denominati divisioni, e svolge le funzioni di competenza
del Ministero nei seguenti ambiti:
- programmazione, d'intesa con la Direzione generale per la programmazione,
degli interventi di settore;
- concessione, contratto di programma e piani di investimento;
- coordinamento e vigilanza sui concessionari di reti infrastrutturali;
- analisi economiche sugli investimenti infrastrutturali di settore;
- vigilanza sulla gestione del patrimonio immobiliare di settore;
- dismissione linee ferroviarie;
- vigilanza sull'attuazione dei programmi infrastrutturali settore.
- La Direzione generale per le dighe, le infrastrutture idriche ed
elettriche è articolata in nove uffici di livello dirigenziale
non generale, denominati divisioni, e svolge le funzioni di competenza
del Ministero nei seguenti ambiti:
- approvazione tecnica dei progetti delle grandi dighe;
- identificazione, approvazione tecnica dei progetti e vigilanza
sulla costruzione e sulle operazioni di controllo affidate dalle
province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'articolo
5 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n.
381;
- vigilanza sulla costruzione delle dighe di competenza e sulle
operazioni di controllo e gestione spettanti ai concessionari;
- attività tecnico-amministrativa concernente l'emanazione
della normativa tecnica in materia di dighe;
- approvazione dei progetti delle opere di derivazione dai serbatoi
e di adduzione all'utilizzazione, comprese le condotte forzate nonché
vigilanza sulle operazioni di controllo che i concessionari saranno
tenuti ad espletare sulle medesime opere;
- monitoraggio delle grandi dighe concernenti, fra l'altro, gli
aspetti di sicurezza idraulica;
- esame delle rivalutazioni delle condizioni di sicurezza sismica
ed idraulica delle grandi dighe;
- definizione dei requisiti tecnici, costruttivi e funzionali per
l'omologazione della strumentazione per il controllo delle dighe;
- programmazione e monitoraggio delle reti idriche ed elettriche
di interesse strategico nazionale;
- accordi di programma quadro, per la parte di competenza, ex articolo
17 della legge 5 gennaio 1994, n. 36.
- La Direzione generale per l'edilizia statale e gli interventi speciali
è articolata in sette uffici di livello dirigenziale non generale,
denominati divisioni, e svolge le funzioni di competenza del Ministero
nei seguenti ambiti:
- opere pubbliche di competenza statale, ivi compresi gli interventi
di edilizia giudiziaria, penitenziaria, demaniale di competenza
statale, di edilizia per le Forze armate e di polizia, nonché
dei Vigili del fuoco;
- attività tecnico-amministrativa per l'espletamento delle
funzioni statali di competenza del Ministero funzionali alla definizione
dei criteri per l'individuazione delle zone sismiche e delle relative
norme tecniche per le costruzioni, su proposta del Consiglio superiore
dei lavori pubblici;
- interventi per la ricostruzione dei territori colpiti da eventi
sismici;
- interventi di competenza statale per la città di Roma-Capitale;
- interventi previsti da leggi speciali e grandi eventi;
- attività per la salvaguardia di Venezia.
- La Direzione generale per la sicurezza e la vigilanza sulle infrastrutture
è articolata in quattro uffici di livello dirigenziale non generale,
denominati divisioni, e svolge le funzioni di competenza del Ministero,
avvalendosi anche degli organi decentrati, nei seguenti ambiti:
- verifica del rispetto delle norme tecniche di costruzione nella
fase realizzativa delle opere pubbliche di diretta competenza dell'Amministrazione
ovvero di quelle delle società vigilate, ai fini della sicurezza
statica e funzionale dell'opera;
- verifica del rispetto dei piani di sicurezza e delle norme di
sicurezza per la tutela dei lavoratori nei cantieri relativi ad
opere di diretta competenza dell'Amministrazione ovvero di quelle
delle società vigilate;
- provvedimenti interdittivi per il contrasto del lavoro nero e
per la promozione della sicurezza nei cantieri;
- verifiche sullo stato di sicurezza delle gallerie ferroviarie
in raccordo con la commissione del Consiglio superiore dei lavori
pubblici;
- verifiche sullo stato di sicurezza delle gallerie stradali in
raccordo con la commissione permanente per le gallerie;
- vigilanza sulle modalità degli affidamenti e sull'esecuzione
dei lavori con particolare riferimento alle infrastrutture strategiche,
in tale ultima ipotesi anche fornendo il relativo supporto al CIPE
nei casi previsti dalla legge;
- monitoraggio delle infrastrutture e insediamenti industriali strategici
per la repressione di tentativi di infiltrazione mafiosa;
- vigilanza sulla corretta manutenzione delle infrastrutture di
competenza;
- competenze ispettive generali su richiesta di altre Direzioni
generali.
- La Direzione generale per l'interoperabilità del sistema ferroviario
transeuropeo è articolata in quattro uffici di livello dirigenziale
non generale, denominati divisioni, e svolge le funzioni di competenza
del Ministero, avvalendosi anche degli organi decentrati, nei seguenti
ambiti:
- individuazione delle regole tecniche per la realizzazione delle
infrastrutture ferroviarie;
- rapporti con gli organismi comunitari per la definizione delle
specifiche tecniche per l'interoperabilità del sistema ferroviario
transeuropeo convenzionale;
- analisi, verifica e monitoraggio nella fase di elaborazione progettuale
delle infrastrutture ferroviarie.
- Con decreto ministeriale di natura non regolamentare adottato, ai
sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto
1988, n. 400, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore
del presente regolamento, sono definiti i compiti degli uffici di livello
dirigenziale non generale.
Art. 3
Organi decentrati
- Sono organi decentrati del Ministero i provveditorati interregionali
per le opere pubbliche, di seguito individuati secondo gli ambiti territoriali
e le sedi a fianco di ciascuno segnate:
- Provveditorato interregionale Piemonte - Valle d'Aosta, con sede
in Torino, articolato in quattro uffici dirigenziali non generali,
denominati uffici;
- Provveditorato interregionale Lombardia - Liguria, con sede in
Milano e sede coordinata in Genova, articolato in sette uffici dirigenziali
non generali, denominati uffici;
- Provveditorato interregionale Veneto - Trentino-Alto Adige - Friuli-Venezia
Giulia, con sede in Venezia e sedi coordinate in Trento e in Trieste,
articolato in tredici uffici dirigenziali non generali, denominati
uffici;
- Provveditorato interregionale Emilia Romagna - Marche, con sede
in Bologna e sede coordinata in Ancona, articolato in sette uffici
dirigenziali non generali, denominati uffici;
- Provveditorato interregionale Toscana - Umbria, con sede in Firenze
e sede coordinata in Perugia, articolato in otto uffici dirigenziali
non generali, denominati uffici;
- Provveditorato interregionale Lazio - Abruzzo - Sardegna, con
sede in Roma e sedi coordinate in L'Aquila e in Cagliari, articolato
in tredici uffici dirigenziali non generali, denominati uffici;
- Provveditorato interregionale Campania - Molise, con sede in Napoli
e sede coordinata in Campobasso, articolato in nove uffici dirigenziali
non generali, denominati uffici;
- Provveditorato interregionale Puglia - Basilicata, con sede in
Bari e sede coordinata in Potenza, articolato in sette uffici dirigenziali
non generali, denominati uffici;
- Provveditorato interregionale Calabria - Sicilia, con sede in
Palermo e sede coordinata in Catanzaro, articolato in dieci uffici
dirigenziali non generali, denominati uffici.
- A ciascun Provveditorato interregionale è preposto un dirigente
di livello dirigenziale generale, nominato, ai sensi dell'articolo 19,
comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, denominato:
"Provveditore per le opere pubbliche".
- Il Provveditore per le opere pubbliche per il Veneto - Trentino-Alto
Adige e Friuli-Venezia Giulia svolge le funzioni di Presidente del Magistrato
alle Acque di Venezia in materia di salvaguardia di Venezia e della
sua laguna con i relativi interventi, nonché le residuali attività
di competenza statale in materia di demanio idrico ed opere idrauliche.
Art. 4
Competenze dei provveditorati interregionali per le opere pubbliche
- Ferme restando le competenze in materia infrastrutturale delle regioni
e delle province autonome di Trento e Bolzano, i Provveditorati interregionali
assicurano, in sede decentrata, l'esercizio delle funzioni e dei compiti
di spettanza statale nelle aree funzionali di cui all'articolo 42, lettere
a), b), d-ter), d-quater) e, per quanto di competenza, lettera d-bis)
del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.
- Fatto salvo quanto disposto dal decreto legislativo 31 marzo 1998,
n. 112 e dai conseguenti provvedimenti di attuazione, il Provveditorato
interregionale svolge, in particolare, le funzioni di competenza nei
seguenti ambiti di attività:
- opere pubbliche di competenza del Ministero;
- attività di vigilanza sulle opere pubbliche finanziate
dal Ministero e da altri Enti pubblici;
- attività di supporto, su base convenzionale nella programmazione,
progettazione ed esecuzione di opere anche di competenza di Amministrazioni
non statali, anche ad ordinamento autonomo, economico e non, nonché
di Enti ed organismi pubblici;
- compiti di supporto tecnico e logistico per la realizzazione
delle infrastrutture di preminente interesse nazionale di cui alla
legge 21 dicembre 2001, n. 443;
- attività di competenza statale di supporto alla repressione
dell'abusivismo edilizio;
- supporto alla attività di vigilanza sull'Anas e sui gestori
delle infrastrutture autostradali;
- supporto alla attività di gestione dei programmi di iniziativa
comunitaria;
- attività di vigilanza per l'edilizia economica e popolare;
- supporto alle attività della Direzione generale per la
sicurezza e la vigilanza sulle infrastrutture.
Art. 5
Organizzazione Organi decentrati
- L'organizzazione dei Provveditorati interregionali è ispirata
al criterio dell'efficiente dimensionamento delle strutture, tenendo
conto della qualità e della quantità dei servizi svolti,
della rilevanza dei compiti e delle funzioni assegnate con riferimento
al bacino di utenza e all'ambito territoriale interessato, nonché
alla dotazione organica complessiva.
- Con il decreto ministeriale di cui all'articolo 2, comma 12, del presente
regolamento, si provvede alla definizione dei compiti degli uffici dirigenziali
di livello non generale in cui si articolano i Provveditorati per le
opere pubbliche nell'ambito dei quali dovrà essere prevista,
per la sede coordinata, l'istituzione della funzione di Provveditore
interregionale aggiunto da affidare a dirigenti di seconda fascia.
- Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, gli Uffici
periferici di livello dirigenziale non generale del soppresso Registro
Italiano dighe sono incardinati organicamente nei Provveditorati interregionali
e rispondono funzionalmente alla Direzione generale per le dighe, le
infrastrutture idriche ed elettriche.
- Presso ciascun Provveditorato interregionale è istituito il
Comitato tecnico amministrativo, di seguito definito Comitato. Il Comitato
è costituito, per la durata di un triennio, con decreto ministeriale
da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente regolamento ed è così composto, nel rispetto
del principio di equilibrio di genere:
- Provveditore interregionale con funzioni di Presidente;
- Provveditore aggiunto delle sedi coordinate;
- Dirigenti degli Uffici di livello dirigenziale non generale;
- un Avvocato dello Stato designato dalle Avvocature distrettuali
rientranti nella competenza territoriale del Provveditorato interregionale;
- un rappresentante della Ragioneria provinciale dello Stato;
- un rappresentante del Ministero dell'interno;
- un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze;
- un rappresentante del Ministero delle politiche agricole e forestali;
- un rappresentante del Ministero della salute;
- un rappresentante del Ministero della giustizia;
- un rappresentante del Ministero per i beni e le attività
culturali;
- un rappresentante del Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare.
- Al Comitato di cui al comma 4 possono partecipare, in qualità
di esperti per la trattazione di speciali problemi, studiosi e tecnici
anche non appartenenti alle Amministrazioni dello Stato.
- Il decreto ministeriale di cui al comma 4 stabilisce modalità
uniformi di convocazione e deliberazione del Comitato, nonché
criteri di articolazione territoriale per assicurare il rispetto del
principio di rappresentatività. Lo stesso decreto prevede, altresì,
la possibilità di integrare la composizione del Comitato con
ulteriori rappresentanti eventualmente necessari in ragione di specifiche
esigenze dell'ambito territoriale interessato. Ai componenti del Comitato
non sono corrisposti indennità, emolumenti o rimborsi spese.
- Il Comitato è competente a pronunciarsi:
- sui progetti preliminari, definitivi ed esecutivi di opere attribuite
alla competenza dei Provveditorati interregionali, da eseguire a
cura dello Stato a totale suo carico, nonché sui progetti
definitivi da eseguire da enti pubblici o da privati, quando siano
finanziati dallo Stato per almeno il 50 per cento e comunque per
opere per le quali le disposizioni di legge richiedano il parere
degli organi, consultivi del Ministero, quando l'importo non ecceda
i 25 milioni di euro;
- sulle vertenze relative ai lavori attribuiti alla competenza dei
Provveditorati interregionali per maggiori oneri o per esonero di
penalità contrattuali e per somme non eccedenti i 50.000
euro;
- sulle proposte di risoluzione o rescissione di contratti, nonché
sulle determinazioni di nuovi prezzi per opere di importi eccedenti
i limiti di competenza del responsabile del procedimento;
- sulle perizie di manutenzione annuali e pluriennali di importo
eccedenti i limiti di competenza del responsabile del procedimento;
- sulla concessione di proroghe superiori a trenta giorni dei termini
contrattuali fissati per l'ultimazione dei lavori;
- sugli affari di competenza degli organi locali dell'Amministrazione
dello Stato e degli enti locali per le quali le disposizioni vigenti
richiedano il parere del Comitato;
- sugli affari per i quali il Provveditore interregionale ritenga
opportuno richiedere il parere del Comitato.
- Fino all'adozione del decreto di cui al comma 2, i Provveditori interregionali
assicurano lo svolgimento delle attività di competenza.
- È istituita, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello
Stato, la Conferenza permanente dei Provveditori interregionali con
funzioni di natura consultiva, propositiva e di coordinamento sulle
materie di competenza, coordinata dal Provveditore con maggiore anzianità
di servizio nella carica.
Art. 6
Dotazione organica
- La dotazione organica del Ministero è individuata nell'allegata
tabella A che forma parte integrante del presente regolamento.
- È istituito il ruolo del personale non dirigenziale del Ministero
nel quale confluisce il personale, indicato nella tabella A di cui al
comma 1.
Art. 7
Verifica dell'organizzazione del Ministero
- Ogni due anni l'organizzazione del Ministero è sottoposta
a verifica, ai sensi dell'articolo 4, comma 5, del decreto legislativo
30 luglio 1999, n. 300, al fine di accertarne la funzionalità
e l'efficienza.
Art. 8
Abrogazioni e modificazioni di norme
- Il decreto del Presidente della Repubblica 2 luglio 2004, n. 184,
è abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore dei provvedimenti
di organizzazione dei Ministeri interessati al citato decreto n. 184
del 2004, come individuati ai sensi del decreto-legge n. 181 del 2006,
adottati ai sensi dell'articolo 1, commi 404, e seguenti della legge
27 dicembre 2006, n. 296.
Art. 9
Disposizioni transitorie e finali
- Dall'attuazione del presente regolamento non devono derivare nuovi
o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
- Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 19 novembre 2007.
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