Decreto del Presidente della Repubblica
21 dicembre 1999, n. 554
(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 98 del 28 aprile
2000 - Supplemento Ordinario n. 66/L)
Regolamento di attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici
11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
VISTO l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
VISTO l'articolo 3 della legge 11 febbraio 1994, n.109, e successive modificazioni,
che demanda al Governo la potestà di regolamentare il settore dei lavori
pubblici, nelle materie e secondo le modalità indicate nello stesso articolo;
VISTO l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.400;
SENTITO il Consiglio Superiore dei lavori pubblici;
VISTA la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 9 giugno 1999;
UDITO il parere del Consiglio di Stato espresso nell'Adunanza generale del 12
luglio 1999;
VISTO il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
ACQUISITO il parere delle competenti Commissioni del Senato della Repubblica
e della Camera dei deputati;
VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del
10 dicembre 1999;
Sulla proposta del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro
dell'ambiente e con il Ministro per i beni e le attività culturali;
EMANA
il seguente regolamento:
TITOLO I ORGANIZZAZIONE DEI LAVORI PUBBLICI
Capo I - Potestà regolamentare
Art.1 - Ambito di applicazione e calcolo degli importi
Art. 2 - Definizioni
Capo II - Modalità di esercizio della vigilanza da parte dell'Autorità
sui lavori pubblici
Art. 3 - Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici
Art. 4 - Esercizio della funzione di vigilanza
Art. 5 - Istruttoria e provvedimenti conseguenti
Art. 6 - Esercizio del potere sanzionatorio
TITOLO II ORGANI DEL PROCEDIMENTO E DISCIPLINA DELL'ACCESSO AGLI ATTI
Capo I - Organi del procedimento
Art. 7 - Il responsabile del procedimento per la realizzazione di lavori pubblici
Art. 8 - Funzioni e compiti del responsabile del procedimento
Capo II - Disciplina dell'accesso agli atti e forme di pubblicità
Art. 9 - Pubblicità degli atti della conferenza dei servizi
Art. 10 - Accesso agli atti
TITOLO III PROGRAMMAZIONE E PROGETTAZIONE
Capo I - La programmazione dei lavori
Art. 11 - Disposizioni preliminari
Art. 12 - Fondo per accordi bonari
Art. 13 - Programma triennale
Art. 14 - Pubblicità del programma
Capo II - La progettazione
Sezione prima : Disposizioni generali
Art. 15 - Disposizioni preliminari
Art. 16 - Norme tecniche
Art. 17 - Quadri economici
Sezione seconda: Progetto preliminare
Art. 18 - Documenti componenti il progetto preliminare
Art. 19 - Relazione illustrativa del progetto preliminare
Art. 20 - Relazione tecnica
Art. 21 - Studio di prefattibilità ambientale
Art. 22 - Schemi grafici del progetto preliminare
Art. 23 - Calcolo sommario della spesa
Art. 24 - Capitolato speciale prestazionale del progetto preliminare
Sezione terza: Progetto definitivo
Art. 25 - Documenti componenti il progetto definitivo
Art. 26 - Relazione descrittiva del progetto definitivo
Art. 27 - Relazioni geologica, geotecnica, idrologica e idraulica del progetto
definitivo
Art. 28 - Relazioni tecniche e specialistiche del progetto definitivo
Art. 29 - Studio di impatto ambientale e studio di fattibilità ambientale
Art. 30 - Elaborati grafici del progetto definitivo
Art. 31 - Calcoli preliminari delle strutture e degli impianti
Art. 32 - Disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici del
progetto definitivo
Art. 33 - Piano particellare di esproprio
Art. 34 - Stima sommaria dell'intervento e delle espropriazioni del progetto definitivo
Sezione quarta: Progetto esecutivo
Art. 35 - Documenti componenti il progetto esecutivo
Art. 36 - Relazione generale del progetto esecutivo
Art. 37 - Relazioni specialistiche
Art. 38 - Elaborati grafici del progetto esecutivo
Art. 39 - Calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti
Art. 40 - Piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti
Art. 41 - Piani di sicurezza e di coordinamento
Art. 42 - Cronoprogramma
Art. 43 - Elenco dei prezzi unitari
Art. 44 - Computo metrico-estimativo definitivo e quadro economico
Art. 45 - Schema di contratto e Capitolato speciale d'appalto
Sezione quinta : verifiche e validazione dei progetti, acquisizione dei pareri
e approvazione dei progetti
Art. 46 - Verifica del progetto preliminare
Art. 47 - Validazione del progetto
Art. 48 - Modalità delle verifiche e della validazione
Art. 49 - Acquisizione dei pareri e approvazione dei progetti
TITOLO IV AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ATTINENTI ALL'ARCHITETTURA E ALL'INGEGNERIA
Capo I - Disposizioni generali
Art. 50 - Ambito di applicazione
Art. 51 - Limiti alla partecipazione alle gare
Art. 52 - Esclusione dalle gare di affidamento dei servizi di architettura e di
ingegneria
Art. 53 - Requisiti delle società di ingegneria
Art. 54 - Requisiti delle società professionali
Art. 55 - Commissioni giudicatrici
Art. 56 - Penali
Capo II - Concorso di idee
Art. 57 - Modalità di espletamento
Art. 58 - Contenuto del bando
Capo III - Concorsi di progettazione
Art. 59 - Modalità di espletamento
Art. 60 - Contenuto del bando
Art. 61 - Valutazione delle proposte progettuali
Capo IV - Affìdamento dei servizi di importo inferiore al controvalore
in Euro di 200.000 DSP
Art. 62 - Disposizioni generali e modalità di determinazione del corrispettivo
Art. 63 - Bando di gara, domanda di partecipazione e lettera di invito
Art. 64 - Modalità di svolgimento della gara
Capo V - Affidamento dei servizi di importo pari o superiore al controvalore
in Euro di 200.000 DSP
Art. 65 - Disposizioni generali
Art. 66 - Requisiti di partecipazione
Art. 67 - Licitazione privata
Art. 68 - Lettera di invito
Art. 69 - Pubblico incanto
Art. 70 - Verifiche
TITOLO V SISTEMI DI REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI
Capo I - Appalti e concessioni
Sezione prima: Disposizioni generali
Art. 71 - Disposizioni preliminari
Art. 72 - Categorie di opere generali e specializzate - strutture, impianti e
opere speciali
Art. 73 - Condizione per la partecipazione alle gare
Art. 74 - Criteri di affidamento delle opere generali e delle opere specializzate
non eseguite direttamente
Art. 75 - Cause di esclusione dalle gare di appalto per l'esecuzione di lavori
pubblici
Sezione seconda: Appalto di lavori pubblici
Art. 76 - Procedure di scelta del contraente
Art. 77 - Licitazione privata semplificata
Art. 78 - Trattativa privata preceduta da gara informale
Art. 79 - Termini per le gare
Art. 80 - Forme di pubblicità
Art. 81 - Procedure accelerate
Art. 82 - Segretezza e sicurezza
Art. 83 - Appalto per l'esecuzione dei lavori congiunto all'acquisizione di beni
immobili
Sezione terza: Concessione di costruzione e gestione di lavori pubblici
Art. 84 - Procedura di scelta del concessionario di lavori pubblici
Art. 85 - Bando di gara
Art. 86 - Schema di contratto
Art. 87 - Contenuti dell'offerta
Sezione quarta: Lavori in economia
Art. 88 - Tipologie di lavori eseguibili in economia
Capo II - Criteri di aggiudicazione
Art. 89 - Aggiudicazione al prezzo più basso determinato mediante massimo
ribasso sull'elenco prezzi
Art. 90 - Aggiudicazione al prezzo più basso determinato mediante offerta
a prezzi unitari
Art. 91 - Offerta economicamente più vantaggiosa
Art. 92 - Commissione giudicatrice e modalità di scelta dei commissari
TITOLO VI SOGGETTI ABILITATI AD ASSUMERE LAVORI PUBBLICI
Art. 93 - Riunione di Imprese
Art. 94 - Fallimento dell'impresa mandataria o di un'impresa mandante
Art. 95 - Requisiti dell'impresa singola e di quelle riunite
Art. 96 - Società tra imprese riunite
Art. 97 - Consorzi stabili di imprese
Art. 98 - Requisiti del concessionario
Art. 99 - Requisiti del promotore
TITOLO VII GARANZIE
Art. 100 - Cauzione provvisoria
Art. 101 - Cauzione definitiva
Art. 102 - Fideiussione a garanzia dell'anticipazione e fideiussione a garanzia
dei saldi
Art. 103 - Polizza di assicurazione per danni di esecuzione e responsabilità
civile verso terzi
Art. 104 - Polizza di assicurazione indennitaria decennale
Art. 105 - Polizza assicurativa del progettista
Art. 106 - Polizza assicurativa del dipendente incaricato della progettazione
Art. 107 - Requisiti dei fideiussori
Art. 108 - Garanzie di concorrenti riuniti
TITOLO VIII IL CONTRATTO
Art. 109 - Stipulazione ed approvazione del contratto
Art. 110 - Documenti facenti parte integrante del contratto
Art. 111 - Contenuto dei capitolati e dei contratti
Art. 112 - Spese di contratto, di registro ed accessorie a carico dell'appaltatore
Art. 113 - Anticipazione
Art. 114 - Pagamenti in acconto
Art. 115 - Cessione del corrispettivo d'appalto
Art. 116 - Ritardato pagamento
Art. 117 - Penali
Art. 118 - Risoluzione dei contratti per reati accertati
Art. 119 - Risoluzione del contratto per grave inadempimento, grave irregolarità
e grave ritardo
Art. 120 - Inadempimento di contratti per cottimo
Art. 121 - Provvedimenti in seguito alla risoluzione dei contratti
Art. 122 - Recesso dal contratto e valutazione del decimo
TITOLO IX ESECUZIONE DEI LAVORI
Capo I - Direzione dei lavori
Art. 123 - Ufficio della direzione dei lavori
Art. 124 - Direttore dei lavori
Art. 125 - Direttori operativi
Art. 126 - Ispettori di cantiere
Art. 127 - Sicurezza nei cantieri
Capo II - Esecuzione dei lavori
Sezione prima: Disposizioni preliminari
Art. 128 - Ordini di servizio
Sezione seconda: Consegna dei lavori
Art. 129 - Giorno e termine per la consegna
Art. 130 - Processo verbale di consegna
Art. 131 - Differenze riscontrate all'atto della consegna
Art. 132 - Consegna di materiali da un appaltatore ad un altro
Sezione terza: Esecuzione in senso stretto
Art. 133 - Sospensione e ripresa dei lavori
Art. 134 - Variazioni ed addizioni al progetto approvato
Art. 135 - Diminuzione dei lavori
Art. 136 - Determinazione ed approvazione dei nuovi prezzi non contemplati nel
contratto
Art. 137 - Contestazioni tra la stazione appaltante e l'appaltatore
Art. 138 - Sinistri alle persone e danni alle proprietà
Art. 139 - Danni
Art. 140 - Appalto integrato
Sezione quarta: subappalto
Art. 141 - Subappalto
Capo III - Lavori in economia
Art. 142 - Modo di esecuzione dei lavori
Art. 143 - Lavori in amministrazione diretta
Art. 144 - Cottimo
Art. 145 - Autorizzazione della spesa per lavori in economia
Art. 146 - Lavori d'urgenza
Art. 147 - Provvedimenti in casi di somma urgenza
Art. 148 - Perizia suppletiva per maggiori spese
TITOLO X ACCORDO BONARIO E DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE
Art. 149 - Accordo bonario
Art. 150 - Definizione delle controversie
Art. 151 - Camera Arbitrale per i lavori pubblici
TITOLO XI CONTABILITA' DEI LAVORI
Capo I - Scopo e forma della contabilità
Art. 152 - Fondi a disposizione delle stazioni appaltanti
Art. 153 - Lavori in economia contemplati nel contratto
Art. 154 - Lavori di manutenzione
Art. 155 - Accertamento e registrazione dei lavori
Art. 156 - Elenco dei documenti amministrativi e contabili
Art. 157 - Giornale dei lavori
Art. 158 - Libretti di misura dei lavori e delle provviste
Art. 159 - Annotazione dei lavori a corpo
Art. 160 - Modalità della misurazione dei lavori
Art. 161 - Lavori e somministrazioni su fatture
Art. 162 - Note settimanali delle somministrazioni
Art. 163 - Forma del registro di contabilità
Art. 164 - Annotazioni delle partite di lavorazioni nel registro di contabilità
Art. 165 - Eccezioni e riserve dell'appaltatore sul registro di contabilità
Art. 166 - Titoli speciali di spesa
Art. 167 - Sommario del registro
Art. 168 - Stato di avanzamento lavori
Art. 169 - Certificato per pagamento di rate
Art. 170 - Contabilizzazione separate di lavori
Art. 171 - Lavori annuali estesi a più esercizi
Art. 172 - Certificato di ultimazione dei lavori
Art. 173 - Conto finale dei lavori
Art. 174 - Reclami dell'appaltatore sul conto finale
Art. 175 - Relazione del responsabile del procedimento sul conto finale
Capo II - Contabilità dei lavori in economia
Art. 176 - Annotazione dei lavori ad economia
Art. 177 - Conti dei fornitori
Art. 178 - Pagamenti
Art. 179 - Giustificazione di minute spese
Art. 180 - Rendiconto mensile delle spese
Art. 181 - Rendiconto finale delle spese
Art. 182 - Riassunto di rendiconti parziali
Capo III - Norme generali per la tenuta della contabilità
Art. 183 - Numerazione delle pagine di giornali, libretti e registri e relativa
bollatura
Art. 184 - Iscrizione di annotazioni di misurazione
Art. 185 - Operazioni in contraddittorio dell'appaltatore
Art. 186 - Firma dei soggetti incaricati
TITOLO XII COLLAUDO DEI LAVORI
Capo I - Disposizioni preliminari
Art. 187 - Oggetto del collaudo
Art. 188 - Nomina del collaudatore
Art. 189 - Avviso ai creditori
Art. 190 - Ulteriori documenti da fornirsi al collaudatore
Art. 191 - Determinazione del giorno di visita e relativi avvisi
Capo II - Visita e procedimento di collaudo
Art. 192 - Estensione delle verificazioni di collaudo
Art. 193 - Oneri dell'appaltatore nelle operazioni di collaudo
Art. 194 - Processo verbale di visita
Art. 195 - Relazioni
Art. 196 - Discordanza fra la contabilità e l'esecuzione
Art. 197 - Difetti e mancanze nell'esecuzione
Art. 198 - Eccedenza su quanto è stato autorizzato ed approvato
Art. 199 - Certificato di collaudo
Art. 200 - Verbali di accertamento ai fini della presa in consegna anticipata
Art. 201 - Obblighi per determinati risultati
Art. 202 - Lavori non collaudabili
Art. 203 - Domande dell'appaltatore al certificato di collaudo
Art. 204 - Ulteriori provvedimenti amministrativi
Art. 205 - Svincolo della cauzione
Art. 206 - Commissioni collaudatrici
Art. 207 - Collaudo dei lavori di particolare complessità tecnica o di
grande rilevanza economica
Art. 208 - Certificato di regolare esecuzione
Art. 209 - Approvazione degli atti di collaudo
Art. 210 - Compenso spettante ai collaudatori
TITOLO XIII DEI LAVORI RIGUARDANTI I BENI CULTURALI
Capo I - Beni culturali
Art. 211 - Applicazione
Art. 212 - Scavo archeologico, restauro e manutenzione
Capo II - Progettazione
Art. 213 - Attività di progettazione per i beni culturali
Art. 214 - Progetto preliminare
Art. 215 - Progetto definitivo
Art. 216 - Progetto esecutivo
Art. 217 - Progettazione dello scavo archeologico
Art. 218 - Progettazione di lavori di impiantistica e per la sicurezza
Art. 219 - Adeguamento del progetto
Art. 220 - Lavori di manutenzione
Art. 221 - Consuntivo scientifico
Art. 222 - Sistemi di realizzazione dei lavori e scelta del contraente
Art. 223 - Procedure di scelta del contraente
Art. 224 - Direzione dei lavori e collaudo beni mobili e superfici decorate
TITOLO XIV DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER L'AFFIDAMENTO E LA ESECUZIONE DI LAVORI
ESEGUITI NELL'AMBITO DI ATTUAZIONE DELLA LEGGE 26 FEBBRAIO 1987, n. 49
Art. 225 - Programmazione
Art. 226 - Progettazione
Art. 227 - Misure organizzative per la gestione ed esecuzione dell'opera
Art. 228 - Direzione dei lavori
Art. 229 - Collaudo
Art. 230 - Disciplina economica dell'esecuzione dei lavori pubblici
TITOLO XV DELEGIFICAZIONE E DISPOSIZIONI TRANSITORIE
Art. 231 - Abrogazione di norme
Art. 232 - Disposizioni transitorie
All. A Linee guida per l'applicazione del metodo del confronto a coppie (all.
B)
All. B Criteri e formule per il calcolo dell'offerta economicamente più
vantaggiosa (art. 91)
All. C Criteri e metodi per la valutazione delle proposte progettuali presentate
al concorso di progettazione (art. 61)
All. D Criteri per la selezione dei soggetti da invitare a presentare offerta
(art. 63)
All. E Criteri e formule per la determinazione dell'offerta più vantaggiosa
(art. 64)
All. F Criteri per la scelta della metà arrotondata per difetto dei soggetti
da invitare a presentare offerta (art. 67)
All. G Scheda referenze professionali
All. H Classificazione dei servizi
All. I Modelli di bandi di gara e di avvisi di appalti pubblici di lavori
All. L Procedure aperte
All. M Procedure ristrette
All. N Procedure negoziate
All. O Appalti aggiudicati
TITOLO I
ORGANIZZAZIONE DEI LAVORI PUBBLICI
Capo I - Potestà regolamentare
Art.1
(Ambito di applicazione e calcolo degli importi)
- Il presente regolamento disciplina la materia dei lavori pubblici di cui
alla legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, che in prosieguo
assume la denominazione di Legge, affidati dai soggetti elencati e nei limiti
fissati dall'articolo 2, commi 2 e 3, della Legge stessa, recependo altresì
la normativa comunitaria.
- Le Regioni, anche a statuto speciale, le Province autonome di Trento e Bolzano
e gli enti regionali da queste finanziati applicano il regolamento per i lavori
finanziati in misura prevalente con fondi provenienti dallo Stato o realizzati
nell'ambito di funzioni da questo delegate, nonché nelle materie non
oggetto di potestà legislativa a norma dell'articolo 117 della Costituzione.
- Ai sensi dell'articolo 10 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, i soggetti
di cui al comma 2 applicano le disposizioni del regolamento fino a quando
non avranno adeguato la propria legislazione ai principi desumibili dalla
Legge.
- In recepimento della normativa comunitaria successiva alla Legge, gli importi
espressi in ECU nella stessa Legge devono intendersi espressi in Euro.
- Gli importi indicati nel presente regolamento sono considerati al netto
dell'IVA.
Art. 2
(Definizioni)
- Ai fini del presente regolamento si intende per:
- stazioni appaltanti: i soggetti indicati dall'articolo 2, comma 2, della
Legge;
- tipologia delle opere o dei lavori, ai fini della programmazione e progettazione:
la costruzione, la demolizione, il recupero, la ristrutturazione, il restauro,
la manutenzione, il completamento e le attività ad essi assimilabili;
- per categoria delle opere o dei lavori, ai fini della programmazione
e progettazione: la destinazione funzionale delle opere o degli impianti
da realizzare;
- opere o lavori puntuali: quelli che interessano una limitata area di
terreno;
- opere o lavori a rete: quelli che, destinati al movimento di persone
e beni, presentano prevalente sviluppo unidimensionale ed investono vaste
estensioni di territorio;
- opere o lavori di presidio e difesa ambientale e di ingegneria naturalistica:
quelli, puntuali o a rete, destinati al risanamento o alla salvaguardia
dell'ambiente e del paesaggio;
- strutture, impianti e opere speciali previsti all'articolo 13, comma
7, della Legge: quelli elencati all'articolo 72, comma 4;
- opere e impianti di speciale complessità, o di particolare rilevanza
sotto il profilo tecnologico, o complessi o ad elevata componente tecnologica,
oppure di particolare complessità, secondo le definizioni rispettivamente
contenute nell'articolo 17, commi 4 e 13, nell'articolo 20, comma 4, e
nell'articolo 28, comma 7 della Legge: le opere e gli impianti caratterizzati
dalla presenza in modo rilevante di almeno due dei seguenti elementi:
- utilizzo di materiali e componenti innovativi;
- processi produttivi innovativi o di alta precisione dimensionale
e qualitativa;
- esecuzione in luoghi che presentano difficoltà logistica
o particolari problematiche geotecniche, idrauliche, geologiche e
ambientali;
- complessità di funzionamento d'uso o necessità di
elevate prestazioni per quanto riguarda la loro funzionalità;
- esecuzione in ambienti aggressivi;
- necessità di prevedere dotazioni impiantistiche non usuali;
- progetto integrale di un intervento: un progetto elaborato in forma
completa e dettagliata in tutte le sue parti, architettonica, strutturale
e impiantistica;
- manutenzione: la combinazione di tutte le azioni tecniche, specialistiche
ed amministrative, incluse le azioni di supervisione, volte a mantenere
o a riportare un'opera o un impianto nella condizione di svolgere la funzione
prevista dal provvedimento di approvazione del progetto;
- restauro: l'esecuzione di una serie organica di operazioni tecniche
specialistiche e amministrative indirizzate al recupero delle caratteristiche
di funzionalità e di efficienza di un'opera o di un manufatto;
- completamento: l'esecuzione delle lavorazioni mancanti a rendere funzionale
un'opera iniziata ma non ultimata;
- responsabile del procedimento: il responsabile unico del procedimento
previsto dall'articolo 7 della Legge;
- responsabile dei lavori, coordinatore per la progettazione, coordinatore
per l'esecuzione dei lavori: i soggetti previsti dalle norme in materia
di sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro;
- appalto integrato: l'appalto avente ad oggetto ai sensi dell'articolo
19, comma 1, lettera b), numero 1, della Legge, la progettazione esecutiva
e l'esecuzione dei lavori.
Capo II - Modalità di esercizio della vigilanza da parte dell'Autorità
sui lavori pubblici
Art. 3.
(Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici)
- L'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità, della Segreteria
tecnica, del Servizio Ispettivo, dell'Osservatorio dei lavori pubblici e delle
eventuali commissioni istituite al proprio interno, nonché le modalità
di esercizio della vigilanza sul contenzioso arbitrale sono disciplinati dai
regolamenti adottati dall'Autorità stessa.
- Le modalità di esercizio della vigilanza sul sistema di qualificazione
sono disciplinate dal regolamento previsto dall'articolo 8, comma 2, della
Legge.
- Tutte le delibere dell'Autorità sono trasmesse in copia conforme
ai soggetti interessati con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
Le delibere e gli atti riguardanti questioni di rilievo generale o comportanti
la soluzione di questioni di massima sono pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale
della Repubblica Italiana.
- Ove ricorrano esigenze di elevata e specifica professionalità, l'Autorità
può avvalersi di supporti esterni, definendo le modalità di
conferimento dei relativi incarichi professionali.
Art. 4.
(Esercizio della funzione di vigilanza)
- Ai fini dell'esercizio della vigilanza, le richieste di cui all'articolo
4, comma 6, della Legge contengono il termine entro il quale i destinatari
devono inviare gli elementi richiesti.
- Ai fini dell'assunzione di notizie e chiarimenti, l'Autorità può
convocare, previo congruo preavviso e con indicazione delle circostanze su
cui devono essere sentiti, i rappresentanti delle pubbliche amministrazioni,
nonché gli amministratori, i sindaci, i revisori, i direttori di imprese
e società e chiunque sia ritenuto opportuno sentire.
- L'Autorità può altresì inviare funzionari per assumere
notizie e chiarimenti nella sede di amministrazioni e imprese.
- (Comma non ammesso al "Visto" della Corte dei
conti)
Art. 5.
(Istruttoria e provvedimenti conseguenti)
- In relazione agli elementi acquisiti anche a norma dell'articolo 4, l'Autorità
delibera l'apertura dell'istruttoria in merito alla situazione sottoposta
ad esame e ne dà comunicazione a tutti i soggetti interessati.
- La comunicazione deve contenere gli elementi essenziali della fattispecie
oggetto di istruttoria, e deve assegnare il termine, non inferiore a venti
giorni, entro il quale il destinatario può chiedere di essere sentito.
- Per l'espletamento delle ispezioni nei casi previsti dalla Legge, l'Autorità
si avvale del Servizio Ispettivo fissando l'oggetto, la data di inizio e di
ultimazione dell'ispezione.
- Salvo quanto previsto dall'articolo 4, comma 6, della Legge, al procedimento,
ai diritti e agli obblighi dei soggetti interessati, e all'accesso agli atti
si applicano le disposizioni della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive
modificazioni.
Art. 6.
(Esercizio del potere sanzionatorio)
- L'Autorità provvede alla contestazione della violazione del dovere
di informazione di cui all'articolo 4, commi 6 e 17, della Legge, e del dovere
di esatta dichiarazione e di dimostrazione circa il possesso dei requisiti
di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa di cui all'articolo
10, comma 1 quater, della Legge, concedendo un termine non inferiore a venti
giorni per la presentazione di eventuali giustificazioni scritte.
- Decorso detto termine, l'Autorità valuta le giustificazioni eventualmente
pervenute e delibera in merito.
- I provvedimenti prevedono il termine di pagamento delle sanzioni, e sono
impugnabili avanti al giudice amministrativo nei modi e nei termini di legge.
- Nel caso di sanzione pecuniaria irrogata per violazione degli obblighi di
veridicità delle dichiarazioni e delle dimostrazioni ai sensi dell'articolo
10, comma 1 quater, della Legge, il provvedimento è trasmesso all'Osservatorio
dei Lavori Pubblici.
- Nel caso di cui all'articolo 4, comma 8, della Legge, l'Autorità
informa i soggetti competenti per l'applicazione delle sanzioni disciplinari.
L'amministrazione è tenuta a comunicare all'Autorità l'esito
del procedimento disciplinare.
TITOLO II
ORGANI DEL PROCEDIMENTO E DISCIPLINA DELL'ACCESSO AGLI ATTI
Capo I - Organi del procedimento
Art. 7.
(Il responsabile del procedimento per la realizzazione di lavori pubblici)
- Le fasi di progettazione, affidamento ed esecuzione di ogni singolo intervento
sono eseguite sotto la diretta responsabilità e vigilanza di un responsabile
del procedimento, nominato dalle amministrazioni aggiudicatrici nell'ambito
del proprio organico, prima della fase di predisposizione del progetto preliminare
da inserire nell'elenco annuale di cui all'articolo 14, comma 1, della Legge.
- Il responsabile del procedimento provvede a creare le condizioni affinché
il processo realizzativo dell'intervento risulti condotto in modo unitario
in relazione ai tempi e ai costi preventivati, alla qualità richiesta,
alla manutenzione programmata, alla sicurezza e alla salute dei lavoratori
ed in conformità a qualsiasi altra disposizione di legge in materia.
- Nello svolgimento delle attività di propria competenza il responsabile
del procedimento formula proposte al dirigente cui è affidato il programma
triennale e fornisce allo stesso dati e informazioni:
- nelle fasi di aggiornamento annuale del programma triennale;
- nelle fasi di affidamento, di elaborazione ed approvazione del progetto
preliminare, definitivo ed esecutivo;
- nelle procedure di scelta del contraente per l'affidamento di appalti
e concessioni;
- sul controllo periodico del rispetto dei tempi programmati e del livello
di prestazione, qualità e prezzo;
- nelle fasi di esecuzione e collaudo dei lavori.
- Il responsabile del procedimento è un tecnico in possesso di titolo
di studio adeguato alla natura dell'intervento da realizzare, abilitato all'esercizio
della professione o, quando l'abilitazione non sia prevista dalle norme vigenti,
è un funzionario con idonea professionalità, e con anzianità
di servizio in ruolo non inferiore a cinque anni. Il responsabile del procedimento
può svolgere per uno o più interventi, nei limiti delle proprie
competenze professionali, anche le funzioni di progettista o di direttore
dei lavori. Tali funzioni non possono coincidere nel caso di interventi di
cui all'articolo 2, comma 1, lettere h) ed i), e di interventi di importo
superiore a 500.000 Euro.
- In caso di particolare necessità nei comuni con popolazione inferiore
a 3.000 abitanti e per appalti di importo inferiore a 300.000 Euro diversi
da quelli definiti ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera h) le competenze
del responsabile del procedimento sono attribuite al responsabile dell'ufficio
tecnico o della struttura corrispondente. Ove non sia presente tale figura
professionale, le competenze sono attribuite al responsabile del servizio
al quale attiene il lavoro da realizzare.
- I soggetti non tenuti alla applicazione dell'articolo 7 della Legge devono
in ogni caso garantire lo svolgimento dei compiti previsti per il responsabile
del procedimento dalle norme della Legge e del regolamento che li riguardano.
Art. 8.
(Funzioni e compiti del responsabile del procedimento)
- Il responsabile del procedimento fra l'altro:
- promuove e sovrintende agli accertamenti ed alle indagini preliminari
idonei a consentire la verifica della fattibilità tecnica, economica
ed amministrativa degli interventi;
- verifica in via generale la conformità ambientale, paesistica,
territoriale ed urbanistica degli interventi e promuove l'avvio delle
procedure di variante urbanistica;
- redige, secondo quanto previsto dall'articolo 16, commi 1 e 2 della
Legge, il documento preliminare alla progettazione;
- accerta e certifica la ricorrenza delle condizioni di cui all'articolo
17, comma 4, della Legge, motiva la scelta del metodo di affidamento degli
incarichi di natura tecnica, coordina e verifica la predisposizione dei
bandi di gara, nonché il successivo svolgimento delle relative
procedure;
- coordina le attività necessarie al fine della redazione del progetto
preliminare, verificando che, nel rispetto del contenuto del documento
preliminare alla progettazione, siano indicati gli indirizzi che devono
essere seguiti nei successivi livelli di progettazione ed i diversi gradi
di approfondimento delle verifiche, delle rilevazioni e degli elaborati
richiesti;
- coordina le attività necessarie alla redazione del progetto definitivo
ed esecutivo, verificando che siano rispettate le indicazioni contenute
nel documento preliminare alla progettazione e nel progetto preliminare,
nonché alla redazione del piano di sicurezza e di coordinamento
e del piano generale di sicurezza;
- convoca e presiede nelle procedure di licitazione privata e di appalto
concorso, ove ne ravvisi la necessità, un incontro preliminare
per l'illustrazione del progetto e per consentire osservazioni allo stesso;
- propone alla amministrazione aggiudicatrice i sistemi di affidamento
dei lavori e garantisce la conformità a legge delle disposizioni
contenute nei bandi di gara e negli inviti ; nel caso di trattativa privata
effettua le dovute comunicazioni all'Autorità, promuove la gara
informale e garantisce la pubblicità dei relativi atti;
- richiede all'amministrazione aggiudicatrice la nomina della commissione
giudicatrice dei concorsi di idee, dei concorsi di progettazione, degli
appalti concorsi, nonché degli appalti per l'affidamento delle
concessioni di lavori pubblici;
- promuove l'istituzione dell'ufficio di direzione dei lavori ed accerta
la sussistenza delle condizioni che ai sensi dell'articolo 17, comma 4,
della Legge giustificano l'affidamento dell'incarico a soggetti esterni
alla amministrazione aggiudicatrice;
- accerta e certifica le situazioni di carenza di organico in presenza
delle quali le funzioni di collaudatore sono affidate ai sensi dell'articolo
28, comma 4, della Legge ai soggetti esterni alla stazione appaltante;
- adotta gli atti di competenza a seguito delle iniziative e delle segnalazioni
del coordinatore per l'esecuzione dei lavori;
- effettua, prima dell'approvazione del progetto in ciascuno dei suoi
livelli, le necessarie verifiche circa la rispondenza dei contenuti del
documento alla normativa vigente, alle indicazioni del documento preliminare
e alle disponibilità finanziarie, nonché all'esistenza dei
presupposti di ordine tecnico ed amministrativo necessari per conseguire
la piena disponibilità degli immobili;
- nel caso di lavori eseguibili per lotti, accerta e attesta:
- l'avvenuta redazione, ai fini dell'inserimento nell'elenco annuale,
della progettazione preliminare dell'intero lavoro e la sua articolazione
per lotti;
- la quantificazione, nell'ambito del programma e dei relativi aggiornamenti,
dei mezzi finanziari necessari per appaltare l'intero lavoro;
- l'idoneità dei singoli lotti a costituire parte funzionale,
fattibile e fruibile dell'intero intervento.
- svolge le attività necessarie all'espletamento della conferenza
dei servizi, curando gli adempimenti di pubblicità delle relative
deliberazioni ed assicurando l'allegazione del verbale della conferenza
stessa al progetto preliminare posto a base delle procedure di appalto
concorso e di affidamento della concessione di lavori pubblici;
- svolge la funzione di vigilanza sulla realizzazione dei lavori nella
concessione di lavori pubblici, verificando il rispetto delle prescrizioni
contrattuali;
- raccoglie, verifica e trasmette all'Osservatorio dei lavori pubblici
gli elementi relativi agli interventi di sua competenza;
- accerta la data di effettivo inizio dei lavori e ogni altro termine
di svolgimento dei lavori;
- trasmette agli organi competenti della amministrazione aggiudicatrice
la proposta del coordinatore per l'esecuzione dei lavori di sospensione,
allontanamento delle imprese e dei lavoratori autonomi dal cantiere o
di risoluzione del contratto;
- assicura che ricorrano le condizioni di legge previste per le varianti
in corso d'opera;
- irroga le penali per il ritardato adempimento degli obblighi contrattuali,
anche sulla base delle indicazioni fornite dal direttore dei lavori;
- accerta e certifica negli interventi l'eventuale presenza delle caratteristiche
di cui all'articolo 2, comma 1, lettere h) ed i);
- propone la risoluzione del contratto ogni qual volta se ne realizzino
i presupposti;
- propone la definizione bonaria delle controversie che insorgono in ogni
fase di realizzazione dei lavori.
- Il responsabile del procedimento assume il ruolo di responsabile dei lavori,
ai fini del rispetto delle norme sulla sicurezza e salute dei lavoratori sui
luoghi di lavoro, qualora il soggetto che, nella struttura organizzativa della
amministrazione aggiudicatrice sarebbe deputato a rappresentare il committente,
non intenda adempiere direttamente agli obblighi dalle stesse norme previsti.
La designazione deve contenere l'indicazione degli adempimenti di legge oggetto
dell'incarico.
- Salvo diversa indicazione, il responsabile del procedimento nello svolgimento
dell'incarico di responsabile dei lavori:
- si attiene ai principi e alle misure generali di tutela previste dalla
legge;
- determina la durata dei lavori o delle fasi di lavoro che si devono
svolgere contemporaneamente o successivamente;
- designa il coordinatore per la progettazione e il coordinatore per l'esecuzione
dei lavori;
- vigila sulla loro attività, valuta il piano di sicurezza e di
coordinamento e l'eventuale piano generale di sicurezza e il fascicolo
predisposti dal coordinatore per la progettazione;
- comunica alle imprese esecutrici i nominativi dei coordinatori per
la progettazione e per l'esecuzione dei lavori e si accerta che siano
indicati nel cartello di cantiere;
- assicura la messa a disposizione di tutti i concorrenti alle gare di
appalto del piano di sicurezza e di coordinamento e dell'eventuale piano
generale di sicurezza;
- trasmette la notifica preliminare all'organo sanitario competente nonché,
chiede, ove è necessario, alle imprese esecutrici l'iscrizione
alla camera di commercio industria e artigianato; chiede inoltre alle
stesse imprese una dichiarazione autentica in ordine all'organico medio
annuo, destinato al lavoro in oggetto nelle varie qualifiche, da cui desumere
la corrispondenza con il costo sostenuto per il personale dipendente,
unitamente ai modelli riepilogativi annuali attestanti la congruenza dei
versamenti assicurativi e previdenziali effettuati in ordine alle retribuzioni
corrisposte ai dipendenti.
- Il responsabile del procedimento svolge i propri compiti con il supporto
dei dipendenti delle amministrazioni aggiudicatrici.
- Nel caso di inadeguatezza dell'organico, il responsabile del procedimento
propone all'amministrazione aggiudicatrice l'affidamento delle attività
di supporto secondo le procedure e con le modalità previste dalla normativa
vigente. I soggetti affidatari devono essere muniti di assicurazione professionale.
- Gli affidatari dei servizi di supporto di cui al presente articolo non possono
partecipare agli incarichi di progettazione ovvero ad appalti e concessioni
di lavori pubblici nonché a subappalti e cottimi dei lavori pubblici
con riferimento ai quali abbiano espletato i propri compiti direttamente o
per il tramite di altro soggetto che risulti controllato, controllante o collegato
a questi ai sensi dell'articolo 17, comma 9, della Legge.
- Il responsabile del procedimento che violi gli obblighi posti a suo carico
dalla Legge e dal presente regolamento o che non svolga i compiti assegnati
con la dovuta diligenza è escluso dalla ripartizione dell'incentivo
previsto dall'articolo 18 della Legge relativamente all'intervento affidatogli,
ed è tenuto a risarcire i danni derivati alla amministrazione aggiudicatrice
in conseguenza del suo comportamento, ferme restando le responsabilità
disciplinari previste dall'ordinamento di appartenenza.
Capo II - Disciplina dell'accesso agli atti e forme di pubblicità
Art. 9.
(Pubblicità degli atti della conferenza dei servizi)
- Della convocazione della conferenza dei servizi è data pubblicità,
almeno dieci giorni prima della data di svolgimento della stessa, mediante
comunicazione, con contestuale allegazione del progetto, da effettuarsi all'Albo
pretorio del comune ovvero, nel caso di amministrazioni aggiudicatrici diverse
dal comune, utilizzando forme equivalenti di pubblicità. Con le stesse
modalità di cui sopra e per i dieci giorni successivi alla data di
conclusione dei lavori della conferenza dei servizi viene data pubblicità
alle determinazioni assunte in quella sede con il relativo verbale.
- In caso di affidamento mediante appalto-concorso o concessione dei lavori
pubblici, ove sia necessario o opportuno procedere alla conferenza dei servizi,
l'amministrazione aggiudicatrice ne dispone la convocazione sulla base del
progetto preliminare; il relativo verbale integra il progetto preliminare
posto a base di gara.
Art. 10.
(Accesso agli atti)
- Ai sensi dell'articolo 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241 sono sottratte
all'accesso le relazioni riservate del direttore dei lavori e dell'organo
di collaudo sulle domande e sulle riserve dell'impresa.
TITOLO III
PROGRAMMAZIONE E PROGETTAZIONE
Capo I - La programmazione dei lavori
Art. 11.
(Disposizioni preliminari)
- Le amministrazioni aggiudicatrici elaborano uno studio per individuare il
quadro dei bisogni e delle esigenze, al fine di identificare gli interventi
necessari al loro soddisfacimento.
- Sulla base dello studio di cui al comma 1 le amministrazioni aggiudicatrici
provvedono alla redazione di studi di fattibilità necessari per l'elaborazione
del programma di cui all'articolo 14 della Legge.
- In materia di programmi di lavori pubblici gli enti locali territoriali
applicano le norme previste nei propri ordinamenti compatibili con le disposizioni
della Legge e del regolamento.
Art. 12.
(Fondo per accordi bonari)
- È obbligatoriamente inserito nel bilancio, ove consentito dalla vigente
legislazione, un fondo pari ad almeno il tre per cento delle spese previste
per l'attuazione degli interventi compresi nel programma, destinato alla eventuale
copertura di oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 31 bis della
Legge, nonché ad eventuali incentivi per l'accelerazione dei lavori.
- Per i lavori finanziati con assunzione di prestiti o con risorse, aventi
destinazione vincolata per legge, la percentuale predetta può essere
direttamente accantonata sui relativi stanziamenti.
- I ribassi d'asta e le economie comunque realizzate nella esecuzione del
programma possono essere destinate, su proposta del responsabile del procedimento,
ad integrare il fondo di cui al comma 1.
- Le somme restano iscritte nel fondo fino alla ultimazione degli interventi
previsti dal programma.
- Non possono essere in ogni caso riportati a residui importi superiori al
dieci per cento dei residui passivi relativi al programma di riferimento.
Le amministrazioni aggiudicatrici possono comunque ridurre ulteriormente gli
stanziamenti predetti.
- Le somme del fondo non utilizzate sono portate in economia e concorrono
a determinare il risultato contabile dell'esercizio in cui gli interventi
si sono conclusi.
Art. 13.
(Programma triennale)
- In conformità allo schema-tipo definito con decreto del Ministro
dei lavori pubblici e sulla base degli studi di cui all'articolo 11, commi
1 e 2, ogni anno viene redatto, aggiornando quello precedentemente approvato,
un programma dei lavori pubblici da eseguire nel successivo triennio. Tale
programma è deliberato dalle amministrazioni aggiudicatrici diverse
dallo Stato contestualmente al bilancio di previsione e al bilancio pluriennale,
ed è ad essi allegato assieme all'elenco dei lavori da avviare nell'anno.
- Il programma indica, per tipologia e in relazione alle specifiche categorie
degli interventi, le loro finalità, i risultati attesi, le priorità,
le localizzazioni, le problematiche di ordine ambientale, paesistico ed urbanistico-territoriale,
le relazioni con piani di assetto territoriale o di settore, il grado di soddisfacimento
della domanda, le risorse disponibili, la stima dei costi e dei tempi di attuazione.
Le priorità del programma privilegiano valutazioni di pubblica utilità
rispetto ad altri elementi.
- Lo schema di programma e di aggiornamento sono redatti, entro il 30 settembre
di ogni anno. La proposta di aggiornamento è fatta anche in ordine
alle esigenze prospettate dai responsabili del procedimento dei singoli interventi.
Le Amministrazioni dello Stato procedono all'aggiornamento definitivo del
programma entro 90 giorni dall'approvazione della legge di bilancio da parte
del Parlamento.
- Sulla base dell'aggiornamento di cui al comma 3 è redatto, entro
la stessa data, l'elenco dei lavori da avviare nell'anno successivo.
Art. 14.
(Pubblicità del programma)
- Le amministrazioni aggiudicatrici inviano all'Osservatorio dei lavori pubblici,
sulla base della scheda tipo predisposta dal Ministero dei lavori pubblici,
i programmi triennali, i loro aggiornamenti e gli elenchi annuali dei lavori
da realizzare, ai sensi dell'articolo 14, comma 11, della Legge.
- Le amministrazioni aggiudicatrici di rilevanza nazionale trasmettono i programmi
al CIPE entro il 30 aprile di ciascun anno.
- Le caratteristiche essenziali degli appalti di lavori pubblici di importo
pari o superiori al controvalore in Euro di 5.000.000 di DSP, contenuti nei
programmi, sono altresì rese note mediante comunicazione di preinformazione
all'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali dell'Unione Europea.
Capo II - La progettazione
Sezione prima: Disposizioni generali
Art. 15.
(Disposizioni preliminari)
- La progettazione ha come fine fondamentale la realizzazione di un intervento
di qualità e tecnicamente valido, nel rispetto del miglior rapporto
fra i benefici e i costi globali di costruzione, manutenzione e gestione.
La progettazione è informata, tra l'altro, a principi di minimizzazione
dell'impegno di risorse materiali non rinnovabili e di massimo riutilizzo
delle risorse naturali impegnate dall'intervento e di massima manutenibilità,
durabilità dei materiali e dei componenti, sostituibilità degli
elementi, compatibilità dei materiali ed agevole controllabilità
delle prestazioni dell'intervento nel tempo.
- Il progetto è redatto, salvo quanto disposto dal responsabile del
procedimento ai sensi dell'articolo 16, comma 2, della Legge, secondo tre
progressivi livelli di definizione: preliminare, definitivo ed esecutivo.
I tre livelli costituiscono una suddivisione di contenuti che tra loro interagiscono
e si sviluppano senza soluzione di continuità.
- Al fine di potere effettuare la manutenzione e le eventuali modifiche dell'intervento
nel suo ciclo di vita utile, gli elaborati del progetto sono aggiornati in
conseguenza delle varianti o delle soluzioni esecutive che si siano rese necessarie,
a cura dell'appaltatore e con l'approvazione del direttore dei lavori, in
modo da rendere disponibili tutte le informazioni sulle modalità di
realizzazione dell'opera o del lavoro.
- Il responsabile del procedimento cura la redazione di un documento preliminare
all'avvio della progettazione, con allegato ogni atto necessario alla redazione
del progetto.
- Il documento preliminare, con approfondimenti tecnici e amministrativi graduati
in rapporto all'entità, alla tipologia e categoria dell'intervento
da realizzare, riporta fra l'altro l'indicazione:
- della situazione iniziale e della possibilità di far ricorso
alle tecniche di ingegneria naturalistica;
- degli obiettivi generali da perseguire e delle strategie per raggiungerli;
- delle esigenze e bisogni da soddisfare;
- delle regole e norme tecniche da rispettare;
- dei vincoli di legge relativi al contesto in cui l'intervento è
previsto;
- delle funzioni che dovrà svolgere l'intervento;
- dei requisiti tecnici che dovrà rispettare;
- degli impatti dell'opera sulle componenti ambientali e nel caso degli
organismi edilizi delle attività ed unità ambientali;
- delle fasi di progettazione da sviluppare e della loro sequenza logica
nonché dei relativi tempi di svolgimento;
- dei livelli di progettazione e degli elaborati grafici e descrittivi
da redigere;
- dei limiti finanziari da rispettare e della stima dei costi e delle
fonti di finanziamento;
- del sistema di realizzazione da impiegare.
- I progetti, con le necessarie differenziazioni, in relazione alla loro specificità
e dimensione, sono redatti nel rispetto degli standard dimensionali e di costo
ed in modo da assicurare il massimo rispetto e la piena compatibilità
con le caratteristiche del contesto territoriale e ambientale in cui si colloca
l'intervento, sia nella fase di costruzione che in sede di gestione.
- Gli elaborati progettuali prevedono misure atte ad evitare effetti negativi
sull'ambiente, sul paesaggio e sul patrimonio storico, artistico ed archeologico
in relazione all'attività di cantiere ed a tal fine comprendono:
- uno studio della viabilità di accesso ai cantieri, ed eventualmente
la progettazione di quella provvisoria, in modo che siano contenuti l'interferenza
con il traffico locale ed il pericolo per le persone e l'ambiente;
- l'indicazione degli accorgimenti atti ad evitare inquinamenti del suolo,
acustici, idrici ed atmosferici;
- la localizzazione delle cave eventualmente necessarie e la valutazione
sia del tipo e quantità di materiali da prelevare, sia delle esigenze
di eventuale ripristino ambientale finale;
- lo studio e la copertura finanziaria per la realizzazione degli interventi
di conservazione, protezione e restauro volti alla tutela e salvaguardia
del patrimonio di interesse artistico e storico e delle opere di sistemazione
esterna.
- I progetti sono redatti considerando anche il contesto in cui l'intervento
si inserisce in modo che esso non pregiudichi l'accessibilità, l'utilizzo
e la manutenzione delle opere, degli impianti e dei servizi esistenti.
- I progetti devono essere redatti secondo criteri diretti a salvaguardare
nella fase di costruzione e in quella di esercizio gli utenti e la popolazione
delle zone interessate dai fattori di rischio per la sicurezza e la salute
degli operai.
- Tutti gli elaborati devono essere sottoscritti dal progettista o dai progettisti
responsabili degli stessi nonché dal progettista responsabile dell'integrazione
fra le varie prestazioni specialistiche.
- La redazione dei progetti delle opere o dei lavori complessi ed in particolare
di quelli di cui all'articolo 2, comma 1, lettere h) ed i), è svolta
preferibilmente impiegando la tecnica dell'"analisi del valore".
In tale caso le relazioni illustrano i risultati di tali analisi.
- Qualora siano possibili più soluzioni progettuali, la scelta deve
avvenire mediante l'impiego di una metodologia di valutazione qualitativa
e quantitativa, multicriteri o multiobiettivi, tale da permettere di dedurre
una graduatoria di priorità tra le soluzioni progettuali possibili.
Art. 16.
(Norme tecniche)
- I progetti sono predisposti in conformità alle regole e norme tecniche
stabilite dalle disposizioni vigenti in materia al momento della loro redazione.
- I materiali e i prodotti sono conformi alle regole tecniche previste dalle
vigenti disposizioni di legge, le norme armonizzate e le omologazioni tecniche.
Le relazioni tecniche indicano la normativa applicata.
- È vietato introdurre nei progetti prescrizioni che menzionino prodotti
di una determinata fabbricazione o provenienza oppure procedimenti particolari
che abbiano l'effetto di favorire determinate imprese o di eliminarne altre
o che indichino marchi, brevetti o tipi o un'origine o una produzione determinata.
È ammessa l'indicazione specifica del prodotto o del procedimento,
purché accompagnata dalla espressione "o equivalente", allorché
non sia altrimenti possibile la descrizione dell'oggetto dell'appalto mediante
prescrizioni sufficientemente precise e comprensibili.
Art. 17.
(Quadri economici)
- I quadri economici degli interventi sono predisposti con progressivo approfondimento
in rapporto al livello di progettazione al quale sono riferiti e con le necessarie
variazioni in relazione alla specifica tipologia e categoria dell'intervento
stesso e prevedono la seguente articolazione del costo complessivo:
- lavori a misura, a corpo, in economia;
- somme a disposizione della stazione appaltante per:
- lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto;
- rilievi, accertamenti e indagini;
- allacciamenti ai pubblici servizi;
- imprevisti;
- acquisizione aree o immobili;
- accantonamento di cui all'articolo 26, comma 4, della Legge;
- spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività
preliminari, nonché al coordinamento della sicurezza in fase
di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori
e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, assistenza
giornaliera e contabilità, assicurazione dei dipendenti;
- spese per attività di consulenza o di supporto;
- eventuali spese per commissioni giudicatrici;
- spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche;
- spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste
dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo,
collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici;
- I.V.A ed eventuali altre imposte.
- L'importo dei lavori a misura, a corpo ed in economia deve essere suddiviso
in importo per l'esecuzione delle lavorazioni ed importo per l'attuazione
dei piani di sicurezza.
Sezione seconda: Progetto preliminare
Art. 18.
(Documenti componenti il progetto preliminare)
- Il progetto preliminare stabilisce i profili e le caratteristiche più
significative degli elaborati dei successivi livelli di progettazione, in
funzione delle dimensioni economiche e della tipologia e categoria dell'intervento,
ed è composto, salva diversa determinazione del responsabile del procedimento,
dai seguenti elaborati:
- relazione illustrativa;
- relazione tecnica;
- studio di prefattibilità ambientale;
- indagini geologiche, idrogeologiche e archeologiche preliminari;
- planimetria generale e schemi grafici;
- prime indicazioni e disposizioni per la stesura dei piani di sicurezza;
- calcolo sommario della spesa.
- Qualora il progetto debba essere posto a base di gara di un appalto concorso
o di una concessione di lavori pubblici:
- sono effettuate, sulle aree interessate dall'intervento, le indagini
necessarie quali quelle geologiche, geotecniche, idrologiche, idrauliche
e sismiche e sono redatti le relative relazioni e grafici;
- è redatto un capitolato speciale prestazionale.
- Qualora il progetto preliminare è posto a base di gara per l'affidamento
di una concessione di lavori pubblici, deve essere altresì predisposto
un piano economico e finanziario di massima, sulla base del quale sono determinati
gli elementi previsti dall'articolo 85, comma 1, lettere a), b), c), d), e),
f), g) ed h) da inserire nel relativo bando di gara.
Art. 19.
(Relazione illustrativa del progetto preliminare)
- La relazione illustrativa, secondo la tipologia, la categoria e la entità
dell'intervento, contiene:
- la descrizione dell'intervento da realizzare;
- l'illustrazione delle ragioni della soluzione prescelta sotto il profilo
localizzativo e funzionale, nonché delle problematiche connesse
alla prefattibilità ambientale, alle preesistenze archeologiche
e alla situazione complessiva della zona, in relazione alle caratteristiche
e alle finalità dell'intervento, anche con riferimento ad altre
possibili soluzioni;
- l'esposizione della fattibilità dell'intervento, documentata
attraverso lo studio di prefattibilità ambientale, dell'esito delle
indagini geologiche, geotecniche, idrologiche, idrauliche e sismiche di
prima approssimazione delle aree interessate e dell'esito degli accertamenti
in ordine agli eventuali vincoli di natura storica, artistica, archeologica,
paesaggistica o di qualsiasi altra natura interferenti sulle aree o sugli
immobili interessati;
- l'accertamento in ordine alla disponibilità delle aree o immobili
da utilizzare, alle relative modalità di acquisizione, ai prevedibili
oneri e alla situazione dei pubblici servizi;
- gli indirizzi per la redazione del progetto definitivo in conformità
di quanto disposto dall'articolo 15, comma 4, anche in relazione alle
esigenze di gestione e manutenzione;
- il cronoprogramma delle fasi attuative con l'indicazione dei tempi massimi
di svolgimento delle varie attività di progettazione, approvazione,
affidamento, esecuzione e collaudo;
- le indicazioni necessarie per garantire l'accessibilità, l'utilizzo
e la manutenzione delle opere, degli impianti e dei servizi esistenti.
- La relazione dà chiara e precisa nozione di quelle circostanze che
non possono risultare dai disegni e che hanno influenza sulla scelta e sulla
riuscita del progetto.
- La relazione riferisce in merito agli aspetti funzionali ed interrelazionali
dei diversi elementi del progetto e ai calcoli sommari giustificativi della
spesa. Nel caso di opere puntuali, la relazione ne illustra il profilo architettonico.
- La relazione riporta una sintesi riguardante forme e fonti di finanziamento
per la copertura della spesa, l'eventuale articolazione dell'intervento in
lotti funzionali e fruibili, nonché i risultati del piano economico
finanziario.
Art. 20.
(Relazione tecnica)
- La relazione tecnica riporta lo sviluppo degli studi tecnici di prima approssimazione
connessi alla tipologia e categoria dell'intervento da realizzare, con l'indicazione
di massima dei requisiti e delle prestazioni che devono essere riscontrate
nell'intervento.
Art. 21.
(Studio di prefattibilità ambientale)
- Lo studio di prefattibilità ambientale in relazione alla tipologia,
categoria e all'entità dell'intervento e allo scopo di ricercare le
condizioni che consentano un miglioramento della qualità ambientale
e paesaggistica del contesto territoriale comprende:
- la verifica, anche in relazione all'acquisizione dei necessari pareri
amministrativi, di compatibilità dell'intervento con le prescrizioni
di eventuali piani paesaggistici, territoriali ed urbanistici sia a carattere
generale che settoriale;
- lo studio sui prevedibili effetti della realizzazione dell'intervento
e del suo esercizio sulle componenti ambientali e sulla salute dei cittadini;
- la illustrazione, in funzione della minimizzazione dell'impatto ambientale,
delle ragioni della scelta del sito e della soluzione progettuale prescelta
nonché delle possibili alternative localizzative e tipologiche;
- la determinazione delle misure di compensazione ambientale e degli eventuali
interventi di ripristino, riqualificazione e miglioramento ambientale
e paesaggistico, con la stima dei relativi costi da inserire nei piani
finanziari dei lavori;
- l'indicazione delle norme di tutela ambientale che si applicano all'intervento
e degli eventuali limiti posti dalla normativa di settore per l'esercizio
di impianti, nonché l'indicazione dei criteri tecnici che si intendono
adottare per assicurarne il rispetto.
- Nel caso di interventi ricadenti sotto la procedura di valutazione di impatto
ambientale, lo studio di prefattibilità ambientale, contiene le informazioni
necessarie allo svolgimento della fase di selezione preliminare dei contenuti
dello studio di impatto ambientale. Nel caso di interventi per i quali si
rende necessaria la procedura di selezione prevista dalle direttive comunitarie
lo studio di prefattibilità ambientale consente di verificare che questi
non possono causare impatto ambientale significativo ovvero deve consentire
di identificare misure prescrittive tali da mitigare tali impatti.
Art. 22.
(Schemi grafici del progetto preliminare)
- Gli schemi grafici, redatti in scala opportuna e debitamente quotati, con
le necessarie differenziazioni in relazione alla dimensione, alla categoria
e alla tipologia dell'intervento, e tenendo conto della necessità di
includere le misure e gli interventi di cui all'articolo 21, comma 1, lett.
d) sono costituiti:
- per opere e lavori puntuali:
- dallo stralcio dello strumento di pianificazione paesaggistico territoriale
e del piano urbanistico generale o attuativo, sul quale sono indicate
la localizzazione dell'intervento da realizzare e le eventuali altre
localizzazioni esaminate;
- dalle planimetrie con le indicazioni delle curve di livello in scala
non inferiore a 1: 2.000, sulle quali sono riportati separatamente
le opere ed i lavori da realizzare e le altre eventuali ipotesi progettuali
esaminate;
- dagli schemi grafici e sezioni schematiche nel numero, nell'articolazione
e nelle scale necessarie a permettere l'individuazione di massima
di tutte le caratteristiche spaziali, tipologiche, funzionali e tecnologiche
delle opere e dei lavori da realizzare, integrati da tabelle relative
ai parametri da rispettare;
- per opere e lavori a rete:
- dalla corografia generale contenente l'indicazione dell'andamento
planimetrico delle opere e dei lavori da realizzare e gli eventuali
altri andamenti esaminati con riferimento all'orografia dell'area,
al sistema di trasporti e degli altri servizi esistenti, al reticolo
idrografico, all'ubicazione dei servizi esistenti in scala non inferiore
a 1:25.000. Se sono necessarie più corografie, va redatto anche
un quadro d'insieme in scala non inferiore a 1:100.000;
- dallo stralcio dello strumento di pianificazione paesaggistico territoriale
e del piano urbanistico generale o attuativo sul quale è indicato
il tracciato delle opere e dei lavori da realizzare e gli eventuali
altri tracciati esaminati. Se sono necessari più stralci, deve
essere redatto anche un quadro d'insieme in scala non inferiore a
1:25.000;
- dalle planimetrie con le indicazioni delle curve di livello, in
scala non inferiore a 1:5.000, sulle quali sono riportati separatamente
il tracciato delle opere e dei lavori da realizzare e gli eventuali
altri tracciati esaminati. Se sono necessarie più planimetrie,
deve essere redatto un quadro d'insieme in scala non inferiore a 1:10.000;
- dai profili longitudinali e trasversali altimetrici delle opere
e dei lavori da realizzare in scala non inferiore a 1:5.000/500, sezioni
tipo idriche, stradali e simili in scala non inferiore ad 1:100 nonché
uguali profili per le eventuali altre ipotesi progettuali esaminate;
- dalle indicazioni di massima, in scala adeguata, di tutti i manufatti
speciali che l'intervento richiede;
- dalle tabelle contenenti tutte le quantità caratteristiche
delle opere e dei lavori da realizzare.
- Sia per le opere ed i lavori puntuali che per le opere ed i lavori a rete,
il progetto preliminare specifica gli elaborati e le relative scale da adottare
in sede di progetto definitivo ed esecutivo, ferme restando le scale minime
previste nei successivi articoli. Le planimetrie e gli schemi grafici riportano
le indicazioni preliminari relative al soddisfacimento delle esigenze di cui
all'articolo 14, comma 7, della Legge.
Art. 23.
(Calcolo sommario della spesa)
- Il calcolo sommario della spesa è effettuato:
- per quanto concerne le opere o i lavori, applicando alle quantità
caratteristiche degli stessi, i corrispondenti costi standardizzati determinati
dall'Osservatorio dei lavori pubblici. In assenza di costi standardizzati,
applicando parametri desunti da interventi similari realizzati, ovvero
redigendo un computo metrico-estimativo di massima con prezzi unitari
ricavati dai prezziari o dai listini ufficiali vigenti nell'area interessata;
- per quanto concerne le ulteriori somme a disposizione della stazione
appaltante, attraverso valutazioni di massima effettuate in sede di accertamenti
preliminari a cura del responsabile del procedimento.
Art. 24.
(Capitolato speciale prestazionale del progetto preliminare)
- Il capitolato speciale prestazionale contiene:
- l'indicazione delle necessità funzionali, dei requisiti e delle
specifiche prestazioni che dovranno essere presenti nell'intervento in
modo che questo risponda alle esigenze della stazione appaltante e degli
utilizzatori, nel rispetto delle rispettive risorse finanziarie;
- la specificazione delle opere generali e delle eventuali opere specializzate
comprese nell'intervento con i relativi importi;
- una tabella degli elementi e sub-elementi in cui l'intervento è
suddivisibile, con l'indicazione dei relativi pesi normalizzati necessari
per l'applicazione della metodologia di determinazione dell'offerta economicamente
più vantaggiosa.
Sezione terza: Progetto definitivo
Art. 25.
(Documenti componenti il progetto definitivo)
- Il progetto definitivo, redatto sulla base delle indicazioni del progetto
preliminare approvato e di quanto emerso in sede di eventuale conferenza di
servizi, contiene tutti gli elementi necessari ai fini del rilascio della
concessione edilizia, dell'accertamento di conformità urbanistica o
di altro atto equivalente.
- Esso comprende:
- relazione descrittiva;
- relazioni geologica, geotecnica, idrologica, idraulica, sismica;
- relazioni tecniche specialistiche;
- rilievi planoaltimetrici e studio di inserimento urbanistico;
- elaborati grafici;
- studio di impatto ambientale ove previsto dalle vigenti normative ovvero
studio di fattibilità ambientale;
- calcoli preliminari delle strutture e degli impianti;
- disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici;
- piano particellare di esproprio;
- computo metrico estimativo;
- quadro economico.
- Quando il progetto definitivo è posto a base di gara ai sensi dell'articolo
19, comma 1, lettera b) della Legge ferma restando la necessità della
previa acquisizione della positiva valutazione di impatto ambientale se richiesta,
in sostituzione del disciplinare di cui all'articolo 32, il progetto è
corredato dallo schema di contratto e dal capitolato speciale d'appalto redatti
con le modalità indicate all'articolo 43. Il capitolato prevede, inoltre,
la sede di redazione e tempi della progettazione esecutiva, nonché
le modalità di controllo del rispetto da parte dell'affidatario delle
indicazioni del progetto definitivo.
- Gli elaborati grafici e descrittivi nonché i calcoli preliminari
sono sviluppati ad un livello di definizione tale che nella successiva progettazione
esecutiva non si abbiano apprezzabili differenze tecniche e di costo.
Art. 26.
(Relazione descrittiva del progetto definitivo)
- La relazione fornisce i chiarimenti atti a dimostrare la rispondenza del
progetto alle finalità dell'intervento, il rispetto del prescritto
livello qualitativo, dei conseguenti costi e dei benefici attesi.
- In particolare la relazione:
- descrive, con espresso riferimento ai singoli punti della relazione
illustrativa del progetto preliminare, i criteri utilizzati per le scelte
progettuali, gli aspetti dell'inserimento dell'intervento sul territorio,
le caratteristiche prestazionali e descrittive dei materiali prescelti,
nonché i criteri di progettazione delle strutture e degli impianti,
in particolare per quanto riguarda la sicurezza, la funzionalità
e l'economia di gestione;
- riferisce in merito a tutti gli aspetti riguardanti la topografia, la
geologia, l'idrologia, il paesaggio, l'ambiente e gli immobili di interesse
storico, artistico ed archeologico che sono stati esaminati e risolti
in sede di progettazione attraverso lo studio di fattibilità ambientale,
di cui all'art. 29, ove previsto, nonché attraverso i risultati
di apposite indagini e studi specialistici;
- indica le eventuali cave e discariche da utilizzare per la realizzazione
dell'intervento con la specificazione dell'avvenuta autorizzazione;
- indica le soluzioni adottate per il superamento delle barriere architettoniche;
- riferisce in merito all'idoneità delle reti esterne dei servizi
atti a soddisfare le esigenze connesse all'esercizio dell'intervento da
realizzare ed in merito alla verifica sulle interferenze delle reti aeree
e sotterranee con i nuovi manufatti;
- contiene le motivazioni che hanno indotto il progettista ad apportare
variazioni alle indicazioni contenute nel progetto preliminare;
- riferisce in merito alle eventuali opere di abbellimento artistico o
di valorizzazione architettonica;
- riferisce in merito al tempo necessario per la redazione del progetto
esecutivo eventualmente aggiornando quello indicato nel cronoprogramma
del progetto preliminare.
- Quando il progetto definitivo è posto a base di gara e riguarda interventi
complessi di cui all'articolo 2, comma 1, lettere h) ed i) la relazione deve
essere corredata da quanto previsto all'articolo 36, comma 3.
Art. 27.
(Relazioni geologica, geotecnica, idrologica e idraulica del progetto definitivo)
- La relazione geologica comprende, sulla base di specifiche indagini geologiche,
la identificazione delle formazioni presenti nel sito, lo studio dei tipi
litologici, della struttura e dei caratteri fisici del sottosuolo, definisce
il modello geologico-tecnico del sottosuolo, illustra e caratterizza gli aspetti
stratigrafici, strutturali, idrogeologici, geomorfologici, litotecnici e fisici
nonché il conseguente livello di pericolosità geologica e il
comportamento in assenza ed in presenza delle opere.
- La relazione geotecnica definisce, alla luce di specifiche indagini geotecniche,
il comportamento meccanico del volume di terreno influenzato, direttamente
o indirettamente, dalla costruzione del manufatto e che a sua volta influenzerà
il comportamento del manufatto stesso. Illustra inoltre i calcoli geotecnici
per gli aspetti che si riferiscono al rapporto del manufatto con il terreno.
- Le relazioni idrologica e idraulica riguardano lo studio delle acque meteoriche,
superficiali e sotterranee. Gli studi devono indicare le fonti dalle quali
provengono gli elementi elaborati ed i procedimenti usati nella elaborazione
per dedurre le grandezze di interesse.
Art. 28.
(Relazioni tecniche e specialistiche del progetto definitivo)
- Ove la progettazione implichi la soluzione di questioni specialistiche,
queste formano oggetto di apposite relazioni che definiscono le problematiche
e indicano le soluzioni da adottare in sede di progettazione esecutiva.
Art. 29.
(Studio di impatto ambientale e studio di fattibilità ambientale)
- Lo studio di impatto ambientale, ove previsto dalla normativa vigente,
è redatto secondo le norme tecniche che disciplinano la materia ed
è predisposto contestualmente al progetto definitivo sulla base dei
risultati della fase di selezione preliminare dello studio di impatto ambientale,
nonché dei dati e delle informazioni raccolte nell'ambito del progetto
stesso anche con riferimento alle cave e alle discariche.
- Lo studio di fattibilità ambientale, tenendo conto delle elaborazioni
a base del progetto definitivo, approfondisce e verifica le analisi sviluppate
nella fase di redazione del progetto preliminare, ed analizza e determina
le misure atte a ridurre o compensare gli effetti dell'intervento sull'ambiente
e sulla salute, ed a riqualificare e migliorare la qualità ambientale
e paesaggistica del contesto territoriale avuto riguardo agli esiti delle
indagini tecniche, alle caratteristiche dell'ambiente interessato dall'intervento
in fase di cantiere e di esercizio, alla natura delle attività e lavorazioni
necessarie all'esecuzione dell'intervento, e all'esistenza di vincoli sulle
aree interessate. Esso contiene tutte le informazioni necessarie al rilascio
delle prescritte autorizzazioni e approvazioni in materia ambientale.
Art. 30.
(Elaborati grafici del progetto definitivo)
- Gli elaborati grafici descrivono le principali caratteristiche dell'intervento
da realizzare. Essi individuano le caratteristiche delle fondazioni e sono
redatti nelle opportune scale in relazione al tipo di opera o di lavoro, puntuale
o a rete, da realizzare.
- Per i lavori e le opere puntuali i grafici sono costituiti, salva diversa
indicazione del progetto preliminare ed oltre a quelli già predisposti
con il medesimo progetto, da:
- stralcio dello strumento urbanistico generale o attuativo con l'esatta
indicazione dell'area interessata all'intervento;
- planimetria d'insieme in scala non inferiore a 1:500, con le indicazioni
delle curve di livello dell'area interessata all'intervento, con equidistanza
non superiore a cinquanta centimetri, delle strade, della posizione, sagome
e distacchi delle eventuali costruzioni confinanti e delle eventuali alberature
esistenti con la specificazione delle varie essenze;
- planimetria in scala non inferiore a 1:200, in relazione alla dimensione
dell'intervento, corredata da due o più sezioni atte ad illustrare
tutti i profili significativi dell'intervento, anche in relazione al terreno,
alle strade ed agli edifici circostanti, prima e dopo la realizzazione,
nella quale risultino precisati la superficie coperta di tutti i corpi
di fabbrica. Tutte le quote altimetriche relative sia al piano di campagna
originario sia alla sistemazione del terreno dopo la realizzazione dell'intervento,
sono riferite ad un caposaldo fisso. La planimetria riporta la sistemazione
degli spazi esterni indicando le recinzioni, le essenze arboree da porre
a dimora e le eventuali superfici da destinare a parcheggio; è
altresì integrata da una tabella riassuntiva di tutti gli elementi
geometrici del progetto: superficie dell'area, volume dell'edificio, superficie
coperta totale e dei singoli piani e ogni altro utile elemento;
- le piante dei vari livelli, nella scala prescritta dai regolamenti edilizi
o da normative specifiche e comunque non inferiore a 1:100 con l'indicazione
delle destinazioni d'uso, delle quote planimetriche e altimetriche e delle
strutture portanti. Le quote altimetriche sono riferite al caposaldo di
cui alla lettera c) ed in tutte le piante sono indicate le linee di sezione
di cui alla lettera e);
- almeno due sezioni, trasversale e longitudinale nella scala prescritta
da regolamenti edilizi o da normative specifiche e comunque non inferiore
a 1:100, con la misura delle altezze nette dei singoli piani, dello spessore
dei solai e della altezza totale dell'edificio. In tali sezioni è
altresì indicato l'andamento del terreno prima e dopo la realizzazione
dell'intervento, lungo le sezioni stesse, fino al confine ed alle eventuali
strade limitrofe. Tutte le quote altimetriche sono riferite allo stesso
caposaldo di cui alla lettera c);
- tutti i prospetti, a semplice contorno, nella scala prescritta da normative
specifiche e comunque non inferiore a 1:100 completi di riferimento alle
altezze e ai distacchi degli edifici circostanti, alle quote del terreno
e alle sue eventuali modifiche. Se l'edificio è adiacente ad altri
fabbricati, i disegni dei prospetti comprendono anche quelli schematici
delle facciate adiacenti;
- elaborati grafici nella diversa scala prescritta da normative specifiche
e comunque non inferiore a 1:200 atti ad illustrare il progetto strutturale
nei suoi aspetti fondamentali, in particolare per quanto riguarda le fondazioni;
- schemi funzionali e dimensionamento di massima dei singoli impianti,
sia interni che esterni;
- planimetrie e sezioni in scala non inferiore a 1:200, in cui sono riportati
i tracciati principali delle reti impiantistiche esterne e la localizzazione
delle centrali dei diversi apparati, con l'indicazione del rispetto delle
vigenti norme in materia di sicurezza, in modo da poterne determinare
il relativo costo.
- Le prescrizioni di cui al comma 2 si riferiscono agli edifici. Esse valgono
per gli altri lavori e opere puntuali per quanto possibile e con gli opportuni
adattamenti.
- Per interventi su opere esistenti, gli elaborati di cui al comma 2, lettere
c), d), e) ed f) indicano, con idonea rappresentazione grafica, le parti conservate,
quelle da demolire e quelle nuove.
- Per i lavori e le opere a rete i grafici sono costituiti, oltre che da quelli
già predisposti con il progetto preliminare, anche da:
- stralcio dello strumento urbanistico generale o attuativo con l'esatta
indicazione dei tracciati dell'intervento. Se sono necessari più
stralci è redatto anche un quadro d'insieme in scala non inferiore
a 1:25.000;
- planimetria in scala non inferiore a 1:2.000 con le indicazioni delle
curve di livello delle aree interessate dall'intervento, con equidistanza
non superiore a un metro, dell'assetto definitivo dell'intervento e delle
parti complementari. Se sono necessarie più planimetrie è
redatto anche un quadro d'insieme in scala non inferiore a 1:5.000;
- profili longitudinali in scala non inferiore a 1:200 per le altezze
e 1:2.000 per le lunghezze e sezioni trasversali;
- piante, sezioni e prospetti in scala non inferiore a 1:100 di tutte
le opere d'arte, manufatti e opere speciali comunque riconducibili ad
opere puntuali.
- Per ogni opera e lavoro, indipendentemente dalle tipologie e categorie,
gli elaborati grafici del progetto definitivo comprendono le opere ed i lavori
necessari per il rispetto delle esigenze di cui all'articolo 15, comma 7.
Art. 31.
(Calcoli preliminari delle strutture e degli impianti)
- I calcoli preliminari delle strutture e degli impianti devono consentirne
il dimensionamento e, per quanto riguarda le reti e le apparecchiature degli
impianti, anche la specificazione delle caratteristiche. I calcoli degli impianti
devono permettere, altresì, la definizione degli eventuali volumi tecnici
necessari.
Art. 32.
(Disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici del progetto
definitivo)
- Il disciplinare descrittivo e prestazionale precisa, sulla base delle specifiche
tecniche, tutti i contenuti prestazionali tecnici degli elementi previsti
nel progetto. Il disciplinare contiene, inoltre, la descrizione, anche sotto
il profilo estetico, delle caratteristiche, della forma e delle principali
dimensioni dell'intervento, dei materiali e di componenti previsti nel progetto.
Art. 33.
(Piano particellare di esproprio)
- Il piano particellare degli espropri, degli asservimenti e delle interferenze
con i servizi è redatto in base alle mappe catastali aggiornate, e
comprende anche le espropriazioni e gli asservimenti necessari per gli attraversamenti
e le deviazioni di strade e di corsi d'acqua.
- Sulle mappe catastali sono altresì indicate le eventuali zone di
rispetto o da sottoporre a vincolo in relazione a specifiche normative o ad
esigenze connesse alla categoria dell'intervento.
- Il piano è corredato dall'elenco delle ditte che in catasto risultano
proprietarie dell'immobile da espropriare, asservire o occupare temporaneamente
ed è corredato dell'indicazione di tutti i dati catastali nonché
delle superfici interessate.
- Per ogni ditta va inoltre indicata l'indennità presunta di espropriazione
e di occupazione temporanea determinata in base alle leggi e normative vigenti,
previo occorrendo apposito sopralluogo.
- Se l'incarico di acquisire l'area su cui insiste l'intervento da realizzare
è affidato all'appaltatore, questi ha diritto al rimborso di quanto
corrisposto a titolo di indennizzo ai proprietari espropriati, nonché
al pagamento delle eventuali spese legali sostenute se non sussistano ritardi
o responsabilità a lui imputabili.
Art. 34.
(Stima sommaria dell'intervento e delle espropriazioni del progetto definitivo)
- La stima sommaria dell'intervento consiste nel computo metrico estimativo,
redatto applicando alle quantità delle lavorazioni i prezzi unitari
dedotti dai prezziari della stazione appaltante o dai listini correnti nell'area
interessata.
- Per eventuali voci mancanti il relativo prezzo viene determinato:
- applicando alle quantità di materiali, mano d'opera, noli e trasporti,
necessari per la realizzazione delle quantità unitarie di ogni
voce, i rispettivi prezzi elementari dedotti da listini ufficiali o dai
listini delle locali camere di commercio ovvero, in difetto, dai prezzi
correnti di mercato;
- aggiungendo all'importo così determinato una percentuale per
le spese relative alla sicurezza;
- aggiungendo ulteriormente una percentuale variabile tra il 13 e il 15
per cento, a seconda della categoria e tipologia dei lavori, per spese
generali;
- aggiungendo infine una percentuale del 10 per cento per utile dell'appaltatore.
- In relazione alle specifiche caratteristiche dell'intervento il computo
metrico estimativo può prevedere le somme da accantonare per eventuali
lavorazioni in economia, da prevedere nel contratto d'appalto o da inserire
nel quadro economico tra quelle a disposizione della stazione appaltante.
- L'elaborazione della stima sommaria dell'intervento può essere effettuata
anche attraverso programmi di gestione informatizzata; se la progettazione
è affidata a progettisti esterni, i programmi devono essere preventivamente
accettati dalla stazione appaltante.
- Il risultato della stima sommaria dell'intervento e delle espropriazioni
confluisce in un quadro economico redatto secondo lo schema di cui all'articolo
17.
Sezione quarta: Progetto esecutivo
Art. 35.
(Documenti componenti il progetto esecutivo)
- Il progetto esecutivo costituisce la ingegnerizzazione di tutte le lavorazioni
e, pertanto, definisce compiutamente ed in ogni particolare architettonico,
strutturale ed impiantistico l'intervento da realizzare. Restano esclusi soltanto
i piani operativi di cantiere, i piani di approvvigionamenti, nonché
i calcoli e i grafici relativi alle opere provvisionali. Il progetto è
redatto nel pieno rispetto del progetto definitivo nonché delle prescrizioni
dettate in sede di rilascio della concessione edilizia o di accertamento di
conformità urbanistica, o di conferenza di servizi o di pronuncia di
compatibilità ambientale ovvero il provvedimento di esclusione delle
procedure, ove previsti. Il progetto esecutivo è composto dai seguenti
documenti:
- relazione generale;
- relazioni specialistiche;
- elaborati grafici comprensivi anche di quelli delle strutture, degli
impianti e di ripristino e miglioramento ambientale;
- calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti;
- piani di manutenzione dell'opera e delle sue parti;
- piani di sicurezza e di coordinamento;
- computo metrico estimativo definitivo e quadro economico;
- cronoprogramma;
- elenco dei prezzi unitari e eventuali analisi;
- quadro dell'incidenza percentuale della quantità di manodopera
per le diverse categorie di cui si compone l'opera o il lavoro;
- schema di contratto e capitolato speciale di appalto.
Art. 36.
(Relazione generale del progetto esecutivo)
- La relazione generale del progetto esecutivo descrive in dettaglio, anche
attraverso specifici riferimenti agli elaborati grafici e alle prescrizioni
del capitolato speciale d'appalto, i criteri utilizzati per le scelte progettuali
esecutive, per i particolari costruttivi e per il conseguimento e la verifica
dei prescritti livelli di sicurezza e qualitativi. Nel caso in cui il progetto
prevede l'impiego di componenti prefabbricati, la relazione precisa le caratteristiche
illustrate negli elaborati grafici e le prescrizioni del capitolato speciale
d'appalto riguardanti le modalità di presentazione e di approvazione
dei componenti da utilizzare.
- La relazione generale contiene l'illustrazione dei criteri seguiti e delle
scelte effettuate per trasferire sul piano contrattuale e sul piano costruttivo
le soluzioni spaziali, tipologiche, funzionali, architettoniche e tecnologiche
previste dal progetto definitivo approvato; la relazione contiene inoltre
la descrizione delle indagini, rilievi e ricerche effettuati al fine di ridurre
in corso di esecuzione la possibilità di imprevisti.
- La relazione generale dei progetti riguardanti gli interventi complessi
di cui all'articolo 2, comma 1, lettere h) ed i), è corredata:
- da una rappresentazione grafica di tutte le attività costruttive
suddivise in livelli gerarchici dal più generale oggetto del progetto
fino alle più elementari attività gestibili autonomamente
dal punto di vista delle responsabilità, dei costi e dei tempi;
- da un diagramma che rappresenti graficamente la pianificazione delle
lavorazioni nei suoi principali aspetti di sequenza logica e temporale,
ferma restando la prescrizione all'impresa, in sede di capitolato speciale
d'appalto, dell'obbligo di presentazione di un programma di esecuzione
delle lavorazioni riguardante tutte le fasi costruttive intermedie, con
la indicazione dell'importo dei vari stati di avanzamento dell'esecuzione
dell'intervento alle scadenze temporali contrattualmente previste.
Art. 37.
(Relazioni specialistiche)
- Le relazioni geologica, geotecnica, idrologica e idraulica illustrano puntualmente,
sulla base del progetto definitivo, le soluzioni adottate.
- Per gli interventi di particolare complessità, per i quali si sono
rese necessarie, nell'ambito del progetto definitivo, relazioni specialistiche,
queste sono sviluppate in modo da definire in dettaglio gli aspetti inerenti
alla esecuzione e alla manutenzione degli impianti tecnologici e di ogni altro
aspetto dell'intervento o del lavoro, compreso quello relativo alle opere
a verde.
- Le relazioni contengono l'illustrazione di tutte le problematiche esaminate
e delle verifiche analitiche effettuate in sede di progettazione esecutiva.
Art. 38.
(Elaborati grafici del progetto esecutivo)
- Gli elaborati grafici esecutivi, eseguiti con i procedimenti più
idonei, sono costituiti:
- dagli elaborati che sviluppano nelle scale ammesse o prescritte, tutti
gli elaborati grafici del progetto definitivo;
- dagli elaborati che risultino necessari all'esecuzione delle opere o
dei lavori sulla base degli esiti, degli studi e di indagini eseguite
in sede di progettazione esecutiva;
- dagli elaborati di tutti i particolari costruttivi;
- dagli elaborati atti ad illustrare le modalità esecutive di dettaglio;
- dagli elaborati di tutte le lavorazioni che risultano necessarie per
il rispetto delle prescrizioni disposte dagli organismi competenti in
sede di approvazione dei progetti preliminari, definitivi o di approvazione
di specifici aspetti dei progetti;
- dagli elaborati di tutti i lavori da eseguire per soddisfare le esigenza
di cui all'articolo 15, comma 7;
- dagli elaborati atti a definire le caratteristiche dimensionali, prestazionali
e di assemblaggio dei componenti prefabbricati.
- Gli elaborati sono comunque redatti in scala non inferiore al doppio di
quelle del progetto definitivo, o comunque in modo da consentire all'esecutore
una sicura interpretazione ed esecuzione dei lavori in ogni loro elemento.
Art. 39.
(Calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti)
- I calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti, nell'osservanza delle
rispettive normative vigenti, possono essere eseguiti anche mediante utilizzo
di programmi informatici.
- I calcoli esecutivi delle strutture consentono la definizione e il dimensionamento
delle stesse in ogni loro aspetto generale e particolare, in modo da escludere
la necessità di variazioni in corso di esecuzione.
- I calcoli esecutivi degli impianti sono eseguiti con riferimento alle condizioni
di esercizio, alla destinazione specifica dell'intervento e devono permettere
di stabilire e dimensionare tutte le apparecchiature, condutture, canalizzazioni
e qualsiasi altro elemento necessario per la funzionalità dell'impianto
stesso, nonché consentire di determinarne il prezzo.
- La progettazione esecutiva delle strutture e degli impianti è effettuata
unitamente alla progettazione esecutiva delle opere civili al fine di prevedere
esattamente ingombri, passaggi, cavedi, sedi, attraversamenti e simili e di
ottimizzare le fasi di realizzazione.
- I calcoli delle strutture e degli impianti, comunque eseguiti, sono accompagnati
da una relazione illustrativa dei criteri e delle modalità di calcolo
che ne consentano una agevole lettura e verificabilità.
- Il progetto esecutivo delle strutture comprende:
- elaborati grafici di insieme (carpenterie, profili e sezioni) in scala
non inferiore ad 1:50, e gli elaborati grafici di dettaglio in scala non
inferiore ad 1:10, contenenti fra l'altro:
- per le strutture in cemento armato o in cemento armato precompresso:
i tracciati dei ferri di armatura con l'indicazione delle sezioni
e delle misure parziali e complessive, nonché i tracciati delle
armature per la precompressione; resta esclusa soltanto la compilazione
delle distinte di ordinazione a carattere organizzativo di cantiere;
- per le strutture metalliche o lignee: tutti i profili e i particolari
relativi ai collegamenti, completi nella forma e spessore delle piastre,
del numero e posizione di chiodi e bulloni, dello spessore, tipo,
posizione e lunghezza delle saldature; resta esclusa soltanto la compilazione
dei disegni di officina e delle relative distinte pezzi;
- per le strutture murarie: tutti gli elementi tipologici e dimensionali
atti a consentirne l'esecuzione.
- la relazione di calcolo contenente:
- l'indicazione delle norme di riferimento;
- la specifica della qualità e delle caratteristiche meccaniche
dei materiali e delle modalità di esecuzione qualora necessarie;
- l'analisi dei carichi per i quali le strutture sono state dimensionate;
- le verifiche statiche.
- Nelle strutture che si identificano con l'intero intervento, quali ponti,
viadotti, pontili di attracco, opere di sostegno delle terre e simili, il
progetto esecutivo deve essere completo dei particolari esecutivi di tutte
le opere integrative.
- Il progetto esecutivo degli impianti comprende:
- gli elaborati grafici di insieme, in scala ammessa o prescritta e comunque
non inferiore ad 1:50, e gli elaborati grafici di dettaglio, in scala
non inferiore ad 1:10, con le notazioni metriche necessarie;
- l'elencazione descrittiva particolareggiata delle parti di ogni impianto
con le relative relazioni di calcolo;
- la specificazione delle caratteristiche funzionali e qualitative dei
materiali, macchinari ed apparecchiature.
Art. 40.
(Piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti)
- Il piano di manutenzione è il documento complementare al progetto
esecutivo che prevede, pianifica e programma, tenendo conto degli elaborati
progettuali esecutivi effettivamente realizzati, l'attività di manutenzione
dell'intervento al fine di mantenerne nel tempo la funzionalità, le
caratteristiche di qualità, l'efficienza ed il valore economico.
- Il piano di manutenzione assume contenuto differenziato in relazione all'importanza
e alla specificità dell'intervento, ed è costituito dai seguenti
documenti operativi:
- il manuale d'uso;
- il manuale di manutenzione;
- il programma di manutenzione.
- Il manuale d'uso si riferisce all'uso delle parti più importanti
del bene, ed in particolare degli impianti tecnologici. Il manuale contiene
l'insieme delle informazioni atte a permettere all'utente di conoscere le
modalità di fruizione del bene, nonché tutti gli elementi necessari
per limitare quanto più possibile i danni derivanti da un'utilizzazione
impropria, per consentire di eseguire tutte le operazioni atte alla sua conservazione
che non richiedono conoscenze specialistiche e per riconoscere tempestivamente
fenomeni di deterioramento anomalo al fine di sollecitare interventi specialistici.
- Il manuale d'uso contiene le seguenti informazioni:
- la collocazione nell'intervento delle parti menzionate;
- la rappresentazione grafica;
- la descrizione;
- le modalità di uso corretto.
- Il manuale di manutenzione si riferisce alla manutenzione delle parti più
importanti del bene ed in particolare degli impianti tecnologici. Esso fornisce,
in relazione alle diverse unità tecnologiche, alle caratteristiche
dei materiali o dei componenti interessati, le indicazioni necessarie per
la corretta manutenzione nonché per il ricorso ai centri di assistenza
o di servizio.
- Il manuale di manutenzione contiene le seguenti informazioni:
- la collocazione nell'intervento delle parti menzionate;
- la rappresentazione grafica;
- la descrizione delle risorse necessarie per l'intervento manutentivo;
- il livello minimo delle prestazioni;
- le anomalie riscontrabili;
- le manutenzioni eseguibili direttamente dall'utente;
- le manutenzioni da eseguire a cura di personale specializzato.
- Il programma di manutenzione prevede un sistema di controlli e di interventi
da eseguire, a cadenze temporalmente o altrimenti prefissate, al fine di una
corretta gestione del bene e delle sue parti nel corso degli anni. Esso si
articola secondo tre sottoprogrammi:
- il sottoprogramma delle prestazioni, che prende in considerazione, per
classe di requisito, le prestazioni fornite dal bene e dalle sue parti
nel corso del suo ciclo di vita;
- il sottoprogramma dei controlli, che definisce il programma delle verifiche
e dei controlli al fine di rilevare il livello prestazionale (qualitativo
e quantitativo) nei successivi momenti della vita del bene, individuando
la dinamica della caduta delle prestazioni aventi come estremi il valore
di collaudo e quello minimo di norma;
- il sottoprogramma degli interventi di manutenzione, che riporta in ordine
temporale i differenti interventi di manutenzione, al fine di fornire
le informazioni per una corretta conservazione del bene.
- Il programma di manutenzione, il manuale d'uso ed il manuale di manutenzione
redatti in fase di progettazione sono sottoposti a cura del direttore dei
lavori, al termine della realizzazione dell'intervento, al controllo ed alla
verifica di validità, con gli eventuali aggiornamenti resi necessari
dai problemi emersi durante l'esecuzione dei lavori.
- Il piano di manutenzione è redatto a corredo dei:
- progetti affidati dopo sei mesi dalla data di entrata in vigore del
presente regolamento, se relativi a lavori di importo pari o superiore
a 35.000.000 di Euro;
- progetti affidati dopo dodici mesi dalla data di entrata in vigore del
presente regolamento, se relativi a lavori di importo pari o superiore
a 25.000.000 di Euro;
- progetti affidati dopo diciotto mesi dalla data di entrata in vigore
del presente regolamento, se relativi a lavori di importo pari o superiore
a 10.000.000 di Euro, e inferiore a 25.000.000 di Euro;
- progetti affidati dopo ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore
del presente regolamento, se relativi a lavori di importo inferiore a
10.000.000 di Euro, fatto salvo il potere di deroga del responsabile del
procedimento, ai sensi dell'articolo 16, comma 2, della Legge.
Art. 41.
(Piani di sicurezza e di coordinamento)
- I piani di sicurezza e di coordinamento sono i documenti complementari
al progetto esecutivo che prevedono l'organizzazione delle lavorazioni atta
a prevenire o ridurre i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori.
La loro redazione comporta, con riferimento alle varie tipologie di lavorazioni,
individuazione, l'analisi e la valutazione dei rischi intrinseci al particolare
procedimento di lavorazione connessi a congestione di aree di lavorazioni
e dipendenti da sovrapposizione di fasi di lavorazioni.
- I piani sono costituiti da una relazione tecnica contenente le coordinate
e la descrizione dell'intervento e delle fasi del procedimento attuativo,
la individuazione delle caratteristiche delle attività lavorative con
la specificazione di quelle critiche, la stima della durata delle lavorazioni,
e da una relazione contenente la individuazione, l'analisi e la valutazione
dei rischi in rapporto alla morfologia del sito, alla pianificazione e programmazione
delle lavorazioni, alla presenza contemporanea di più soggetti prestatori
d'opera, all'utilizzo di sostanze pericolose e ad ogni altro elemento utile
a valutare oggettivamente i rischi per i lavoratori. I piani sono integrati
da un disciplinare contenente le prescrizioni operative atte a garantire il
rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e per la tutela della
salute dei lavoratori e da tutte le informazioni relative alla gestione del
cantiere. Tale disciplinare comprende la stima dei costi per dare attuazione
alle prescrizioni in esso contenute.
Art. 42.
(Cronoprogramma)
- Il progetto esecutivo è corredato dal cronoprogramma delle lavorazioni,
redatto al fine di stabilire in via convenzionale, nel caso di lavori compensati
a prezzo chiuso, l'importo degli stessi da eseguire per ogni anno intero decorrente
dalla data della consegna.
- Nei casi di appalto-concorso e di appalto di progettazione esecutiva ed
esecuzione, il cronoprogramma è presentato dall'appaltatore unitamente
all'offerta.
- Nel calcolo del tempo contrattuale deve tenersi conto della prevedibile
incidenza dei giorni di andamento stagionale sfavorevole.
- Nel caso di sospensione o di ritardo dei lavori per fatti imputabili all'impresa,
resta fermo lo sviluppo esecutivo risultante dal cronoprogramma.
Art. 43.
(Elenco dei prezzi unitari)
- Per la redazione dei computi metrico-estimativi facenti parte integrante
dei progetti esecutivi, vengono utilizzati i prezzi adottati per il progetto
definitivo, secondo quanto specificato all'articolo 34, integrati, ove necessario,
da nuovi prezzi redatti con le medesime modalità.
Art. 44.
(Computo metrico-estimativo definitivo e quadro economico)
- Il computo metrico-estimativo del progetto esecutivo costituisce l'integrazione
e l'aggiornamento della stima sommaria dei lavori redatta in sede di progetto
definitivo, nel rispetto degli stessi criteri e delle stesse indicazioni precisati
all'articolo 43.
- Il computo metrico-estimativo viene redatto applicando alle quantità
delle lavorazioni, dedotte dagli elaborati grafici del progetto esecutivo,
i prezzi dell'elenco di cui all'articolo 43.
- Nel quadro economico redatto secondo l'articolo 17 confluiscono:
- il risultato del computo metrico estimativo dei lavori, comprensivi
delle opere di cui all'articolo 15, comma 7;
- l'accantonamento in misura non superiore al 10 per cento per imprevisti
e per eventuali lavori in economia;
- l'importo dei costi di acquisizione o di espropriazione di aree o immobili,
come da piano particellare allegato al progetto;
- tutti gli ulteriori costi relativi alle varie voci riportate all'articolo
17.
Art. 45.
(Schema di contratto e Capitolato speciale d'appalto)
- Lo schema di contratto contiene, per quanto non disciplinato dal presente
regolamento e dal capitolato generale d'appalto, le clausole dirette a regolare
il rapporto tra stazione appaltante e impresa, in relazione alle caratteristiche
dell'intervento con particolare riferimento a:
- termini di esecuzione e penali;
- programma di esecuzione dei lavori;
- sospensioni o riprese dei lavori;
- oneri a carico dell'appaltatore;
- contabilizzazione dei lavori a misura, a corpo;
- liquidazione dei corrispettivi;
- controlli;
- specifiche modalità e termini di collaudo;
- modalità di soluzione delle controversie.
- Allo schema di contratto è allegato il capitolato speciale, che riguarda
le prescrizioni tecniche da applicare all'oggetto del singolo contratto.
- Il capitolato speciale d'appalto è diviso in due parti, l'una contenente
la descrizione delle lavorazioni e l'altra la specificazione delle prescrizioni
tecniche; esso illustra in dettaglio:
- nella prima parte tutti gli elementi necessari per una compiuta definizione
tecnica ed economica dell'oggetto dell'appalto, anche ad integrazione
degli aspetti non pienamente deducibili dagli elaborati grafici del progetto
esecutivo;
- nella seconda parte le modalità di esecuzione e le norme di misurazione
di ogni lavorazione, i requisiti di accettazione di materiali e componenti,
le specifiche di prestazione e le modalità di prove nonché,
ove necessario, in relazione alle caratteristiche dell'intervento, l'ordine
da tenersi nello svolgimento di specifiche lavorazioni; nel caso in cui
il progetto prevede l'impiego di componenti prefabbricati, ne vanno precisate
le caratteristiche principali, descrittive e prestazionali, la documentazione
da presentare in ordine all'omologazione e all'esito di prove di laboratorio
nonché le modalità di approvazione da parte del direttore
dei lavori, sentito il progettista, per assicurarne la rispondenza alle
scelte progettuali.
- Nel caso di interventi complessi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera
h), il capitolato contiene, altresì, l'obbligo per l'aggiudicatario
di redigere un documento (piano di qualità di costruzione e di installazione),
da sottoporre alla approvazione della direzione dei lavori, che prevede, pianifica
e programma le condizioni, sequenze, modalità, strumentazioni, mezzi
d'opera e fasi delle attività di controllo da svolgersi nella fase
esecutiva. A tal fine il capitolato suddivide tutte le lavorazioni previste
in tre classi di importanza : critica, importante, comune. Appartengono alla
classe:
- critica le strutture o loro parti nonché gli impianti o loro
componenti correlabili, anche indirettamente, con la sicurezza delle prestazioni
fornite nel ciclo di vita utile dell'intervento;
- importante le strutture o loro parti nonché gli impianti o loro
componenti correlabili, anche indirettamente, con la regolarità
delle prestazioni fornite nel ciclo di vita utile dell'intervento ovvero
qualora siano di onerosa sostituibilità o di rilevante costo;
- comune tutti i componenti e i materiali non compresi nelle classi precedenti.
- La classe di importanza è tenuta in considerazione:
- nell'approvvigionamento dei materiali da parte dell'aggiudicatario
e quindi dei criteri di qualifica dei propri fornitori;
- nella identificazione e rintracciabilità dei materiali;
- nella valutazione delle non conformità.
- Per gli interventi il cui corrispettivo è previsto a corpo ovvero
per la parte a corpo di un intervento il cui corrispettivo è previsto
a corpo e a misura, il capitolato speciale d'appalto indica, per ogni gruppo
delle lavorazioni complessive dell'intervento ritenute omogenee, il relativo
importo e la sua aliquota percentuale riferita all'ammontare complessivo dell'intervento.
Tali importi e le correlate aliquote sono dedotti in sede di progetto esecutivo
dal computo metrico-estimativo. Al fine del pagamento in corso d'opera i suddetti
importi e aliquote possono essere indicati anche disaggregati nelle loro componenti
principali. I pagamenti in corso d'opera sono determinati sulla base delle
aliquote percentuali così definite, di ciascuna delle quali viene contabilizzata
la quota parte effettivamente eseguita.
- Per gli interventi il cui corrispettivo è previsto a misura, il capitolato
speciale d'appalto precisa l'importo di ciascuno dei gruppi delle lavorazioni
complessive dell'opera o del lavoro ritenute omogenee, desumendolo dal computo
metrico-estimativo.
- Ai fini della disciplina delle varianti e degli interventi disposti dal
direttore dei lavori ai sensi dell'articolo 25, comma 3, primo periodo della
Legge, la verifica dell'incidenza delle eventuali variazioni è desunta
dagli importi netti dei gruppi di lavorazione ritenuti omogenei definiti con
le modalità di cui ai commi 6 e 7.
- Per i lavori il cui corrispettivo è in parte a corpo e in parte a
misura, la parte liquidabile a misura riguarda le lavorazioni per le quali
in sede di progettazione risulta eccessivamente oneroso individuare in maniera
certa e definita le rispettive quantità. Tali lavorazioni sono indicate
nel provvedimento di approvazione della progettazione esecutiva con puntuale
motivazione di carattere tecnico e con l'indicazione dell'importo sommario
del loro valore presunto e della relativa incidenza sul valore complessivo
assunto a base d'asta.
- Il capitolato speciale d'appalto prescrive l'obbligo per l'impresa di presentare,
prima dell'inizio dei lavori, un programma esecutivo, anche indipendente dal
cronoprogramma di cui all'art. 42 comma 1, nel quale sono riportate, per ogni
lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l'ammontare
presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle date contrattualmente
stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento. È in facoltà
prescrivere, in sede di capitolato speciale d'appalto, eventuali scadenze
differenziate di varie lavorazioni in relazione a determinate esigenze.
Sezione quinta: verifiche e validazione dei progetti, acquisizione dei
pareri e approvazione dei progetti
Art. 46.
(Verifica del progetto preliminare)
- Ai sensi dell'articolo 16, comma 6, della Legge i progetti preliminari sono
sottoposti, a cura del responsabile del procedimento ed alla presenza dei
progettisti, ad una verifica in rapporto alla tipologia, alla categoria, all'entità
e all'importanza dell'intervento.
- La verifica è finalizzata ad accertare la qualità concettuale,
sociale, ecologica, ambientale ed economica della soluzione progettuale prescelta
e la sua conformità alle specifiche disposizioni funzionali, prestazionali
e tecniche contenute nel documento preliminare alla progettazione, e tende
all'obiettivo di ottimizzare la soluzione progettuale prescelta.
- La verifica comporta il controllo della coerenza esterna tra la soluzione
progettuale prescelta e il contesto socio economico e ambientale in cui l'intervento
progettato si inserisce, il controllo della coerenza interna tra gli elementi
o componenti della soluzione progettuale prescelta e del rispetto dei criteri
di progettazione indicati nel presente regolamento, la valutazione dell'efficacia
della soluzione progettuale prescelta sotto il profilo della sua capacità
di conseguire gli obiettivi attesi, ed infine la valutazione dell'efficienza
della soluzione progettuale prescelta intesa come capacità di ottenere
il risultato atteso minimizzando i costi di realizzazione, gestione e manutenzione.
Art. 47.
(Validazione del progetto)
- Prima della approvazione, il responsabile del procedimento procede in contraddittorio
con i progettisti a verificare la conformità del progetto esecutivo
alla normativa vigente ed al documento preliminare alla progettazione. In
caso di appalto integrato la verifica ha ad oggetto il progetto definitivo.
- La validazione riguarda fra l'altro:
- la corrispondenza dei nominativi dei progettisti a quelli titolari dell'affidamento
e la sottoscrizione dei documenti per l'assunzione delle rispettive responsabilità;
- la completezza della documentazione relativa agli intervenuti accertamenti
di fattibilità tecnica, amministrativa ed economica dell'intervento;
- l'esistenza delle indagini, geologiche, geotecniche e, ove necessario,
archeologiche nell'area di intervento e la congruenza dei risultati di
tali indagini con le scelte progettuali;
- la completezza, adeguatezza e chiarezza degli elaborati progettuali,
grafici, descrittivi e tecnico-economici, previsti dal regolamento;
- l'esistenza delle relazioni di calcolo delle strutture e degli impianti
e la valutazione dell'idoneità dei criteri adottati;
- l'esistenza dei computi metrico-estimativi e la verifica della corrispondenza
agli elaborati grafici, descrittivi ed alle prescrizioni capitolari;
- la rispondenza delle scelte progettuali alle esigenze di manutenzione
e gestione;
- l'effettuazione della valutazione di impatto ambientale, ovvero della
verifica di esclusione dalle procedure, ove prescritte;
- l'esistenza delle dichiarazioni in merito al rispetto delle prescrizioni
normative, tecniche e legislative comunque applicabili al progetto;
- l'acquisizione di tutte le approvazioni ed autorizzazioni di legge,
necessarie ad assicurare l'immediata cantierabilità del progetto;
- il coordinamento tra le prescrizioni del progetto e le clausole dello
schema di contratto e del capitolato speciale d'appalto nonché
la verifica della rispondenza di queste ai canoni della legalità.
Art. 48.
(Modalità delle verifiche e della validazione)
- Le verifiche di cui agli articoli 46 e 47 sono demandate al responsabile
del procedimento che vi provvede direttamente con il supporto tecnico dei
propri uffici, oppure nei casi di accertata carenza di adeguate professionalità
avvalendosi del supporto degli organismi di controllo di cui all'articolo
30, comma 6, della Legge, individuati secondo le procedure e con le modalità
previste dalla normativa vigente in materia di appalto di servizi. Le risultanze
delle verifiche sono riportate in verbali sottoscritti da tutti i partecipanti.
- Gli affidatari delle attività di supporto non possono espletare incarichi
di progettazione e non possono partecipare neppure indirettamente agli appalti,
alle concessioni ed ai relativi subappalti e cottimi con riferimento ai lavori
per i quali abbiano svolto le predette attività.
- Gli oneri economici inerenti allo svolgimento dei servizi di cui al comma
fanno carico agli stanziamenti previsti per la realizzazione dei singoli lavori.
Art. 49.
(Acquisizione dei pareri e approvazione dei progetti)
- La conferenza dei servizi si svolge dopo l'acquisizione dei pareri tecnici
necessari alla definizione di tutti gli aspetti del progetto. La conferenza
dei servizi procede a nuovo esame del progetto dopo che siano state apportate
le modifiche eventualmente richieste, e dopo che su di esse sono intervenuti
i necessari pareri tecnici.
- Terminata la verifica di cui all'articolo 47 e svolta la conferenza di servizi,
ciascuna amministrazione aggiudicatrice procede alla approvazione del progetto
secondo i modi e i tempi stabiliti dal proprio ordinamento.
- In caso di opere o lavori sottoposti a valutazione di impatto ambientale
si procede in ogni caso secondo quanto previsto dall'ultimo periodo dell'articolo
7, comma 8, della Legge.
TITOLO IV
AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ATTINENTI ALL'ARCHITETTURA E ALL'INGEGNERIA
Capo I - Disposizioni generali
Art. 50.
(Ambito di applicazione)
- Quando ricorre una delle situazioni previste dall'articolo 17, comma 4,
della Legge, le stazioni appaltanti affidano ai soggetti di cui all'articolo
17, comma 1, lettere d), e), f) e g) della Legge i servizi attinenti all'architettura
ed all'ingegneria anche integrata e gli altri servizi tecnici concernenti
la redazione del progetto preliminare, del progetto definitivo ed esecutivo
nonché le attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione
(seguivano alcune parole non ammesse al "Visto"
della Corte dei conti), secondo le procedure e con le modalità
previste dalle disposizioni del presente titolo.
- Gli importi degli interventi progettati anteriormente alla data di pubblicazione
dei bandi sono aggiornati secondo le variazioni accertate dall'ISTAT relative
al costo di costruzione di un edificio residenziale.
- Ai fini del presente titolo si intendono per:
- prestazioni professionali speciali: le prestazioni previste dalle vigenti
tariffe professionali non ricomprese in quelle considerate normali;
- prestazioni accessorie: le prestazioni professionali non previste dalle
vigenti tariffe.
Art. 51.
(Limiti alla partecipazione alle gare)
- È fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla medesima gara
per l'affidamento di un appalto di servizi di cui all'articolo 50, in più
di un'associazione temporanea ovvero di partecipare singolarmente e quali
componenti di una associazione temporanea.
- Il medesimo divieto sussiste per i liberi professionisti qualora partecipi
alla stessa gara, sotto qualsiasi forma, una società di professionisti
o una società di ingegneria delle quali il professionista è
amministratore, socio, dipendente o collaboratore coordinato e continuativo.
- La violazione di tali divieti comporta l'esclusione dalla gara di entrambi
i concorrenti.
- Nel caso di stazioni appaltanti di dimensione nazionale la cui struttura
è articolata su base locale l'ambito territoriale previsto dall'articolo
18, comma 2-ter della Legge si riferisce alle singole articolazioni territoriali.
- Ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della Legge, i raggruppamenti temporanei
previsti dallo stesso articolo 17, comma 1, lettera g) devono prevedere la
presenza di un professionista abilitato da meno di cinque anni all'esercizio
della professione secondo le norme dello stato membro dell'Unione Europea
di residenza.
Art. 52.
(Esclusione dalle gare di affidamento dei servizi di architettura e di ingegneria)
- Sono esclusi dalle procedure di affidamento dei servizi disciplinati dal
presente titolo e non possono stipulare i relativi contratti i soggetti di
cui all'articolo 17, comma 1, lettere d), e), f) e g), della Legge che si
trovino nelle condizioni previste dall'articolo 12 del decreto legislativo
17 marzo 1995, n. 157, così come da ultimo modificato dal decreto legislativo
25 febbraio 2000, n. 65, che disciplina gli affidamenti di appalti pubblici
di servizi.
- (Comma non ammesso al "Visto" della Corte dei
conti)
(Articolo così modificato con D.P.R. 30 agosto 2000
n. 412)
Art. 53.
(Requisiti delle società di ingegneria)
- Ai fini dell'affidamento dei servizi disciplinati dal presente titolo,
le società di ingegneria sono tenute a disporre di almeno un direttore
tecnico, con funzioni di collaborazione alla definizione degli indirizzi strategici
della società e di collaborazione e controllo sulle prestazioni svolte
dai tecnici incaricati delle progettazioni, che sia ingegnere o architetto
o laureato in una disciplina tecnica attinente all'attività prevalente
svolta dalla società, abilitato all'esercizio della professione da
almeno 10 anni nonché iscritto, al momento dell'assunzione dell'incarico,
al relativo albo professionale previsto dai vigenti ordinamenti ovvero abilitato
all'esercizio della professione secondo le norme dei paesi dell'Unione Europea
cui appartiene il soggetto. Al direttore tecnico o ad altro ingegnere o architetto
da lui dipendente abilitato all'esercizio della professione, ed iscritto al
relativo albo professionale, la società delega il compito di approvare
e controfirmare gli elaborati tecnici inerenti alle prestazioni oggetto dell'affidamento;
l'approvazione e la firma degli elaborati comportano la solidale responsabilità
civile del direttore tecnico o del delegato con la società di ingegneria
nei confronti della stazione appaltante.
- Il direttore tecnico è formalmente consultato dall'organo di amministrazione
della società ogniqualvolta vengono definiti gli indirizzi relativi
all'attività di progettazione, si decidono le partecipazioni a gare
per affidamento di incarichi o a concorsi di idee o di progettazione, e comunque
si quando si trattano in generale questioni relative allo svolgimento di studi
di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni, direzioni dei
lavori, valutazioni di congruità tecnico-economica e studi di impatto
ambientale.
- Le società di ingegneria predispongono e aggiornano l'organigramma
dei soci, dei dipendenti o dei collaboratori coordinati e continuativi direttamente
impiegati nello svolgimento di funzioni professionali e tecniche, nonché
di controllo della qualità. L'organigramma riporta, altresì,
l'indicazione delle specifiche competenze e responsabilità. Se la società
svolge anche attività diverse dalle prestazioni ai servizi di cui all'articolo
50, nell'organigramma sono indicate la struttura organizzativa e le capacità
professionali espressamente dedicate alla suddetta prestazione di servizi.
I relativi costi sono evidenziati in apposito allegato al conto economico.
L'organigramma e le informazioni di cui sopra, nonché ogni loro successiva
variazione, sono comunicate entro 30 giorni all'Autorità. La verifica
delle capacità economiche finanziarie e tecnico-organizzative della
società ai fini della partecipazione alle gare per gli affidamenti
di servizi si riferisce alla sola parte della struttura dedicata alla progettazione.
L'indicazione delle attività diverse da quelle appartenenti ai servizi
di natura tecnica sono comunicate all'Autorità.
Art. 54.
(Requisiti delle società professionali)
- Le società professionali, predispongono e aggiornano l'organigramma
dei soci, dei dipendenti o dei collaboratori coordinati e continuativi impiegati
nello svolgimento di funzioni professionali e tecniche e di controllo della
qualità. L'organigramma riporta altresì, l'indicazione delle
specifiche competenze e responsabilità. Le società professionali
sono tenute agli obblighi di comunicazione imposti dall'articolo 53.
Art. 55.
(Commissioni giudicatrici)
- La commissione giudicatrice per il concorso di idee, per il concorso di
progettazione e per gli appalti di servizi è composta da un numero
di membri tecnici non inferiore a tre, esperti nella materia oggetto del concorso
o dell'appalto, di cui almeno uno dipendente della stazione appaltante.
- Alla spesa per i compensi e i rimborsi spettanti alla commissione giudicatrice
si fa fronte mediante l'utilizzazione delle somme di cui all'articolo 18,
comma 2-bis, della Legge.
Art. 56.
(Penali)
- I disciplinari di affidamento dei servizi di progettazione e delle attività
ad essa connesse precisano le penali da applicare nel caso di ritardato adempimento
degli obblighi contrattuali.
- I termini di adempimento delle prestazioni sono stabiliti dal responsabile
del procedimento in relazione alla tipologia, alla categoria, all'entità
ed alla complessità dell'intervento, nonché al suo livello qualitativo.
- Le penali da applicare ai soggetti incaricati della progettazione o delle
attività a questa connesse sono stabilite dal responsabile del procedimento,
in sede di redazione del documento preliminare alla progettazione, in misura
giornaliera compresa tra lo 0,5 per mille e l'1 per mille del corrispettivo
professionale, e comunque complessivamente non superiore al 10 per cento,
da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate all'eventuale
ritardo.
- Quando la disciplina contrattuale prevede l'esecuzione della prestazione
articolata in più parti, nel caso di ritardo rispetto ai termini di
una o più di tali parti le penali di cui ai commi precedenti si applicano
ai rispettivi importi.
Capo II - Concorso di idee
Art. 57.
(Modalità di espletamento)
- Il concorso di idee è espletato con le modalità del pubblico
incanto, ed è preceduto da pubblicità secondo la disciplina
di cui all'articolo 80, comma 2, qualora l'importo complessivo dei premi sia
pari o superiore al controvalore in Euro di 200.000 DSP, e all'articolo 80,
comma 3, qualora inferiore. Per i Ministeri l'importo è fissato nel
controvalore in Euro di 130.000 DSP.
- Possono partecipare al concorso, oltre i soggetti di cui all'articolo 17,
comma 1, lettere d), e), f) e g) della Legge, anche i lavoratori subordinati
abilitati all'esercizio della professione e iscritti al relativo ordine professionale
secondo l'ordinamento nazionale di appartenenza, nel rispetto delle norme
che regolano il rapporto di impiego, con esclusione dei dipendenti dell'amministrazione
che bandisce il concorso.
- Il concorrente predispone la proposta ideativa nella forma più idonea
alla sua corretta rappresentazione. Nel bando non possono essere richiesti
elaborati di livello pari o superiore a quelli richiesti per il progetto preliminare.
Il tempo di presentazione della proposta deve essere stabilito in relazione
all'importanza e complessità del tema e non può essere inferiore
a sessanta giorni dalla data di pubblicazione del bando.
- La valutazione delle proposte presentate al concorso di idee è effettuata
da una commissione giudicatrice, costituita ai sensi dell'articolo 55, sulla
base di criteri e metodi stabiliti nel bando di gara.
- Le stazioni appaltanti riconoscono un congruo premio al soggetto che ha
elaborato l'idea ritenuta migliore.
- L'idea premiata è acquisita in proprietà dalla stazione appaltante
e, previa eventuale definizione dei suoi aspetti tecnici, può essere
posta a base di gara di un concorso di progettazione ovvero di un appalto
di servizi di cui ai Capi IV e V del presente titolo, e alla relativa procedura
è ammesso a partecipare il vincitore del premio qualora in possesso
dei relativi requisiti soggettivi.
Art. 58.
(Contenuto del bando)
- Il bando per il concorso di idee contiene:
- nome, indirizzo, numeri di telefono e telefax e di e-mail della stazione
appaltante;
- nominativo del responsabile del procedimento;
- descrizione delle esigenze della stazione appaltante;
- eventuali modalità di rappresentazione delle idee;
- modalità di presentazione delle proposte, comunque costituite
da schemi grafici e da una relazione tecnico economica;
- termine per la presentazione delle proposte;
- criteri e metodi per la valutazione delle proposte;
- importo del premio da assegnare al vincitore del concorso;
- data di pubblicazione.
Capo III - Concorsi di progettazione
Art. 59.
(Modalità di espletamento)
- L'espletamento del concorso di progettazione è preceduto da pubblicità
secondo quanto previsto all'articolo 80, comma 2, qualora l'importo complessivo
dei premi o del valore stimato dei servizi cui è preordinato il concorso
è pari o superiore al controvalore in Euro di 200.000 DSP, e all'articolo
80, comma 3, qualora inferiore. Per i Ministeri il valore è fissato
nel controvalore in Euro di 130.000 DSP. Il termine di presentazione delle
proposte progettuali non può essere inferiore a novanta giorni.
- Il concorso è di norma aggiudicato con pubblico incanto, ovvero con
licitazione privata qualora sussistano particolari ragioni.
- Nel concorso di progettazione sono richiesti esclusivamente progetti o piani
con livello di approfondimento pari a quello di un progetto preliminare, salvo
quanto disposto al comma 6. Qualora il concorso di progettazione riguardi
un intervento da realizzarsi con il sistema della concessione di lavori pubblici,
la proposta ideativa contiene anche la redazione di uno studio economico finanziario
per la sua costruzione e gestione.
- L'ammontare del premio da assegnare al vincitore è determinato in
misura non superiore al 60 per cento dell'importo presunto dei servizi necessari
per la redazione del progetto preliminare calcolato sulla base delle vigenti
tariffe professionali. Una ulteriore somma compresa fra il 40 ed il 70 per
cento è stanziata per i concorrenti ritenuti meritevoli, a titolo di
rimborso spese per la redazione del progetto preliminare.
- Con il pagamento del premio le stazioni appaltanti acquistano la proprietà
del progetto vincitore. Al vincitore del concorso, se in possesso dei requisiti
richiesti nel bando, possono essere affidati a trattativa privata i successivi
livelli di progettazione. Tale possibilità ed il relativo corrispettivo
devono essere stabiliti nel bando.
- In caso di intervento di particolare rilevanza e complessità può
procedersi ad esperimento di un concorso articolato in due gradi, di cui il
secondo, che ha ad oggetto la presentazione del progetto preliminare, si svolge
tra i soggetti individuati attraverso la valutazione di proposte di idee presentate
al concorso di primo grado e selezionate senza formazione di graduatorie di
merito né assegnazione di premi. Al vincitore finale, se in possesso
dei requisiti richiesti dal bando, è affidato l'incarico della progettazione
definitiva ed esecutiva. Tale possibilità ed il relativo corrispettivo
devono essere stabiliti nel bando. Per i premi e i rimborsi spese si applica
quanto previsto ai commi 4 e 5. I tempi di presentazione delle proposte non
possono essere inferiori a novanta giorni per il primo grado e a centoventi
giorni per il secondo grado.
- Le stazioni appaltanti, dandone adeguata motivazione, possono altresì
procedere, all'esperimento di un concorso in due gradi, il primo avente ad
oggetto la presentazione di un progetto preliminare, e il secondo avente ad
oggetto la presentazione di un progetto definitivo. Restano ferme le altre
disposizioni del comma 6.
Art. 60.
(Contenuto del bando)
- Il bando per i concorsi di progettazione, oltre agli elementi elencati
dall'articolo 58, contiene l'indicazione:
- della procedura di aggiudicazione prescelta;
- del numero di partecipanti al secondo grado selezionati secondo quanto
previsto dall'articolo 59, comma 6;
- descrizione del progetto;
- del numero, compreso tra dieci e venti, previsto di partecipanti nel
caso di licitazione privata;
- delle modalità, dei contenuti e dei termini della domanda di
partecipazione nonché dei criteri di scelta nel caso di licitazione
privata;
- dei criteri di valutazione delle proposte progettuali;
- del "peso" o del "punteggio" da attribuire, con
somma pari a cento e con gradazione rapportata all'importanza relativa
di ciascuno, agli elementi di giudizio nei quali è scomponibile
la valutazione del progetto oggetto del concorso;
- dell'indicazione del carattere vincolante o meno della decisione della
commissione giudicatrice;
- del costo massimo di realizzazione all'intervento da progettare determinato
sulla base di valori parametrici fissati nel bando stesso;
- delle informazioni circa le modalità di presentazione dei progetti;
- l'indicazione dei giorni e delle ore in cui gli interessati possono
recarsi presso gli uffici della stazione appaltante per ritirare la documentazione
di cui al comma 3.
- Il bando contiene anche le informazioni circa le modalità di ritiro
degli elaborati non premiati e per i quali non è stato disposto il
rimborso spese, nonché l'eventuale facoltà della commissione
di menzionare i progetti che, pur non premiati, presentano profili di particolare
interesse.
- Al bando di gara sono allegate le planimetrie con le curve di livello riguardanti
le aree interessate dall'intervento, le relazioni e i grafici relativi alle
indagini geologiche, geotecniche, idrologiche, idrauliche e sismiche effettuate
sulle medesime aree nonché il documento preliminare alla progettazione
di cui all'articolo 15, comma 5.
Art. 61.
(Valutazione delle proposte progettuali)
- La valutazione delle proposte progettuali presentate al concorso di progettazione
è eseguita sulla base dei criteri e dei metodi contenuti nell'allegato
C.
Capo IV - Affidamento dei servizi di importo inferiore al controvalore in
Euro di 200.000 DSP
Art. 62.
(Disposizioni generali e modalità di determinazione del corrispettivo)
- I servizi di cui all'articolo 50 di importo inferiore a 40.000 Euro sono
affidati dalle stazioni appaltanti previa adeguata pubblicità dell'esigenza
di acquisire la relativa prestazione professionale; l'avvenuto affidamento
deve essere reso noto con adeguate formalità, unitamente alle motivazioni
della scelta effettuata.
- I servizi di cui all'articolo 50 il cui corrispettivo complessivo stimato,
costituito dalla quota riferita alla progettazione e dalla quota riferita
alle prestazioni accessorie, è compreso tra 40.000 Euro e il controvalore
in Euro di 200.000 DSP, sono affidati mediante licitazione privata. Per i
Ministeri la disposizione si applica qualora il corrispettivo sia compreso
tra 40.000 Euro e il controvalore in Euro di 130.000 DSP.
- La quota del corrispettivo complessivo riferita alla progettazione è
determinata sulla base delle percentuali ed aliquote di prestazioni parziali
previste dalle vigenti tariffe professionali, in corrispondenza della classe,
della categoria e degli importi dell'intervento risultanti dai progetti redatti,
nonché del livello di progettazione da redigere. Tali percentuali ed
aliquote parziali sono aumentate sulla base degli incrementi, al netto del
ribasso offerto in gara, stabiliti dalle vigenti tariffe professionali per
il rimborso delle spese e per le prestazioni progettuali speciali ivi previste
ed eventualmente richieste.
- Alla suddetta quota si applicano altresì l'eventuale aumento percentuale
per incarico parziale e la riduzione, prevista dalla normativa vigente per
le prestazioni professionali rese in favore dello Stato o altri enti pubblici
per la realizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico il cui onere
è anche parzialmente a carico dello Stato o degli enti medesimi, ottenuta
moltiplicando la riduzione massima prevista dalla suddetta normativa per il
ribasso percentuale offerto.
- La quota del corrispettivo complessivo riferita alle prestazioni accessorie
è determinata con riferimento agli importi posti a base di gara, stabiliti
con riguardo ai correnti prezzi di mercato, al netto del ribasso percentuale
offerto.
- Alla licitazione privata si applicano i termini previsti dalla normativa
comunitaria in materia di appalto di servizi e dalla relativa normativa nazionale
di recepimento, nonché quelli previsti dal presente regolamento.
- Qualora per la presentazione dell'offerta la stazione appaltante richieda
adempimenti preliminari particolarmente complessi, per ragioni tecniche o
per altri motivi, i termini per la presentazione dell'offerta devono essere
aumentati almeno della metà.
- Nel caso di ricorso alla procedura di urgenza, non derivante da fatto della
stazione appaltante, sono indicate nel bando di gara le relative motivazioni.
- I bandi di gara sono resi noti con le forme di pubblicità di cui
all'articolo 80, comma 3.
- La progettazione di un intervento non può essere artificiosamente
divisa in più parti al fine di eludere l'applicazione delle norme che
disciplinano l'affidamento del servizio.
Art. 63.
(Bando di gara, domanda di partecipazione e lettera di invito)
- Il bando di gara per l'affidamento degli incarichi contiene:
- il nome, l'indirizzo, i numeri di telefono, di telefax e di e-mail della
stazione appaltante;
- l'indicazione dei servizi di cui all'articolo 50 con la specificazione
delle prestazioni specialistiche necessarie compresa quella del coordinatore
per la sicurezza in fase di progettazione;
- l'importo complessivo stimato dell'intervento cui si riferiscono i servizi
da affidare e degli eventuali importi parziali stimati, nonché
delle relative classi e categorie dei lavori individuate sulla base delle
elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali;
- l'ammontare presumibile del corrispettivo della progettazione, e le
percentuali per il rimborso spese e per le prestazioni progettuali speciali
eventualmente richieste, stabilite in base alle vigenti tariffe professionali;
- l'importo massimo, stabilito con riferimento ai correnti prezzi di mercato,
delle eventuali prestazioni accessorie;
- il tempo massimo per l'espletamento dell'incarico;
- i fattori ponderali da assegnare agli elementi di valutazione dell'offerta;
- il termine non inferiore a 37 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione
del bando, per la presentazione delle domande di partecipazione;
- l'indirizzo al quale devono essere inviate le domande;
- il termine entro il quale sono spediti gli inviti a presentare offerta;
- il massimale dell'assicurazione prevista dall'articolo 30, comma 5,
della Legge;
- il divieto previsto dall'articolo 17, comma 9, della Legge;
- l'importo minimo della somma di tutti i lavori, appartenenti ad ognuna
delle classi e categorie di cui alla lettera c), per i quali il soggetto
concorrente ha svolto i servizi di cui all'articolo 50, nel decennio anteriore
alla data di pubblicazione del bando; tali importi devono essere stabiliti
fra tre e cinque volte l'importo globale stimato dell'intervento cui si
riferiscono i servizi da affidare;
- il numero, compreso fra dieci e venti, dei soggetti da invitare a presentare
offerta selezionati con l'applicazione dei criteri di cui all'allegato
D;
- il nominativo del responsabile del procedimento.
- Le domande di partecipazione sono corredate da una dichiarazione, resa nelle
forme previste dalla vigente legislazione, con la quale il professionista
o il legale rappresentante del soggetto concorrente:
- attesta di non trovarsi nelle condizioni previste dagli articoli 51
e 52;
- indica, nel rispetto di quanto previsto al precedente comma 1 lettera
o), gli importi dei lavori e specifica per ognuno di essi: il committente
nonché le classi e le categorie, individuate sulla base delle elencazioni
contenute nelle vigenti tariffe professionali, cui essi appartengono,
il soggetto che ha svolto il servizio e la natura delle prestazioni effettuate;
- fornisce l'elenco dei professionisti che svolgeranno i servizi con la
specificazione delle rispettive qualifiche professionali nonché
con l'indicazione del professionista incaricato dell'integrazione delle
prestazioni specialistiche.
- Al fine di selezionare i soggetti da invitare alla presentazione dell'offerta
in possesso del requisito tecnico professionale previsto dal comma 1, lettera
o), le stazione appaltanti formano una graduatoria assegnando a ciascuno un
punteggio determinato secondo i criteri fissati dall'allegato D.
- La lettera di invito è inviata simultaneamente ai soggetti selezionati.
Se uno solo dei soggetti risulta in possesso del requisito di cui al comma
3, la stazione appaltante può affidare il servizio a trattativa privata
sulla base delle condizioni stabilite dal bando di gara.
- La lettera di invito deve indicare:
- il numero massimo di schede di formato A3, ovvero di formato A4, che
costituiscono la documentazione di ognuno dei progetti di cui all'articolo
64, comma 1, lettera b); tale numero è compreso tra tre e cinque,
nel caso di schede di formato A3, e tra sei e dieci, nel caso di schede
di formato A4;
- il contenuto, in rapporto allo specifico servizio da affidare, della
relazione tecnica di offerta di cui all'art. 64, comma 1, lett. b) ed
il numero massimo di cartelle, che costituiscono la relazione; tale numero
è compreso tra venti e quaranta;
- l'eventuale suddivisione degli elementi a) e b) di cui all'articolo
64, comma 3 in sub-elementi e relativi sub-pesi.
- Il termine di presentazione delle offerte fissato nella lettera di invito
non può essere inferiore a 40 giorni dalla data di spedizione della
lettera stessa.
- I servizi di ingegneria valutabili sono quelli iniziati e ultimati nel decennio
antecedente la data di pubblicazione del bando, ovvero la parte di essi ultimata
nello stesso periodo per il caso di servizi iniziati in epoca precedente.
- La stazione appaltante verifica le dichiarazioni inerenti al possesso dei
requisiti previsti al comma 2, lettere a) e b) ai sensi e per gli effetti
dell'articolo 10, comma 1 quater della Legge, per quanto compatibili.
Art. 64.
(Modalità di svolgimento della gara)
- L'offerta è racchiusa in un plico che contiene:
- una busta contenente la documentazione amministrativa indicata nella
lettera di invito e una dichiarazione presentata nelle forme previste
dalla vigente legislazione circa la permanenza delle condizioni di cui
agli articoli 51 e 52;
- una busta contenente l'offerta tecnica costituita:
- dalla documentazione grafica, descrittiva o fotografica di un numero
massimo di tre progetti relativi a interventi ritenuti dal concorrente
significativi della propria capacità progettuale, scelti fra
interventi qualificabili affini a quelli oggetto dell'affidamento,
secondo i criteri desumibili dalle tariffe professionali;
- dalla illustrazione delle modalità con cui saranno svolte
le prestazioni oggetto dell'incarico;
- dal curriculum dei professionisti di cui all'articolo 63, comma
2, lettera c) predisposto secondo gli allegati G ed H;
- una busta contenente l'offerta economica costituita da:
- ribasso percentuale da applicarsi:
- alla percentuale per rimborso spesa;
- alla percentuale per le prestazioni progettuali speciali di
cui all'articolo 63, comma 1, lettera d);
- agli importi per le prestazioni accessorie di cui all'art. 63,
comma 1, lettera e);
- alla riduzione percentuale prevista dalla legge per le prestazioni
rese in favore di amministrazioni ed enti pubblici.
- riduzione percentuale da applicarsi al tempo fissato dal bando per
l'espletamento dell'incarico.
- Le offerte sono valutate con il criterio dell'offerta economicamente più
vantaggiosa, prendendo in considerazione i seguenti elementi:
- professionalità desunta dalla documentazione grafica, fotografica
e descrittiva;
- caratteristiche qualitative e metodologiche dell'offerta desunte dalla
illustrazione delle modalità di svolgimento delle prestazioni oggetto
dell'incarico e dai curriculum dei professionisti che svolgeranno il servizio
di cui al comma 1 lettera b), punti 2) e 3);
- ribasso percentuale indicato nell'offerta economica;
- riduzione percentuale indicata nell'offerta economica con riferimento
al tempo.
- I fattori ponderali da assegnare agli elementi sono fissati dal bando di
gara e possono variare:
- per l'elemento a): da 20 a 40;
- per l'elemento b): da 20 a 40;
- per l'elemento c): da 10 a 30;
- per l'elemento d): da 0 a 10.
- La somma dei fattori ponderali deve essere pari a cento. Le misure dei punteggi
devono essere stabilite in rapporto all'importanza relativa di ogni elemento
di valutazione.
- In una o più sedute riservate, la Commissione valuta le offerte tecniche
e procede alla assegnazione dei relativi punteggi. Successivamente, in seduta
pubblica, la Commissione dà lettura dei punteggi attribuiti alle singole
offerte tecniche, procede alla apertura delle buste contenenti le offerte
economiche e, data lettura dei ribassi e delle riduzioni di ciascuna di esse,
determina l'offerta economica più vantaggiosa applicando i criteri
e le formule di cui all'allegato E.
- Le stazioni appaltanti possono prevedere nel bando la procedura di verifica
della congruità dell'offerta economicamente più vantaggiosa
qualora i punti relativi al prezzo e la somma dei punti relativi agli altri
elementi di valutazione sono pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti
punti massimi previsti dal bando di gara. L'esito negativo della verifica
circa la compatibilità del ribasso offerto rispetto alla qualità
delle prestazioni offerte comporta l'esclusione dell'offerta.
Capo V - Affidamento dei servizi di importo pari o superiore al controvalore
in Euro di 200.000 DSP
Art. 65.
(Disposizioni generali)
- I servizi di cui all'articolo 50, sono affidati mediante licitazione privata
o pubblico incanto qualora il corrispettivo complessivo stimato, determinato
secondo quanto stabilito dall'articolo 62, commi 3, 4 e 5, sia pari o superiore
al controvalore in Euro di 200.000 DSP. Per i Ministeri tale valore è
fissato nel controvalore di 130.000 DSP.
- Alle procedure di cui al comma 1 si applicano le norme comunitarie e nazionali
di recepimento in materia di appalto pubblico di servizi per quanto riguarda
i termini, i bandi, gli avvisi di gara.
- In fase di prequalifica, la stazione appaltante invia ai candidati che ne
fanno richiesta e con onere a loro carico una nota illustrativa contenente
i principali elementi caratterizzanti la prestazione da svolgere. In tale
fase è fatto divieto di richiedere la presa visione dei luoghi da parte
dei candidati.
- La stazione appaltante può chiedere, nel caso di raggruppamenti temporanei
di cui all'articolo 17, comma 1, lettera g) della Legge che i requisiti finanziari
e tecnici di cui all'articolo 66, comma 1, lettere a), b) e d) siano posseduti
in misura non superiore al 60% dal capogruppo; la restante percentuale deve
essere posseduta cumulativamente dal o dai mandanti, ai quali non possono
essere richiesti percentuali di possesso dei requisiti minimi.
Art. 66.
(Requisiti di partecipazione)
- I requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi di partecipazione
alle gare sono definiti dalle stazioni appaltanti con riguardo:
- al fatturato globale per servizi di cui all'articolo 50, espletati negli
ultimi cinque esercizi antecedenti la pubblicazione del bando, per un
importo variabile tra 3 e 6 volte l'importo a base d'asta;
- all'avvenuto espletamento negli ultimi dieci anni di servizi di cui
all'articolo 50, relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle classi
e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, individuate
sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali,
per un importo globale per ogni classe e categoria variabile tra 2 e 4
volte l'importo stimato dei lavori da progettare;
- all'avvenuto svolgimento negli ultimi dieci anni di due servizi di cui
all'articolo 50, relativi ai lavori, appartenenti ad ognuna delle classi
e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, individuate
sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali,
per un importo totale non inferiore ad un valore compreso fra 0,40 e 0,80
volte l'importo stimato dei lavori da progettare;
- al numero medio annuo del personale tecnico utilizzato negli ultimi
tre anni (comprendente i soci attivi, i dipendenti e i consulenti con
contratto di collaborazione coordinata e continuativa su base annua),
in una misura variabile tra 2 e 3 volte le unità stimate nel bando
per lo svolgimento dell'incarico;
- I servizi di ingegneria valutabili sono quelli iniziati ed ultimati nel
decennio o nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando,
ovvero la parte di essi ultimata nello stesso periodo per il caso di servizi
iniziati in epoca precedente.
- I concorrenti non devono trovarsi altresì nelle condizioni previste
dagli articoli 51 e 52.
Art. 67.
(Licitazione privata)
- I bandi di gara contengono le indicazioni previste dall'articolo 63, comma
1, lettere da a) a n) e lettera q), nonché dell'articolo 66, commi
1 e 3, e sono resi noti con le forme di pubblicità di cui all'articolo
80, comma 2.
- Sono invitati a presentare offerta i soggetti in possesso dei requisiti
minimi previsti dal bando di gara in numero compreso fra cinque e venti.
- Qualora il numero dei soggetti in possesso dei requisiti minimi previsti
dal bando di gara risulti inferiore a cinque, la stazione appaltante procede
a nuova gara, modificando le relative condizioni.
- Se il numero dei soggetti in possesso dei requisiti minimi previsti dal
bando di gara risulta superiore a quello fissato, la scelta dei soggetti da
invitare a presentare offerta viene effettuata per una metà arrotondata
per difetto, sulla base dei criteri di cui all'allegato F) e per i restanti
tramite sorteggio pubblico.
- La procedura di scelta degli offerenti avviene in seduta pubblica, con data
indicata nel bando di gara, limitatamente alla fase di verifica della documentazione
amministrativa, e in seduta riservata ai fini dell'attribuzione dei punteggi
di cui allegato F).
- La stazione appaltante nei successivi tre giorni comunica formalmente a
ciascuno dei soggetti concorrenti l'esito della selezione ed il punteggio
riportato.
Art. 68.
(Lettera di invito)
- La lettera di invito a presentare offerta è inviata nella stessa
data ai soggetti selezionati entro sessanta giorni dalla data di spedizione
del bando. In caso di procedura d'urgenza il termine per l'invio delle lettere
di invito non può superare i dieci giorni decorrenti dal termine ultimo
per il ricevimento delle domande di partecipazione.
- In caso di mancata osservanza dei termini di cui al comma 1, salva la possibilità
di termini maggiori definiti dal responsabile del procedimento in presenza
di particolari e motivate necessità, la procedura è annullata
e la documentazione viene restituita ai concorrenti a spese della stazione
appaltante.
- La lettera di invito contiene la richiesta di elementi utili alla valutazione,
che siano strettamente correlati al servizio da affidare.
Art. 69.
(Pubblico incanto)
- Quando la stazione appaltante ricorre alla procedura del pubblico incanto,
nel bando di gara inserisce gli elementi di cui all'articolo 63, comma 1,
lettere da a) a g), m), n) e q), e all'articolo 66, commi 1 e 3, nonché
gli ulteriori elementi previsti dalle norme comunitarie e nazionali di recepimento
delle direttive in materia di procedure di aggiudicazione di appalti pubblici
di servizi.
Art. 70.
(Verifiche)
- La stazione appaltante verifica le dichiarazioni inerenti al possesso dei
requisiti di cui all'articolo 66 ai sensi e per gli effetti dell'articolo
10, comma 1 quater, della Legge per quanto compatibili.
- La stazione appaltante può procedere altresì alla verifica
prevista dall'articolo 64, comma 6.
TITOLO V
SISTEMI DI REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI
Capo I - Appalti e concessioni
Sezione prima: Disposizioni generali
Art. 71.
(Disposizioni preliminari)
- L'avvio delle procedure di scelta del contraente presuppone l'acquisizione
da parte del responsabile del procedimento dell'attestazione del direttore
dei lavori in merito:
- alla accessibilità delle aree e degli immobili interessati dai
lavori secondo le indicazioni risultanti dagli elaborati progettuali;
- alla assenza di impedimenti sopravvenuti rispetto agli accertamenti
effettuati prima dell'approvazione del progetto;
- alla conseguente realizzabilità del progetto anche in relazione
al terreno, al tracciamento, al sottosuolo ed a quanto altro occorre per
l'esecuzione dei lavori.
- L'offerta da presentare per l'affidamento degli appalti e delle concessioni
di lavori pubblici è accompagnata dalla dichiarazione con la quale
i concorrenti attestano di avere esaminato gli elaborati progettuali, compreso
il computo metrico, di essersi recati sul luogo di esecuzione dei lavori,
di avere preso conoscenza delle condizioni locali, della viabilità
di accesso, delle cave eventualmente necessarie e delle discariche autorizzate
nonché di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili
di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali
e sull'esecuzione dei lavori e di aver giudicato i lavori stessi realizzabili,
gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi
e tali da consentire il ribasso offerto. La stessa dichiarazione contiene
altresì l'attestazione di avere effettuato una verifica della disponibilità
(seguivano alcune parole non ammesse
al "Visto" della Corte dei conti) della mano d'opera
necessaria per l'esecuzione dei lavori nonché della disponibilità
di attrezzature adeguate all'entità e alla tipologia e categoria dei
lavori in appalto.
- In nessun caso si procede alla stipulazione del contratto, se il responsabile
del procedimento e l'impresa appaltatrice non abbiano concordemente dato atto,
con verbale da entrambi sottoscritto, del permanere delle condizioni che consentono
l'immediata esecuzione dei lavori.
- Gli adempimenti necessari per l'avvio delle procedure espropriative e per
il conseguimento del decreto di occupazione di urgenza sono posti in essere
in tempi compatibili con la stipulazione del contratto.
Art. 72.
(Categorie di opere generali e specializzate - strutture, impianti e opere
speciali)
- Ai fini dei bandi di gara e della qualificazione delle imprese le opere
e i lavori pubblici appartengono ad una o più categorie di opere generali
ovvero ad una o più categorie di opere specializzate.
- Per opere generali si intendono le opere o i lavori caratterizzati da una
pluralità di lavorazioni, indispensabili per consegnare l'opera o il
lavoro finito in ogni sua parte.
- Per opere specializzate si intendono le lavorazioni che nell'ambito del
processo realizzativo dell'opera o lavoro necessitano di una particolare specializzazione
e professionalità.
- Si considerano strutture, impianti e opere speciali, le seguenti opere specializzate
se di importo superiore a quelli indicati all'articolo 73, comma 3:
- il restauro, la manutenzione di superfici decorate di beni architettonici,
il restauro di beni mobili, di interesse storico, artistico ed archeologico;
- l'installazione, la gestione e la manutenzione ordinaria di impianti
idrosanitari, del gas, antincendio, di termoregolazione, di cucina e di
lavanderia;
- l'installazione, la gestione e la manutenzione di impianti trasportatori,
ascensori, scale mobili, di sollevamento e di trasporto;
- l'installazione, gestione e manutenzione di impianti pneumatici, di
impianti antintrusione;
- l'installazione, la gestione e la manutenzione di impianti elettrici,
telefonici, radiotelefonici, televisivi e simili;
- i rilevamenti topografici speciali e le esplorazioni del sottosuolo
con mezzi speciali;
- le fondazioni speciali, i consolidamenti di terreni, i pozzi;
- la bonifica ambientale di materiali tossici e nocivi;
- i dispositivi strutturali, i giunti di dilatazione, e gli apparecchi
di appoggio, i ritegni antisismici;
- la fornitura e posa in opera di strutture e di elementi prefabbricati
prodotti industrialmente;
- l'armamento ferroviario;
- gli impianti per la trazione elettrica;
- gli impianti di trattamento rifiuti;
- gli impianti di potabilizzazione.
Art. 73.
(Condizione per la partecipazione alle gare)
- Nei bandi di gara per l'appalto di opere o lavori pubblici è richiesta
la qualificazione nella sola categoria di opere generali che rappresenta la
categoria prevalente, e che identifica la categoria dei lavori da appaltare.
Nei bandi di gara per l'appalto di opere o lavori nei quali assume carattere
prevalente una lavorazione specializzata, la gara è esperita con espressa
richiesta della qualificazione nella relativa categoria specializzata. Si
intende per categoria prevalente quella di importo più elevato fra
le categorie costituenti l'intervento.
- Nel bando di gara è indicato l'importo complessivo dell'opera o del
lavoro oggetto dell'appalto, la relativa categoria generale o specializzata
considerata prevalente nonché tutte le parti, appartenenti alle categorie
generali o specializzate di cui si compone l'opera o il lavoro con i relativi
importi e categorie che, a scelta del concorrente, sono subappaltabili o affidabili
a cottimo, oppure scorporabili.
- Le parti costituenti l'opera o il lavoro di cui al comma 2 sono quelle di
importo singolarmente superiore al dieci per cento dell'importo complessivo
dell'opera o lavoro ovvero di importo superiore a 150.000 Euro.
Art. 74.
(Criteri di affidamento delle opere generali e delle opere specializzate
non eseguite direttamente)
- Le imprese aggiudicatarie, in possesso della qualificazione nella categoria
di opere generali ovvero nella categoria di opere specializzate indicate nel
bando di gara come categoria prevalente possono, fatto salvo quanto previsto
al comma 2, eseguire direttamente tutte le lavorazioni di cui si compone l'opera
o il lavoro, anche se non sono in possesso delle relative qualificazioni,
oppure subappaltare dette lavorazioni specializzate esclusivamente ad imprese
in possesso delle relative qualificazioni.
- Le lavorazioni relative a opere generali, e a strutture, impianti ed opere
speciali di cui all'articolo 72, comma 4, indicate nel bando di gara, non
possono essere eseguite direttamente dalle imprese qualificate per la sola
categoria prevalente, se prive delle relative adeguate qualificazioni; esse,
fatto salvo quanto previsto dall'articolo 13, comma 7, della Legge, sono comunque
subappaltabili ad imprese in possesso delle relative qualificazioni. Le medesime
lavorazioni sono altresì scorporabili e sono indicate nei bandi di
gara ai fini della costituzione di associazioni temporanee di tipo verticale.
- Le imprese qualificate nella categoria di opera generale sono abilitate
a partecipare alle gare indette per la manutenzione dell'opera generale stessa.
Art. 75.
(Cause di esclusione dalle gare di appalto per l'esecuzione di lavori pubblici)
- Sono esclusi dalla partecipazione alle procedure di affidamento degli appalti
e delle concessioni e non possono stipulare i relativi contratti i soggetti:
- che si trovano in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di amministrazione
controllata o di concordato preventivo o nei cui riguardi sia in corso
un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
- nei cui confronti è pendente procedimento per l'applicazione
di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27
dicembre 1956, n. 1423; il divieto opera se la pendenza del procedimento
riguarda il titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale;
il socio o il direttore tecnico se si tratta di società in nome
collettivo o in accomandita semplice, gli amministratori muniti di poteri
di rappresentanza o il direttore tecnico, se si tratta di altro tipo di
società;
- nei cui confronti è stata pronunciata sentenza di condanna passata
in giudicato, oppure di applicazione della pena su richiesta, ai sensi
dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati che incidono
sull'affidabilità morale e professionale; il divieto opera se la
sentenza è stata emessa nei confronti del titolare o del direttore
tecnico se si tratta di impresa individuale; del socio o del direttore
tecnico, se si tratta di società in nome collettivo o in accomandita
semplice; degli amministratori muniti di potere di rappresentanza o del
direttore tecnico se si tratta di altro tipo di società o consorzio.
In ogni caso il divieto opera anche nei confronti dei soggetti cessati
dalla carica nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando
di gara, qualora l'impresa non dimostri di aver adottato atti o misure
di completa dissociazione della condotta penalmente sanzionata. (Seguivano
alcune parole non ammesse al "Visto" della Corte dei conti).
Resta salva in ogni caso l'applicazione dell'articolo 178 del codice penale
e dell'articolo 445, comma 2, del codice di procedura penale;
- che hanno violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo
17 della legge 19 marzo 1990, n. 55;
- che hanno commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme
in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti
di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio dei lavori
pubblici;
- che hanno commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione di lavori
affidati dalla stazione appaltante che bandisce la gara;
- che abbiano commesso irregolarità, definitivamente accertate,
rispetto gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo
la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;
- che nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara
hanno reso false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni
rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara, risultanti dai
dati in possesso dell'Osservatorio dei lavori pubblici.
- I concorrenti dichiarano ai sensi delle vigenti leggi l'inesistenza delle
situazioni di cui al comma 1, lettere a), d), e), f), g) e h) e dimostrano
mediante la produzione di certificato del casellario giudiziale o dei carichi
pendenti che non ricorrono le condizioni prescritte al medesimo comma 1, lettere
b) e c).
- Se nessun documento o certificato tra quelli previsti dal comma 2 è
rilasciato da altro Stato dell'Unione europea, costituisce prova sufficiente
una dichiarazione giurata rilasciata dall'interessato innanzi a un'autorità
giudiziaria o amministrativa, a un notaio o a qualsiasi altro pubblico ufficiale
autorizzato a riceverla in base alla legislazione dello Stato stesso o, negli
Stati dell'Unione europea in cui non è prevista la dichiarazione giurata,
una dichiarazione solenne.
(Articolo così modificato con D.P.R. 30 agosto 2000
n. 412)
Sezione seconda: Appalto di lavori pubblici
Art. 76.
(Procedure di scelta del contraente)
- L'appalto di lavori pubblici è affidato mediante pubblico incanto,
licitazione privata, appalto-concorso o trattativa privata sulla base delle
motivate indicazioni del responsabile del procedimento.
- Non si fa luogo ad appalto-concorso o a licitazione privata qualora il numero
dei candidati qualificati sia inferiore a tre. In tal caso, la stazione appaltante
bandisce una nuova gara mediante pubblico incanto, anche modificando le relative
condizioni, e aggiudica comunque l'appalto all'esito della seconda procedura.
- Le stazioni appaltanti comunicano ai candidati od offerenti che lo richiedano
le decisioni assunte riguardo all'aggiudicazione o alla mancata aggiudicazione
dell'appalto, o l'eventuale decisione di avviare nuova procedura di affidamento.
Delle stesse decisioni è data comunicazione anche all'Ufficio delle
pubblicazioni delle Comunità Europee.
- Le stazioni appaltanti comunicano altresì ad ogni candidato o offerente
non ammesso alla gara o non selezionato che lo richieda, nei quindici giorni
successivi al ricevimento della domanda, i motivi della mancata ammissione
o del rigetto della sua offerta, e della scelta dell'offerta vincente, ove
non vi ostino motivi di pubblico interesse o di tutela dell'impresa.
Art. 77.
(Licitazione privata semplificata)
- Per i lavori di importo inferiore a 750.000 Euro i soggetti elencati all'articolo
2, comma 2, lettere a) e b), della Legge compilano annualmente, sulla base
delle domande pervenute entro il 15 dicembre, un elenco dei soggetti da invitare
alle procedure di licitazione privata semplificata. L'elenco è formato,
entro il 31 dicembre di ogni anno mediante sorteggio pubblico. La data del
sorteggio è resa pubblica con avviso sul bollettino della Regione dove
ha sede il soggetto al quale è stata presentata la domanda. Le domande
presentate dopo il 15 dicembre sono inserite in elenco nell'ordine di presentazione.
- L'invito a presentare offerte è inoltrato a trenta concorrenti nel
rispetto dell'ordine in cui sono inserite nell'elenco, e sempre che siano
in possesso dei requisiti di qualificazione necessari per l'affidamento dei
lavori.
- comma non ammesso al "Visto" della Corte dei
conti.
- Le imprese inserite nell'elenco possono ricevere ulteriori inviti dopo che
la stazione appaltante ha invitato tutti i soggetti dell'elenco, in possesso
dei requisiti di qualificazione necessari per l'affidamento dei lavori cui
si riferisce l'invito.
- Nel caso di stazioni appaltanti di dimensione nazionale la cui struttura
organizzativa è articolata su basi locali le domande e i relativi elenchi
si riferiscono alle singole articolazioni territoriali.
- L'elenco dei lavori che la stazione appaltante intende affidare con la procedura
prevista dal presente articolo è reso pubblico ai sensi dell'articolo
80, comma 4, entro il trenta novembre di ogni anno.
Art. 78.
(Trattativa privata preceduta da gara informale)
- La stazione appaltante, quando ricorrono i presupposti fissati dalla legge,
individua le imprese da invitare alla gara informale, sulla base di informazioni
riguardanti le caratteristiche di qualificazione economico-finanziaria e tecnico-organizzative
dei soggetti desunte dal mercato e nel rispetto dei principi di trasparenza,
concorrenza e rotazione.
- Le imprese individuate ai sensi del comma 1 sono contemporaneamente invitate
a presentare, anche in qualità di mandataria di raggruppamento ai sensi
della Legge, le offerte oggetto della negoziazione, con lettera contenente
gli elementi essenziali della prestazione richiesta.
- La stazione appaltante negozia il contratto con l'impresa che ha offerto
le condizioni più vantaggiose, previa verifica del possesso dei requisiti
di qualificazione previsti per l'aggiudicazione di appalti di uguale importo
mediante pubblico incanto o licitazione privata, sulla base della documentazione
esibita dalla impresa prescelta.
- La procedura della gara informale può essere adottata dalla stazione
appaltante anche nel caso in cui questa non sia obbligatoria per legge; il
numero dei soggetti da invitare può essere inferiore a quello di legge,
e comunque non inferiore a cinque.
Art. 79.
(Termini per le gare)
- Nella licitazione privata e nell'appalto concorso, per appalti di importo
pari o superiore al controvalore in Euro di 5.000.000 DSP, il termine di ricezione
della domanda di partecipazione non può essere inferiore a trentasette
giorni a decorrere dalla data di spedizione del bando di gara. Le domande
di partecipazione possono essere inoltrate mediante lettera, telegramma, telescritto,
telecopia o telefono; ove inoltrate con mezzo diverso dalla lettera, devono
comunque essere confermate per lettera spedita entro il termine di ricezione
delle domande stesse.
- Le stazioni appaltanti, ricevute le domande di partecipazione, invita nella
stessa data e per iscritto i candidati in possesso dei requisiti previsti
nel bando di gara a presentare le offerte. La lettera di invito deve contenere:
- l'indirizzo dell'ufficio cui possono essere richiesti il capitolato
d'oneri ed i documenti complementari, il termine per presentare la richiesta,
nonché l'importo e le modalità di pagamento della somma
che deve essere eventualmente versata per ottenere i suddetti documenti;
- il termine di ricezione delle offerte, l'indirizzo cui queste devono
essere spedite e la lingua o le lingue in cui devono essere redatte;
- gli estremi del bando di gara;
- i criteri di aggiudicazione dell'appalto, se non figurano nel bando
di gara.
- Nei pubblici incanti per appalti di lavori di importo pari o superiore al
controvalore in Euro di 5.000.000 DSP il termine di ricezione delle offerte
non può essere inferiore a cinquantadue giorni dalla data di spedizione
del bando di gara; per la licitazione privata lo stesso termine non può
essere inferiore a quaranta giorni dalla data di invio dell'invito scritto;
per l'appalto-concorso tale termine non può essere inferiore ad ottanta
giorni.
- Quando le offerte possono essere fatte soltanto a seguito di una visita
dei luoghi o previa consultazione sul luogo di documenti allegati al capitolato
d'oneri, i termini di ricezione delle offerte devono essere adeguatamente
aumentati.
- I capitolati d'oneri ed i documenti complementari, sempre che richiesti
in tempo utile, devono essere inviati alle imprese dalle stazioni appaltanti
entro sei giorni dalla data di ricezione della richiesta.
- Le informazioni complementari sui capitolati d'oneri, sempre che richieste
in tempo utile, devono essere comunicate almeno sei giorni prima della scadenza
del termine stabilito per la ricezione delle offerte.
- Quando, per la loro mole, i capitolati d'oneri ed i documenti o le informazioni
complementari non possono essere forniti nei termini o quando le offerte possono
essere fatte solo a seguito di una visita dei luoghi o previa consultazione
sul luogo dei documenti allegati al capitolato d'oneri, i termini di cui al
comma 4 devono essere adeguatamente aumentati.
- Quando la comunicazione di preinformazione di cui all'articolo 80, comma
1, è stata inviata almeno cinquantadue giorni prima e, comunque, non
più di dodici mesi prima della data di invio del bando, il termine
di ricezione delle offerte può essere ridotto a ventidue giorni, per
pubblici incanti, a ventisei giorni per la licitazione privata ed a cinquanta
giorni per l'appalto concorso.
- Nella licitazione privata o nell'appalto-concorso relativi a lavori di importo
inferiore al controvalore in Euro di 5.000.000 DSP il termine di ricezione
delle domande di partecipazione non può essere inferiore a diciannove
giorni dalla data di pubblicazione del bando.
- Nei pubblici incanti relativi a lavori di importo inferiore al controvalore
in Euro di 5.000.000 DSP il termine di ricezione delle offerte non può
essere inferiore a ventisei giorni dalla data di pubblicazione del bando;
per la licitazione privata lo stesso termine non può essere inferiore
a venti giorni dalla data di spedizione degli inviti; per l'appalto-concorso
tale termine non può essere inferiore a ottanta giorni.
- I termini sono calcolati conformemente alle vigenti disposizioni dell'Unione
Europea.
Art. 80.
(Forme di pubblicità)
- Le caratteristiche essenziali degli appalti di lavori pubblici di importo
pari o superiore al controvalore in Euro di 5.000.000 DSP, contenuti nei programmi,
sono rese note mediante comunicazione di preinformazione all'Ufficio delle
pubblicazioni ufficiali dell'Unione europea.
- Per i lavori di importo pari o superiore al controvalore in Euro di 5.000.000
DSP, gli avvisi ed i bandi sono inviati all'ufficio delle pubblicazioni ufficiali
della Unione europea. Gli avvisi e i bandi sono altresì pubblicati
sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e, dopo dodici giorni dall'invio
all'ufficio delle pubblicazioni ufficiali dell'Unione europea, per estratto
su almeno due dei principali quotidiani a diffusione nazionale e su almeno
due a maggiore diffusione nella regione dove si eseguono i lavori. La pubblicazione
reca menzione della data di spedizione e non deve contenere informazioni diverse
rispetto a quelle comunicate; le stazioni appaltanti devono essere in grado
di provare la data di spedizione.
- Per i lavori di importo pari o superiore ad un milione ed inferiore al controvalore
in Euro di 5.000.000 di DSP, gli avvisi ed i bandi di gara sono pubblicati
sul foglio delle inserzioni della Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
e, per estratto, con le modalità previste dal comma 2.
- Per i lavori di importo compreso tra 500.000 ed 1.000.000 di Euro, gli avvisi
ed i bandi di gara sono pubblicati sul Bollettino ufficiale della regione
nella quale ha sede la stazione appaltante e, per estratto, su almeno due
dei principali quotidiani avente particolare diffusione nella provincia dove
si eseguono i lavori.
- Quando l'importo dei lavori posto in gara non raggiunge i 500.000 Euro,
la pubblicazione può essere effettuata soltanto nell'Albo Pretorio
del Comune ove si eseguono i lavori e nell'Albo della stazione appaltante.
- È facoltà della stazione appaltante ricorrere ad ulteriori
forme di pubblicità, anche telematica.
- Gli estratti di avvisi e di bandi di gara contengono le seguenti notizie:
la tipologia delle commesse, l'importo dei lavori, la località di esecuzione,
la data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee
e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, la data di presentazione
dell'offerta e della domanda di partecipazione alla gara, l'indirizzo dell'ufficio
ove poter acquisire le informazioni necessarie.
- Le stesse modalità sono osservate per la pubblicazione dei dati di
cui all'articolo 29, comma 1, lettere f), f bis) e f ter) della Legge.
- Ai fini del presente articolo, per quotidiani nazionali si intendono quelli
aventi una significativa diffusione, in termini di vendita, in tutte le regioni
e destinati prevalentemente a fornire contenuti informativi di interesse generale;
per quotidiani regionali o provinciali si intendono quelli più diffusi,
in termini di vendita, nel relativo territorio e destinati prevalentemente
a fornire contenuti informativi di interesse generale concernenti anche, in
misura significativa, la cronaca locale; sono equiparati ai quotidiani provinciali
i periodici a diffusione locale che abbiano almeno due uscite settimanali
e che abbiano il formato, l'impostazione grafica e i contenuti redazionali
tipici dei giornali quotidiani.
- Nei bandi, negli avvisi e negli inviti di gara è indicato il nome
del responsabile del procedimento.
- Gli avvisi di preinformazione, i bandi di gara, gli avvisi degli appalti
aggiudicati sono redatti secondo gli schemi di cui agli allegati I, L, M,
N, O.
- L'osservatorio dei lavori pubblici assicura la trasmissione annuale alla
Commissione Europea dei prospetti statistici relativi ai contratti di appalto
di lavori stipulati dalle amministrazioni aggiudicatrici nell'anno precedente,
contenenti il numero e il valore globale dei contratti aggiudicati al di sopra
della soglia comunitaria, le procedure di aggiudicazione seguite, le categorie
dei lavori appaltati, la nazionalità dell'impresa aggiudicataria.
Art. 81.
(Procedure accelerate)
- Nel caso di licitazione privata, se per ragioni di urgenza non è
possibile l'osservanza dei termini di cui all'articolo 79, la stazione appaltante
può stabilire i termini seguenti:
- un termine di ricezione delle domande di partecipazione non inferiore
a quindici giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del bando di
gara sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana successiva alla
pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea per
gli appalti di importo pari o superiore al controvalore in Euro di 5.000.000
di DSP, ovvero, per gli appalti di importo inferiore, dalla data di pubblicazione
del bando;
- un termine di ricezione delle offerte non inferiore a dieci giorni dalla
data di spedizione dell'invito.
- Sempre che siano state richieste in tempo utile, le informazioni complementari
sul capitolato d'oneri devono essere comunicate dalla stazione appaltante
almeno quattro giorni prima della scadenza del termine stabilito per la ricezione
delle offerte.
- Le domande di partecipazione alle gare e gli inviti a presentare l'offerta
sono trasmessi per le vie più rapide possibili. Le domande inviate
mediante telegramma, telescritto, telecopia o telefono sono confermate con
lettera spedita prima della scadenza del termine indicato al comma 1, lettera
a).
Art. 82.
(Segretezza e sicurezza)
- Le amministrazioni usuarie del bene oggetto dell'intervento dichiarano
con provvedimento motivato, le opere di cui all'articolo 33 della Legge da
considerarsi "segrete" ai sensi del R.D. 11 luglio 1941, n. 1161
e della legge 24 ottobre 1977, n. 801 oppure "eseguibili con speciali
misure di sicurezza".
- Le opere di cui al comma 1 sono realizzate da imprese in possesso dei requisiti
previsti dagli articoli 8 e 9 della Legge e della abilitazione di sicurezza.
- La realizzazione delle opere dichiarate segrete o eseguibili con speciali
misure di sicurezza avviene previo esperimento di gara informale cui sono
invitate da 5 a 15 imprese, secondo le disposizioni previste dall'articolo
78, commi 1, 2, e 3.
- L'impresa invitata può richiedere di essere autorizzata a presentare
offerta quale mandataria di un'associazione temporanea, della quale deve indicare
i componenti. L'amministrazione aggiudicatrice entro i successivi dieci giorni
è tenuta a pronunziarsi sull'istanza; la mancata risposta nel termine
equivale a diniego di autorizzazione.
- Gli incaricati della progettazione, della direzione dei lavori e del collaudo
delle opere di cui al comma 1, qualora esterni all'amministrazione, devono
essere in possesso dell'abilitazione di sicurezza.
Art. 83.
(Appalto per l'esecuzione dei lavori congiunto all'acquisizione di beni
immobili)
- Se il corrispettivo dell'appalto dei lavori è costituito, in tutto
o in parte, dal trasferimento in favore dell'appaltatore delle proprietà
di beni immobili, il bando di gara prevede l'importo minimo del prezzo che
l'offerente dovrà versare per l'acquisizione del bene, nonché
il prezzo massimo posto a base di gara per l'esecuzione dei lavori.
- I concorrenti presentano offerte aventi ad oggetto alternativamente:
- il prezzo per l'acquisizione del bene;
- il prezzo per la esecuzione dei lavori;
- il prezzo per la congiunta acquisizione del bene ed esecuzione dei
lavori.
- Le buste contenenti le offerte specificano, a pena di esclusione, a quale
delle tre ipotesi di cui al comma 2 l'offerta fa riferimento. Nessun concorrente
può presentare più offerte.
- L'amministrazione aggiudicatrice dichiara la gara deserta qualora nessuna
delle offerte pervenute abbia ad oggetto l'acquisizione del bene.
- Qualora le offerte pervenute riguardano:
- esclusivamente l'acquisizione del bene, la proprietà dello stesso
viene aggiudicata al miglior offerente;
- esclusivamente l'esecuzione di lavori ovvero l'acquisizione del bene
congiuntamente all'esecuzione dei lavori, la vendita del bene e l'appalto
dei lavori vengono aggiudicati alla migliore offerta congiunta;
- la sola acquisizione del bene ovvero la sola esecuzione dei lavori ovvero
l'acquisizione del bene congiuntamente all'esecuzione dei lavori, la vendita
del bene e l'appalto per l'esecuzione dei lavori vengono aggiudicati alla
migliore offerta congiunta, sempre che essa sia più conveniente
delle due migliori offerte separate. In caso contrario l'aggiudicazione,
avviene in favore della migliore offerta relativa all'acquisizione del
bene e a quella relativa all'esecuzione dei lavori.
- Il valore dei beni immobili da trasferire a seguito della procedura di gara
è determinato dal responsabile del procedimento sulla base dei criteri
estimativi desumibili dalle norme fiscali.
- L'inserimento nel programma triennale dei beni appartenenti al patrimonio
indisponibile dello Stato, delle amministrazioni pubbliche e degli altri enti
non territoriali ai fini della loro alienazione comporta il venir meno del
vincolo di destinazione ai sensi del secondo comma dell'articolo 828 del codice
civile.
Sezione terza: Concessione di costruzione e gestione di lavori pubblici
Art. 84.
(Procedura di scelta del concessionario di lavori pubblici)
- L'affidamento della concessione di lavori pubblici avviene mediante licitazione
privata. Il criterio di aggiudicazione è quello dell'offerta economicamente
più vantaggiosa, disciplinato dall'articolo 91.
- Si applicano i termini previsti ai commi 1 e 5, dell'articolo 79, maggiorati
di quindici giorni e le forme di pubblicità di cui all'articolo 80.
Art. 85.
(Bando di gara)
- Il bando di gara per l'affidamento della concessione specifica le modalità
con le quali i partecipanti alla gara dimostrano la disponibilità delle
risorse finanziarie necessarie a coprire il costo dell'investimento. Il bando
di gara, sulla base dei dati del piano economico-finanziario compreso nel
progetto preliminare, indica:
- l'eventuale prezzo massimo che l'amministrazione aggiudicatrice intende
corrispondere;
- l'eventuale prezzo minimo che il concessionario è tenuto a corrispondere
per la costituzione o il trasferimento di diritti;
- l'eventuale canone da corrispondere all'amministrazione aggiudicatrice;
- la percentuale, pari o superiore al quaranta per cento dei lavori da
appaltare obbligatoriamente a terzi secondo le modalità e le condizioni
fissate dall'articolo 2, comma 4, della Legge;
- il tempo massimo previsto per l'esecuzione dei lavori e per l'avvio
della gestione;
- la durata massima della concessione;
- il livello minimo della qualità di gestione del servizio, nonché
delle relative modalità;
- il livello iniziale massimo e la struttura delle tariffe da praticare
all'utenza e la metodologia del loro adeguamento nel tempo;
- eventuali ulteriori elementi specifici che saranno inseriti nel contratto;
- la facoltà o l'obbligo per il concessionario di costituire la
società di progetto prevista dall'articolo 37 quinquies della Legge.
- Le amministrazioni aggiudicatrici possono prevedere la facoltà per
i concorrenti di inserire nell'offerta la proposta di eventuali varianti al
progetto posto a base di gara, indicando quali parti dell'opera o del lavoro
è possibile variare e a quali condizioni.
Art. 86.
(Schema di contratto)
- Lo schema di contratto di concessione indica:
- le condizioni relative all'elaborazione da parte del concessionario
del progetto dei lavori da realizzare e le modalità di approvazione
da parte dell'amministrazione aggiudicatrice;
- l'indicazione delle caratteristiche funzionali, impiantistiche, tecniche
e architettoniche dell'opera e lo standard dei servizi richiesto;
- i poteri riservati all'amministrazione aggiudicatrice, ivi compresi
i criteri per la vigilanza sui lavori da parte del responsabile del procedimento;
- la specificazione della quota annuale di ammortamento degli investimenti;
- il limite minimo dei lavori da appaltare obbligatoriamente a terzi secondo
le modalità e le condizioni fissate dall'articolo 2, comma 4, della
Legge;
- le procedure di collaudo;
- le modalità ed i termini per la manutenzione e per la gestione
dell'opera realizzata, nonché i poteri di controllo del concedente
sulla gestione stessa;
- le penali per le inadempienze del concessionario, nonché le ipotesi
di decadenza della concessione e la procedura della relativa dichiarazione;
- le modalità di corresponsione dell'eventuale prezzo;
- i criteri per la determinazione e l'adeguamento della tariffa che il
concessionario potrà riscuotere dall'utenza per i servizi prestati;
- l'obbligo per il concessionario di acquisire tutte le approvazioni necessarie
oltre quelle già ottenute in sede di approvazione del progetto;
- le modalità ed i termini di adempimento da parte del concessionario
degli eventuali oneri di concessione, comprendenti la corresponsione di
canoni o prestazioni di natura diversa;
- le garanzie assicurative richieste per le attività di progettazione,
costruzione e gestione;
- le modalità, i termini e gli eventuali oneri relativi alla consegna
del lavoro all'amministrazione aggiudicatrice al termine della concessione.
Art. 87.
(Contenuti dell'offerta)
- In relazione a quanto previsto nel bando l'offerta contiene:
- il prezzo richiesto dal concorrente;
- il prezzo che eventualmente il concorrente è disposto a corrispondere
all'amministrazione aggiudicatrice;
- il canone da corrispondere all'amministrazione aggiudicatrice;
- il tempo di esecuzione dei lavori;
- la durata della concessione;
- il livello iniziale della tariffa da praticare all'utenza ed il livello
delle qualità di gestione del servizio e delle relative modalità;
- le eventuali varianti al progetto posto a base di gara.
- All'offerta è inoltre allegato un dettagliato piano economico finanziario
dell'investimento e della connessa gestione per tutto l'arco temporale prescelto.
Sezione quarta : Lavori in economia
Art. 88.
(Tipologie di lavori eseguibili in economia)
- I lavori eseguibili in economia sono individuati da ciascuna stazione appaltante,
con riguardo alle proprie specifiche competenze e nell'ambito delle seguenti
categorie generali:
- manutenzione o riparazione di opere od impianti quando l'esigenza è
rapportata ad eventi imprevedibili e non sia possibile realizzarle con
le forme e le procedure previste agli articoli 19 e 20 della Legge;
- manutenzione di opere o di impianti di importo non superiore a 50.000
Euro;
- interventi non programmabili in materia di sicurezza;
- lavori che non possono essere differiti, dopo l'infruttuoso esperimento
delle procedure di gara;
- lavori necessari per la compilazione di progetti;
- completamento di opere o impianti a seguito della risoluzione del contratto
o in danno dell'appaltatore inadempiente, quando vi è necessità
ed urgenza di completare i lavori.
- I fondi necessari per la realizzazione di lavori in economia possono essere
anticipati dalla stazione appaltante con mandati intestati al responsabile
del procedimento, con obbligo di rendiconto finale.
- Il programma annuale dei lavori è corredato dell'elenco dei lavori
da eseguire in economia per i quali è possibile formulare una previsione,
ancorché sommaria.
- Nel bilancio di previsione sono tenuti distinti gli stanziamenti per gli
interventi da eseguire in economia prevedibili, e quelli per gli interventi
non preventivabili. Questi ultimi sono stimati sulla base delle risultanze
relative agli esercizi finanziari precedenti.
Capo II - Criteri di aggiudicazione
Art. 89.
(Aggiudicazione al prezzo più basso determinato mediante massimo
ribasso sull'elenco prezzi)
- Quando la gara di pubblico incanto o di licitazione privata si tiene con
il metodo del massimo ribasso sull'elenco prezzi unitari, l'autorità
che presiede la gara, aperti i plichi ricevuti e verificata la documentazione
presentata, aggiudica l'appalto al concorrente che ha presentato il massimo
ribasso percentuale determinato ai sensi dei commi 2 e 3.
- Nel caso di lavori di importo pari o superiore al controvalore in Euro di
5.000.000 di DSP, ove il soggetto che presiede la gara, individui offerte
che presentano un ribasso percentuale superiore a quello considerato soglia
di anomalia in base alle disposizioni di legge, sospende la seduta e comunica
i nominativi dei relativi concorrenti, ai sensi dell'articolo 21, comma 1-bis,
della Legge, al responsabile del procedimento. Questi, avvalendosi di organismi
tecnici della stazione appaltante, esamina le giustificazioni presentate dai
concorrenti ai sensi dell'articolo 21, comma 1 bis della Legge e valuta la
congruità delle offerte. Il soggetto che presiede la gara, alla riapertura
della seduta pubblica, pronuncia l'esclusione delle offerte giudicate non
congrue e aggiudica l'appalto. Nel caso in cui il numero delle offerte ammesse
è inferiore a cinque non si procede alla determinazione della soglia
di anomalia fermo restando il potere della stazione appaltante di valutare
la congruità dell'offerta.
- A seguito dell'esclusione dell'offerta giudicata non congrua, la stazione
appaltante comunica l'avvenuta esclusione e le relative motivazioni all'Osservatorio
dei lavori pubblici, che provvede a darne informativa alla Commissione della
Comunità Europea.
- Nel caso di lavori di importo inferiore al controvalore in Euro di 5.000.000
di DSP non si procede all'esclusione automatica se il numero delle offerte
ammesse è inferiore a cinque. In tal caso, le offerte che presentano
un carattere anormalmente basso rispetto alla prestazione sono soggette a
verifica di congruità da parte del responsabile del procedimento, che
chiede ai relativi offerenti di presentare, nel termine di dieci giorni dalla
ricezione della richiesta, gli elementi giustificativi dell'offerta presentata.
Se la risposta non perviene in termine utile o comunque non è ritenuta
adeguata, la stazione appaltante esclude la relativa offerta e aggiudica l'appalto
al migliore offerente rimasto in gara.
Art. 90.
(Aggiudicazione al prezzo più basso determinato mediante offerta
a prezzi unitari)
- Se la licitazione privata è aggiudicata con il metodo dell'offerta
a prezzi unitari, alla lettera d'invito è allegata la lista delle lavorazioni
e forniture previste per la esecuzione dell'opera o dei lavori composta da
sette colonne. Nella lista, vidimata in ogni suo foglio dal responsabile del
procedimento, sono riportati per ogni lavorazione e fornitura, nella prima
colonna il numero di riferimento dell'elenco delle descrizioni delle varie
lavorazioni e forniture previste in progetto, nella seconda colonna la descrizione
sintetica delle varie lavorazioni e forniture, nella terza colonna le unità
di misura, nella quarta colonna il quantitativo previsto in progetto per ogni
voce.
- Nel termine fissato con la lettera di invito, i concorrenti rimettono alla
stazione appaltante, unitamente agli altri documenti richiesti, la lista di
cui al comma 1 che riporta, nella quinta e sesta colonna, i prezzi unitari
offerti per ogni lavorazione e fornitura espressi in cifre nella quinta colonna
ed in lettere nella sesta colonna e, nella settima colonna, i prodotti dei
quantitativi risultanti dalla quarta colonna per i prezzi indicati nella sesta.
Il prezzo complessivo offerto, rappresentato dalla somma di tali prodotti,
è indicato dal concorrente in calce al modulo stesso unitamente al
conseguente ribasso percentuale rispetto al prezzo complessivo posto a base
di gara. Il prezzo complessivo ed il ribasso sono indicati in cifre ed in
lettere. In caso di discordanza prevale il ribasso percentuale indicato in
lettere.
- Nel caso di discordanza dei prezzi unitari offerti prevale il prezzo indicato
in lettere. Il modulo è sottoscritto in ciascun foglio dal concorrente
e non può presentare correzioni che non sono da lui stesso espressamente
confermate e sottoscritte.
- In caso di pubblico incanto, il bando di gara contiene l'indicazione dei
giorni e delle ore in cui gli interessati possono recarsi presso gli uffici
della stazione appaltante per ritirare copia della lista delle lavorazioni
e forniture di cui al comma 1.
- Nel caso di appalto integrato nonché nel caso di appalti i cui corrispettivi
sono stabiliti esclusivamente a corpo ovvero a corpo e a misura, la lista
delle quantità relative alla parte dei lavori a corpo posta a base
di gara ha effetto ai soli fini dell'aggiudicazione; prima della formulazione
dell'offerta, il concorrente ha l'obbligo di controllare le voci riportate
nella lista attraverso l'esame degli elaborati progettuali, comprendenti anche
il computo metrico, posti in visione ed acquisibili. In esito a tale verifica
il concorrente è tenuto ad integrare o ridurre le quantità che
valuta carenti o eccessive e ad inserire le voci e relative quantità
che ritiene mancanti, rispetto a quanto previsto negli elaborati grafici e
nel capitolato speciale nonché negli altri documenti che è previsto
facciano parte integrante del contratto, alle quali applica i prezzi unitari
che ritiene di offrire. L'offerta va inoltre accompagnata, a pena di inammissibilità,
da una dichiarazione di presa d'atto che l'indicazione delle voci e delle
quantità non ha effetto sull'importo complessivo dell'offerta che,
seppure determinato attraverso l'applicazione dei prezzi unitari offerti alle
quantità delle varie lavorazioni, resta fisso ed invariabile ai sensi
degli articoli 19, comma 4 e 21, comma 1, della Legge. I termini per la presentazione
dell'offerta previsti dall'articolo 79, comma 5, sono maggiorati della metà.
- Nel giorno e nell'ora stabiliti nel bando di gara, l'autorità che
presiede la gara apre i plichi ricevuti e contrassegna ed autentica le offerte
in ciascun foglio e le eventuali correzioni apportate nel modo indicato nel
comma 5; legge ad alta voce il prezzo complessivo offerto da ciascun concorrente
ed il conseguente ribasso percentuale e procede all'aggiudicazione in base
al ribasso percentuale indicato in lettere ai sensi di quanto previsto all'articolo
89, commi 2 e 4.
- La stazione appaltante, dopo l'aggiudicazione definitiva e prima della stipulazione
del contratto, procede alla verifica dei conteggi presentati dall'aggiudicatario
tenendo per validi e immutabili i prezzi unitari e correggendo, ove si riscontrino
errori di calcolo, i prodotti o la somma di cui al comma 2. In caso di discordanza
fra il prezzo complessivo risultante da tale verifica e quello dipendente
dal ribasso percentuale offerto tutti i prezzi unitari sono corretti in modo
costante in base alla percentuale di discordanza. I prezzi unitari offerti,
eventualmente corretti, costituiscono l'elenco dei prezzi unitari contrattuali.
- Le sedute di gara possono essere sospese ed aggiornate ad altra ora o ad
un giorno successivo salvo che nella fase di apertura delle buste delle offerte
economiche.
Art. 91.
(Offerta economicamente più vantaggiosa)
- In caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più
vantaggiosa, i "pesi" o "punteggi" da assegnare agli elementi
di valutazione previsti dall'articolo 21, comma 2, della Legge devono essere
globalmente pari a cento, e devono essere indicati nel bando di gara.
- Lo stesso bando di gara per tutti gli elementi di valutazione qualitativa
prevede i sub-elementi ed i "sub-pesi" o i "sub-punteggi"
in base ai quali è determinata la valutazione.
- In una o più sedute riservate, la Commissione valuta le offerte tecniche
e procede alla assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le
formule di cui all'allegato B. Successivamente, in seduta pubblica, la Commissione
dà lettura dei punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche, procede
alla apertura delle buste contenenti le offerte economiche e, data lettura
dei ribassi e delle riduzioni di ciascuna di esse, determina l'offerta economicamente
più vantaggiosa applicando, tra i criteri di cui all'allegato B, quello
indicato nel bando.
- La stazione appaltante può altresì procedere alla verifica
prevista all'articolo 64, comma 6.
Art. 92.
(Commissione giudicatrice e modalità di scelta dei commissari)
- Nelle commissioni giudicatrici di cui all'articolo 21, comma 4, della Legge,
tutti i commissari sono scelti pubblicamente mediante sorteggio, ad eccezione
del Presidente che è nominato direttamente dalle stazioni appaltanti.
- Ai fini del sorteggio il responsabile del procedimento predispone un elenco
di tutti i nominativi proposti dagli ordini professionali, dalle facoltà
universitarie e dalla stazione appaltante. Qualora nel termine di trenta giorni
non siano pervenuti i nominativi richiesti, la stazione appaltante può
scegliere i commissari a propria discrezione nell'ambito dei soggetti inadempienti.
- L'atto di nomina dei membri della commissione ne determina il compenso e
fissa il termine per l'espletamento dell'incarico. Tale termine può
essere prorogato una volta sola per giustificati motivi.
- Al momento dell'accettazione dell'incarico, i commissari dichiarano ai sensi
dell'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 e successive modificazioni
l'inesistenza delle cause di incompatibilità di cui all'articolo 21,
comma 5, della Legge.
- Il componente di commissione giudicatrice che abbia un qualsiasi interesse
personale o professionale nei confronti di uno o più soggetti comunque
coinvolti, direttamente o indirettamente, nelle attività di gara o
di esecuzione dei lavori, ha l'obbligo di astenersi dal partecipare alle operazioni
di gara.
TITOLO VI
SOGGETTI ABILITATI AD ASSUMERE LAVORI PUBBLICI
Art. 93.
(Riunione di Imprese)
- Sono ammessi a presentare offerta per gli appalti e le concessioni di lavori
pubblici imprese riunite che abbiano conferito o si impegnino a conferire,
mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una di esse, detta capogruppo.
- In caso di licitazione privata, di appalto concorso o di trattativa privata,
l'impresa invitata individualmente ha la facoltà di presentare offerta
o di trattare per sè o quale capogruppo di imprese riunite, ai sensi
del comma 1.
- La violazione delle disposizioni di cui all'articolo 13, comma 5-bis della
Legge comporta l'annullamento dell'aggiudicazione o la nullità del
contratto.
- Le imprese riunite in associazione temporanea devono eseguire i lavori nella
percentuale corrispondente alla quota di partecipazione al raggruppamento.
Art. 94.
(Fallimento dell'impresa mandataria o di un'impresa mandante)
- In caso di fallimento dell'impresa mandataria ovvero, qualora si tratti
di impresa individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o fallimento
del suo titolare, la stazione appaltante ha facoltà di proseguire il
rapporto di appalto con altra impresa che sia costituita mandataria nei modi
previsti dall'articolo 93 purché abbia i requisiti di qualificazione
adeguati ai lavori ancora da eseguire, ovvero di recedere dall'appalto.
- In caso di fallimento di una delle imprese mandanti ovvero, qualora si tratti
di un'impresa individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione
o fallimento del suo titolare, l'impresa capogruppo, ove non indichi altra
impresa subentrante che sia in possesso dei prescritti requisiti di idoneità,
è tenuta alla esecuzione, direttamente o a mezzo delle altre imprese
mandanti, purché queste abbiano i requisiti di qualificazione adeguati
ai lavori ancora da eseguire.
Art. 95.
(Requisiti dell'impresa singola e di quelle riunite)
- L'impresa singola può partecipare alla gara qualora sia in possesso
dei requisiti economico finanziari e tecnico organizzativi relativi alla categoria
prevalente per l'importo totale dei lavori ovvero sia in possesso dei requisiti
relativi alla categoria prevalente e alle categorie scorporabili per i singoli
importi. I requisiti relativi alle lavorazioni scorporabili non posseduti
dall'impresa devono da questa essere posseduti con riferimento alla categoria
prevalente.
- Per le associazioni temporanee di imprese e per i consorzi di cui all'articolo
10, comma 1, lettere d), e) ed e-bis), della Legge di tipo orizzontale, i
requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti nel bando
di gara per le imprese singole devono essere posseduti dalla mandataria o
da una impresa consorziata nelle misure minime del 40%; la restante percentuale
è posseduta cumulativamente dalla mandataria o dalle altre imprese
consorziate ciascuna nella misura minima del 10% di quanto richiesto all'intero
raggruppamento. L'impresa mandataria in ogni caso possiede i requisiti in
misura maggioritaria.
- Per le associazioni temporanee di imprese e per i consorzi di cui all'articolo
10, comma 1, lettere d), e) ed e-bis), della Legge di tipo verticale, i requisiti
economico-finanziari e tecnico-organizzativi sono posseduti dalla capogruppo
nella categoria prevalente; nelle categorie scorporate ciascuna mandante possiede
i requisiti previsti per l'importo dei lavori della categoria che intende
assumere e nella misura indicata per l'impresa singola. I requisiti relativi
alle lavorazioni scorporabili non assunte da imprese mandanti sono posseduti
dalla impresa mandataria con riferimento alla categoria prevalente.
- Se l'impresa singola o le imprese che intendano riunirsi in associazione
temporanea hanno i requisiti di cui al presente articolo, possono associare
altre imprese qualificate anche per categorie ed importi diversi da quelli
richiesti nel bando, a condizione che i lavori eseguiti da queste ultime non
superino il 20 per cento dell'importo complessivo dei lavori e che l'ammontare
complessivo delle qualificazioni possedute da ciascuna sia almeno pari all'importo
dei lavori che saranno ad essa affidati.
- Il mandato conferito all'impresa capogruppo dalle altre imprese riunite
deve risultare da scrittura privata autenticata. La relativa procura è
conferita al legale rappresentante dell'impresa capogruppo. Il mandato è
gratuito ed irrevocabile e la sua revoca per giusta causa non ha effetto nei
confronti della stazione appaltante.
- Al mandatario spetta la rappresentanza esclusiva, anche processuale, delle
imprese mandanti nei confronti della stazione appaltante per tutte le operazioni
e gli atti di qualsiasi natura dipendenti dall'appalto, anche dopo il collaudo
dei lavori, fino alla estinzione di ogni rapporto. La stazione appaltante,
tuttavia, può far valere direttamente le responsabilità facenti
capo alle imprese mandanti.
- Ai fini del presente regolamento, il rapporto di mandato non determina di
per sé organizzazione o associazione delle imprese riunite, ognuna
delle quali conserva la propria autonomia ai fini della gestione, degli adempimenti
fiscali e degli oneri sociali.
Art. 96.
(Società tra imprese riunite)
- Le imprese riunite dopo l'aggiudicazione possono costituire tra loro una
società anche consortile, ai sensi del libro V del titolo V, capi 3
e seguenti del Codice Civile, per l'esecuzione unitaria, totale o parziale,
dei lavori.
- La società subentra, senza che ciò costituisca ad alcun effetto
subappalto o cessione di contratto e senza necessità di autorizzazione
o di approvazione, nell'esecuzione totale o parziale del contratto, ferme
restando le responsabilità delle imprese riunite ai sensi della Legge.
- Il subentro ha effetto dalla data di notificazione dell'atto costitutivo
alla stazione appaltante, e subordinatamente alla iscrizione della società
nel registro delle imprese.
- Tutte le imprese riunite devono far parte della società, la quale
non può conseguire la qualificazione. Nel caso di esecuzione parziale
dei lavori, la società può essere costituita anche dalle sole
imprese interessate all'esecuzione parziale.
- Ai soli fini della qualificazione, i lavori eseguiti dalla società
sono riferiti alle singole imprese associate, secondo le rispettive quote
di partecipazione alla società stessa.
Art. 97.
(Consorzi stabili di imprese)
- I consorzi stabili di imprese di cui all'articolo 10, comma 1, lettera
c), e articolo 12 della Legge, hanno la facoltà di far eseguire i lavori
dai consorziati senza che ciò costituisca subappalto, ferma la responsabilità
sussidiaria e solidale degli stessi nei confronti della stazione appaltante.
- I consorzi stabili conseguono la qualificazione a seguito di verifica dell'effettiva
sussistenza in capo alle singole consorziate dei corrispondenti requisiti.
- Il conseguimento della qualificazione da parte del consorzio stabile non
pregiudica la contemporanea qualificazione delle singole imprese consorziate,
ma il documento di qualificazione di queste ultime deve riportare la segnalazione
di partecipazione ad un consorzio stabile, nonché l'indicazione di
tutti gli altri soggetti partecipanti.
- Per i primi cinque anni dalla costituzione ai fini della partecipazione
del consorzio alle gare i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi
previsti dalla normativa vigente, posseduti dalle singole imprese consorziate,
vengono sommati. Alle singole imprese consorziate si applicano le disposizioni
previste per le imprese mandanti dei raggruppamenti temporanei di imprese.
- In caso di scioglimento del consorzio stabile ai consorziati sono attribuiti
pro-quota i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi maturati
a favore del consorzio. Le quote di assegnazione devono tenere conto dell'apporto
reso dai singoli consorziati nell'esecuzione dei lavori.
Art. 98.
(Requisiti del concessionario)
- I soggetti che intendono partecipare alle gare per l'affidamento di concessione
di lavori pubblici, se eseguono lavori con la propria organizzazione di impresa,
devono essere qualificati secondo quanto previsto dagli articoli 8 e 9 della
Legge con riferimento ai lavori direttamente eseguiti, ed essere in possesso
dei seguenti ulteriori requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi:
- fatturato medio relativo alle attività svolte negli ultimi cinque
anni antecedenti alla pubblicazione del bando non inferiore al dieci per
cento dell'investimento previsto per l'intervento;
- capitale sociale non inferiore ad un ventesimo dell'investimento previsto
per l'intervento;
- svolgimento negli ultimi cinque anni di servizi affini a quello previsto
dall'intervento per un importo medio non inferiore al cinque per cento
dell'investimento previsto per l'intervento;
- svolgimento negli ultimi cinque anni di almeno un servizio affine a
quello previsto dall'intervento per un importo medio pari ad almeno il
due per cento dell'investimento previsto dall'intervento.
- In alternativa ai requisiti previsti dalle lettere c) e d) del comma 1 il
concessionario può incrementare i requisiti previsti dalle lettere
a) e b) nella misura fissata dal bando di gara, comunque compresa fra il doppio
e il triplo.
- Se il concessionario non esegue direttamente i lavori oggetto della concessione,
deve essere in possesso esclusivamente dei requisiti di cui al comma 1, lettere
a), b), c), e d).
- Qualora il candidato alla concessione sia costituito da un raggruppamento
temporaneo di soggetti o da un consorzio, i requisiti previsti al comma 1,
lettere a) e b), devono essere posseduti dalla capogruppo, dalle mandanti
o dalle consorziate nella misura prevista dall'articolo 95.
Art. 99.
(Requisiti del promotore)
- Possono presentare le proposte di cui all'articolo 37-bis della Legge,
oltre ai soggetti elencati negli articoli 10 e 17, comma1, lettera f), della
Legge, soggetti che svolgono in via professionale attività finanziaria,
assicurativa, tecnico-operativa, di consulenza e di gestione nel campo dei
lavori pubblici o di pubblica utilità e dei servizi alla collettività,
che negli ultimi tre anni hanno partecipato in modo significativo alla realizzazione
di interventi di natura ed importo almeno pari a quello oggetto della proposta.
- Possono presentare proposta anche soggetti appositamente costituiti, nei
quali comunque devono essere presenti in misura maggioritaria soci aventi
i requisiti di esperienza e professionalità stabiliti nel comma 1.
- Al fine di ottenere l'affidamento della concessione, il promotore deve comunque
possedere, anche associando o consorziando altri soggetti, i requisiti previsti
dall'articolo 98.
TITOLO VII
GARANZIE
Art. 100.
(Cauzione provvisoria)
- La cauzione provvisoria prevista dall'articolo 30, comma 1, della Legge
può essere costituita a scelta dell'offerente in contanti o in titoli
del debito pubblico o garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito,
presso una Sezione di Tesoreria Provinciale o presso le aziende di credito
autorizzate a titolo di pegno a favore delle stazione appaltanti. La cauzione
può essere costituita, sempre a scelta dell'offerente anche mediante
fideiussione bancaria ovvero mediante polizza assicurativa fideiussoria con
clausola di pagamento a semplice richiesta.
- La cauzione provvisoria deve essere accompagnata dall'impegno di un fidejussore
verso il concorrente a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva nel caso
di aggiudicazione da parte del concorrente dell'appalto o della concessione.
Art. 101.
(Cauzione definitiva)
- La cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato
di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o comunque
decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo
certificato.
- La cauzione viene prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni
del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento
delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme
pagate in più all'appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione
finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno.
- Le stazioni appaltanti hanno il diritto di valersi della cauzione per l'eventuale
maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione
del contratto disposta in danno dell'appaltatore. Le stazioni appaltanti hanno
inoltre il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di
quanto dovuto dall'appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza
di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti
sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei
lavoratori comunque presenti in cantiere.
- La stazione appaltante può richiedere all'appaltatore la reintegrazione
della cauzione ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di
inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo
da corrispondere all'appaltatore.
Art. 102.
(Fideiussione a garanzia dell'anticipazione e fideiussione a garanzia dei
saldi)
- L'erogazione dell'anticipazione, ove consentita dalla legge, è subordinata
alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo
pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato
al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma
dei lavori.
- L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel
corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da
parte delle stazioni appaltanti.
- La fideiussione a garanzia del pagamento della rata di saldo è costituita
alle condizioni previste dal comma 1. Il tasso di interesse è applicato
per il periodo intercorrente tra il collaudo provvisorio ed il collaudo definitivo.
Art. 103.
(Polizza di assicurazione per danni di esecuzione e responsabilità
civile verso terzi)
- L'esecutore dei lavori è obbligato ai sensi dell'articolo 30, comma
3, della Legge, a stipulare una polizza di assicurazione che copra i danni
subiti dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della distruzione
totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel
corso dell'esecuzione dei lavori. La somma assicurata è stabilita nel
bando di gara. La polizza deve inoltre assicurare la stazione appaltante contro
la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione
dei lavori.
- Il massimale per l'assicurazione contro la responsabilità civile
verso terzi è pari al 5 per cento della somma assicurata per le opere
con un minimo di 500.000 Euro, ed un massimo di 5.000.000 di Euro.
- La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa
alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato
di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione
dei lavori risultante dal relativo certificato. Qualora sia previsto un periodo
di garanzia, la polizza assicurativa è sostituita da una polizza che
tenga indenni le stazioni appaltanti da tutti i rischi connessi all'utilizzo
delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione
o rifacimento.
- Il contraente trasmette alla stazione appaltante copia della polizza di
cui al presente articolo almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori.
- L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio
da parte dell'esecutore non comporta l'inefficacia della garanzia.
Art. 104.
(Polizza di assicurazione indennitaria decennale)
- Per i lavori di cui all'articolo 30, comma 4, della Legge, l'appaltatore
ed il concessionario sono obbligati a stipulare, con decorrenza dalla data
di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di
regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione
dei lavori risultante dal relativo certificato, una polizza indennitaria decennale
a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell'opera, ovvero dei
rischi derivanti da gravi difetti costruttivi. La polizza deve contenere la
previsione del pagamento in favore del committente non appena questi lo richieda,
anche in pendenza dell'accertamento della responsabilità e senza che
occorrano consensi ed autorizzazioni di qualunque specie. Il limite di indennizzo
della polizza decennale non deve essere inferiore al 20 per cento del valore
dell'opera realizzata con il limite massimo di 14.000.000 di Euro.
- L'appaltatore e il concessionario sono altresì obbligati a stipulare,
per i lavori di cui al comma 1, una polizza di assicurazione della responsabilità
civile per danni cagionati a terzi, con decorrenza dalla data di emissione
del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione
e per la durata di dieci anni, con massimale non inferiore a 4.000.000 di
Euro.
- La liquidazione della rata di saldo è subordinata all'accensione
delle polizze di cui ai commi 1 e 2.
Art. 105.
(Polizza assicurativa del progettista)
- Le stazioni appaltanti richiedono ai progettisti, come forma di copertura
assicurativa, la polizza di cui all'articolo 30, comma 5, della Legge. Tale
polizza copre la responsabilità professionale del progettista esterno
per i rischi derivanti da errori od omissioni nella redazione del progetto
esecutivo o definitivo, che abbiano determinato a carico della stazione appaltante
nuove spese di progettazione e/o maggiori costi.
- Si intende per maggior costo la differenza fra i costi e gli oneri che la
stazione appaltante deve sopportare per l'esecuzione dell'intervento a causa
dell'errore o omissione progettuale ed i costi e gli oneri che essi avrebbe
dovuto affrontare per l'esecuzione di un progetto esente da errori ed omissioni.
- Per nuove spese di progettazione si intendono gli oneri di nuova progettazione,
nella misura massima del costo iniziale di progettazione sostenuti dalle stazioni
appaltanti qualora, per motivate ragioni, affidino con le procedure di cui
alla Legge ed al presente regolamento, la nuova progettazione ad altri progettisti
anziché al progettista originariamente incaricato. L'obbligo di nuovamente
progettare i lavori a carico del progettista senza costi e oneri per la stazione
appaltante deve essere inderogabilmente previsto nel contratto.
- Il progettista, contestualmente alla sottoscrizione del contratto, deve
produrre una dichiarazione di una compagnia di assicurazioni autorizzata all'esercizio
del ramo "responsabilità civile generale" nel territorio
dell'Unione Europea, contenente l'impegno a rilasciare la polizza di responsabilità
civile professionale con specifico riferimento ai lavori progettati. La polizza
decorre dalla data di inizio dei lavori e ha termine alla data di emissione
del certificato del collaudo provvisorio. La mancata presentazione della dichiarazione
determina la decadenza dall'incarico, e autorizza la sostituzione del soggetto
affidatario.
- Nel caso in cui il pagamento dei corrispettivi professionali sia dal contratto
frazionato in via di anticipazione non correlata allo svolgimento per fasi
del progetto, ciascuna anticipazione in acconto è subordinata alla
costituzione di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo
pari all'acconto medesimo. Il saldo è corrisposto soltanto a seguito
della presentazione della polizza. Lo svincolo delle garanzie fideiussorie
è contestuale alla presentazione della polizza, che deve in ogni caso
avvenire al momento della consegna degli elaborati progettuali.
- L'assicuratore, entro novanta giorni dalla ricezione della richiesta di
risarcimento, comunica alla stazione appaltante la somma offerta, ovvero indica
i motivi per i quali non può formulare alcuna offerta. Il responsabile
del procedimento entro sessanta giorni dal ricevimento dell'offerta deve assumere
la propria determinazione. Trascorso inutilmente tale termine, l'offerta si
intende rifiutata. Qualora il responsabile del procedimento dichiari di accettare
la somma offertagli, l'assicuratore deve provvedere al pagamento entro trenta
giorni dalla ricezione della comunicazione.
- Qualora l'assicuratore non proceda alla comunicazione di cui al comma 6,
ovvero la sua offerta sia ritenuta incongrua dalla stazione appaltante, la
stima dell'ammontare del danno è demandata ad un perito designato dall'Autorità
nell'ambito dell'elenco di cui all'articolo 151, comma 6. Qualora il pagamento
della somma stimata non sia effettuato entro sessanta giorni dalla comunicazione
della stima, l'Amministrazione dà comunicazione all'ISVAP.
Art. 106.
(Polizza assicurativa del dipendente incaricato della progettazione)
- Qualora la progettazione sia affidata a proprio dipendente, la stazione
appaltante assume l'onere del rimborso al dipendente dei due terzi del premio
corrisposto da questi per contrarre garanzia assicurativa per la copertura
dei rischi professionali. L'importo da garantire non può essere superiore
al dieci per cento del costo di costruzione dell'opera progettata e la garanzia
copre il solo rischio per il maggior costo per le varianti di cui all'articolo
25, comma 1, lettera d), della Legge.
Art. 107.
(Requisiti dei fideiussori)
- Le garanzie bancarie sono prestate da istituti di credito o da banche autorizzati
all'esercizio dell'attività bancaria ai sensi del decreto legislativo
1 settembre 1993, n. 385.
- (Comma non ammesso al "Visto" della Corte di
conti)
- Le garanzie assicurative sono prestate da imprese di assicurazione autorizzate
alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione.
- Le fideiussioni devono essere conformi allo schema tipo approvato con decreto
del Ministro dell'industria di concerto con il Ministro dei lavori pubblici.
Art. 108.
(Garanzie di concorrenti riuniti)
- In caso di riunione di concorrenti ai sensi dell'articolo 13 della Legge,
le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato
irrevocabile, dall'impresa mandataria o capogruppo in nome e per conto di
tutti i concorrenti con responsabilità solidale nel caso di cui all'articolo
13, comma 2, della Legge, e con responsabilità "pro quota"
nel caso di cui all'articolo 13, comma 3, della Legge.
TITOLO VIII
IL CONTRATTO
Art. 109.
(Stipulazione ed approvazione del contratto)
- La stipulazione del contratto di appalto deve aver luogo entro sessanta
giorni dalla aggiudicazione nel caso di pubblico incanto, licitazione privata
ed appalto-concorso ed entro trenta giorni dalla comunicazione di accettazione
dell'offerta nel caso di trattativa privata e di cottimo fiduciario.
- Per gli appalti di competenza di Amministrazioni statali, l'approvazione
del contratto deve intervenire entro sessanta giorni dalla data di stipulazione.
- Se la stipula del contratto o la sua approvazione, ove prevista, non avviene
nei termini fissati dai commi precedenti, l'impresa può, mediante atto
notificato alla stazione appaltante (seguivano alcune parole
non ammesse al "Visto" della Corte dei conti), sciogliersi
da ogni impegno o (seguiva una parola non ammessa al "Visto"
della Corte dei conti) recedere dal contratto. In caso di mancata
presentazione dell'istanza, all'impresa non spetta alcun indennizzo.
- (Seguivano alcune parole non ammesse al "Visto"
della Corte dei conti) L'appaltatore non ha diritto ad alcun compenso
o indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali. Se è intervenuta
la consegna dei lavori in via d'urgenza, l'impresa ha diritto al rimborso
delle spese sostenute per l'esecuzione dei lavori ordinati dal direttore dei
lavori ivi compresi quelle per opere provvisionali.
Art. 110.
(Documenti facenti parte integrante del contratto)
- Sono parte integrante del contratto e devono in esso essere richiamati:
- il capitolato generale;
- il capitolato speciale;
- gli elaborati grafici progettuali;
- l'elenco dei prezzi unitari;
- i piani di sicurezza previsti dall'articolo 31 della Legge;
- il cronoprogramma.
- Sono esclusi dal contratto tutti gli elaborati progettuali diversi da quelli
elencati al comma 1.
Art. 111.
(Contenuto dei capitolati e dei contratti)
- Il capitolato generale, i capitolati speciali e i contratti disciplinano,
fra l'altro, nel rispetto delle disposizioni della Legge e del presente regolamento:
- il termine entro il quale devono essere ultimati i lavori oggetto dell'appalto
e i presupposti in presenza dei quali il responsabile del procedimento
concede proroghe;
- i casi e i modi nei quali possono essere disposte le sospensioni totali
o parziali dei lavori, e i criteri di determinazione degli indennizzi
e dei danni qualora le interruzioni superino i limiti previsti o siano
ordinate in carenza di presupposti;
- le responsabilità e gli obblighi dell'appaltatore per i difetti
di costruzione;
- i modi e i casi di riconoscimento dei danni da forza maggiore;
- le modalità di riscossione dei corrispettivi dell'appalto.
Art. 112.
(Spese di contratto, di registro ed accessorie a carico dell'appaltatore)
- Sono a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo e registro, della
copia del contratto e dei documenti e disegni di progetto.
- La liquidazione delle spese di cui al comma 1 è fatta, in base alle
tariffe vigenti, dal dirigente dell'ufficio presso cui è stato stipulato
il contratto.
- Sono pure a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo inerenti agli
atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello
data di emissione del collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.
Art. 113.
(Anticipazione)
- Nei casi consentiti dalla legge le stazioni appaltanti erogano all'appaltatore,
entro quindici giorni dalla data di effettivo inizio dei lavori accertata
dal responsabile del procedimento, l'anticipazione sull'importo contrattuale
nella misura prevista dalle norme vigenti. La ritardata corresponsione dell'anticipazione
obbliga al pagamento degli interessi corrispettivi a norma dell'articolo 1282
codice civile.
- L'anticipazione è revocata se l'esecuzione dei lavori non procede
secondo i tempi contrattuali, e sulle somme restituite sono dovuti gli interessi
corrispettivi al tasso legale con decorrenza dalla data di erogazione della
anticipazione.
Art. 114.
(Pagamenti in acconto)
- Nel corso dell'esecuzione dei lavori sono erogati all'appaltatore, in base
ai dati risultanti dai documenti contabili, pagamenti in acconto del corrispettivo
dell'appalto, nei termini o nelle rate stabiliti dal capitolato speciale ed
a misura dell'avanzamento dei lavori regolarmente eseguiti.
- I certificati di pagamento delle rate di acconto sono emessi dal responsabile
del procedimento sulla base dei documenti contabili indicanti la quantità,
la qualità e l'importo dei lavori eseguiti, non appena scaduto il termine
fissato dal capitolato speciale o non appena raggiunto l'importo previsto
per ciascuna rata.
- Nel caso di sospensione dei lavori di durata superiore a novanta giorni
la stazione appaltante dispone comunque il pagamento in acconto degli importi
maturati fino alla data di sospensione.
Art. 115.
(Cessione del corrispettivo d'appalto)
- Ai sensi dell'articolo 26, comma 5, della Legge, le cessioni di crediti
vantati nei confronti delle amministrazioni pubbliche a titolo di corrispettivo
di appalto possono essere effettuate dagli appaltatori a banche o intermediari
finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui
oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti
di impresa.
- La cessione deve essere stipulata mediante atto pubblico o scrittura privata
autenticata e deve essere notificata all'amministrazione debitrice.
- La cessione del credito da corrispettivo di appalto è efficace ed
opponibile alla pubblica amministrazione qualora questa non la rifiuti con
comunicazione da notificarsi al cedente ed al cessionario entro quindici giorni
dalla notifica di cui al comma 2.
- L'amministrazione pubblica, al momento della stipula del contratto o contestualmente,
può preventivamente riconoscere la cessione da parte dell'appaltatore
di tutti o di parte dei crediti che devono venire a maturazione.
- In ogni caso, l'amministrazione ceduta può opporre al cessionario
tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto di appalto.
Art. 116.
(Ritardato pagamento)
- Nel caso di ritardato pagamento delle rate di acconto rispetto ai termini
indicati nel capitolato generale o speciale sono dovuti gli interessi a norma
dell'articolo 26, comma 1, della Legge.
- I medesimi interessi sono dovuti nel caso di ritardato pagamento della rata
di saldo rispetto ai termini previsti dall'articolo 28, comma 9, della Legge,
con decorrenza dalla scadenza dei termini stessi.
- Nel caso di concessione di lavori pubblici il cui prezzo sia da corrispondersi
in più rate annuali, il disciplinare di concessione prevede la decorrenza
degli interessi per ritardato pagamento.
- L'importo degli interessi per ritardato pagamento viene computato e corrisposto
in occasione del pagamento, in conto e a saldo, immediatamente successivo
a quello eseguito in ritardo, senza necessità di apposite domande o
riserve.
Art. 117.
(Penali)
- I capitolati speciali di appalto e i contratti precisano le penali da applicare
nel caso di ritardato adempimento degli obblighi contrattuali.
- I termini di adempimento delle prestazioni sono stabiliti dal responsabile
del procedimento in relazione alla tipologia, alla categoria, all'entità
ed alla complessità dell'intervento, nonché al suo livello qualitativo.
- Per il ritardato adempimento delle obbligazioni assunte dagli esecutori
di lavori pubblici, le penali da applicare sono stabilite dal responsabile
del procedimento, in sede di elaborazione del progetto posto a base di gara
ed inserite nel capitolato speciale d'appalto, in misura giornaliera compresa
tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, e
comunque complessivamente non superiore al 10 per cento, da determinare in
relazione all'entità delle conseguenze legate all'eventuale ritardo.
- Il direttore dei lavori riferisce tempestivamente al responsabile del procedimento
in merito agli eventuali ritardi nell'andamento dei lavori rispetto al programma
di esecuzione. Qualora il ritardo nell'adempimento determina un importo massimo
della penale superiore all'importo previsto al comma 3, il responsabile del
procedimento promuove l'avvio delle procedure previste dall'articolo 119.
- Qualora la disciplina contrattuale preveda l'esecuzione della prestazione
articolata in più parti, nel caso di ritardo rispetto ai termini di
una o più di tali parti le penali di cui ai commi precedenti si applicano
ai rispettivi importi.
Art. 118.
(Risoluzione dei contratti per reati accertati)
- Qualora nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta l'emanazione di
un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più
misure di prevenzione di cui all'articolo 3, della legge 27 dicembre 1956,
n. 1423, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato
per frodi nei riguardi della stazione appaltante, di subappaltatori, di fornitori,
di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati ai lavori, nonché
per violazione degli obblighi attinenti alla sicurezza sul lavoro, il responsabile
del procedimento valuta, in relazione allo stato dei lavori e alle eventuali
conseguenze nei riguardi delle finalità dell'intervento, l'opportunità
di procedere alla risoluzione del contratto. Nel caso di risoluzione, l'appaltatore
ha diritto soltanto al pagamento dei lavori regolarmente eseguiti, decurtato
degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.
Art. 119.
(Risoluzione del contratto per grave inadempimento, grave irregolarità
e grave ritardo)
- Quando il direttore dei lavori accerta che comportamenti dell'appaltatore
concretano grave inadempimento alle obbligazioni di contratto tale da compromettere
la buona riuscita dei lavori, invia al responsabile del procedimento una relazione
particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima dei
lavori eseguiti regolarmente e che devono essere accreditati all'appaltatore.
- Su indicazione del responsabile del procedimento il direttore dei lavori
formula la contestazione degli addebiti all'appaltatore, assegnando un termine
non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni
al responsabile del procedimento.
- Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto
il termine senza che l'appaltatore abbia risposto, la stazione appaltante
su proposta del responsabile del procedimento dispone la risoluzione del contratto.
- Qualora, al fuori dei precedenti casi, l'esecuzione dei lavori ritardi per
negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del programma, il direttore
dei lavori gli assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può
essere inferiore a dieci giorni, per compiere i lavori in ritardo, e dà
inoltre le prescrizioni ritenute necessarie. Il termine decorre dal giorno
di ricevimento della comunicazione.
- Scaduto il termine assegnato, il direttore dei lavori verifica, in contraddittorio
con l'appaltatore, o, in sua mancanza, con la assistenza di due testimoni,
gli effetti dell'intimazione impartita, e ne compila processo verbale da trasmettere
al responsabile del procedimento.
- Sulla base del processo verbale, qualora l'inadempimento permanga, la stazione
appaltante, su proposta del responsabile del procedimento, delibera la risoluzione
del contratto.
Art. 120.
(Inadempimento di contratti per cottimo)
- Per i contratti relativi a cottimo, in caso di inadempimento dell'appaltatore
la risoluzione è dichiarata per iscritto dal responsabile del procedimento,
previa ingiunzione del direttore dei lavori, salvi i diritti e le facoltà
riservate dal contratto alla stazione appaltante.
Art. 121.
(Provvedimenti in seguito alla risoluzione dei contratti)
- Il responsabile del procedimento, nel comunicare all'appaltatore la determinazione
di risoluzione del contratto, dispone, con preavviso di venti giorni, la redazione
dello stato di consistenza dei lavori già eseguiti e l'inventario di
materiali, macchine e mezzi d'opera che devono essere presi in consegna dal
direttore dei lavori.
- In sede di liquidazione finale dei lavori dell'appalto risolto è
determinato l'onere da porre a carico dell'appaltatore inadempiente in relazione
alla maggiore spesa sostenuta per affidare ad altra impresa i lavori, ove
la stazione appaltante non si sia avvalsa della facoltà prevista dall'articolo
10, comma 1 ter, della Legge.
Art. 122.
(Recesso dal contratto e valutazione del decimo)
- La stazione appaltante ha il diritto di recedere in qualunque tempo dal
contratto previo il pagamento dei lavori eseguiti e del valore dei materiali
utili esistenti in cantiere, oltre al decimo dell'importo delle opere non
eseguite.
- Il decimo dell'importo delle opere non eseguite è calcolato sulla
differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara,
depurato del ribasso d'asta, e l'ammontare netto dei lavori eseguiti.
- L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da formale comunicazione
all'appaltatore da darsi con un preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi
i quali la stazione appaltante prende in consegna i lavori ed effettua il
collaudo definitivo.
- I materiali il cui valore è riconosciuto dalla stazione appaltante
a norma del comma 1sono soltanto quelli già accettati dal direttore
dei lavori prima della comunicazione dello scioglimento del contratto.
- La stazione appaltante può trattenere le opere provvisionali e gli
impianti che non siano in tutto o in parte asportabili ove li ritenga ancora
utilizzabili. In tal caso essa corrisponde all'appaltatore, per il valore
delle opere e degli impianti non ammortizzato nel corso dei lavori eseguiti,
un compenso da determinare nella minor somma fra il costo di costruzione e
il valore delle opere e degli impianti al momento dello scioglimento del contratto.
- L'appaltatore deve rimuovere dai magazzini e dai cantieri i materiali non
accettati dal direttore dei lavori e deve mettere i predetti magazzini e cantieri
a disposizione della stazione appaltante nel termine stabilito; in caso contrario
lo sgombero è effettuato d'ufficio ed a sue spese.
TITOLO IX
ESECUZIONE DEI LAVORI
CAPO I - Direzione dei lavori
Art. 123.
(Ufficio della direzione dei lavori)
- Per il coordinamento, la direzione ed il controllo tecnico-contabile dell'esecuzione
di ogni singolo intervento le stazioni appaltanti, prima della gara, istituiscono
un ufficio di direzione lavori, costituito da un direttore dei lavori ed eventualmente,
in relazione alla dimensione e alla tipologia e categoria dell'intervento,
da uno o più assistenti con funzioni di direttore operativo o di ispettore
di cantiere.
- L'ufficio di direzione lavori è preposto alla direzione ed al controllo
tecnico, contabile e amministrativo dell'esecuzione dell'intervento secondo
le disposizioni che seguono e nel rispetto degli impegni contrattuali.
Art. 124.
(Direttore dei lavori)
- Il direttore dei lavori cura che i lavori cui è preposto siano eseguiti
a regola d'arte ed in conformità al progetto e al contratto.
- Il direttore dei lavori ha la responsabilità del coordinamento e
della supervisione dell'attività di tutto l'ufficio di direzione dei
lavori, ed interloquisce in via esclusiva con l'appaltatore in merito agli
aspetti tecnici ed economici del contratto.
- Il direttore dei lavori ha la specifica responsabilità dell'accettazione
dei materiali, sulla base anche del controllo quantitativo e qualitativo degli
accertamenti ufficiali delle caratteristiche meccaniche di questi così
come previsto dall'articolo 3, comma 2, della legge 5 novembre 1971, n. 1086,
ed in aderenza alle disposizioni delle norme tecniche di cui all'articolo
21 della predetta legge.
- Al direttore dei lavori fanno carico tutte le attività ed i compiti
allo stesso espressamente demandati dalla Legge o dal presente regolamento
nonché:
- verificare periodicamente il possesso e la regolarità da parte
dell'appaltatore della documentazione prevista dalle leggi vigenti in
materia di obblighi nei confronti dei dipendenti;
- curare la costante verifica di validità del programma di manutenzione,
dei manuali d'uso e dei manuali di manutenzione, modificandone e aggiornandone
i contenuti a lavori ultimati.
Art. 125.
(Direttori operativi)
- Gli assistenti con funzioni di direttori operativi collaborano con il direttore
dei lavori nel verificare che lavorazioni di singole parti dei lavori da realizzare
siano eseguite regolarmente e nell'osservanza delle clausole contrattuali.
Essi rispondono della loro attività direttamente al direttore dei lavori.
- Ai direttori operativi possono essere affidati dal direttore dei lavori,
fra gli altri, i seguenti compiti:
- verificare che l'appaltatore svolga tutte le pratiche di legge relative
alla denuncia dei calcoli delle strutture;
- programmare e coordinare le attività dell'ispettore dei lavori;
- curare l'aggiornamento del cronoprogramma generale e particolareggiato
dei lavori e segnalare tempestivamente al direttore dei lavori le eventuali
difformità rispetto alle previsioni contrattuali proponendo i necessari
interventi correttivi;
- assistere il direttore dei lavori nell'identificare gli interventi necessari
ad eliminare difetti progettuali o esecutivi;
- individuare ed analizzare le cause che influiscono negativamente sulla
qualità dei lavori e proponendo al direttore dei lavori le adeguate
azioni correttive;
- assistere i collaudatori nell'espletamento delle operazioni di collaudo;
- esaminare e approvare il programma delle prove di collaudo e messa in
servizio degli impianti;
- controllare, quando svolge anche le funzioni di coordinatore per l'esecuzione
dei lavori, il rispetto dei piani di sicurezza da parte dei direttore
di cantiere;
- collaborare alla tenuta dei libri contabili.
Art. 126.
(Ispettori di cantiere)
- Gli assistenti con funzioni di ispettori di cantiere collaborano con il
direttore dei lavori nella sorveglianza dei lavori in conformità delle
prescrizioni stabilite nel Capitolato speciale di appalto. La posizione di
ispettore è ricoperta da una sola persona che esercita la sua attività
in un turno di lavoro. Essi sono presenti a tempo pieno durante il periodo
di svolgimento di lavori che richiedono controllo quotidiano, nonché
durante le fasi di collaudo e delle eventuali manutenzioni.
- Agli ispettori, possono essere affidati fra gli altri i seguenti compiti:
- la verifica dei documenti di accompagnamento delle forniture di materiali
per assicurare che siano conformi alle prescrizioni ed approvati dalle
strutture di controllo in qualità del fornitore;
- la verifica, prima della messa in opera, che i materiali, le apparecchiature
e gli impianti abbiano superato le fasi di collaudo prescritte dal controllo
di qualità o dalle normative vigenti o dalle prescrizioni contrattuali
in base alle quali sono stati costruiti;
- il controllo sulla attività dei subappaltatori;
- il controllo sulla regolare esecuzione dei lavori con riguardo ai disegni
ed alle specifiche tecniche contrattuali;
- l'assistenza alle prove di laboratorio;
- l'assistenza ai collaudi dei lavori ed alle prove di messa in esercizio
ed accettazione degli impianti;
- la predisposizione degli atti contabili quando siano stati incaricati
dal direttore dei lavori.
Art. 127.
(Sicurezza nei cantieri)
- Le funzioni del coordinatore per l'esecuzione dei lavori previsti dalla
vigente normativa sulla sicurezza nei cantieri sono svolte dal direttore lavori.
Nell'eventualità che il direttore dei lavori sia sprovvisto dei requisiti
previsti dalla normativa stessa, le stazioni appaltanti devono prevedere la
presenza di almeno un direttore operativo avente i requisiti necessari per
l'esercizio delle relative funzioni.
- Le funzioni del coordinatore per l'esecuzione dei lavori comprendono:
- l'assicurare, tramite opportune azioni di coordinamento, l'applicazione
delle disposizioni contenute nei piani di sicurezza previsti dalla vigente
normativa;
- l'adeguare i predetti piani e il relativo fascicolo previsti dalla
normativa stessa in relazione all'evoluzione dei lavori e alle eventuali
modifiche intervenute;
- l'organizzare tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi,
la cooperazione ed il coordinamento delle attività nonché
la loro reciproca informazione;
- il proporre alla stazione appaltante in caso di gravi inosservanze
delle norme in materia di sicurezza nei cantieri, la sospensione dei lavori,
l'allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere
o la risoluzione del contratto;
- il sospendere in caso di pericolo grave ed imminente le singole lavorazioni
fino alla comunicazione scritta degli avvenuti adeguamenti effettuati
dalle imprese interessate;
- l'assicurare il rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 31,
comma 1 bis della Legge.
CAPO II - Esecuzione dei lavori
Sezione prima : Disposizioni preliminari
Art. 128.
(Ordini di servizio)
- L'ordine di servizio è l'atto mediante il quale sono impartite tutte
le disposizioni e istruzioni da parte del responsabile del procedimento al
direttore dei lavori e da quest'ultimo all'appaltatore. L'ordine di servizio
è redatto in due copie sottoscritte dal direttore dei lavori emanante
e comunicato all'appaltatore che lo restituisce firmato per avvenuta conoscenza.
L'ordine di servizio non costituisce sede per la iscrizione di eventuali riserve
dell'appaltatore.
- Il responsabile del procedimento impartisce al direttore dei lavori con
ordine di servizio le istruzioni occorrenti a garantire la regolarità
dei lavori, fissa l'ordine da seguirsi nella loro esecuzione, quando questo
non sia regolato dal contratto, e stabilisce, in relazione all'importanza
dei lavori, la periodicità con la quale il direttore dei lavori è
tenuto a presentare un rapporto sulle principali attività di cantiere
e sull'andamento delle lavorazioni.
Sezione seconda: Consegna dei lavori
Art. 129.
(Giorno e termine per la consegna)
- Dopo l'approvazione del contratto o, qualora vi siano ragioni di urgenza,
subito dopo l'aggiudicazione definitiva, il responsabile del procedimento
autorizza il direttore dei lavori alla consegna dei lavori.
- Per le amministrazioni statali, la consegna dei lavori deve avvenire non
oltre quarantacinque giorni dalla data di registrazione alla Corte dei Conti
del decreto di approvazione del contratto, e non oltre quarantacinque giorni
dalla data di approvazione del contratto quando la registrazione della Corte
dei Conti non è richiesta per legge. Per le altre stazioni appaltanti
il termine di quarantacinque giorni decorre dalla data di stipula del contratto.
Per i cottimi fiduciari il termine decorre dalla data dell'accettazione dell'offerta.
- Il direttore dei lavori comunica all'appaltatore il giorno ed il luogo in
cui deve presentarsi per ricevere la consegna dei lavori, munito del personale
idoneo nonché delle attrezzature e materiali necessari per eseguire,
ove occorra, il tracciamento dei lavori secondo i piani, profili e disegni
di progetto. Sono a carico dell'appaltatore gli oneri per le spese relative
alla consegna, alla verifica ed al completamento del tracciamento che fosse
stato già eseguito a cura della stazione appaltante.
- In caso di consegna in via d'urgenza, il direttore dei lavori tiene conto
di quanto predisposto o somministrato dall'appaltatore, per rimborsare le
relative spese nell'ipotesi di mancata stipula del contratto.
- Effettuato il tracciamento, sono collocati picchetti, capisaldi, sagome,
termini ovunque si riconoscano necessari. L'appaltatore è responsabile
della conservazione dei segnali e capisaldi.
- La consegna dei lavori deve risultare da verbale redatto in contraddittorio
con l'appaltatore ai sensi dell'articolo 121; dalla data di tale verbale decorre
il termine utile per il compimento dell'opera o dei lavori.
- Qualora l'appaltatore non si presenti nel giorno stabilito, il direttore
dei lavori fissa una nuova data. La decorrenza del termine contrattuale resta
comunque quella della data della prima convocazione. Qualora sia inutilmente
trascorso il termine assegnato dal direttore dei lavori, la stazione appaltante
ha facoltà di risolvere il contratto e di incamerare la cauzione.
- Qualora la consegna avvenga in ritardo per fatto o colpa della stazione
appaltante, l'appaltatore può chiedere di recedere dal contratto. Nel
caso di accoglimento dell'istanza di recesso l'appaltatore ha diritto al rimborso
di tutte le spese contrattuali nonché di quelle effettivamente sostenute
e documentate ma in misura non superiore ai limiti indicati dal capitolato
generale. Ove l'istanza dell'impresa non sia accolta e si proceda tardivamente
alla consegna, l'appaltatore ha diritto ad un compenso per i maggiori oneri
dipendenti dal ritardo, le cui modalità di calcolo sono stabilite dal
capitolato generale.
- La facoltà della stazione appaltante di non accogliere l'istanza
di recesso dell'appaltatore non può esercitarsi, con le conseguenze
previste dal comma 8, qualora il ritardo nella consegna dei lavori superi
la metà del termine utile contrattuale.
- Qualora, iniziata la consegna, questa sia sospesa dalla stazione appaltante
per ragioni non di forza maggiore, la sospensione non può durare oltre
sessanta giorni. Trascorso inutilmente tale termine, si applicano le disposizioni
di cui ai commi 8 e 9.
- Nelle ipotesi previste dai commi 8, 9 e 10 il responsabile del procedimento
ha l'obbligo di informare l'Autorità per la Vigilanza sui lavori pubblici.
Art. 130.
(Processo verbale di consegna)
- Il processo verbale di consegna contiene i seguenti elementi:
- le condizioni e circostanze speciali locali riconosciute e le operazioni
eseguite, come i tracciamenti, gli accertamenti di misura, i collocamenti
di sagome e capisaldi;
- le aree, le cave, i locali ed i mezzi d'opera concessi all'appaltatore
per la esecuzione dei lavori; al processo verbale di consegna vanno uniti
i profili delle cave in numero sufficiente per poter in ogni tempo calcolare
il volume totale del materiale estratto;
- la dichiarazione che l'area su cui devono eseguirsi i lavori è
libera da persone e cose e, in ogni caso, salvo l'ipotesi di cui al comma
7, che lo stato attuale è tale da non impedire l'avvio e la prosecuzione
dei lavori.
- Qualora, per l'estensione delle aree o dei locali, o per l'importanza dei
mezzi d'opera, occorra procedere in più luoghi e in più tempi
ai relativi accertamenti, questi fanno tutti parte integrante del processo
verbale di consegna.
- Qualora la consegna sia eseguita ai sensi dell'articolo 129, comma 4, il
processo verbale indica a quali materiali l'appaltatore deve provvedere e
quali lavorazioni deve immediatamente iniziare in relazione al programma di
esecuzione presentato dall'impresa. Ad intervenuta stipula del contratto il
direttore dei lavori revoca le eventuali limitazioni.
- Il processo verbale è redatto in doppio esemplare firmato dal direttore
dei lavori e dall'appaltatore. Dalla data di esso decorre il termine utile
per il compimento dei lavori.
- Un esemplare del verbale di consegna è inviato al responsabile del
procedimento, che ne rilascia copia conforme all'appaltatore, ove questa lo
richieda.
- Il capitolato speciale dispone che la consegna dei lavori possa farsi in
più volte con successivi verbali di consegna parziale quando la natura
o l'importanza dei lavori o dell'opera lo richieda, ovvero si preveda una
temporanea indisponibilità delle aree o degli immobili. In caso di
urgenza, l'appaltatore comincia i lavori per le sole parti già consegnate.
La data di consegna a tutti gli effetti di legge è quella dell'ultimo
verbale di consegna parziale.
- In caso di consegna parziale l'appaltatore è tenuto a presentare
un programma di esecuzione dei lavori che preveda la realizzazione prioritaria
delle lavorazioni sulle aree e sugli immobili disponibili. Realizzati i lavori
previsti dal programma, qualora permangano le cause di indisponibilità
si applica la disciplina dell'articolo 133.
Art. 131.
(Differenze riscontrate all'atto della consegna)
- Il direttore dei lavori è responsabile della corrispondenza del verbale
di consegna dei lavori all'effettivo stato dei luoghi.
- Se sono riscontrate differenze fra le condizioni locali ed il progetto esecutivo,
non si procede alla consegna, e il direttore dei lavori ne riferisce immediatamente
al responsabile del procedimento, indicando le cause e l'importanza delle
differenze riscontrate rispetto agli accertamenti effettuati in sede di redazione
del progetto esecutivo e delle successive verifiche, e proponendo i provvedimenti
da adottare.
- Qualora l'appaltatore intenda far valere pretese derivanti dalla riscontrata
difformità dello stato dei luoghi rispetto a quello previsto in progetto,
deve formulare riserva sul verbale di consegna con le modalità e con
gli effetti di cui all'articolo 165.
Art. 132.
(Consegna di materiali da un appaltatore ad un altro)
- Nel caso di subentro di un appaltatore ad un altro nell'esecuzione dell'appalto,
il direttore dei lavori redige apposito verbale in contraddittorio con entrambi
gli appaltatori per accertare la consistenza dei materiali, dei mezzi d'opera
e di quant'altro il nuovo appaltatore deve assumere dal precedente, e per
indicare le indennità da corrispondersi.
- Qualora l'appaltatore sostituito nell'esecuzione dell'appalto non intervenga
alle operazioni di consegna, oppure rifiuti di firmare i processi verbali,
gli accertamenti sono fatti in presenza di due testimoni ed i relativi processi
verbali sono dai medesimi firmati assieme all'appaltatore subentrante. Qualora
l'appaltatore subentrante non intervenga si sospende la consegna e si procede
con le modalità indicate all'articolo 129, comma 7.
Sezione terza: Esecuzione in senso stretto
Art. 133.
(Sospensione e ripresa dei lavori)
- Qualora circostanze speciali impediscano in via temporanea che i lavori
procedano utilmente a regola d'arte, il direttore dei lavori ne ordina la
sospensione, indicando le ragioni e l'imputabilità anche con riferimento
alle risultanze del verbale di consegna.
- Fuori dei casi previsti dal comma 1 il responsabile del procedimento può,
per ragioni di pubblico interesse o necessità, ordinare la sospensione
dei lavori nei limiti e con gli effetti previsti dal capitolato generale.
- Il direttore dei lavori, con l'intervento dell'appaltatore o di un suo legale
rappresentante, compila il verbale di sospensione indicando le ragioni che
hanno determinato l'interruzione dei lavori. Il verbale deve essere inoltrato
al responsabile del procedimento entro cinque giorni dalla data della sua
redazione.
- Nel verbale di sospensione è inoltre indicato lo stato di avanzamento
dei lavori, le opere la cui esecuzione rimane interrotta e le cautele adottate
affinché alla ripresa le stesse possano essere continuate ed ultimate
senza eccessivi oneri, la consistenza della forza lavoro e dei mezzi d'opera
esistenti in cantiere al momento della sospensione.
- Nel corso della sospensione, il direttore dei lavori dispone visite al cantiere
ad intervalli di tempo non superiori a novanta giorni, accertando le condizioni
delle opere e la consistenza della mano d'opera e dei macchinari eventualmente
presenti e dando, ove occorra, le necessarie disposizioni al fine di contenere
macchinari e mano d'opera nella misura strettamente necessaria per evitare
danni alle opere già eseguite e facilitare la ripresa dei lavori.
- I verbali di ripresa dei lavori, da redigere a cura del direttore dei lavori,
non appena venute a cessare le cause della sospensione, sono firmati dall'appaltatore
ed inviati al responsabile del procedimento nel modi e nei termini sopraddetti.
Nel verbale di ripresa il direttore dei lavori indica il nuovo termine contrattuale.
- Ove successivamente alla consegna dei lavori insorgano, per cause imprevedibili
o di forza maggiore, circostanze che impediscano parzialmente il regolare
svolgimento dei lavori, l'appaltatore è tenuto a proseguire le parti
di lavoro eseguibili, mentre si provvede alla sospensione parziale dei lavori
non eseguibili in conseguenza di detti impedimenti, dandone atto in apposito
verbale.
- Le contestazioni dell'appaltatore in merito alle sospensioni dei lavori
devono essere iscritte a pena di decadenza nei verbali di sospensione e di
ripresa dei lavori; qualora l'appaltatore non intervenga alla firma dei verbali
o si rifiuti di sottoscriverli, si procede a norma dell'articolo 165.
- Quando la sospensione supera il quarto del tempo contrattuale il responsabile
del procedimento dà avviso all'Autorità.
Art. 134.
(Variazioni ed addizioni al progetto approvato)
- Nessuna variazione o addizione al progetto approvato può essere
introdotta dall'appaltatore se non è disposta dal direttore dei lavori
e preventivamente approvata dalla stazione appaltante nel rispetto delle condizioni
e dei limiti indicati all'articolo 25 della Legge.
- Il mancato rispetto di tale disposizione non dà titolo al pagamento
dei lavori non autorizzati e comporta la rimessa in pristino, a carico dell'appaltatore,
dei lavori e delle opere nella situazione originaria secondo le disposizioni
del direttore dei lavori.
- Qualora per uno dei casi previsti dalla Legge, sia necessario introdurre
nel corso dell'esecuzione variazioni o addizioni non previste nel contratto,
il direttore dei lavori, sentiti il responsabile del procedimento ed il progettista,
promuove la redazione di una perizia suppletiva e di variante, indicandone
i motivi nell'apposita relazione da inviare alla stazione appaltante.
- L'appaltatore ha l'obbligo di eseguire tutte le variazioni ritenute opportune
dalla stazione appaltante e che il direttore lavori gli abbia ordinato purché
non mutino sostanzialmente la natura dei lavori compresi nell'appalto.
- Gli ordini di variazione fanno espresso riferimento all'intervenuta approvazione,
salvo il caso di cui all'articolo 25, comma 3, primo periodo della Legge.
- Le variazioni sono valutate ai prezzi di contratto, ma se comportano categorie
di lavorazioni non previste o si debbano impiegare materiali per i quali non
risulta fissato il prezzo contrattuale si provvede alla formazione di nuovi
prezzi a norma dell'articolo 136.
- L'accertamento delle cause, delle condizioni e dei presupposti che a norma
dell'articolo 25, comma 1, della Legge consentono di disporre varianti in
corso d'opera è demandato al responsabile del procedimento, che vi
provvede con apposita relazione a seguito di approfondita istruttoria e di
motivato esame dei fatti.
- Nel caso di cui all'articolo 25, comma 1, lettera b), della Legge, il responsabile
del procedimento, su proposta del direttore dei lavori, descrive la situazione
di fatto, accerta la sua non imputabilità alla stazione appaltante,
motiva circa la sua non prevedibilità al momento della redazione del
progetto o della consegna dei lavori e precisa le ragioni per cui si renda
necessaria la variazione. Qualora i lavori non possano eseguirsi secondo le
originarie previsioni di progetto a causa di atti o provvedimenti della Pubblica
Amministrazione o di altra autorità, il responsabile del procedimento
riferisce alla stazione appaltante. Nel caso previsto dall'articolo 25, comma
1, lettera b-bis) della Legge la descrizione del responsabile del procedimento
ha ad oggetto la verifica delle caratteristiche dell'evento in relazione alla
specificità del bene, o della prevedibilità o meno del rinvenimento.
- Le perizie di variante, corredate dai pareri e dalle autorizzazioni richiesti,
sono approvate dall'organo decisionale della stazione appaltante su parere
dell'organo che ha approvato il progetto, qualora comportino la necessità
di ulteriore spesa rispetto a quella prevista nel quadro economico del progetto
approvato; negli altri casi, le perizie di variante sono approvate dal responsabile
del procedimento, sempre che non alterino la sostanza del progetto.
- Sono approvate dal responsabile del procedimento, previo accertamento della
loro non prevedibilità, le variazioni di cui all'articolo 25, comma
3, secondo periodo, della Legge che prevedano un aumento della spesa non superiore
al cinque per cento dell'importo originario del contratto ed alla cui copertura
si provveda attraverso l'accantonamento per imprevisti o mediante utilizzazione,
ove consentito, delle eventuali economie da ribassi conseguiti in sede di
gara.
- I componenti dell'ufficio della direzione lavori sono responsabili, nei
limiti delle rispettive attribuzioni, dei danni derivati alla stazione appaltante
dalla inosservanza del presente articolo. Essi sono altresì responsabili
delle conseguenze derivate dall'aver ordinato o lasciato eseguire variazioni
o addizioni al progetto, senza averne ottenuta regolare autorizzazione, sempre
che non derivino da interventi volti ad evitare danni a beni soggetti alla
vigente legislazione in materia di beni culturali e ambientali.
Art. 135.
(Diminuzione dei lavori)
- La stazione appaltante, durante l'esecuzione dei lavori, può ordinare,
alle stesse condizioni del contratto una diminuzione dei lavori nei limiti
e con gli effetti previsti dal capitolato generale.
Art. 136.
(Determinazione ed approvazione dei nuovi prezzi non contemplati nel contratto)
- Quando sia necessario eseguire una specie di lavorazione non prevista dal
contratto o adoperare materiali di specie diversa o proveniente da luoghi
diversi da quelli previsti dal medesimo, i nuovi prezzi delle lavorazioni
o materiali si valutano:
- desumendoli dal prezziario di cui all'articolo 34, comma 1;
- ragguagliandoli a quelli di lavorazioni consimili compresi nel contratto;
- quando sia impossibile l'assimilazione, ricavandoli totalmente o parzialmente
da nuove regolari analisi.
- Le nuove analisi vanno effettuate con riferimento ai prezzi elementari di
mano d'opera, materiali, noli e trasporti alla data di formulazione dell'offerta.
- I nuovi prezzi sono determinati in contraddittorio tra il direttore dei
lavori e l'appaltatore, ed approvati dal responsabile del procedimento. Ove
comportino maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro economico,
essi sono approvati dalla stazione appaltante su proposta del responsabile
del procedimento prima di essere ammessi nella contabilità dei lavori.
- Tutti i nuovi prezzi sono soggetti al ribasso d'asta e ad essi si applica
il disposto di cui all'articolo 26, comma 4, della Legge.
- Se l'appaltatore non accetta i nuovi prezzi così determinati e approvati,
la stazione appaltante può ingiungergli l'esecuzione delle lavorazioni
o la somministrazione dei materiali sulla base di detti prezzi, comunque ammessi
nella contabilità; ove l'appaltatore non iscriva riserva negli atti
contabili nei modi previsti dal presente regolamento, i prezzi s'intendono
definitivamente accettati.
Art. 137.
(Contestazioni tra la stazione appaltante e l'appaltatore)
- Il direttore dei lavori o l'appaltatore comunicano al responsabile del
procedimento le contestazioni insorte circa aspetti tecnici che possono influire
sull'esecuzione dei lavori; il responsabile del procedimento convoca le parti
entro quindici giorni dalla comunicazione e promuove in contraddittorio fra
loro l'esame della questione al fine di risolvere la controversia. La decisione
del responsabile del procedimento è comunicata all'appaltatore, il
quale ha l'obbligo di uniformarvisi, salvo il diritto di iscrivere riserva
nel registro di contabilità in occasione della sottoscrizione.
- Se le contestazioni riguardano fatti, il direttore dei lavori redige in
contraddittorio con l'imprenditore un processo verbale delle circostanze contestate
o, mancando questi, in presenza di due testimoni. In quest'ultimo caso copia
del verbale è comunicata all'appaltatore per le sue osservazioni, da
presentarsi al direttore dei lavori nel termine di otto giorni dalla data
del ricevimento. In mancanza di osservazioni nel termine, le risultanze del
verbale si intendono definitivamente accettate.
- L'appaltatore, il suo rappresentante, oppure i testimoni firmano il processo
verbale, che è inviato al responsabile del procedimento con le eventuali
osservazioni dell'appaltatore.
- Contestazioni e relativi ordini di servizio sono annotati nel giornale dei
lavori.
Art. 138.
(Sinistri alle persone e danni alle proprietà)
- Qualora nella esecuzione dei lavori avvengono sinistri alle persone, o
danni alle proprietà, il direttore dei lavori compila apposita relazione
da trasmettere senza indugio al responsabile del procedimento indicando il
fatto e le presumibili cause ed adotta gli opportuni provvedimenti finalizzati
a ridurre per la stazione appaltante le conseguenze dannose.
Art. 139.
(Danni)
- Nel caso di danni causati da forza maggiore l'appaltatore ne fa denuncia
al direttore dei lavori nei termini stabiliti dai capitolati speciali o, in
difetto, entro tre giorni da quello dell'evento, a pena di decadenza dal diritto
al risarcimento.
- Appena ricevuta la denuncia, il direttore dei lavori procede, redigendone
processo verbale, all'accertamento:
- dello stato delle cose dopo il danno, rapportandole allo stato precedente;
- delle cause dei danni, precisando l'eventuale causa di forza maggiore;
- della eventuale negligenza, indicandone il responsabile;
- dell'osservanza o meno delle regole dell'arte e delle prescrizioni del
direttore dei lavori;
- dell'eventuale omissione delle cautele necessarie a prevenire i danni.
Art. 140.
(Appalto integrato)
- Nell'ipotesi di appalto integrato, intervenuta la stipulazione del contratto
a norma dell'articolo 109, il responsabile del procedimento, con apposito
ordine di servizio, dispone che l'appaltatore dia immediato inizio alla redazione
del progetto esecutivo, che dovrà essere completata nei tempi di cui
al capitolato speciale allegato al progetto definitivo posto a base di gara.
- Il responsabile del procedimento, qualora ne ravvisi la necessità,
dispone che l'appaltatore provveda all'effettuazione di studi o indagini di
maggior dettaglio o verifica rispetto a quelli utilizzati per la redazione
del progetto definitivo, senza che ciò comporti compenso aggiuntivo
alcuno a favore dell'appaltatore.
- Il progetto esecutivo non può prevedere alcuna variazione alla qualità
e alle quantità delle lavorazioni previste nel progetto definitivo,
salvo quanto disposto dal comma 4.
- Nel caso in cui si verifichi una delle ipotesi di cui all'articolo 25, comma
1, lettere a), b), c) della Legge, ovvero nel caso di riscontrati errori od
omissioni del progetto definitivo, le variazioni da apportarsi al progetto
esecutivo sono valutate in base ai prezzi contrattuali con le modalità
previste dal capitolato generale e, se del caso, a mezzo di formazione di
nuovi prezzi, ricavati ai sensi dell'articolo 136. La stazione appaltante
procede all'accertamento delle cause, condizioni e presupposti che hanno dato
luogo alle variazioni nonché al concordamento dei nuovi prezzi secondo
quanto previsto dal capitolato speciale allegato al progetto definitivo.
- Il progetto esecutivo è approvato dalla stazione appaltante, sentito
il progettista del progetto definitivo, entro il termine fissato dal capitolato
speciale. Dalla data di approvazione decorrono i termini previsti dall'articolo
129, comma 2, per la consegna dei lavori. Il pagamento della prima rata di
acconto del corrispettivo è effettuato in favore dell'appaltatore entro
quindici giorni dalla consegna dei lavori. Nel caso di ritardo nella consegna
del progetto esecutivo si applicano le penali previste nel capitolato speciale
allegato al progetto definitivo, salvo il diritto di risolvere il contratto.
- Qualora il progetto esecutivo redatto dall'impresa non sia ritenuto meritevole
di approvazione, il contratto è risolto per inadempimento dell'appaltatore.
- In ogni altro caso di mancata approvazione del progetto esecutivo, la stazione
appaltante recede dal contratto e, in deroga a quanto previsto dall'articolo
122, all'appaltatore è riconosciuto unicamente quanto previsto dal
capitolato generale in caso di accoglimento dell'istanza di recesso per ritardata
consegna dei lavori.
Sezione quarta: subappalto
Art. 141.
(Subappalto)
- La percentuale di lavori della categoria prevalente subappaltabile è
stabilita nella misura del 30 per cento dell'importo della categoria.
- Il subappaltatore può subappaltare la posa in opera di strutture
e di impianti e opere speciali di cui all'articolo 72, comma 4, lettere c),
d) ed l).
- L'appaltatore che intende avvalersi del subappalto o cottimo deve presentare
alla stazione appaltante apposita istanza con allegata la documentazione prevista
dall'articolo 18 commi 3 e 9 della legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive
modificazioni. Il termine previsto dall'articolo 18, comma 9 della legge 55/1990
decorre dalla data di ricevimento della predetta istanza.
- L'affidamento dei lavori da parte dei soggetti di cui all'articolo 10, comma
1, lettere b) e c) della legge ai propri consorziati non costituisce subappalto.
Si applicano comunque le disposizioni di cui al comma 3, numero 5 e al comma
6 dell'articolo 18 della legge 19 marzo 1990 n. 55.
- Ai fini del presente articolo, le attività ovunque espletate ai sensi
dell'articolo 18, comma 12, della legge 19 marzo 1990, n. 55, sono quelle
poste in essere nel cantiere cui si riferisce l'appalto.
CAPO III - Lavori in economia
Art. 142.
(Modo di esecuzione dei lavori)
- I lavori in economia si possono eseguire:
- in amministrazione diretta;
- per cottimi.
- Per tutti i lavori in economia la stazione appaltante nomina un responsabile
dei procedimento.
Art. 143.
(Lavori in amministrazione diretta)
- Quando si procede in amministrazione diretta, il responsabile del procedimento
organizza ed esegue per mezzo di proprio personale o di personale eventualmente
assunto i lavori individuati all'articolo 88.
- Il responsabile del procedimento acquista i materiali e noleggia i mezzi
eventualmente necessari per la realizzazione dell'opera.
- I lavori assunti in amministrazione diretta non possono comportare una spesa
complessiva superiore a 50.000 Euro.
Art. 144.
(Cottimo)
- Il cottimo è una procedura negoziata, adottata per l'affidamento
dei lavori di particolari tipologie, individuate da ciascuna stazione appaltante,
ai sensi dell'articolo 88 e di importo non superiore a 200.000 Euro.
- Nel cottimo l'affidamento è preceduto da indagine di mercato fra
almeno cinque imprese ai sensi dell'articolo 78; per i lavori di importo inferiore
a 20.000 Euro si può procedere ad affidamento diretto.
- L'atto di cottimo deve indicare:
- l'elenco dei lavori e delle somministrazioni;
- prezzi unitari per i lavori e per le somministrazioni a misura e l'importo
di quelle a corpo;
- le condizioni di esecuzione;
- il termine di ultimazione dei lavori;
- le modalità di pagamento;
- le penalità in caso di ritardo e il diritto della stazione appaltante
di risolvere in danno il contratto, mediante semplice denuncia, per inadempimento
del cottimista ai sensi dell'articolo 120.
- Gli affidamenti tramite cottimo sono soggetti a post-informazione mediante
comunicazione all'Osservatorio e pubblicazione nell'albo della stazione appaltante
dei nominativi degli affidatari.
Art. 145.
(Autorizzazione della spesa per lavori in economia)
- Nel caso di lavori di cui all'articolo 88, comma 1, nell'ambito delle somme
a disposizione dei quadri economici degli interventi compresi nel programma
l'autorizzazione è direttamente concessa dal responsabile del procedimento.
- Nel caso di esigenze impreviste, non dovute ad errori o omissioni progettuali,
sopraggiunte nell'ambito di interventi per i quali non è stato disposto
un accantonamento per lavori in economia, questi possono essere autorizzati
dalla stazione appaltante, su proposta del responsabile del procedimento,
nei limiti in precedenza specificati, attingendo dagli accantonamenti per
imprevisti o utilizzando le eventuali economie da ribasso d'asta.
Art. 146.
(Lavori d'urgenza)
- Nei casi in cui l'esecuzione dei lavori in economia è determinata
dalla necessità di provvedere d'urgenza, questa deve risultare da un
verbale, in cui sono indicati i motivi dello stato di urgenza, le cause che
lo hanno provocato e i lavori necessari per rimuoverlo.
- Il verbale è compilato dal responsabile del procedimento o da tecnico
all'uopo incaricato. Il verbale è trasmesso con una perizia estimativa
alla stazione appaltante per la copertura della spesa e l'autorizzazione dei
lavori.
Art. 147.
(Provvedimenti in casi di somma urgenza)
- In circostanze di somma urgenza che non consentono alcun indugio, il soggetto
fra il responsabile del procedimento e il tecnico che si reca prima sul luogo,
può disporre, contemporaneamente alla redazione del verbale di cui
all'articolo 146, la immediata esecuzione dei lavori entro il limite di 200.000
Euro o comunque di quanto indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio
alla pubblica incolumità.
- L'esecuzione dei lavori di somma urgenza può essere affidata in forma
diretta ad una o più imprese individuate dal responsabile del procedimento
o dal tecnico, da questi incaricato.
- Il prezzo delle prestazioni ordinate è definito consensualmente con
l'affidatario; in difetto di preventivo accordo si procede con il metodo previsto
all'articolo 136, comma 5.
- Il responsabile del procedimento o il tecnico incaricato compila entro dieci
giorni dall'ordine di esecuzione dei lavori una perizia giustificativa degli
stessi e la trasmette, unitamente al verbale di somma urgenza, alla stazione
appaltante che provvede alla copertura della spesa e alla approvazione dei
lavori.
- Qualora un'opera o un lavoro intrapreso per motivi di somma urgenza non
riporti l'approvazione del competente organo della stazione appaltante, si
procede alla liquidazione delle spese relative alla parte dell'opera o dei
lavori realizzati.
Art. 148.
(Perizia suppletiva per maggiori spese)
- Ove durante l'esecuzione dei lavori in economia, la somma presunta si riveli
insufficiente, il responsabile del procedimento presenta una perizia suppletiva,
per chiedere l'autorizzazione sulla eccedenza di spesa.
- In nessun caso, comunque, la spesa complessiva può superare quella
debitamente autorizzata nei limiti di 200.000 Euro.
TITOLO X
ACCORDO BONARIO E DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE
Art. 149.
(Accordo bonario)
- Qualora nel corso dei lavori l'appaltatore abbia iscritto negli atti contabili
riserve il cui importo complessivo superi i limiti indicati dall'articolo
31 bis della Legge, il Direttore dei Lavori ne dà immediata comunicazione
al responsabile del procedimento, trasmettendo nel più breve tempo
possibile la propria relazione riservata in merito.
- Il responsabile del procedimento, valutata l'ammissibilità e la non
manifesta infondatezza delle riserve ai fini dell'effettivo raggiungimento
del limite di valore, nel termine dei novanta giorni dalla apposizione dell'ultima
delle riserve acquisisce la relazione riservata del direttore dei lavori e,
ove costituito, dell'organo di collaudo, sente l'appaltatore sulle condizioni
ed i termini di un'eventuale accordo, e formula alla stazione appaltante una
proposta di soluzione bonaria.
- Nei successivi sessanta giorni la stazione appaltante, nelle forme previste
dal proprio ordinamento, assume le dovute determinazioni in merito alla proposta
e ne dà sollecita comunicazione al responsabile del procedimento e
all'appaltatore. Nello stesso termine la stazione appaltante acquisisce gli
eventuali ulteriori pareri ritenuti necessari.
- Qualora l'appaltatore aderisca alla soluzione bonaria prospettata dalla
stazione appaltante nella comunicazione, il responsabile del procedimento
convoca le parti per la sottoscrizione del verbale di accordo bonario. La
sottoscrizione determina la definizione di ogni contestazione sino a quel
momento insorta.
- Sulla somma riconosciuta in sede di accordo bonario sono dovuti gli interessi
al tasso legale a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla sottoscrizione
dell'accordo.
- Le dichiarazioni e gli atti del procedimento non sono vincolanti per le
parti in caso di mancata sottoscrizione dell'accordo.
- La procedura di accordo bonario ha luogo tutte le volte che le riserve iscritte
dall'appaltatore, ulteriori e diverse rispetto a quelle già precedentemente
esaminate, raggiungono nuovamente l'importo fissato dalla Legge.
Art. 150.
(Definizione delle controversie)
- Nel caso in cui gli atti contrattuali o apposito compromesso prevedono che
le eventuali controversie insorte tra la stazione appaltante e l'appaltatore
siano decise da arbitri, il giudizio è demandato ad un collegio istituito
presso la Camera Arbitrale per i lavori pubblici, ai sensi dell'articolo 32
della Legge. L'arbitrato ha natura rituale.
- Ciascuna delle parti, nella domanda di arbitrato o nell'atto di resistenza
alla domanda, nomina l'arbitro di propria competenza tra professionisti di
particolare esperienza nella materia dei lavori pubblici; se la parte nei
cui confronti è diretta la domanda di arbitrato omette di provvedervi,
alla nomina procede il Presidente del Tribunale ai sensi dell'articolo 810,
comma 2, del codice di procedura civile.
- Ad iniziativa della parte più diligente, gli atti di nomina dei due
arbitri sono trasmessi alla Camera Arbitrale per i lavori pubblici affinché
essa provveda alla nomina del terzo arbitro, con funzioni di presidente del
collegio, scelto nell'ambito dell'albo camerale sulla base di criteri oggettivi
e predeterminati.
- Le parti possono determinare la sede del collegio arbitrale in uno dei luoghi
in cui sono situate le sezioni regionali dell'Osservatorio dei lavori pubblici.
Se non vi è alcuna indicazione della sede del collegio arbitrale, ovvero
se non vi è accordo fra le parti, questa deve intendersi stabilita
presso la sede della Camera Arbitrale per i lavori pubblici.
- Contestualmente alla nomina del terzo arbitro, la Camera Arbitrale comunica
alle parti la misura e le modalità del deposito da effettuarsi in acconto
del corrispettivo arbitrale. Esauriti gli adempimenti necessari alla costituzione
del collegio, il giudizio si svolge secondo le norme fissate dal decreto interministeriale
di cui all'articolo 32, secondo comma, della Legge.
- Il corrispettivo a saldo per la decisione della controversia è versato
alla Camera Arbitrale dalle parti, nella misura liquidata secondo i parametri
della tariffa di cui al suddetto decreto interministeriale e nel termine di
trenta giorni dalla comunicazione del lodo.
Art. 151.
(Camera Arbitrale per i lavori pubblici)
- La Camera Arbitrale per i lavori pubblici cura la formazione e la tenuta
dell'albo degli arbitri, redige il codice deontologico degli arbitri camerali,
e provvede agli adempimenti necessari alla costituzione ed al funzionamento
del collegio arbitrale disciplinato dall'articolo 150. (Seguiva
un periodo non ammesso al "Visto" della Corte dei conti).
- Sono organi della Camera Arbitrale il Presidente ed il Consiglio Arbitrale.
- Il Consiglio Arbitrale, composto da cinque membri, è nominato dall'Autorità
per la vigilanza sui lavori pubblici fra soggetti dotati di particolare competenza
nella materia, al fine di garantire l'indipendenza e l'autonomia dell'istituto;
al suo interno l'Autorità sceglie il Presidente. L'incarico ha durata
quinquennale ed è retribuito nella misura determinata dal provvedimento
di nomina nei limiti delle risorse attribuite all'Autorità stessa.
Il Presidente e i Consiglieri sono soggetti alle incompatibilità e
ai divieti previsti dal successivo comma 8.
- Per l'espletamento delle sue funzioni la Camera Arbitrale si avvale di una
struttura di segreteria con personale fornito dall'Autorità.
- Possono essere ammessi all'albo degli arbitri della Camera Arbitrale soggetti
appartenenti alle seguenti categorie:
- magistrati amministrativi, magistrati contabili ed avvocati dello Stato
in servizio, nel numero fissato dal Consiglio della Camera Arbitrale,
designati dagli organi competenti secondo i rispettivi ordinamenti, nonché
avvocati dello Stato e magistrati a riposo;
- avvocati iscritti agli albi ordinari e speciali abilitati al patrocinio
avanti alle magistrature superiori e in possesso dei requisiti per la
nomina a consigliere di cassazione;
- tecnici in possesso del diploma di laurea in ingegneria o architettura,
abilitati all'esercizio della professione da almeno dieci anni ed iscritti
ai relativi albi;
- professori universitari di ruolo nelle materie giuridiche e tecniche
con particolare competenza nella materia dei lavori pubblici.
- La Camera Arbitrale cura altresì la tenuta dell'elenco dei periti
al fine della nomina dei consulenti tecnici nei giudizi arbitrali; sono ammessi
all'elenco i soggetti in possesso dei requisiti professionali previsti dal
comma 5, lettera c), nonché dottori commercialisti in possesso dei
medesimi requisiti professionali.
- I soggetti di cui al comma 5, lettere b), c), e d), nonché al comma
6 del presente articolo, in possesso dei requisiti di onorabilità fissati
in via generale dal Consiglio Arbitrale, sono rispettivamente inseriti nell'albo
degli arbitri e nell'elenco dei periti su domanda corredata da curriculum
e da adeguata documentazione.
- L'appartenenza all'albo degli arbitri e all'elenco dei consulenti ha durata
triennale, e può essere nuovamente conseguita decorsi due anni dalla
scadenza del biennio; durante il periodo di appartenenza all'albo gli arbitri
non possono svolgere l'incarico di arbitro di parte in altri giudizi arbitrali,
e per lo stesso periodo non possono espletare incarichi professionali in favore
delle parti dei giudizi arbitrali da essi decisi.
- In aggiunta ai casi di incompatibilità previsti dal codice di procedura
civile, non possono essere nominati arbitri coloro abbiano compilato il progetto
o dato parere su di esso, ovvero diretto, sorvegliato o collaudato i lavori
cui si riferiscono le controversie, né coloro che in qualsiasi modo
abbiano espresso un giudizio o parere sulle controversie stesse.
- Il compenso per lo svolgimento dell'incarico arbitrale da parte di tutti
i componenti del collegio è determinato dal Consiglio Arbitrale secondo
parametri fissati in via generale tenendo conto del valore delle controversie
e della complessità delle questioni. (Seguivano
alcune parole non ammesse al "Visto" della Corte dei conti).
- Gli importi dei corrispettivi dovuti alla Camera Arbitrale per la decisione
delle controversie sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere
riassegnati ai sensi dell'articolo 4, comma 10 quinquies della Legge con decreto
del Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione economica all'unità
previsionale di base della Presidenza del Consiglio dei Ministri relativa
al funzionamento dell'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici
al fine del pagamento delle spese (Seguivano alcune parole
non ammesse al "Visto" della Corte dei conti) e del compenso
agli arbitri.
- La Camera Arbitrale cura annualmente la rilevazione dei dati emergenti dal
contenzioso in materia di lavori pubblici e li trasmette all'Autorità
e all'Osservatorio.
TITOLO XI
CONTABILITÀ DEI LAVORI
CAPO I - Scopo e forma della contabilità
Art. 152.
(Fondi a disposizione delle stazioni appaltanti)
- Il fondo posto a disposizione delle stazioni appaltanti, risultante dal
quadro economico allegato al progetto approvato, ha le seguenti destinazioni:
- lavori in economia previsti in progetto, ma esclusi dall'appalto;
- rilievi, accertamenti e indagini preliminari comprese le eventuali prove
di laboratorio per materiali, di cui all'articolo 17, comma 1, lettera
b) punto 11;
- allacciamenti ai pubblici servizi;
- maggiori lavori imprevisti;
- incremento del prezzo chiuso ai sensi dell'articolo 26, comma 4, della
Legge;
- acquisizione o espropriazione di aree o immobili;
- spese tecniche di progettazione, direzione lavori, assistenza giornaliera,
contabilità, liquidazione e assistenza ai collaudi;
- spese per attività di consulenza o di supporto;
- spese per commissioni giudicatrici;
- spese per le verifiche ordinate dal direttore lavori di cui all'articolo
124, comma 4;
- spese per collaudi;
- imposta sul valore aggiunto;
- spese per pubblicità e, ove previsto, per opere d'arte.
- Per disporre, durante l'esecuzione dei lavori, delle somme di cui alle lettere
a), d) e g), è necessaria l'autorizzazione delle stazioni appaltanti.
Art. 153.
(Lavori in economia contemplati nel contratto)
- I lavori in economia a termini di contratto, non danno luogo ad una valutazione
a misura, ma sono inseriti nella contabilità secondo i prezzi di elenco
per l'importo delle somministrazioni al lordo del ribasso d'asta.
Art. 154.
(Lavori di manutenzione)
- Qualora, nel caso di contratti aperti relativi a lavori di manutenzione,
l'importo dei lavori da eseguire ecceda l'importo contrattuale il direttore
dei lavori dà comunicazione al responsabile del procedimento per le
opportune determinazioni. Il responsabile del procedimento può autorizzare
l'ulteriore spesa, fino ad un totale complessivo pari all'originario importo
posto a base di gara e comunque non superiore a 200.000 Euro.
- Sono contratti aperti gli appalti in cui la prestazione è pattuita
con riferimento ad un determinato arco di tempo, per interventi non predeterminati
nel numero, ma resi necessari secondo le necessità della stazione appaltante.
Art. 155.
(Accertamento e registrazione dei lavori)
- Il costo dei lavori comprende le spese dei lavori, delle somministrazioni,
delle espropriazioni, di assistenza ed ogni altra inerente all'esecuzione;
sia le perizie che le contabilità devono distinguersi in altrettanti
capi quanti sono i titoli diversi di spesa.
- Gli atti contabili redatti dal direttore dei lavori sono atti pubblici a
tutti gli effetti di legge, e hanno ad oggetto l'accertamento e la registrazione
di tutti i fatti producenti spesa.
- L'accertamento e la registrazione dei fatti producenti spesa devono avvenire
contemporaneamente al loro accadere, in particolare per le partite la cui
verificazione richieda scavi o demolizioni di opere al fine di consentire
che con la conoscenza dello stato di avanzamento dei lavori e dell'importo
dei medesimi, nonché dell'entità dei relativi fondi, l'ufficio
di direzione lavori si trovi sempre in grado:
- di rilasciare prontamente gli stati d'avanzamento dei lavori ed i certificati
per il pagamento degli acconti;
- di controllare lo sviluppo dei lavori e di impartire tempestivamente
le debite disposizioni per la relativa esecuzione entro i limiti delle
somme autorizzate;
- di promuovere senza ritardo gli opportuni provvedimenti in caso di deficienza
di fondi.
- La contabilità dei lavori può essere effettuata anche attraverso
l'utilizzo di programmi informatici in grado di consentire la tenuta dei documenti
amministrativi e contabili nel rispetto di quanto previsto dagli articoli
che seguono.
Art. 156.
(Elenco dei documenti amministrativi e contabili)
- I documenti amministrativi contabili per l'accertamento dei lavori e delle
somministrazioni in appalto sono:
- il giornale dei lavori;
- i libretti di misura delle lavorazioni e delle provviste;
- le liste settimanali;
- il registro di contabilità;
- il sommario del registro di contabilità;
- gli stati d'avanzamento dei lavori;
- i certificati per il pagamento delle rate di acconto;
- il conto finale e la relativa relazione.
- I libretti delle misure, il registro di contabilità, gli stati d'avanzamento
dei lavori e il conto finale sono firmati dal direttore dei lavori.
- I libretti delle misure e le liste settimanali sono firmati dall'appaltatore
o dal tecnico dell'appaltatore suo rappresentante che ha assistito al rilevamento
delle misure. Il registro di contabilità, il conto finale, e le liste
settimanali nei casi previsti sono firmati dall'appaltatore.
- I certificati di pagamento e la relazione sul conto finale sono firmati
dal responsabile del procedimento.
Art. 157.
(Giornale dei lavori)
- Il giornale dei lavori è tenuto da un assistente del direttore dei
lavori, per annotare in ciascun giorno l'ordine, il modo e l'attività
con cui progrediscono le lavorazioni, la specie ed il numero di operai, l'attrezzatura
tecnica impiegata dall'appaltatore nonché quant'altro interessi l'andamento
tecnico ed economico dei lavori.
- Inoltre sul giornale sono riportate le circostanze e gli avvenimenti relativi
ai lavori che possano influire sui medesimi, inserendovi, a norma delle ricevute
istruzioni, le osservazioni meteorologiche ed idrometriche, le indicazioni
sulla natura dei terreni e quelle particolarità che possano essere
utili.
- Nel giornale sono inoltre annotati gli ordini di servizio, le istruzioni
e le prescrizioni del responsabile del procedimento e del direttore dei lavori,
le relazioni indirizzate al responsabile del procedimento, i processi verbali
di accertamento di fatti o di esperimento di prove, le contestazioni, le sospensioni
e le riprese dei lavori, le varianti ritualmente disposte, le modifiche od
aggiunte ai prezzi.
- Il direttore dei lavori, ogni dieci giorni e comunque in occasione di ciascuna
visita, verifica l'esattezza delle annotazioni sul giornale dei lavori ed
aggiunge le osservazioni, le prescrizioni e le avvertenze che ritiene opportune
apponendo con la data la sua firma, di seguito all'ultima annotazione dell'assistente.
Art. 158.
(Libretti di misura dei lavori e delle provviste)
- Il libretto delle misure contiene la misura e la classificazione delle lavorazioni
e delle provviste, ed in particolare:
- il genere di lavorazione o provvista, classificata secondo la denominazione
di contratto;
- la parte di lavorazione eseguita ed il posto;
- le figure quotate delle lavorazioni eseguite, quando ne sia il caso;
trattandosi di lavorazioni che modificano lo stato preesistente delle
cose devono allegarsi i profili e i piani quotati raffiguranti lo stato
delle cose prima e dopo delle lavorazioni;
- le altre memorie esplicative, al fine di dimostrare chiaramente ed esattamente,
nelle sue varie parti, la forma ed il modo di esecuzione.
- Qualora le quantità delle lavorazioni o delle provviste debbano
desumersi dalla applicazione di medie, sono specificati nel libretto, oltre
ai risultati, i punti ed oggetti sui quali sono stati fatti saggi, scandagli
e misure e gli elementi ed il processo sui quali sono state calcolate le medie
seguendo i metodi della geometria.
- Nel caso di utilizzo di programmi di contabilità computerizzata,
la compilazione dei libretti delle misure viene effettuata attraverso la registrazione
delle misure rilevate direttamente in cantiere dal personale incaricato, in
apposito documento ed in contraddittorio con l'appaltatore. Nei casi in cui
è consentita l'utilizzazione di programmi per la contabilità
computerizzata, la compilazione dei libretti delle misure deve essere effettuata
sulla base dei rilevati nel brogliaccio, anche se non espressamente richiamato.
Art. 159.
(Annotazione dei lavori a corpo)
- I lavori a corpo sono annotati su apposito libretto delle misure, sul quale,
in occasione di ogni stato d'avanzamento e per ogni categoria di lavorazione
in cui il lavoro è stato suddiviso, viene registrata la quota percentuale
dell'aliquota relativa alla stessa categoria, rilevabile dal capitolato speciale
d'appalto, che è stata eseguita.
- In occasione di ogni stato d'avanzamento la quota percentuale eseguita
dell'aliquota di ogni categoria di lavorazione che è stata eseguita
viene riportata distintamente nel registro di contabilità.
- Le progressive quote percentuali delle varie categorie di lavorazioni che
sono eseguite sono desunte da valutazioni autonomamente effettuate dal direttore
dei lavori, il quale può controllare l'attendibilità attraverso
un riscontro nel computo metrico-estimativo dal quale le aliquote sono state
dedotte. Tale computo peraltro non fa parte della documentazione contrattuale.
Art. 160.
(Modalità della misurazione dei lavori)
- La tenuta dei libretti delle misure è affidata al direttore dei lavori,
cui spetta eseguire la misurazione e determinare la classificazione delle
lavorazioni; può essere, peraltro, da lui attribuita al personale che
lo coadiuva, sempre comunque sotto la sua diretta responsabilità. Il
direttore dei lavori deve verificare i lavori, e certificarli sui libretti
delle misure con la propria firma, e cura che i libretti o i brogliacci siano
aggiornati e immediatamente firmati dall'appaltatore o del tecnico dell'appaltatore
che ha assistito al rilevamento delle misure.
- L'appaltatore è invitato ad intervenire alle misure. Egli può
richiedere all'ufficio di procedervi e deve firmare subito dopo il direttore
dei lavori. Se l'appaltatore rifiuta di presenziare alle misure o di firmare
i libretti delle misure o i brogliacci, il direttore dei lavori procede alle
misure in presenza di due testimoni, i quali devono firmare i libretti o brogliacci
suddetti. I disegni, quando siano di grandi dimensioni, possono essere compilati
in sede separata. Tali disegni, devono essere firmati dall'appaltatore o dal
tecnico dell'appaltatore che ha assistito al rilevamento delle misure o sono
considerati come allegati ai documenti nei quali sono richiamati e portano
la data e il numero della pagina del libretto del quale si intendono parte.
Si possono tenere distinti libretti per categorie diverse lavorazioni lavoro
o per opere d'arte di speciale importanza.
Art. 161.
(Lavori e somministrazioni su fatture)
- Le lavorazioni e le somministrazioni che per la loro natura si giustificano
mediante fattura sono sottoposti alle necessarie verifiche da parte del direttore
dei lavori, per accertare la loro corrispondenza ai preventivi precedentemente
accettati e allo stato di fatto. Le fatture così verificate e, ove
necessario, rettificate, sono pagate all'appaltatore, ma non iscritte nei
conti se prima non siano state interamente soddisfatte e quietanzate.
Art. 162.
(Note settimanali delle somministrazioni)
- Le giornate di operai, di noli e di mezzi d'opera, nonché le provviste
somministrate dall'appaltatore sono annotate dall'assistente incaricato su
un brogliaccio, per essere poi scritte in apposita lista settimanale. L'appaltatore
firma le liste settimanali, nelle quali sono specificati le lavorazioni eseguite
con operai e mezzi d'opera da lui forniti. Ciascun assistente preposto alla
sorveglianza dei lavori predispone una lista separata. Tali liste possono
essere distinte secondo la speciale natura delle somministrazioni, quando
queste abbiano una certa importanza.
Art. 163.
(Forma del registro di contabilità)
- Le annotazioni delle lavorazioni e delle somministrazioni sono trascritte
dai libretti delle misure in apposito registro le cui pagine devono essere
preventivamente numerate e firmate dal responsabile del procedimento e dall'appaltatore.
- L'iscrizione delle partite è fatta in ordine cronologico. Il responsabile
del procedimento, su proposta del direttore dei lavori, può prescrivere
in casi speciali che il registro sia diviso per articoli, o per serie di lavorazioni,
purché le iscrizioni rispettino in ciascun foglio l'ordine cronologico.
Il registro è tenuto dal direttore dei lavori o, sotto la sua responsabilità,
dal personale da lui designato.
- I lavori di edifici e di altre opere d'arte di grande importanza possono
avere uno speciale registro separato.
Art. 164.
(Annotazioni delle partite di lavorazioni nel registro di contabilità)
- Le partite di lavorazioni eseguite e quelle delle somministrazioni fatte
dall'appaltatore sono annotate nel libretto delle misure o nell'apposito documento,
a seconda delle modalità di contabilizzazione, sul luogo del lavoro,
e quindi trascritte nel registro di contabilità, segnando per ciascuna
partita il richiamo della pagina del libretto nella quale fu notato l'articolo
di elenco corrispondente ed il prezzo unitario di appalto. Si iscrivono immediatamente
di seguito le domande che l'appaltatore ritiene di fare, le quali debbono
essere formulate e giustificate nel modo indicato dall'articolo 165 nonché
le motivate deduzioni del direttore dei lavori. Si procede con le stesse modalità
per ogni successiva annotazione di lavorazioni e di somministrazioni. Nel
caso in cui l'appaltatore si rifiuti di firmare, si provvede a norma dell'articolo
165, comma 5.
Art. 165.
(Eccezioni e riserve dell'appaltatore sul registro di contabilità)
- Il registro di contabilità è firmato dall'appaltatore, con
o senza riserve, nel giorno in cui gli viene presentato.
- Nel caso in cui l'appaltatore non firmi il registro, è invitato a
farlo entro il termine perentorio di quindici giorni e, qualora persista nell'astensione
o nel rifiuto, se ne fa espressa menzione nel registro.
- Se l'appaltatore ha firmato con riserva, egli deve a pena di decadenza,
nel termine di quindici giorni, esplicare le sue riserve, scrivendo e firmando
nel registro le corrispondenti domande di indennità e indicando con
precisione le cifre di compenso cui crede aver diritto, e le ragioni di ciascuna
domanda.
- Il direttore dei lavori, nei successivi quindici giorni, espone nel registro
le sue motivate deduzioni. Se il direttore dei lavori omette di motivare in
modo esauriente le proprie deduzioni e non consente alla stazione appaltante
la percezione delle ragioni ostative al riconoscimento delle pretese dell'appaltatore,
incorre in responsabilità per le somme che, per tale negligenza, l'amministrazione
dovesse essere tenuta a sborsare.
- Nel caso in cui l'appaltatore non ha firmato il registro nel termine di
cui al comma 2, oppure lo ha fatto con riserva, ma senza esplicare le sue
riserve nel modo e nel termine sopraindicati, i fatti registrati si intendono
definitivamente accertati, e l'appaltatore decade dal diritto di far valere
in qualunque termine e modo le riserve o le domande che ad essi si riferiscono.
- Ove per qualsiasi legittimo impedimento non sia possibile una precisa e
completa contabilizzazione, il direttore dei lavori può registrare
in partita provvisoria sui libretti, e di conseguenza sugli ulteriori documenti
contabili, quantità dedotte da misurazioni sommarie. In tal caso l'onere
dell'immediata riserva diventa operante quando in sede di contabilizzazione
definitiva delle categorie di lavorazioni interessate vengono portate in detrazione
le partite provvisorie.
Art. 166.
(Titoli speciali di spesa)
- Per le giornate di operai e dei mezzi d'opera il riassunto di ciascuna lista
settimanale è riportato sul registro.
- Le fatture ed i titoli di spesa, i cui prezzi originali risultino modificati
per applicazione di ribassi di ritenute e simili, sono trascritte in contabilità
sotto un capo distinto.
- La trascrizione delle fatture in contabilità si fa per semplice sunto.
Art. 167.
(Sommario del registro)
- Ciascuna partita è riportata in apposito sommario e classificata,
secondo il rispettivo articolo di elenco e di perizia.
- Nel caso di lavori a corpo, viene specificata ogni categoria di lavorazione
secondo il capitolato speciale, con la indicazione della rispettiva aliquota
di incidenza rispetto all'importo contrattuale a corpo.
- Il sommario indica, in occasione di ogni stato d'avanzamento, la quantità
di ogni lavorazione eseguita, e i relativi importi, in modo da consentire
una verifica della rispondenza all'ammontare dell'avanzamento risultante dal
registro di contabilità.
Art. 168.
(Stato di avanzamento lavori)
- Quando, in relazione alle modalità specificate nel capitolato speciale
d'appalto, si deve effettuare il pagamento di una rata di acconto, il direttore
dei lavori redige, nei termini specificati nel capitolato speciale d'appalto,
uno stato d'avanzamento nel quale sono riassunte tutte le lavorazioni e tutte
le somministrazioni eseguite dal principio dell'appalto sino ad allora ed
al quale è unita una copia degli eventuali elenchi dei nuovi prezzi,
indicando gli estremi della intervenuta approvazione ai sensi dell'articolo
136.
- Lo stato di avanzamento è ricavato dal registro di contabilità
ma può essere redatto anche utilizzando quantità ed importi
progressivi per voce o, nel caso di lavori a corpo, per categoria, riepilogati
nel sommario di cui all'articolo 167.
- Quando ricorrano le condizioni di cui all'articolo 161 e sempre che i libretti
delle misure siano stati regolarmente firmati dall'appaltatore o dal tecnico
dell'appaltatore che ha assistito al rilevamento delle misure, lo stato d'avanzamento
può essere redatto, sotto la responsabilità del direttore dei
lavori, in base a misure ed a computi provvisori. Tale circostanza deve risultare
dallo stato d'avanzamento mediante opportuna annotazione.
Art. 169.
(Certificato per pagamento di rate)
- Quando per l'ammontare delle lavorazioni e delle somministrazioni eseguite
è dovuto il pagamento di una rata di acconto, il responsabile del procedimento
rilascia, nel più breve tempo possibile e comunque non oltre il termine
stabilito dal capitolato speciale d'appalto, apposito certificato compilato
sulla base dello stato d'avanzamento presentato dal direttore dei lavori.
Esso è inviato alla stazione appaltante in originale ed in due copie,
per l'emissione del mandato di pagamento.
- Ogni certificato di pagamento emesso dal responsabile del procedimento è
annotato nel registro di contabilità.
Art. 170.
(Contabilizzazione separate di lavori)
- Nel caso di appalto comprendente lavori da tenere distinti, come nel caso
in cui i lavori fanno capo a fonti diverse di finanziamento, la contabilità
comprende tutti i lavori ed è effettuata attraverso distinti documenti
contabili, in modo da consentire una gestione separata dei relativi quadri
economici. I certificati di pagamento devono essere analogamente distinti,
anche se emessi alla stessa data in forza di uno stesso contratto.
Art. 171.
(Lavori annuali estesi a più esercizi)
- I lavori annuali estesi a più esercizi con lo stesso contratto si
liquidano alla fine dei lavori di ciascun esercizio, chiudendone la contabilità
e collaudandoli, come appartenenti a tanti lavori fra loro distinti.
Art. 172.
(Certificato di ultimazione dei lavori)
- In esito a formale comunicazione dell'appaltatore di intervenuta ultimazione
dei lavori, il direttore dei lavori effettua i necessari accertamenti in contraddittorio
con l'appaltatore e rilascia, senza ritardo alcuno, il certificato attestante
l'avvenuta ultimazione in doppio esemplare, seguendo le stesse disposizioni
previste per il verbale di consegna.
- Il certificato di ultimazione può prevedere l'assegnazione di un
termine perentorio, non superiore a sessanta giorni, per il completamento
di lavorazioni di piccola entità, accertate da parte del direttore
dei lavori come del tutto marginali e non incidenti sull'uso e sulla funzionalità
dei lavori. Il mancato rispetto di questo termine comporta l'inefficacia del
certificato di ultimazione e la necessità di redazione di nuovo certificato
che accerti l'avvenuto completamente delle lavorazioni sopraindicate.
Art. 173.
(Conto finale dei lavori)
- Il direttore dei lavori compila il conto finale entro il termine stabilito
nel capitolato speciale e con le stesse modalità previste per lo stato
di avanzamento dei lavori, e provvede a trasmetterlo al responsabile del procedimento.
- Il direttore dei lavori accompagna il conto finale con una relazione, in
cui sono indicate le vicende alle quali l'esecuzione del lavoro è stata
soggetta, allegando la relativa documentazione, e segnatamente:
- i verbali di consegna dei lavori;
- gli atti di consegna e riconsegna di mezzi d'opera, aree o cave di prestito
concessi in uso all'impresa;
- le eventuali perizie suppletive e di variante, con gli estremi della
intervenuta approvazione;
- gli eventuali nuovi prezzi ed i relativi verbali di concordamento o
atti aggiuntivi, con gli estremi di approvazione e di registrazione;
- gli ordini di servizio impartiti;
- la sintesi dell'andamento e dello sviluppo dei lavori con l'indicazione
delle eventuali riserve e la menzione degli eventuali accordi bonari intervenuti;
- i verbali di sospensione e ripresa dei lavori, il certificato di ultimazione
con la indicazione dei ritardi e delle relative cause;
- gli eventuali sinistri o danni a persone animali o cose con indicazione
delle presumibile cause e delle relative conseguenze;
- i processi verbali di accertamento di fatti o di esperimento di prove;
- le richieste di proroga e le relative determinazioni della stazione
appaltante;
- gli atti contabili (libretti delle misure, registro di contabilità,
sommario del registro di contabilità);
- tutto ciò che può interessare la storia cronologica della
esecuzione, aggiungendo tutte quelle notizie tecniche ed economiche che
possono agevolare il collaudo.
Art. 174.
(Reclami dell'appaltatore sul conto finale)
- Esaminati i documenti acquisiti, il responsabile del procedimento invita
l'appaltatore a prendere cognizione del conto finale ed a sottoscriverlo entro
un termine non superiore a trenta giorni.
- L'appaltatore, all'atto della firma, non può iscrivere domande per
oggetto o per importo diverse da quelle formulate nel registro di contabilità
durante lo svolgimento dei lavori, e deve confermare le riserve già
iscritte sino a quel momento negli atti contabili per le quali non sia intervenuto
l'accordo bonario di cui all'articolo 149, eventualmente aggiornandone l'importo.
- Se l'appaltatore non firma il conto finale nel termine sopra indicato, o
se lo sottoscrive senza confermare le domande già formulate nel registro
di contabilità, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato.
Art. 175.
(Relazione del responsabile del procedimento sul conto finale)
- Firmato dall'appaltatore il conto finale, o scaduto il termine di cui all'articolo
174, il responsabile del procedimento redige una propria relazione finale
riservata con i seguenti documenti:
- contratto di appalto, atti addizionali ed elenchi di nuovi prezzi, con
le copie dei relativi decreti di approvazione;
- registro di contabilità, corredato dal relativo sommario;
- processi verbali di consegna, sospensioni, riprese, proroghe e ultimazione
dei lavori;
- relazione del direttore coi documenti di cui all'articolo 173, comma
2;
- domande dell'appaltatore.
- Nella relazione finale riservata, il responsabile del procedimento esprime
parere motivato sulla fondatezza delle domande dell'appaltatore per le quali
non sia intervenuto l'accordo bonario di cui all'articolo 149.
CAPO II - Contabilità dei lavori in economia
Art. 176.
(Annotazione dei lavori ad economia)
- L'annotazione dei lavori in economia è effettuata dal direttore dei
lavori o dal soggetto dallo stesso incaricato:
- se a cottimo, nel libretto delle misure prescritto per i lavori eseguiti
ad appalto;
- se in amministrazione, nelle apposite liste settimanali distinte per
giornate e provviste. Le firme dell'affidatario per quietanza possono
essere apposte o sulle liste medesime, ovvero in foglio separato.
- L'annotazione avviene in un registro nel quale sono scritte, separatamente
per ciascun cottimo, le risultanze dei libretti in rigoroso ordine cronologico,
osservando le norme prescritte per i contratti. Nel registro vengono annotate:
- le partite dei fornitori a credito, man mano che si procede ad accertare
le somministrazioni;
- le riscossioni ed i pagamenti per qualunque titolo, nell'ordine in cui
vengono fatti e con la indicazione numerata delle liste e fatture debitamente
quietanzate, per assicurare che in ogni momento si possa riconoscere lo
stato della gestione del fondo assegnato per i lavori.
Art. 177.
(Conti dei fornitori)
- In base alle risultanze del registro il direttore dei lavori compila i conti
dei fornitori, i certificati di avanzamento dei lavori per il pagamento degli
acconti ai cottimisti e liquida i crediti di questi ultimi.
Art. 178.
(Pagamenti)
- Sulla base delle risultanze dei certificati dei cottimi e delle liste delle
somministrazioni, il responsabile del procedimento dispone il pagamento di
rate di acconto o di saldo dei lavori ai rispettivi creditori.
- Ogni pagamento è effettuato direttamente al creditore o a chi legalmente
lo rappresenta, che ne rilascia quietanza. Nelle occasioni straordinarie che
richiedono numero notevole di lavoratori è sufficiente che due testimoni
attestino di aver assistito ai pagamenti. Per le liste settimanali è
sufficiente che le vidimazioni siano poste ai margini di ognuna di esse. Ove
il pagamento di una lista sia eseguito a diverse riprese, la vidimazione è
fatta ciascuna volta, indicando il numero d'ordine delle partite liquidate.
Art. 179.
(Giustificazione di minute spese)
- Per le minute spese, il direttore dei lavori presenta la nota debitamente
firmata, accompagnata da documenti giustificativi di spesa.
Art. 180.
(Rendiconto mensile delle spese)
- I rendiconti mensili sono essere corredati dei certificati sull'avanzamento
dei lavori a cottimo per i pagamenti fatti ai cottimisti ovvero delle fatture
e liste debitamente quietanzate, e devono corrispondere a quella parte del
registro di contabilità in cui si annotano i pagamenti.
- Tali rendiconti sono firmati dal direttore dei lavori che li trasmette al
responsabile del procedimento entro i primi due giorni di ciascun mese.
Art. 181.
(Rendiconto finale delle spese)
- Il rendiconto finale, formulato come i mensili, riepiloga le anticipazioni
avute e l'importo di tutti i rendiconti mensili. A questo rendiconto è
unita una relazione e la liquidazione finale del direttore dei lavori, che
determina i lavori eseguiti in amministrazione per qualità e quantità,
i materiali acquistati, il loro stato ed in complesso il risultato ottenuto.
Il responsabile del procedimento deve espressamente confermare o rettificare
i fatti ed i conti esposti nella relazione.
- Per i lavori eseguiti a cottimo, sono uniti al rendiconto la liquidazione
finale ed il certificato di collaudo o di regolare esecuzione. Se sono stati
acquistati attrezzi, mezzi d'opera o materiali, e ne sono avanzati dopo il
compimento dei lavori, questi sono annotati in appositi elenchi, firmati da
chi li tiene in consegna.
Art. 182.
(Riassunto di rendiconti parziali)
- Se un lavoro eseguito in economia è stato diviso in più sezioni,
il responsabile del procedimento compila un conto generale riassuntivo dei
rendiconti finali delle varie sezioni.
CAPO III - Norme generali per la tenuta della contabilità
Art. 183.
(Numerazione delle pagine di giornali, libretti e registri e relativa bollatura)
- I documenti amministrativi e contabili sono tenuti a norma dell'articolo
2219 cod. civ.
- Il giornale, i libretti delle misure ed i registri di contabilità,
tanto dei lavori come delle somministrazioni, sono a fogli numerati e firmati
nel frontespizio dal responsabile del procedimento.
- Nel caso di utilizzo di programmi informatizzati, si applicano le disposizioni
di cui all'articolo 158.
- Il registro di contabilità è numerato e bollato dagli uffici
del registro ai sensi dell'articolo 2215 cod. civ.
Art. 184.
(Iscrizione di annotazioni di misurazione)
- Le annotazioni delle lavorazioni e delle somministrazioni sui libretti,
sugli stati dei lavori e delle misurazioni sono fatti immediatamente e sul
luogo stesso dell'operazione di accertamento.
Art. 185.
(Operazioni in contraddittorio dell'appaltatore)
- La misurazione e classificazione delle lavorazioni e delle somministrazioni
è fatta in contraddittorio dell'appaltatore ovvero di chi lo rappresenta.
- Salvo le speciali prescrizioni del presente regolamento, i risultati di
tali operazioni, iscritti a libretto od a registro, sono sottoscritti, al
termine di ogni operazione od alla fine di ogni giorno, quando l'operazione
non è ultimata, da chi ha eseguito la misurazione e la classificazione
e dall'appaltatore o dal tecnico dell'appaltatore che ha assistito al rilevamento
delle misure.
- La firma dell'appaltatore o del tecnico dell'appaltatore che ha assistito
al rilevamento delle misure nel libretto delle misure riguarda il semplice
accertamento della classificazione e delle misure prese.
Art. 186.
(Firma dei soggetti incaricati)
- Ciascun soggetto incaricato, per la parte che gli compete secondo le proprie
attribuzioni, sottoscrive i documenti contabili ed assume la responsabilità
dell'esattezza delle cifre e delle operazioni che ha rilevato, notato o verificato.
- Il direttore dei lavori conferma o rettifica, previe le opportune verifiche,
le dichiarazioni degli incaricati e sottoscrive ogni documento contabile.
- Il responsabile del procedimento, dopo averli riscontrati, appone la sua
firma sui documenti che riassumono la contabilità.
TITOLO XII
COLLAUDO DEI LAVORI
CAPO I - Disposizioni preliminari
Art. 187.
(Oggetto del collaudo)
- Il collaudo ha lo scopo di verificare e certificare che l'opera o il lavoro
sono stati eseguiti a regola d'arte e secondo le prescrizioni tecniche prestabilite,
in conformità del contratto, delle varianti e dei conseguenti atti
di sottomissione o aggiuntivi debitamente approvati. Il collaudo ha altresì
lo scopo di verificare che i dati risultanti dalla contabilità e dai
documenti giustificativi corrispondono fra loro e con le risultanze di fatto,
non solo per dimensioni, forma e quantità, ma anche per qualità
dei materiali, dei componenti e delle provviste, e che le procedure espropriative
poste a carico dell'appaltatore siano state espletate tempestivamente e diligentemente.
Il collaudo comprende altresì tutte le verifiche tecniche previste
dalle leggi di settore.
- Il collaudo comprende anche l'esame delle riserve dell'appaltatore, sulle
quali non sia già intervenuta una risoluzione definitiva in via amministrativa,
se iscritte nel registro di contabilità e nel conto finale nei termini
e nei modi stabiliti dal presente regolamento.
- È obbligatorio il collaudo in corso d'opera:
- quando la direzione dei lavori sia stata affidata, ai sensi dell'articolo
27, comma 2, lettere b) e c) della Legge;
- quando si tratti di opere e lavori di cui all'articolo 2, comma 1, lettera
i);
- nel caso di intervento affidato in concessione;
- nel caso di intervento affidato ai sensi dell'articolo 19, comma 1,
lettera b), punto 1), della Legge;
- nel caso di opere e lavori su beni soggetti alla vigente legislazione
in materia di beni culturali e ambientali;
- nel caso di opera o lavoro comprendenti significative e non abituali
lavorazioni non più ispezionabili in sede di collaudo finale;
- nei casi di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore alla soglia
di anomalia determinata ai sensi delle vigenti disposizioni.
Art. 188.
(Nomina del collaudatore)
- Le stazioni appaltanti entro trenta giorni dalla data di ultimazione dei
lavori, ovvero dalla data di consegna dei lavori in caso di collaudo in corso
d'opera, attribuiscono l'incarico del collaudo a soggetti di specifica qualificazione
professionale commisurata alla tipologia e categoria degli interventi, alla
loro complessità ed al relativo importo.
- Costituiscono requisito abilitante allo svolgimento dell'incarico di collaudo
le lauree in ingegneria, architettura, e, limitatamente a un solo componente
della commissione, le lauree in geologia, scienze agrarie e forestali, l'abilitazione
all'esercizio della professione nonché, ad esclusione dei dipendenti
delle amministrazioni aggiudicatrici, l'iscrizione da almeno cinque anni nel
rispettivo albo professionale.
- Il collaudatore è nominato dalle stazioni appaltanti all'interno
delle proprie strutture sulla base dei criteri che le stesse sono tenute a
fissare preventivamente. Nell'ipotesi di carenza nel proprio organico di soggetti
in possesso dei necessari requisiti, accertata e certificata dal responsabile
del procedimento, l'incarico di collaudatore è affidato a soggetti
esterni scelti ai sensi del comma 11.
- Non possono essere affidati incarichi di collaudo:
- ai magistrati ordinari, amministrativi e contabili, e agli avvocati
e procuratori dello Stato;
- a coloro che nel triennio antecedente hanno avuto rapporti di lavoro
autonomo o subordinato con l'appaltatore o con i subappaltatori dei lavori
da collaudare;
- a coloro che hanno comunque svolto o svolgono attività di controllo,
progettazione, approvazione, autorizzazione vigilanza o direzione dei
lavori da collaudare;
- a soggetti che facciano parte di organismi con funzioni di vigilanza
o di controllo nei riguardi dell'intervento da collaudare.
- Nel caso dei lavori che richiedono l'apporto di più professionalità
diverse in ragione della particolare tipologia e categoria dell'intervento,
il collaudo è affidato ad una commissione composta da tre membri. La
commissione non può essere composta congiuntamente da soggetti appartenenti
all'organico della stazione appaltante e da soggetti esterni. La stazione
appaltante designa altresì il membro della commissione che assume la
funzione di presidente.
- Per i lavori comprendenti strutture, al soggetto incaricato del collaudo
o ad uno dei componenti della commissione di collaudo è affidato anche
il collaudo statico, purché essi abbiano i requisiti specifici previsti
dalla legge. Per i lavori eseguiti in zone classificate come sismiche, il
collaudo è esteso alla verifica dell'osservanza delle norme sismiche.
- Ai fini del divieto di cui al comma 4, si intende per attività di
controllo e vigilanza quella di cui all'articolo 16, comma 6 e all'articolo
30, comma 6 della Legge.
- Ai fini dell'affidamento dell'incarico di collaudo a soggetti esterni all'organico
delle stazioni appaltanti sono istituiti presso il Ministero dei lavori pubblici,
le Regioni e le Province autonome elenchi dei collaudatori.
- Agli elenchi possono essere iscritti, su domanda corredata da curriculum
e da adeguata documentazione, distinti per specializzazione e competenza professionale,
i soggetti in possesso dei requisiti fissati dal comma 2. I dipendenti delle
amministrazioni pubbliche possono iscriversi gli elenchi anche se non iscritti
ai relativi albi professionali. Le amministrazioni curano la tenuta degli
elenchi a mezzo di apposite commissioni, costituite secondo le disposizioni
vigenti presso ciascuna di esse. Gli elenchi dei collaudatori sono pubblici
e sono aperti alla consultazione anche telematica.
- Gli elenchi sono ripartiti in sezioni corrispondenti alle categorie di qualificazione
delle imprese esecutrici di lavori pubblici. Negli elenchi vengono progressivamente
registrati tutti gli incarichi di collaudo conferiti.
- Le stazioni appaltanti individuano, nell'ambito degli elenchi il professionista
o i professionisti da incaricare, che siano in possesso dei requisiti specifici
richiesti per l'intervento da collaudare e che abbiano conseguito la laurea:
- da almeno 10 anni per il collaudo di lavori di importo pari o superiore
ad 5.000.000 di Euro, ovvero per lavori comprendenti strutture;
- da almeno 5 anni per il collaudo di lavori di importo inferiore ad 1.000.000
di Euro.
- Il soggetto che è stato incaricato di un collaudo in corso d'opera
da una stazione appaltante, non può essere incaricato dalla medesima
di un nuovo collaudo se non sono trascorsi almeno sei mesi dalla chiusura
delle operazioni del precedente collaudo. Per i collaudi non in corso d'opera
il divieto è stabilito in un anno. Nel caso di stazioni appaltanti
nazionali la cui struttura organizzativa è articolata su basi locali,
il divieto è limitato alla singola articolazione locale. I suddetti
divieti si riferiscono alla sola ipotesi di collaudatori non appartenenti
all'organico delle stazioni appaltanti.
- In sede di prima applicazione del presente regolamento, gli elenchi dei
collaudatori devono essere predisposti entro tre mesi dalla data della sua
entrata in vigore. In assenza dell'elenco, le stazioni appaltanti possono
affidare discrezionalmente gli incarichi di collaudo a soggetti comunque in
possesso dei requisiti prescritti e alle condizioni previste dal comma 12.
Art. 189.
(Avviso ai creditori)
- All'atto della redazione del certificato di ultimazione dei lavori il responsabile
del procedimento dà avviso al Sindaco o ai Sindaci del comune nel cui
territorio si eseguono i lavori , i quali curano la pubblicazione, nei comuni
in cui l'intervento è stato eseguito, di un avviso contenente l'invito
per coloro i quali vantino crediti verso l'appaltatore per indebite occupazioni,
di aree o stabili e danni arrecati nell'esecuzione dei lavori, a presentare
entro un termine non superiore a sessanta giorni le ragioni dei loro crediti
e la relativa documentazione. L'avviso è pubblicato anche nel foglio
degli annunzi legali della Provincia.
- Trascorso questo termine il Sindaco trasmette al responsabile del procedimento
i risultati dell'anzidetto avviso con le prove delle avvenute pubblicazioni
ed i reclami eventualmente presentati.
- Il responsabile del procedimento invita l'impresa a soddisfare i crediti
da lui riconosciuti e quindi rimette al collaudatore i documenti ricevuti
dal Sindaco, aggiungendo il proprio parere in merito a ciascun titolo di credito
ed eventualmente le prove delle avvenute tacitazioni.
(rettificato con comunicato in G.U. n. 238 del 3 dicembre
2002)
Art. 190.
(Ulteriori documenti da fornirsi al collaudatore)
- All'organo di collaudo il responsabile del procedimento, oltre alla documentazione
relativa al conto finale e alla ulteriore documentazione allegata alla propria
relazione sul conto finale, trasmette:
- la copia conforme del progetto approvato, completo di tutti i suoi allegati,
nonché dei progetti e delle eventuali perizie di variante e suppletive
con le relative approvazioni intervenute;
- l'originale di tutti i documenti contabili o giustificativi prescritti
dal presente regolamento e di tutte le ulteriori documentazioni che fossero
richieste dall'organo suddetto.
- Nel caso di incarico conferito in corso d'opera, il responsabile del procedimento
trasmette all'organo di collaudo:
- la copia conforme del progetto, del capitolato speciale d'appalto nonché
delle eventuali varianti approvate;
- copia del programma contrattualmente adottato ai fini del riferimento
convenzionale al prezzo chiuso e copia del programma di esecuzione dei
lavori redatto dall'impresa e approvato dal direttore dei lavori;
- copia del contratto, e degli eventuali atti di sottomissione o aggiuntivi
eventualmente sopravvenuti;
- verbale di consegna dei lavori ed eventuali verbali di sospensione e
ripresa lavori;
- rapporti periodici del direttore dei lavori e tutti gli altri atti che
fossero richiesti dall'organo di collaudo;
- verbali di prova sui materiali, nonché le relative certificazioni
di qualità.
- All'organo di collaudo devono altresì essere comunicate tempestivamente
le eventuali variazioni al programma approvato.
- Ferma la responsabilità dell'organo di collaudo nel custodire la
documentazione in originale ricevuta, il responsabile del procedimento provvede
a duplicarle e a custodirne copia conforme.
Art. 191.
(Determinazione del giorno di visita e relativi avvisi)
- Esaminati i documenti acquisiti, l'organo di collaudo fissa il giorno della
visita di collaudo e ne informa il responsabile del procedimento che ne dà
tempestivo avviso all'appaltatore, al direttore dei lavori , al personale
incaricato della sorveglianza e della contabilità dei lavori e, ove
necessario, agli eventuali incaricati dell'assistenza giornaliera dei lavori,
affinché intervengano alle visite di collaudo.
- Eguale avviso è dato a quegli altri funzionari o rappresentanti di
Amministrazioni od enti pubblici che, per speciali disposizioni, anche contrattuali,
devono intervenire al collaudo.
- Se l'appaltatore, pur tempestivamente invitato, non interviene alle visite
di collaudo, queste vengono esperite alla presenza di due testimoni estranei
alla stazione appaltante e la relativa spesa è posta a carico dell'appaltatore.
- Se i funzionari di cui al comma 2 malgrado l'invito ricevuto, non intervengono
o non si fanno rappresentare, le operazioni di collaudo hanno luogo egualmente.
L'assenza dei suddetti funzionari deve essere riportata nel processo verbale.
- Il direttore dei lavori ha l'obbligo di presenziare alle visite di collaudo.
CAPO II - Visita e procedimento di collaudo
Art. 192.
(Estensione delle verificazioni di collaudo)
- Il collaudo di un intervento deve essere ultimato non oltre sei mesi dall'ultimazione
dei lavori. (Seguivano alcune parole non ammesse al "Visto"
della Corte dei conti)
- La verifica della buona esecuzione di un lavoro è effettuata attraverso
accertamenti, saggi e riscontri che l'organo di collaudo giudica necessari.
Qualora tra le prestazioni dell'appaltatore rientri l'acquisizione di concessioni,
autorizzazioni, permessi, comunque denominati, anche ai fini dell'espletamento
delle procedure espropriative, il collaudatore accerta il tempestivo e diligente
operato dell'appaltatore ed evidenzia gli oneri eventualmente derivanti per
l'amministrazione da ogni ritardo nel loro svolgimento. Ferma restando la
discrezionalità dell'organo di collaudo nell'approfondimento degli
accertamenti, il collaudatore in corso d'opera deve fissare in ogni caso le
visite di collaudo:
- durante la fase delle lavorazioni degli scavi, delle fondazioni ed in
generale delle lavorazioni non ispezionabili in sede di collaudo finale
o la cui verifica risulti complessa successivamente all'esecuzione;
- nei casi di interruzione o di anomalo andamento dei lavori rispetto
al programma.
- Del prolungarsi delle operazioni rispetto al termine di legge e delle relative
cause l'organo di collaudo trasmette formale comunicazione all'appaltatore
e al responsabile del procedimento, con la indicazione dei provvedimenti da
assumere per la ripresa e il completamento delle operazioni di collaudo. Nel
caso di ritardi attribuibili all'organo di collaudo, il responsabile del procedimento,
assegna un termine non superiore a trenta giorni per il completamento delle
operazioni, trascorsi inutilmente i quali, propone alla stazione appaltante
la revoca dell'incarico, ferma restando la responsabilità dell'organo
suddetto per i danni che dovessero derivare da tale inadempienza.
- La stazione appaltante può richiedere al collaudatore in corso d'opera
parere su eventuali varianti, richieste di proroga e situazioni particolari
determinatesi nel corso dell'appalto.
Art. 193.
(Oneri dell'appaltatore nelle operazioni di collaudo)
- L'appaltatore, a propria cura e spesa, mette a disposizione dell'organo
di collaudo gli operai e i mezzi d'opera necessari ad eseguire le operazioni
di riscontro, le esplorazioni, gli scandagli, gli esperimenti, compreso quanto
necessario al collaudo statico.
- Rimane a cura e carico dell'appaltatore quanto occorre per ristabilire le
parti del lavoro, che sono state alterate nell'eseguire tali verifiche.
- Nel caso in cui l'appaltatore non ottempera a siffatti obblighi, il collaudatore
dispone che sia provveduto d'ufficio, deducendo la spesa dal residuo credito
dell'appaltatore.
Art. 194.
(Processo verbale di visita)
- Della visita di collaudo è redatto processo verbale, che contiene
le seguenti indicazioni:
- la località e la provincia;
- il titolo dell'opera o del lavoro;
- l'importo del progetto e delle eventuali successive varianti;
- la data del contratto e degli eventuali atti suppletivi e gli estremi
delle rispettive loro approvazioni;
- l'importo delle somme autorizzate;
- le generalità dell'appaltatore;
- le date dei processi verbali di consegna, di sospensione, di ripresa
e di ultimazione dei lavori;
- il tempo prescritto per l'esecuzione, con l'indicazione delle eventuali
proroghe;
- la data e l'importo del conto finale;
- la data di nomina dell'organo di collaudo e le generalità del
collaudatore o dei collaudatori;
- i giorni della visita di collaudo;
- le generalità degli intervenuti alla visita e di coloro che,
sebbene invitati, non sono intervenuti.
- Sono inoltre descritti nel processo verbale i rilievi fatti dall'organo
di collaudo, le singole operazioni e le verifiche compiute, il numero e la
profondità dei saggi effettuati e i risultati ottenuti. I punti di
esecuzione dei saggi sono riportati sui disegni di progetto o chiaramente
individuati a verbale.
- Nel caso di collaudo in corso d'opera, le visite vengono eseguite con la
cadenza che la commissione ritiene adeguata per un accertamento progressivo
della regolare esecuzione dei lavori. I relativi verbali, da trasmettere al
responsabile del procedimento entro trenta giorni successivi alla data delle
visite, riferiscono anche sull'andamento dei lavori e sul rispetto dei termini
contrattuali e contengono le osservazioni ed i suggerimenti ritenuti necessari,
senza che ciò comporti diminuzione delle responsabilità dell'appaltatore
e dell'ufficio di direzione dei lavori, per le parti di rispettiva competenza.
- I processi verbali, oltre che dall'organo di collaudo e dall'appaltatore,
sono firmati dal direttore dei lavori nonché dal responsabile del procedimento,
se intervenuto, e da chiunque intervenuto. È inoltre firmato da quegli
assistenti la cui testimonianza è invocata negli stessi processi verbali
per gli accertamenti di taluni lavori.
- Quando per lavori di notevole importanza è fissato nel capitolato
speciale un termine per la presentazione del conto finale maggiore di quello
stabilito per il periodo di garanzia, la visita di collaudo ha luogo decorso
il suddetto periodo, fatta salva la regolarizzazione degli atti di collaudo
dopo la liquidazione dei lavori. Di tali circostanze è fatta espressa
menzione nel verbale di visita.
Art. 195.
(Relazioni)
- L'organo di collaudo redige un'apposita relazione in cui raffronta i dati
di fatto risultanti dal processo verbale di visita con i dati di progetto
e delle varianti approvate e dei documenti contabili e formula le proprie
considerazioni sul modo con cui l'impresa ha osservato le prescrizioni contrattuali
e le disposizioni impartite dal direttore dei lavori In tale relazione l'organo
di collaudo espone in forma particolareggiata sulla scorta dei pareri del
responsabile del procedimento:
- se il lavoro sia o no collaudabile;
- a quali condizioni e restrizioni si possa collaudare;
- i provvedimenti da prendere qualora non sia collaudabile;
- le modificazioni da introdursi nel conto finale;
- il credito liquido dell'appaltatore.
- In relazione separata e riservata il collaudatore espone il proprio parere
sulle domande dell'impresa e sulle eventuali penali sulle quali non è
già intervenuta una risoluzione definitiva.
- Ai fini di quanto prescritto dalla normativa vigente in materia di qualificazione
il collaudatore valuta, tenuto conto delle modalità di conduzione dei
lavori e delle domande e riserve dell'impresa, se a suo parere l'impresa è
da reputarsi negligente o in malafede.
Art. 196.
(Discordanza fra la contabilità e l'esecuzione)
- In caso di discordanza fra la contabilità e lo stato di fatto, le
verifiche vengono estese al fine di apportare le opportune rettifiche nel
conto finale.
- In caso di gravi discordanze, l'organo di collaudo sospende le operazioni
e ne riferisce al responsabile del procedimento presentandogli le sue proposte.
Il responsabile del procedimento trasmette la relazione e le proposte dell'organo
di collaudo, alla stazione appaltante.
Art. 197.
(Difetti e mancanze nell'esecuzione)
- Riscontrandosi nella visita di collaudo difetti o mancanze riguardo all'esecuzione
dei lavori tali da rendere il lavoro assolutamente inaccettabile, l'organo
di collaudo rifiuta l'emissione del certificato di collaudo e procede a termini
dell'articolo 202.
- Se i difetti e le mancanze sono di poca entità e sono riparabili
in breve tempo, l'organo di collaudo prescrive specificatamente le lavorazioni
da eseguire, assegnando all'appaltatore un termine; il certificato di collaudo
non è rilasciato sino a che da apposita dichiarazione del direttore
dei lavori, confermata dal responsabile del procedimento, risulti che l'appaltatore
abbia completamente e regolarmente eseguito le lavorazioni prescrittigli,
ferma restando la facoltà dell'organo di collaudo di procedere direttamente
alla relativa verifica.
- Se infine i difetti e le mancanze non pregiudicano la stabilità dell'opera
e la regolarità del servizio cui l'intervento è strumentale,
l'organo di collaudo determina, nell'emissione del certificato, la somma che,
in conseguenza dei riscontrati difetti, deve detrarsi dal credito dell'appaltatore.
Art. 198.
(Eccedenza su quanto è stato autorizzato ed approvato)
- Ove l'organo di collaudo riscontri lavorazioni meritevoli di collaudo, ma
non preventivamente autorizzate, sospende il rilascio del certificato di collaudo
e ne riferisce al responsabile del procedimento, proponendo i provvedimenti
che ritiene opportuni. Il responsabile del procedimento trasmette la comunicazione
e le proposte dell'organo di collaudo. con proprio parere, alla stazione appaltante.
- L'eventuale riconoscimento delle lavorazioni non autorizzate fatta dal responsabile
del procedimento non libera il direttore dei lavori e il personale incaricato
dalla responsabilità che loro incombe per averle ordinate o lasciate
eseguire.
Art. 199.
(Certificato di collaudo)
- Ultimate le operazioni di cui agli articoli precedenti, l'organo di collaudo,
qualora ritenga collaudabile il lavoro, emette il certificato di collaudo
che deve contenere:
- l'indicazione dei dati tecnici ed amministrativi relativi al lavoro;
- i verbali di visite con l'indicazione di tutte le verifiche effettuate;
- il certificato di collaudo.
- Nel certificato l'organo di collaudo:
- riassume per sommi capi il costo del lavoro indicando partitamente le
modificazioni, le aggiunte, le deduzioni al conto finale;
- determina la somma da porsi a carico dell'appaltatore per danni da rifondere
alla stazione appaltante per maggiori spese dipendenti dalla esecuzione
d'ufficio, o per altro titolo; la somma da rimborsare alla stessa stazione
appaltante per le spese di assistenza, oltre il termine convenuto per
il compimento dei lavori;
- dichiara, salve le rettifiche che può apportare l'ufficio tecnico
di revisione, il conto liquido dell'appaltatore e la collaudabilità
dell'opera o del lavoro e sotto quali condizioni.
- Il certificato di collaudo, redatto secondo le modalità sopra specificate,
ha carattere provvisorio ed assume carattere definitivo decorsi due anni dalla
data della relativa emissione ovvero dal termine stabilito nel capitolato
speciale per detta emissione. Decorsi i due anni, il collaudo si intende approvato
ancorché l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro due
mesi dalla scadenza del suddetto termine. Nell'arco di tale periodo l'appaltatore
è tenuto alla garanzia per le difformità e i vizi dell'opera,
indipendentemente dalla intervenuta liquidazione del saldo.
Art. 200.
(Verbali di accertamento ai fini della presa in consegna anticipata)
- Qualora la stazione appaltante abbia necessità di occupare od utilizzare
l'opera o il lavoro realizzato ovvero parte dell'opera o del lavoro realizzato
prima che intervenga il collaudo provvisorio e tale eventualità sia
stata prevista in contratto, può procedere alla presa in consegna anticipata
a condizioni che:
- sia stato eseguito con esito favorevole il collaudo statico;
- sia stato tempestivamente richiesto, a cura del responsabile del procedimento,
il certificato di abitabilità o il certificato di agibilità
di impianti od opere a rete;
- siano stati eseguiti i necessari allacciamenti idrici, elettrici e fognari
alle reti dei pubblici servizi;
- siano state eseguite le prove previste dal capitolato speciale d'appalto;
- sia stato redatto apposito stato di consistenza dettagliato, da allegare
al verbale di consegna del lavoro.
- A richiesta della stazione appaltante interessata, l'organo di collaudo
procede a verificare l'esistenza delle condizioni sopra specificate nonché
ad effettuare le necessarie constatazioni per accertare che l'occupazione
e l'uso dell'opera o lavoro sia possibile nei limiti di sicurezza e senza
inconvenienti nei riguardi della stazione appaltante e senza ledere i patti
contrattuali; redige pertanto un verbale, sottoscritto anche dal direttore
dei lavori e dal responsabile del procedimento, nel quale riferisce sulle
constatazioni fatte e sulle conclusioni cui perviene.
- La presa in consegna anticipata non incide sul giudizio definitivo sul lavoro
e su tutte le questioni che possano sorgere al riguardo, e sulle eventuali
e conseguenti responsabilità dell'appaltatore.
Art. 201.
(Obblighi per determinati risultati)
- Il collaudo può avere luogo anche nel caso in cui l'appaltatore abbia
assunto l'obbligazione di ottenere determinati risultati ad esecuzione dei
lavori ultimati. In tali casi il collaudatore, quando non è diversamente
stabilito nei capitolati speciali d'appalto, nel rilasciare il certificato,
vi iscrive le clausole quali l'appaltatore rimane vincolato fino all'accertamento
dei risultati medesimi, da comprovarsi con apposito certificato del responsabile
del procedimento, e propone le somme da trattenersi o le garanzie da prestare
nelle more dell'accertamento.
Art. 202.
(Lavori non collaudabili)
- Nel caso in cui l'organo di collaudo ritiene i lavori non collaudabili,
ne informa la stazione appaltante trasmettendo, tramite il responsabile del
procedimento, per le ulteriori sue determinazioni, il processo verbale, nonché
le relazioni con le proposte dei provvedimenti di cui all'articolo 195.
Art. 203.
(Domande dell'appaltatore al certificato di collaudo)
- Il certificato di collaudo viene trasmesso per la sua accettazione all'appaltatore,
il quale deve firmarlo nel termine di venti giorni. All'atto della firma egli
può aggiungere le domande che ritiene opportune, rispetto alle operazioni
di collaudo.
- Tali domande devono essere formulate e giustificate nel modo prescritto
dal regolamento con riferimento alle riserve e con le conseguenze previste.
- L'organo di collaudo riferisce al responsabile del procedimento sulle singole
osservazioni fatte dall'appaltatore al certificato di collaudo, formulando
le proprie considerazioni ed indica le nuove visite che ritiene opportuno
di eseguire.
Art. 204.
(Ulteriori provvedimenti amministrativi)
- Condotte a termine le operazioni connesse allo svolgimento del mandato ricevuto,
l'organo di collaudo trasmette al responsabile del procedimento, i documenti
ricevuti e quelli contabili, unendovi:
- il processo verbale di visita;
- le proprie relazioni;
- il certificato di collaudo;
- il certificato dal responsabile del procedimento per le correzioni ordinate
dall'organo di collaudo;
- la relazione sulle osservazioni dell'appaltatore al certificato di collaudo.
- L'organo di collaudo restituisce al responsabile del procedimento tutti
i documenti acquisiti.
- La stazione appaltante preso in esame l'operato e le deduzioni dell'organo
di collaudo e richiesto, quando ne sia il caso in relazione all'ammontare
o alla specificità dell'intervento, i pareri ritenuti necessari all'esame,
effettua la revisione contabile degli atti e delibera entro sessanta giorni
sull'ammissibilità del certificato di collaudo, sulle domande dell'appaltatore
e sui risultati degli avvisi ai creditori. Le deliberazioni della stazione
appaltante sono notificate all'appaltatore.
Art. 205.
(Svincolo della cauzione)
- Alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato
di regolare esecuzione si procede, con le cautele prescritte dalle leggi in
vigore e sotto le riserve previste dall'articolo 1669 del codice civile, allo
svincolo della cauzione prestata dall'appaltatore a garanzia del mancato o
inesatto adempimento delle obbligazioni dedotte in contratto.
- Si procede previa garanzia fideiussoria, al pagamento della rata di saldo
non oltre il novantesimo giorno dall'emissione del certificato di collaudo
provvisorio ovvero del certificato di regolare esecuzione.
- Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione
dell'opera ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.
Art. 206.
(Commissioni collaudatrici)
- Quando il collaudo è affidato ad una commissione, le operazioni sono
dirette dal presidente. I verbali e la relazione sono firmati da tutti i componenti
della commissione.
- Nel caso in cui vi è dissenso tra i componenti della commissione
di collaudo, le conclusioni del collaudo sono assunte a maggioranza e la circostanza
deve risultare dal certificato. Il componente dissenziente ha diritto di esporre
le ragioni del dissenso negli atti del collaudo.
Art. 207.
(Collaudo dei lavori di particolare complessità tecnica o di grande
rilevanza economica)
- Ai fini dell'articolo 28, comma 6, della Legge, sono lavori di grande rilevanza
economica o di particolare complessità quelli rispettivamente di importo
superiore a 25.000.000 di Euro e quelli di cui all'articolo 2, comma 1, lettera
i). Per tali lavori il collaudo è effettuato sulla base della certificazione
di qualità dei materiali o componenti impiegati che hanno incidenza
sul costo complessivo dei lavori non inferiore al 5 per cento.
Art. 208.
(Certificato di regolare esecuzione)
- Il certificato di regolare esecuzione dei lavori è emesso dal direttore
lavori ed è confermato dal responsabile del procedimento.
- Il certificato di regolare esecuzione è emesso non oltre tre mesi
dalla ultimazione dei lavori e contiene gli elementi di cui all'articolo 195.
Art. 209.
(Approvazione degli atti di collaudo)
- Finché non è intervenuta l'approvazione degli atti di collaudo,
la stazione appaltante ha facoltà di procedere ad un nuovo collaudo.
Art. 210.
(Compenso spettante ai collaudatori)
- I compensi spettanti ai dipendenti della stazione appaltante per il collaudo,
sono determinati ai sensi dell'articolo 18, comma 1, della Legge.
- I compensi spettanti ai collaudatori non appartenenti all'organico della
stazione appaltante, per l'effettuazione del collaudo e della revisione degli
atti contabili, si determinano applicando le tariffe professionali degli ingegneri
ed architetti fatto salvo quanto previsto al comma 4. Si applica altresì
la riduzione prevista dal comma 14-quater dell'articolo 17 della Legge.
- L'importo da prendere a base del compenso è quello risultante dallo
stato finale dei lavori, al lordo di eventuali ribassi e maggiorato dell'importo
delle eventuali riserve dell'appaltatore diverse da quelle iscritte a titolo
risarcitorio.
- Nel caso di commissione di collaudo, detto compenso, aumentato del 25 per
cento per ogni componente oltre il primo, viene calcolato una sola volta e
diviso tra tutti i componenti della commissione.
- Per i collaudi in corso d'opera il compenso determinato come sopra è
aumentato del 20 per cento.
- Il rimborso delle spese accessorie previsto dalla tariffa professionale
può essere determinato forfettariamente, per ogni singolo componente,
in misura del 30 per cento del compenso spettante a ciascuno. Per i collaudi
in corso d'opera detta percentuale può essere elevata fino al 60 per
cento.
- Gli oneri necessari per la liquidazione delle parcelle dei collaudatori
fanno carico agli stanziamenti previsti per ogni singolo intervento e sono
indicati nel quadro economico dell'intervento.
TITOLO XIII
DEI LAVORI RIGUARDANTI I BENI CULTURALI
CAPO I - Beni culturali
Art. 211.
(Applicazione)
- Ai fini del presente regolamento, per beni culturali si intendono le cose
soggette alle disposizioni della vigente legislazione in materia di beni culturali
e ambientali. Agli stessi si applicano le norme tecniche in materia di metodologie
del restauro.
Art. 212.
(Scavo archeologico, restauro e manutenzione)
- Le tipologie delle opere e dei lavori di cui al presente titolo si articolano
nelle seguenti sezioni:
- scavo archeologico;
- restauro e manutenzione di beni immobili;
- restauro e manutenzione di superfici architettoniche decorate e di beni
mobili di interesse storico, artistico ed archeologico.
- Lo scavo archeologico consiste in tutte le operazioni che consentono la
lettura storica delle azioni umane, succedutesi in un determinato territorio,
delle quali con metodo stratigrafico si recuperano le documentazioni materiali,
mobili e immobili. Lo scavo archeologico recupera altresì la documentazione
del paleoambiente.
- Il restauro consiste in una serie organica di operazioni tecniche specifiche
indirizzate alla tutela e valorizzazione dei caratteri storico-artistici dei
beni culturali e alla conservazione della loro consistenza materiale.
- La manutenzione consiste in una serie di operazioni tecniche specialistiche
periodicamente ripetibili volte a mantenere i caratteri storico-artistici
e la materialità e la funzionalità del manufatto garantendone
la conservazione.
CAPO II - Progettazione
Art. 213.
(Attività di progettazione per i beni culturali)
- L'attività di progettazione, salvo quanto previsto dai successivi
commi e dall'articolo 16, comma 2 della legge, si articola secondo tre livelli
di successive definizioni tecniche, in progetto preliminare, progetto definitivo
e progetto esecutivo.
- Per quanto concerne i lavori di scavo archeologico e quelli di manutenzione
di beni immobili e di beni mobili di interesse storico-artistico la progettazione
si articola in progetto preliminare e progetto definitivo.
- Per quanto concerne i lavori di restauro di superfici architettoniche decorate,
di beni mobili di interesse storico e artistico, e per lavori di restauro
di beni immobili di importo inferiore a 300.000 Euro la progettazione si articola
in progetto preliminare e progetto esecutivo.
- I progetti sono costituiti da elaborati grafici e descrittivi indicati nel
Capo II del titolo III per quanto compatibili e con riferimento alla specificità
dei beni sui cui si interviene.
Art. 214.
(Progetto preliminare)
- Il progetto preliminare consiste in una relazione programmatica illustrativa
del quadro delle conoscenze, sviluppato per settori di indagine, nonché
dei metodi di intervento alla quale vanno allegati i necessari schemi grafici.
- Il progetto preliminare dei lavori sui beni culturali, comporta indagini
e ricerche volte ad acquisire gli elementi idonei e necessari per definire
uno studio di fattibilità che offra gli elementi di giudizio per le
scelte dei tipi e dei metodi di intervento da approfondire nel progetto definitivo
nonché per la stima del costo dell'intervento medesimo.
- Il quadro delle conoscenze consiste in una lettura dello stato esistente
e nella indicazione delle tipologie di indagine che si ritengono necessarie
per la conoscenza del manufatto e del suo contesto storico e ambientale.
- Le indagini riguardano:
- l'analisi storico - critica;
- i materiali costitutivi e le tecniche di esecuzione;
- il rilievo dei manufatti;
- la diagnostica sul campo e sul territorio;
- l'individuazione del comportamento strutturale e l'analisi del degrado
e dei dissesti;
- l'individuazione degli eventuali apporti di altre discipline afferenti.
- In ragione della complessità, dello stato di conservazione e dei
caratteri storico-artistici del manufatto, il progetto preliminare può
limitarsi a comprendere quelle ricerche e quelle indagini che sono strettamente
necessarie per una prima reale individuazione delle scelte di restauro e dei
relativi costi di intervento.
Art. 215.
(Progetto definitivo)
- Il progetto definitivo studia il bene con riferimento all'intero complesso
ed al contesto ambientale in cui è inserito; approfondisce gli apporti
disciplinari necessari e definisce i collegamento interdisciplinari; definisce
gli indirizzi culturali e le compatibilità fra progetto e funzione
attribuita al bene attraverso una conoscenza compiuta dallo stato di fatto;
configura nel complesso un giudizio generale volto ad individuare le priorità,
i tipi e i metodi di intervento con particolare riguardo ai possibili conflitti
tra l'esigenza di tutela e i fattori di degrado.
Art. 216.
(Progetto esecutivo)
- Il progetto esecutivo per gli interventi sui beni culturali definisce in
modo compiuto le tecniche, le tecnologie di intervento, i materiali riguardanti
singole parti del complesso; prescrive le modalità esecutive delle
operazioni tecniche; indica i controlli da effettuare in cantiere nel corso
della prima fase dei lavori. Esso può essere redatto per stralci successivi
di intervento, entro il quadro tracciato dal progetto definitivo, e si avvale,
ove necessario, di nuovi approfondimenti di indagine a completamento delle
indagini e ricerche precedentemente svolte.
Art. 217.
(Progettazione dello scavo archeologico)
- Il progetto preliminare dei lavori di scavo archeologico prevede l'impianto
di un cantiere di ricerche e la individuazione di elementi di giudizio per
la valutazione delle scelte di priorità, nonché dei tipi e dei
metodi di intervento. A tal fine il progetto preliminare è costituito
da una relazione programmatica illustrativa del quadro delle conoscenze pregresse
sviluppato per settore di indagini alla quale vanno allegati i necessari schemi
grafici.
- La relazione programmatica illustra tempi e modi dell'intervento, relativi
sia allo scavo sia alla conservazione dei reperti, sia infine al loro studio
e pubblicazione.
- Il quadro delle conoscenze pregresse consiste in una lettura critica dello
stato esistente.
- Le indagini riguardano:
- il rilievo generale;
- le ricognizioni territoriali ed indagini diagnostiche;
- il programma delle indagini complementari necessarie.
- I risultati delle indagini previste nel progetto preliminare confluiscono
in un progetto definitivo.
- Il progetto definitivo comprende dettagliate previsioni relative alle fasi
delle diverse categorie di intervento e indica la durata di esse.
- Le fasi di cui al comma 6 comprendono:
- rilievi ed indagini;
- scavo;
- restauro dei reperti mobili ed immobili;
- schedatura dei reperti e delle azioni;
- immagazzinamento dei reperti e dei campioni;
- studio e pubblicazione;
- forme di fruizione anche con riguardo alla sistemazione e musealizzazione
del testo;
- manutenzione programmata.
- Il progetto definitivo contiene inoltre la definizione della natura delle
categorie dei lavori, distinguendo quelli di prevalente merito archeologico,
da appaltare a ditte in possesso di requisiti specifici.
- In caso di scoperte di interesse archeologico, gli elementi di conoscenza
così raccolti confluiscono nel progetto preliminare.
Art. 218.
(Progettazione di lavori di impiantistica e per la sicurezza)
- La progettazione dei lavori di impiantistica e per la sicurezza si articola
in progetto preliminare ed esecutivo. Gli elaborati redatti ai vari e successivi
livelli di approfondimento prevedono l'impiego delle tecnologie più
idonee a garantire il corretto inserimento degli impianti e di quanto necessario
per la sicurezza nella organizzazione tipologica e morfologica dei complessi
di interesse storico-artistico e tendere ad offrire prestazioni, compatibilmente
con le limitazioni imposte dal rispetto delle preesistenze storico artistiche,
analoghe a quelle richieste per gli edifici di nuova costruzione. Sono inoltre
richiesti i piani di sicurezza in fase di esercizio e il programma di manutenzione
programmata con le scorte di magazzino necessaire per garantire la continuità
del servizio.
Art. 219.
(Adeguamento del progetto)
- Il progettista in collaborazione con il direttore dei lavori adegua gli
elaborati progettuali esecutivi nel corso dei lavori, sulla base dei risultati
delle operazioni compiute o dei rinvenimenti effettuati o dei sondaggi eseguiti.
- Il progettista propone al responsabile del procedimento gli adeguamenti
progettuali, di cui al comma 1 al fine della loro approvazione, da parte degli
organi competenti.
Art. 220.
(Lavori di manutenzione)
- I lavori di manutenzione, in ragione della natura del bene e del tipo di
intervento che si realizza, possono non richiedere tutte le specifiche previste
dalle norme sui livelli di progettazione preliminare e definitiva, e sono
eseguiti anche sulla base di una perizia di spesa contenente:
- la descrizione del bene corredata da eventuali elaborati grafici e
topografici redatti in opportuna scala;
- il capitolato speciale con la descrizione delle operazioni da eseguire
ed i relativi tempi;
- il computo metrico;
- l'elenco dei prezzi unitari delle varie lavorazioni.
Art. 221.
(Consuntivo scientifico)
- Al termine del lavoro viene predisposta dal direttore dei lavori una relazione
finale tecnico - scientifica, quale ultima fase del processo della conoscenza
e del restauro e quale premessa per un eventuale e futuro programma di intervento
sul bene, con l'esplicitazione dei risultati culturali e scientifici raggiunti,
e la documentazione grafica e fotografica dello stato del manufatto prima,
durante e dopo l'intervento; l'esito di tutte le ricerche ed analisi compiute
e i problemi aperti per i futuri interventi.
- La relazione è conservata presso la stazione appaltante ed è
trasmessa in copia alla soprintendenza competente.
Art. 222.
(Sistemi di realizzazione dei lavori e scelta del contraente)
- I lavori di cui al presente titolo sono realizzati mediante contratto di
appalto o di concessione di costruzione e gestione e sono affidati mediante
pubblico incanto, licitazione privata, appalto-concorso, trattativa privata
ovvero realizzati in economia.
Art. 223.
(Procedure di scelta del contraente)
- I lavori del presente titolo possono essere affidati mediante licitazione
privata semplificata di cui all'articolo 23, comma 1 bis, della Legge sino
all'importo di 750.000 Euro.
- L'affidamento dei lavori di cui al presente titolo mediante appalto concorso
è consentito solo per lavori di particolare entità e complessità
di conservazione, di restauro, di adeguamento funzionale e strutturale e di
valorizzazione dei beni culturali, sentito il Comitato tecnico-scientifico
per i beni culturali e ambientali.
- Sono eseguibili in economia, oltre alle tipologie dei lavori di cui all'articolo
88, lavori di restauro e manutenzione dei beni di interesse storico, artistico
e archeologico, nonché le operazioni di scavo archeologico, se caratterizzati
da effettiva urgenza a provvedere, non dipendente da fatto della stazione
appaltante.
Art. 224.
(Direzione dei lavori e collaudo beni mobili e superfici decorate)
- Per gli interventi sui beni mobili di interesse storico - artistico e sulle
superfici decorate di beni architettonici, nelle ipotesi di cui all'articolo
27, comma 2 della Legge, l'ufficio di direzione dei lavori del direttore dei
lavori comprende tra gli assistenti con funzioni di direttore operativo, un
restauratore con esperienza almeno quinquennale in possesso dei requisiti
di cui all'articolo 8, comma 11 sexies, della Legge.
- Per il collaudo finale dei beni di cui al comma 1 nell'ipotesi di affidamento
esterno di cui all'articolo 28, comma 4, della Legge, l'organo di collaudo
comprende un restauratore con esperienza almeno quinquennale in possesso dei
requisiti di cui all'articolo 8, comma 11 sexies, della Legge.
TITOLO XIV
DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER L'AFFIDAMENTO E LA ESECUZIONE DI LAVORI
ESEGUITI NELL'AMBITO DI ATTUAZIONE DELLA LEGGE 26 FEBBRAIO 1987, n. 49
Art. 225.
(Programmazione)
- La programmazione dei lavori eseguiti in attuazione della cooperazione
allo sviluppo è articolata secondo il disposto dell'articolo 2, comma
2, della legge 26 febbraio 1987, n. 49. In relazione alla necessità
di definizione degli accordi con i Paesi beneficiari possono essere inseriti
nella programmazione anche solo le indicazioni delle risorse disponibili per
i programmi di intervento.
Art. 226.
(Progettazione)
- I progetti preliminari, definitivi ed esecutivi sono soggetti alla previa
approvazione da parte dei competenti organi del Paese destinatario dell'intervento,
alla cui normativa ambientale, urbanistica e di sicurezza i progetti stessi
devono conformarsi. Qualora vi siano particolari ragioni di urgenza, ovvero
in relazione alla semplicità tecnica, alla ripetitività degli
interventi, alla disponibilità di studi preliminari di fattibilità,
potrà essere redatto immediatamente il progetto esecutivo.
- La stima e l'analisi dei prezzi sono formulate con riguardo ai prezzi correnti
dello Stato sul cui territorio è ubicato l'intervento.
- Quando le componenti del progetto devono essere reperite su un mercato diverso
da quello del Paese beneficiario l'analisi dei prezzi va riferita ai mercati
nei quali dette componenti sono disponibili.
Art. 227.
(Misure organizzative per la gestione ed esecuzione dell'opera)
- Per i singoli interventi è nominato un responsabile del procedimento
che assicura costantemente e direttamente, anche a mezzo di un assistente
delegato, la presenza sul territorio del Paese beneficiario e che:
- controlla i livelli prestazionali di qualità e di prezzo;
- segnala all'amministrazione inadempimenti, ritardi ed altre anomalie
riscontrate nella realizzazione dell'intervento;
- assume i provvedimenti di urgenza, salva ratifica dell'amministrazione;
- ratifica i provvedimenti di somma urgenza eventualmente assunti dal
direttore dei lavori e promuove l'adozione della relativa variante di
progetto;
- propone il riconoscimento del prezzo chiuso con i criteri di cui all'articolo
230;
- autorizza il subappalto con i criteri di cui all'articolo 18 della legge
19 marzo 1990, n. 55, in quanto applicabili;
- esercita, compatibilmente con la presente disposizione, le altre funzioni
previste dal presente regolamento per il responsabile del procedimento.
- Può essere nominato un solo responsabile del procedimento per più
interventi da eseguirsi in aree limitrofe.
- I lavori di modesta entità e complessità, o realizzati secondo
tecniche costruttive elementari tipiche dei Paesi in via di sviluppo beneficiari
nei settori dell'acqua, dell'edilizia residenziale e dello sviluppo agricolo
che non precedono la presenza di strutture in cemento armato fino ad un valore
di 750.000 Euro possono essere realizzati tramite Organizzazioni non governative
titolari del programma generale di intervento di cooperazione avvalendosi
del personale e materiali locali.
Art. 228.
(Direzione dei lavori)
- Il direttore dei lavori deve obbligatoriamente nominare assistenti di cantiere
che seguano sul posto l'andamento globale dei lavori. Oltre alle funzioni
esercitate secondo le disposizioni del presente regolamento, nei casi di somma
urgenza il direttore dei lavori assume le decisioni necessarie per rimuovere
situazioni di pericolo e salvaguardare la funzionalità del lavoro anche
in deroga alle prescrizioni di progetto e ne ordina contestualmente l'attuazione.
Delle decisioni assunte e dei lavori ordinati riferisce con le relative motivazioni
in apposita perizia da inviare con la massima tempestività al responsabile
del procedimento per la ratifica del proprio operato.
Art. 229.
(Collaudo)
- Il collaudo dei lavori disciplinati dal presente titolo deve essere espletato
con le modalità previste nel presente regolamento, in quanto applicabili,
e deve essere concluso entro un anno dalla data di ultimazione dei lavori.
Art. 230.
(Disciplina economica dell'esecuzione dei lavori pubblici)
- Per lavori da eseguire all'estero nell'ambito di attuazione della legge
26 febbraio 1987, n. 49, il prezzo chiuso consiste nel prezzo dei lavori al
netto del ribasso d'asta aumentato di una percentuale da applicarsi nel caso
in cui la dinamica dei prezzi del Paese beneficiario, congiuntamente alle
variazioni di cambio, incidano in senso negativo in percentuale superiore
al dieci per cento sul valore del contratto, ma non superiore all'andamento
dei prezzi in Italia. Oltre tali limite l'impresa può chiedere la risoluzione
del contratto per eccessiva onerosità sopravvenuta e null'altro pretendere
in caso di prosecuzione delle opere.
- L'incremento si applica all'importo dei lavori ancora da eseguire per ogni
semestre intero previsto per l'ultimazione dei lavori stessi.
- Il prezzo chiuso non si applica per la parte dei lavori eseguita in ritardo
rispetto ai termini contenuti nel programma di lavoro.
- L'incidenza della dinamica dei prezzi viene calcolata avvalendosi delle
rilevazioni degli organismi a tal fine operanti nel Paese beneficiario. Qualora
nello Stato di attuazione dell'intervento siano assenti strumenti di rilevazione
ufficiale della dinamica dei prezzi, la valutazione relativa ai singoli contratti
è rimessa al responsabile del procedimento.
- Quando le componenti di realizzazione del progetto sono stimate secondo
i costi del Paese di provenienza, il prezzo chiuso viene definito con le modalità
previste dall'articolo 26, comma 4, della Legge.
- Tutti i termini procedimentali e contrattuali previsti dalle vigenti norme
sono aumentati di due volte in caso di lavori eseguiti all'estero, con nullità
di eventuali pattuizioni contrarie.
TITOLO XV
DELEGIFICAZIONE E DISPOSIZIONI TRANSITORIE
Art. 231.
(Abrogazione di norme)
- Ai sensi dell'articolo 3,comma 4, della Legge , a far data dall'entrata
in vigore del presente Regolamento sono abrogati:
- gli articoli 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 327, 328, 330, 331,
332, 333, 334, 335, 336, 339, 346, 347, 349, 350, 356, 357, 358, 359,
360, 361, 362, 363, 364, 365 della legge 20 marzo 1865, n.2248, all.F;
- il R.D.25 maggio 1895, n.350 e successive modifiche;
- il DM. 29 maggio 1895 Regolamento per la compilazione dei progetti di
opere dello Stato che sono nelle attribuzioni del Ministero dei lavori
pubblici e successive modificazioni;
- il d.l. 6 febbraio 1919, n.107 e successive modifiche;
- il r.d. 8 febbraio 1923, n.422 e successive modifiche;
- il r.d. 28 agosto 1924, n.1396 e successive modifiche;
- la legge 24 giugno 1929, n.1137 e successive modifiche;
- la legge 23 febbraio 1952, n.133 e successive modificazioni;
- il D.P.R. 16 luglio 1962, n. 1063 e successive modifiche;
- il D.P.R. 6 novembre 1962, n.1930 e successive modificazioni;
- la legge 21 giugno 1964, n.463 e successive modifiche;
- la legge 10 agosto 1964, n.664 e successive modifiche;
- la legge 17 febbraio 1968, n.93 e successive modifiche;
- la legge 3 luglio 1970, n.504 e successive modifiche;
- gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 della legge 2 febbraio 1973 n 14 e
successive modifiche;
- gli articoli 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 27 della legge
3 gennaio 1978 n.1 e successive modificazioni;
- gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,(seguiva
l'indicazione di un articolo non ammesso al "Visto" della Corte
dei conti) 13, 14, 15, 16, della legge 10 dicembre 1981, n.741;
- la legge 8 ottobre 1984, n.687 e successive modificazioni;
- all'articolo 18, comma 3, della legge 19 marzo 1990, n. 55 le parole
"o le categorie prevalenti";
- gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18,
19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34 del decreto
legislativo 19 dicembre 1991 n. 406.
Art. 232.
(Disposizioni transitorie)
- Le disposizioni del regolamento che disciplinano l'organizzazione ed il
funzionamento della stazione appaltante sono di immediata applicazione anche
ai rapporti in corso di esecuzione al momento di entrata in vigore del regolamento.
- Le disposizioni del regolamento che riguardano il modo o il contenuto delle
obbligazioni del contratto si applicano ai contratti stipulati successivamente
alla loro entrata in vigore.
- Le norme del regolamento che attengono alle modalità di svolgimento
delle procedure di gara per l'aggiudicazione di lavori e servizi si applicano
ai bandi pubblicati successivamente alla loro entrata in vigore.
- Ove non diversamente disposto, le norme del regolamento diverse da quelle
di cui ai commi 1, 2, 3 non si applicano alle situazioni definite o esaurite
sotto la disciplina precedentemente vigente.
ALLEGATO A
LINEE GUIDA PER L'APPLICAZIONE DEL METODO DEL CONFRONTO A COPPIE
La determinazione dei coefficienti per la valutazione di ogni elemento qualitativo
delle varie offerte è effettuata mediante impiego della tabella triangolare
(vedi ultra), ove con le lettere A, B, C, D, E, F,
.N sono rappresentate
le offerte, elemento per elemento, di ogni concorrente.
La tabella contiene tante caselle quante sono le possibili combinazioni tra
tutte le offerte prese a due a due.
Ogni commissario valuta quale dei due elementi che formano ciascuna coppia sia
da preferire. Inoltre, tenendo conto che la preferenza tra un elemento e l'altro
può essere più o meno forte, attribuisce un punteggio che varia
da 1 (parità), a 2 (preferenza minima), a 3 (preferenza piccola), a 4
(preferenza media), a 5 (preferenza grande), a 6 (preferenza massima). In caso
di incertezza di valutazione sono attribuiti punteggi intermedi.
In ciascuna casella viene collocata la lettera corrispondente all'elemento che
è stato preferito con il relativo grado di preferenza. ed in caso di
parità, vengono collocate nella casella le lettere dei due elementi in
confronto, assegnando un punto ad entrambe.
Una volta terminato il confronto delle coppie, si sommano i punti attribuiti
ad ogni offerta da parte di tutti i commissari. Tali somme provvisorie vengono
trasformate in coefficienti definitivi, riportando ad uno la somma più
alta e proporzionando a tale somma massima le somme provvisorie prima calcolate.
| |
B |
C |
D |
E |
F |
... |
N |
| A |
|
|
|
|
|
|
|
| |
B |
|
|
|
|
|
|
| |
|
C |
|
|
|
|
|
| |
|
|
D |
|
|
|
|
| |
|
|
|
E |
|
|
|
| |
|
|
|
|
... |
|
|
| |
|
|
|
|
|
N-1 |
|
preferenza massima = 6
preferenza grande = 5
preferenza media = 4
preferenza piccola = 3
preferenza minima = 2
parità = 1
ALLEGATO B
Il calcolo dell'offerta economicamente più vantaggiosa è effettuata
con il metodo aggregativo-compensatore o con il metodo electre,
secondo le linee guida appresso illustrate, ovvero con uno degli altri metodi
multicriteri o multiobiettivi che si rinvengono nella letteratura
scientifica quali, il metodo analityc hierarchy process (AHP), il metodo
evamix, il metodo technique for order preference by similarity to ideal
solution (TOPSIS) da indicarsi nel bando di gara o nella lettera di invito.
Metodo aggregativo-compensatore
L'offerta economicamente più vantaggiosa è effettuata con la seguente
formula:
C(a) = ∑n [ Wi
* V(a)i ]
dove:
C(a) = indice di valutazione dell'offerta (a);
n = numero totale dei requisiti;
Wi= peso o punteggio attribuito al requisito
(i);
V(a)i= coefficiente della prestazione dell'offerta
(a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero ed uno;
∑n= sommatoria.
I coefficienti V(a)i sono determinati:
- per quanto riguarda gli elementi di valutazione di natura qualitativa quali
il valore tecnico ed estetico delle opere progettate, le modalità di
gestione attraverso:
- la media dei coefficienti, variabili tra zero ed uno, calcolati dai
singoli commissari mediante il "confronto a coppie", seguendo,
a loro scelta, le linee guida di cui all'allegato A, oppure il
criterio fondato sul calcolo dell'autovettore principale della
matrice dei suddetti confronti a coppie;
ovvero
- la media dei coefficienti, variabili tra zero ed uno, attribuiti discrezionalmente
dai singoli commissari;
ovvero
- un metodo di determinazione dei coefficienti, variabili tra zero ed
uno, adottato autonomamente dalla commissione prima dell'apertura dei
plichi.
- per quanto riguarda gli elementi di valutazione di natura quantitativa quale
il prezzo, il tempo di esecuzione dei lavori, il rendimento,
la durata della concessione, il livello delle tariffe, attraverso
interpolazione lineare tra il coefficiente pari ad uno, attribuito ai valori
degli elementi offerti più convenienti per la stazione appaltante,
e coefficiente pari a zero, attribuito a quelli posti a base di gara.
Metodo electre
L'offerta economicamente più vantaggiosa è determinata con la seguente
procedura.
- si indicano con:
aki = il valore della prestazione dell'offerta
i con riferimento all'elemento di valutazione k;
akj = il valore della prestazione dell'offerta
j con riferimento all'elemento di valutazione k;
sk = il massimo scarto dell'intera gamma di
valori con riferimento all'elemento di valutazione k;
pk = il peso attribuito all'elemento di valutazione
k;
n = il numero degli elementi di valutazione k;
r = il numero delle offerte da valutare;
∑nk=1 =
sommatoria per k da 1 ad n;
- si calcolano, con riferimento ad ogni elemento di valutazione k,
gli scarti fra ognuno dei valori offerti rispetto agli altri valori offerti
attraverso le seguenti formule:
fkij = aki −
akj per aki
> akj nonché i ≠ j
gkij = aki −
akj per aki
> akj nonché i ≠ j
- si calcolano, sulla base di tali scarti, gli indici di concordanza e di
discordanza attraverso le seguenti formule:
cij = ∑nk=1
(fkij / sk) * pk
(indice di concordanza ) con i ≠ j
dij = ∑nk=1
(gkij / sk) * pk
(indice di discordanza ) con i ≠ j
(qualora dij = 0 l'offerta i domina
l'offerta j in ogni elemento di valutazione k pertanto la procedura
di valutazione va effettuata con esclusione dell'offerta j).
- si calcolano, sulla base degli indici di concordanza e di discordanza, gli
indicatori unici di dominanza di ogni offerta rispetto a tutte le altre offerte
con una delle due seguenti formule:
qij = cij / dij
(indicatore unico di dominanza ) con i ≠ j
q * ij = 1 + (qij
/ qij max) * 99 (indicatore unico di dominanza
proiettato su di una gamma di valori da 1 a 100) con i ≠ j
- si determina il punteggio di ogni offerta sulla base di una delle due seguenti
formule:
Pij = ∑rk=1
qij
Pij = ∑rk=1
q * ij
ALLEGATO C
La valutazione delle proposte progettuali presentate ad un concorso di progettazione
è eseguita:
- individuando, per ogni proposta e per ogni elemento di valutazione previsto
nel bando di gara, un indice convenzionale del valore dell'elemento in esame;
l'individuazione è effettuata:
- per gli elementi di valutazione di natura qualitativa (quali le caratteristiche
architettoniche, funzionali, tecnologiche, innovative), determinando per
ognuno di essi un coefficente, variabili tra zero ed uno, attraverso:
- la media dei coefficienti calcolati dai singoli commissari mediante
il "confronto a coppie", seguendo, a loro scelta, le linee
guida di cui all'allegato A, oppure il criterio fondato sul calcolo
dell'autovettore principale della matrice dei suddetti confronti
a coppie;
ovvero
- la media dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli
commissari;
ovvero
- un metodo di determinazione dei coefficienti adottato autonomamente
dalla commissione prima dell'apertura dei plichi.
- per gli elementi di valutazione di natura quantitativa (quale il costo)
mediante la seguente formula:
Ci = Ri / Rmax
dove:
Ri è il ribasso percentuale
formulato dal concorrente iesimo rispetto al valore dell'elemento in esame
stabilito nel bando di gara;
Rmax è il ribasso percentuale
massimo formulato dai concorrenti ;
- determinando sulla base dei suddetti coefficienti una graduatoria delle
proposte; la graduatoria è compilata impiegando il metodo aggregativo-compensatore
di cui all'allegato B), o un altro metodo di valutazione indicato nel bando
di gara.
ALLEGATO D
Le stazioni appaltanti selezionano i soggetti candidati ai quali spedire la lettera
di invito a presentare l'offerta sulla base di una graduatoria compilata assegnando
ai candidati un punteggio determinato tramite la seguente formula:
P = ai*25+bi*25+ci*25+di*25
dove:
ai = Ii / Imax
bi = 1 − (Si / Smax)
ci = Ni / Nmax
di = Yi / Ymed
per Yi di valore minore o uguale al valore
Ymed
di = 1-[(Yi −
Ymed) / (Ymax −
Ymed)] per Yi
di valore maggiore al valore Ymed
Ii = Media aritmetica degli importi dei lavori
elencati dal soggetto iesimo;
Imax = Massimo valore delle medie Ii;
Si = Scarto fra Ii
e l'importo presunto dei lavori da progettare; lo scarto negativo è assunto
pari a zero;
Smax = Massimo valore degli scarti Si;
Ni = Numero dei lavori elencati dal soggetto
iesimo;
Nmax = Massimo valore dei numeri Ni;
Yi = Scarto fra l'importo massimo e l'importo
minimo dei lavori elencati dal soggetto iesimo;
Ymed = Media aritmetica del valore degli scarti
Yi;
Il punteggio è incrementato del cinque per cento qualora sia presente nel
candidato almeno un professionista che, alla data di pubblicazione del bando di
cui all'articolo 63, comma 1, abbia ottenuto l'abilitazione all'esercizio professionale
da non più di cinque anni.
Il punteggio è ulteriormente incrementato del dieci per cento qualora almeno
un componente del candidato possieda il certificato di qualità aziendale.
ALLEGATO E
L'attribuzione dei punteggi ai singoli soggetti concorrenti avviene applicando
la seguente formula:
Ki = Ai * Pa
+ Bi * Pb + Ci
* Pc + Di * Pd
dove:
Ki è il punteggio totale attribuito
al concorrente iesimo;
Ai Bi Ci
e Di sono coefficienti compresi tra 0 ed 1, espressi
in valore centesimali, attribuiti al concorrente iesimo;
- il coefficiente è pari a zero in corrispondenza della prestazione
minima possibile;
- il coefficiente è pari ad uno in corrispondenza della prestazione
massima offerta.
Pa Pb Pc
e Pd sono i fattori ponderali di cui all'articolo
64, comma 3, indicati nel bando di gara.
Ai fini della determinazione dei coefficienti Ai e Bi relativi rispettivamente
agli elementi a) e b) dell'articolo 64, comma 2, la commissione giudicatrice applica
il metodo del confronto a coppie seguendo, a sua scelta, le linee guida di
cui all'allegato A, ovvero il criterio fondato sul calcolo dell'autovettore
principale della matrice dei suddetti confronti a coppie. Qualora il bando
preveda la suddivisione degli elementi di cui al comma 3, lettere a) e b) dell'articolo
64 in sub-elementi e sub-pesi, i punteggi assegnati ad ogni soggetto concorrente
in base a tali sub-elementi vanno riparametrati con riferimento ai pesi previsti
per l'elemento di partenza.
Ai fini della determinazione dei coefficienti Ci e
Di relativi rispettivamente agli elementi c) e d)
dell'articolo 64, comma 2, la commissione giudicatrice impiega le seguenti formule:
Ci = Ri / Rmax
Di = Ti / Tmedio
dove:
| Ri = |
il ribasso percentuale formulato dal concorrente iesimo; |
| Rmax = |
il ribasso percentuale massimo offerto; |
| Ti = |
la riduzione percentuale del tempo formulata dal concorrente iesimo;
|
| Tmedio = |
la media delle riduzioni percentuali del tempo; per le riduzioni percentuali
maggiori della riduzione media il coefficiente è assunto pari ad
uno. |
ALLEGATO F
La stazione appaltante seleziona i candidati ai quali spedire la lettera di invito
a presentare l'offerta sulla base di una graduatoria compilata attribuendo ad
ogni candidato un punteggio determinato in relazione ai seguenti elementi:
- fatturato di cui all'articolo 66, comma 1, lettera a), posseduto dal candidato;
- numero di servizi di cui all'articolo 66, comma 1, lettera b), svolti dal
candidato;
- numero di servizi di cui all'articolo 66, comma 1, lettera c), svolti dal
candidato;
- numero medio annuo del personale tecnico di cui all'articolo 66, comma
1, lettera c) dipendente del candidato.
Il punteggio di ogni candidato è ottenuto sommando quelli calcolati mediante
interpolazione lineare per ognuno dei suddetti elementi. Ai fini di tale calcolo
è attribuito punteggio zero ai valori minimi stabiliti nel bando di gara
e punteggio dieci ai valori pari o superiori a quattro volte quelli minimi.
Il punteggio è incrementato del cinque per cento qualora sia presente nel
candidato almeno un professionista che, alla data di pubblicazione del bando di
cui all'articolo 65, comma 5, abbia ottenuto l'abilitazione all'esercizio professionale
da non più di cinque anni.
Il punteggio è ulteriormente incrementato del dieci per cento qualora almeno
un componente del candidato possieda il certificato di qualità aziendale.
Nel caso di candidati a pari punteggio la posizione in graduatoria è stabilita
tramite sorteggio pubblico.
ALLEGATO G
SCHEDA REFERENZE PROFESSIONALI (1)
| Committente |
|
| Opera |
|
| Periodo di esecuzione del servizio |
|
| Importo globale dell'investimento in lire (2) |
|
| Società o studio che ha svolto la/le prestazioni |
|
| Professionisti responsabili (nome e cognome) |
Ruolo nella Società o nello Studio |
Ordine professionale |
n° di iscrizione all'Albo |
Anno di iscrizione all'Albo |
Il professionista fa ancora parte della Società
o dello Studio (3) |
Prestazioni svolte (4) |
| |
|
|
|
|
|
|
AUTOCERTIFICAZIONE DEI PRESTATORI DI SERVIZI:
| nome e cognome |
Firma |
Ruolo |
Data |
| |
|
|
|
NOTE:
- Questo allegato deve essere compilato per ogni prestazione svolta.
Per servizi si intendono le prestazioni professionali svolte.
Esso ha validità per ogni professionista indicato, indipendentemente
dalla posizione del medesimo in altra organizzazione o in altro ruolo
al momento della valutazione
- L'importo globale dell'investimento può essere approssimativo
- Indicare con un sì o con un no se il professionista fa parte dello
studio o della Società alla data del bando di gara
È inteso che la specifica referenza vale soltanto se il professionista
è ancora inserito nell'organizzazione al momento della valutazione
- Le prestazioni svolte verranno indicate con le sigle della matrice
dei servizi totali o parziali riportate nella tabella "classificazione
dei servizi" - Allegato "H"
|
ALLEGATO H
CLASSIFICAZIONE DEI SERVIZI
(da compilare per ogni singola opera)
| SERVIZI GENERALI |
| Categorie |
Prestazione parziale (1) |
| Gruppi (2) |
Tipo lavori (specializzazioni) |
Fattibilità |
Progetto preliminare |
Progetto definitivo |
Progetto esecutivo |
Disegni di officina |
Direzione lavori |
Confronto tempi costi |
Project management |
Coordinamento progettuale |
TOTALI
(3) |
| 1° |
1 |
Pianificazione |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2 |
Ingegneria ambientale per interventi territoriali
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| (5) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2° |
3 |
Edilizia semplice (4) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 4 |
Edilizia commerciale e residenziale |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 5 |
Edifici produttivi |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 6 |
Edifici sportivi |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 7 |
Scuole |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 8 |
Ospedali |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 9 |
Musei |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 10 |
Edifici pubblici monumentali |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 11 |
Recupero di edifici vincolati |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 12 |
Complessi tecnologici |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| (5) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3° |
13 |
Impianti tecnici a rete
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 13a |
Infrastrutture per approvvigionamento, trasporto
e depurazione acque |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| (5) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 4° |
14 |
Ponti |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 15 |
Impianti idraulici e di bonifica |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 16 |
Opere portuali e di navigazione |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 17 |
Strade |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 18 |
Ferrovie |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 19 |
Gallerie |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 20 |
Dighe |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| (5) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 5° |
21 |
Macchinari di produzione
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 22 |
Impianti meccanici |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 23 |
Impianti elettrici |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| (5) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 6° |
24 |
Strutture generiche
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 25 |
Strutture complesse |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 26 |
Restauro strutturale |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| (5) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 7° |
27 |
Impatto ambientale |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| (5) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 8° |
28 |
Acustica tecnica |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| (5) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 9° |
29 |
Sicurezza |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| (5) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 10° |
30 |
Altro |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 31 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 32 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 33 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Totali |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Sigle da riportare nell'allegato
"G" Prestazioni svolte |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
|
| |
| |
| SERVIZI DI ASSISTENZA TECNICA
|
| Categorie |
Prestazione parziale (1) |
| Gruppi (2) |
Tipo lavori (specializzazioni) |
Rilievi topografici |
Misurazioni e monitoraggi |
Indagini idrogeologiche |
Indagini geotecniche |
Consulenza idrogeologica |
Consulenza teotecnica |
Analisi di laboratorio |
|
|
TOTALI
(3) |
| |
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Sigle da riportare nell'allegato
"G" Prestazioni svolte |
a |
b |
c |
d |
e |
f |
g |
h |
i |
|
NOTE:
- Nelle singole righe devono essere barrate le caselle corrispondenti
al tipo di prestazione parziale effettuata per l'opera considerata.
- Le categorie di lavoro relative ad opere considerate similari sono
separate in blocchi (denominati "Gruppi di categorie") da
linee di maggior spessore
- Devono essere inseriti gli importi complessivi, espressi in milioni
di lire, riferiti al servizio e risultanti dalla scheda delle referenze
personali
- Vanno inserite tutte quelle opere che non si caratterizzano particolarmente
nelle altre categorie o che sono inferiori a 15.000 mc non presentando
nel contempo caratteristiche speciali
- Le categorie in bianco verranno definite successivamente
|
ALLEGATO I
MODELLI DI BANDI DI GARA E DI AVVISI DI APPALTI PUBBLICI DI LAVORI
PREINFORMAZIONE
- Nome, indirizzo, indirizzo telegrafico, numeri di telefono telex e telefax
dell'amministrazione aggiudicatrice.
-
- Luogo di esecuzione
- Natura ed entità dei lavori e, se l'opera è suddivisa
in lotti, caratteristiche essenziali dei lotti in riferimento all'opera.
- Se disponibile, stima della forcella del costo dei lavori previsti.
-
- Data provvisoria per l'avvio delle procedure di aggiudicazione dell'appalto
o degli appalti.
- Se nota, data provvisoria dell'inizio dei lavori
- Se noto, calendario provvisorio di realizzazione dei lavori.
- Se note, condizioni di finanziamento dei lavori e di revisione dei prezzi
e/o riferimento alle disposizioni in materia.
- Altre informazioni.
- Data di spedizione dell'avviso.
- Data di ricevimento dell'avviso da parte dell'Ufficio delle pubblicazioni
ufficiali delle Comunità europee.
- Eventuale indicazione del fatto che l'appalto rientra nei campo di applicazione
dell'accordo.
ALLEGATO L
PROCEDURE APERTE
- Nome, indirizzo, indirizzo telegrafico, numeri di telefono, telex e telefax
dell'amministrazione aggiudicatrice.
-
- Procedura di aggiudicazione prescelta.
- Forma dei contratto oggetto dei bando di gara.
-
- luogo di esecuzione
- Natura ed entità dei lavori da effettuare e caratteristiche generali
dell'opera, comprese eventuali opzioni per lavori complementari e, se
nota, una stima dei calendario entro i quali tale opzioni possono essere
esercitate.
- Se l'opera o l'appalto è suddiviso in lotti, ordine di grandezza
dei diversi lotti e possibilità di presentare offerte per uno,
per più o per l'insieme dei lotti.
- Indicazioni relative alla finalità dell'opera o dell'appalto
quando quest'ultimo comporti anche l'elaborazione di progetti.
- Termine ultimo per il completamento dei lavori o durata del contratto e,
per quanto possibile, termine ultimo per l'avvio dei lavori.
-
- Nome e indirizzo del servizio presso cui possono essere chiesti i capitolati
d'oneri e i documenti complementari.
- Eventualmente, importo e modalità di pagamento della somma necessaria
per ottenere tali documenti
-
- Termine ultimo per il ricevimento delle offerte.
- Indirizzo cui devono essere trasmesse.
- Lingua o lingue in cui devono essere redatte
-
- Eventualmente, persone ammesse ad assistere all'apertura delle offerte
- Data, ora e luogo di tale apertura
- Eventualmente, cauzione e garanzie richieste
- Modalità essenziali di finanziamento e di pagamento c/o riferimento
alle disposizioni in materia.
- Eventualmente, forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento
di imprenditori aggiudicatario dell'appalto.
- Condizioni minime di carattere economico e tecnico che l'imprenditore deve
soddisfare.
- Periodo di tempo durante il quale l'offerente è vincolato dalla propria
offerta.
- Criteri che verranno utilizzati per l'aggiudicazione dell'appalto. I criteri
diversi del prezzo più basso sono menzionati qualora non figurino nel
capitolato d'oneri.
- Eventuale divieto di varianti.
- Altre informazioni.
- Data di pubblicazione dell'avviso di preinformazione nella Gazzetta Ufficiale
delle Comunità Europee o menzione della sua mancata pubblicazione.
- Data di spedizione del bando di gara.
- Data di ricevimento del bando di gara da parte dell'Ufficio delle pubblicazioni
ufficiali delle Comunità Europee.
- Eventuali indicazioni del fatto che l'appalto rientra nel campo d'applicazione
dell'accordo.
ALLEGATO M
PROCEDURE RISTRETTE
- Nome, indirizzo, indirizzo telegrafico, numeri di telefono, telex e telefax
dell'amministrazione aggiudicatrice
-
- Procedura di aggiudicazione prescelta.
- Eventualmente, motivazione dei ricorso alla procedura accelerata.
- Forma del contratto oggetto del bando di gara.
-
- Luogo di esecuzione
- Natura ed entità dei lavori da effettuare e caratteristiche generali
dell'opera, comprese eventuali opzioni per lavori complementari e, se
nota, una stima del calendario entro i quali tali opzioni possono essere
esercitate.
- Se l'opera o l'appalto è suddiviso in lotti, ordine di grandezza
dei diversi lotti e possibilità di presentare offerte per uno,
per più o per l'insieme dei lotti.
- indicazioni relative alla finalità dell'opera o dell'appalto
quando quest'ultimo comporti anche l'elaborazione di progetti.
- Termine ultimo per il completamente dei lavori o durata del contratto e,
per quanto possibile, termine ultimo per l'avvio dei lavori.
- Eventualmente, forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento
d'imprenditori aggiudicatario dell'appalto.
-
- Data limite di ricevimento delle domande di partecipazione.
- Indirizzo cui devono essere trasmesse.
- lingua o lingue in cui devono essere redatte.
- Termine ultimo di spedizione degli inviti a presentare offerte.
- Eventualmente, cauzione e garanzie richieste.
- Modalità essenziali di finanziamento e di pagamento c/o riferimenti
alle disposizioni in materia.
- Indicazioni riguardanti la situazione propria di imprenditori, nonché
le condizioni minime di carattere economico e tecnico che quest'ultimo deve
soddisfare.
- Criteri utilizzati per l'aggiudicazione dell'appalto qualora non figurino
nell'invito a presentare offerte.
- Eventuale divieto di varianti.
- Altre informazioni.
- Data di pubblicazione dell'avviso di preinformazione nella Gazzetta Ufficiale
delle Comunità Europee o menzione della sua mancata pubblicazione.
- Data di spedizione del bando di gara.
- Data di ricevimento del bando di gara da parte dell'Ufficio delle pubblicazioni
ufficiali delle Comunità Europee.
- Eventuale indicazione del fatto che l'appalto rientra nel campo di applicazione
dell'accordo.
ALLEGATO N
PROCEDURE NEGOZIATE
- Nome, indirizzo, indirizzo telegrafico, numeri di telefono, telex e telefax
dell'amministrazione aggiudicatrice.
-
- Procedura di aggiudicazione prescelta.
- Eventualmente, motivazione del ricorso alla procedura accelerata
- Forma del contratto oggetto del bando di gara.
-
- Luogo di esecuzione
- Natura ed entità dei lavori da effettuare e caratteristiche generali
dell'opera, comprese eventuali opzioni per ulteriori lavori e, se nota,
una stima del calendario entro i quali tali opzioni possono essere esercitate.
- Se l'opera o l'appalto è suddiviso in lotti, ordine di grandezza
dei diversi lotti e possibilità di presentare offerte per uno,
per più o per l'insieme dei lotti.
- Indicazioni relative alla finalità dell'opera o dell'appalto
quando quest'ultimo comporti anche l'elaborazione di progetti.
- Termine ultimo per il completamento dei lavori o durata del contratto e,
per quanto possibile, termine ultimo per l'avvio dei lavori.
- Eventualmente, forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento
d'imprenditori aggiudicatario dell'appalto.
-
- Data limite di ricevimento delle domande di partecipazione
- Indirizzo cui devono essere trasmesse.
- lingua o lingue in cui devono essere redatte.
- Eventualmente, cauzione e garanzie richieste.
- Modalità essenziali di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti
alle disposizioni in materia.
- Indicazioni riguardanti la situazione propria dell'imprenditore, nonché
informazioni e formalità necessarie per la valutazione delle capacità
minime di carattere economico e tecnico che quest'ultimo deve possedere.
- Eventuale divieto di varianti.
- Eventualmente, nome e indirizzo dei fornitori già prescelti dall'amministrazione
aggiudicatrice.
- Data o date delle precedenti pubblicazioni nella Gazzetta Ufficiale delle
Comunità Europee.
- Altre informazioni.
- Data di pubblicazione dell'avviso di preinformazione nella Gazzetta Ufficiale
delle Comunità europee.
- Data di spedizione del bando di gara.
- Data di ricevimento del bando di gara da parte dell'Ufficio delle pubblicazioni
ufficiali delle Comunità europee.
- Data o date delle precedenti pubblicazioni dell'avviso nella Gazzetta ufficiale
delle Comunità europee.
- Eventuale indicazione del fatto che l'appalto rientra nel campo di applicazione
dell'accordo.
ALLEGATO O
APPALTI AGGIUDICATI
- Nome e indirizzo dell'amministrazione aggiudicatrice
- Procedura di aggiudicazione prescelta; nel caso di procedura negoziata non
preceduta da pubblicazione di un bando di gara, motivazione dei ricorso a
tale procedura (articolo 7, paragrafo 4).
- Data di aggiudicazione dell'appalto.
- Criteri di aggiudicazione dell'appalto.
- Numero di offerte ricevute.
- Nome e indirizzo dell'aggiudicatario o degli aggiudicatari.
- Natura ed estensione dei lavori effettuati, caratteristiche generali dell'opera
costruita.
- Prezzo o gamma di prezzi (minimo/massimo) pagati.
- Valore dell'offerta (o delle offerte) cui è stato aggiudicato l'appalto
o offerta massima e offerta minima prese in considerazione ai fini di tale
aggiudicazione.
- Eventualmente, valore e parte del contratto che possono essere subappaltati
a terzi.
- Altre informazioni.
- Data di pubblicazione del bando di gara nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità
Europee.
- Data di spedizione del presente avviso.
- Data di ricezione dell'avviso da parte dell'Ufficio delle pubblicazioni
ufficiali delle Comunità Europee.