- In attuazione dell'articolo 97 della Costituzione l'attività amministrativa
in materia di opere e lavori pubblici deve garantirne la qualità ed uniformarsi
a criteri di efficienza e di efficacia, secondo procedure improntate a tempestività,
trasparenza e correttezza, nel rispetto del diritto comunitario e della libera
concorrenza tra gli operatori.
- Per la disciplina delle opere e dei lavori pubblici di competenza delle
regioni anche a statuto speciale, delle province autonome di Trento e di Bolzano
e degli enti infraregionali da queste finanziati, i principi desumibili dalle
disposizioni della presente legge costituiscono norme fondamentali di riforma
economico-sociale e principi della legislazione dello Stato ai sensi degli
statuti delle regioni a statuto speciale e dell'articolo 117 della Costituzione,
anche per il rispetto degli obblighi internazionali dello Stato.
- Il Governo, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, lettera d), della legge 23
agosto 1988, n. 400, emana atti di indirizzo e coordinamento dell'attività
amministrativa delle regioni in conformità alle norme della presente legge.
- Le norme della presente legge non possono essere derogate, modificate o
abrogate se non per dichiarazione espressa con specifico riferimento a singole
disposizioni.
- Ai sensi e per gli effetti della presente legge e del regolamento
di cui all'articolo 3, comma 2, si intendono per lavori pubblici,
se affidati dai soggetti di cui al comma 2 del presente articolo, le attività
di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione, restauro e manutenzione
di opere ed impianti, anche di presidio e difesa ambientale e di ingegneria
naturalistica. Nei contratti misti di lavori, forniture e servizi e nei contratti
di forniture o di servizi quando comprendano lavori accessori, si applicano
le norme della presente legge qualora i lavori assumano rilievo economico
superiore al 50 per cento.
- Le norme della presente legge e del regolamento di
cui all'articolo 3, comma 2, si applicano:
- alle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, agli
enti pubblici, compresi quelli economici, agli enti ed alle amministrazioni
locali, alle loro associazioni e consorzi nonché agli altri organismi
di diritto pubblico;
- ai concessionari di lavori e di servizi pubblici e ai soggetti di cui
al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158, e successive modificazioni,
alle aziende speciali ed ai consorzi di cui agli articoli 114, 2 e 31
del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui
al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, alle società di
cui agli articoli 113, 113-bis, 115 e 116 del citato testo unico, alle
società con capitale pubblico, in misura anche non prevalente,
che abbiano ad oggetto della propria attività la produzione di
beni o servizi non destinati ad essere collocati sul mercato in regime
di libera concorrenza; ai predetti soggetti non si applicano gli articoli
7, 14, 18,
19, commi 2 e 2-bis, 27
e 33 della presente legge;
- ai soggetti privati, relativamente a lavori di cui all'allegato A del
decreto legislativo 19 dicembre 1991, n. 406, nonché ai lavori
civili relativi ad ospedali, impianti sportivi, ricreativi e per il tempo
libero, edifici scolastici ed universitari, edifici destinati a funzioni
pubbliche amministrative, di importo superiore a 1 milione di euro, per
la cui realizzazione sia previsto, da parte dei soggetti di cui alla lettera
a), un contributo diretto e specifico, in conto interessi o in conto capitale
che, attualizzato, superi il 50 per cento dell'importo dei lavori; ai
predetti soggetti non si applicano gli articoli 7,
14, 19,
commi 2 e 2-bis, 27, 32
e 33 della presente legge.
(modificato dall'art. 65 c.4 della legge 23 dicembre
2000 n. 388)
- Ai concessionari di lavori pubblici si applicano le sole disposizioni della
presente legge in materia di pubblicità dei bandi di gara e termini
per concorrere, secondo quanto previsto per gli appalti a terzi dalla direttiva
93/37/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993, nonché in materia di qualificazione
degli esecutori di lavori pubblici; per i lavori eseguiti direttamente o tramite
imprese collegate o controllate, individuate ai sensi della citata direttiva
93/37/CEE, si applicano le sole norme relative alla qualificazione degli esecutori
di lavori pubblici. Le amministrazioni aggiudicatrici possono imporre ai concessionari
di lavori pubblici, con espressa previsione del contratto di concessione,
di affidare a terzi appalti corrispondenti a una percentuale minima del 30
per cento del valore globale dei lavori oggetto della concessione oppure possono
invitare i candidati concessionari a dichiarare nelle loro offerte la percentuale,
ove sussista, del valore globale dei lavori oggetto della concessione che
essi intendono affidare a terzi. Per la realizzazione delle opere previste
nelle convenzioni già assentite alla data del 30 giugno 2002, ovvero
rinnovate e prorogate ai sensi della legislazione vigente, i concessionari
sono tenuti ad appaltare a terzi una percentuale minima del 40 per cento dei
lavori, applicando le disposizioni della presente legge ad esclusione degli
articoli 7, 14,
19, commi 2 e 2-bis, 27,
32, 33. è
fatto divieto ai soggetti di cui al comma 2, lettera a), di procedere ad estensioni
di lavori affidati in concessione al di fuori delle ipotesi previste dalla
citata direttiva 93/37/CEE previo aggiornamento degli atti convenzionali sulla
base di uno schema predisposto dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.
Di tale aggiornamento deve essere data comunicazione al Parlamento.
- I soggetti di cui al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158, applicano
le disposizioni della presente legge per i lavori di cui all'articolo 8, comma
6, del medesimo decreto legislativo e comunque per i lavori riguardanti i
rilevati aeroportuali e ferroviari. Agli stessi soggetti non si applicano
le disposizioni del regolamento di cui all'articolo
3, comma 2, relative all'esecuzione dei lavori, alla contabilità
dei lavori e al collaudo dei lavori. Resta ferma l'applicazione delle disposizioni
legislative e regolamentari relative ai collaudi di natura tecnica. Gli appalti
di forniture e servizi restano comunque regolati dal solo decreto legislativo
17 marzo 1995, n. 158.
- Le disposizioni della presente legge non si applicano agli interventi eseguiti
direttamente dai privati a scomputo di contributi connessi ad atti abilitanti
all'attività edilizia o conseguenti agli obblighi di cui al quinto
comma dell'articolo 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni,
o di quanto agli interventi assimilabile; per le singole opere d'importo superiore
alla soglia comunitaria i soggetti privati sono tenuti ad affidare le stesse
nel rispetto delle procedure di gara previste dalla citata direttiva 93/37/CEE.
- Le disposizioni della presente legge, ad esclusione dell'articolo
8, non si applicano ai contratti di sponsorizzazione di cui all'articolo
119 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000,
ed all'articolo 43 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, ovvero ai contratti
a questi ultimi assimilabili, aventi ad oggetto interventi di cui al comma
1, ivi compresi gli interventi di restauro e manutenzione di beni mobili e
delle superfici decorate di beni architettonici sottoposti alle disposizioni
di tutela di cui al Titolo I del testo unico delle disposizioni legislative
in materia di beni culturali e ambientali, di cui al decreto legislativo 29
ottobre 1999, n. 490.
- Ai sensi della presente legge si intendono:
- per organismi di diritto pubblico qualsiasi organismo con personalità
giuridica, istituito per soddisfare specificatamente bisogni di interesse
generale non aventi carattere industriale o commerciale e la cui attività
sia finanziata in modo maggioritario dallo Stato, dalle regioni, dalle
province autonome di Trento e di Bolzano, dagli enti locali, da altri
enti pubblici o da altri organismi di diritto pubblico, ovvero la cui
gestione sia sottoposta al controllo di tali soggetti, ovvero i cui organismi
di amministrazione, di direzione o di vigilanza siano costituiti in misura
non inferiore alla metà da componenti designati dai medesimi soggetti;
- per procedure di affidamento dei lavori o per affidamento dei lavori
il ricorso a sistemi di appalto o di concessione;
- per amministrazioni aggiudicatrici i soggetti di cui al comma 2, lettera
a);
- per altri enti aggiudicatori o realizzatori i soggetti di cui al comma
2, lettere b) e c).
(si veda la determinazione dell'Autorità
per la Vigilanza sui Lavori Pubblici n. 27 del 16 ottobre
2002 - punto A e punto B)
- È demandata alla potestà regolamentare del Governo, ai sensi dell'articolo
17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con le modalità di cui al
presente articolo e secondo le norme di cui alla presente legge, la materia
dei lavori pubblici con riferimento:
- alla programmazione, alla progettazione, alla direzione dei lavori,
al collaudo e alle attività di supporto tecnico-amministrativo con le
annesse normative tecniche;
- alle procedure di affidamento degli appalti e delle concessioni di lavori
pubblici, nonché degli incarichi di progettazione;
- alle forme di pubblicità e di conoscibilità degli atti procedimentali,
anche mediante informazione televisiva o trasmissione telematica, nonché
alle procedure di accesso a tali atti;
- ai rapporti funzionali tra i soggetti che concorrono alla realizzazione
dei lavori e alle relative competenze.
- Nell'esercizio della potestà regolamentare di cui al comma 1 il Governo,
entro il 30 settembre 1995 adotta apposito regolamento,
di seguito così denominato, che, insieme alla presente legge, costituisce
l'ordinamento generale in materia di lavori pubblici, recando altresì norme
di esecuzione ai sensi del comma 6. Il predetto atto assume come norme regolatrici,
nell'ambito degli istituti giuridici introdotti dalla normativa comunitaria
vigente e comunque senza pregiudizio dei principi della libertà di stabilimento
e della libera prestazione dei servizi, la presente legge, nonché, per quanto
non da essa disposto, la legislazione antimafia e le disposizioni nazionali
di recepimento della normativa comunitaria vigente nella materia di cui al
comma 1. Il regolamento è adottato su proposta del
Ministro dei lavori pubblici, di concerto con i Ministri dell'ambiente e per
i beni culturali e ambientali, sentiti i Ministri interessati, previo parere
del Consiglio superiore dei lavori pubblici, nonché delle competenti Commissioni
parlamentari, che si esprimono entro sessanta giorni dalla trasmissione dello
schema. Con la procedura di cui al presente comma si provvede altresì alle
successive modificazioni ed integrazioni del regolamento.
Sullo schema di regolamento il Consiglio di Stato esprime parere entro quarantacinque
giorni dalla data di trasmissione, decorsi i quali il regolamento
è emanato.
- Il Governo, nell'ambito delle materie disciplinate dal regolamento,
attua, con modifiche al medesimo regolamento, le direttive
comunitarie nella materia di cui al comma 1 che non richiedono la modifica
di disposizioni della presente legge.
- Sono abrogati, con effetto dalla data di entrata in vigore del regolamento,
gli atti normativi indicati che disciplinano la materia di cui al comma 1,
ad eccezione delle norme della legislazione antimafia. Il regolamento
entra in vigore tre mesi dopo la sua pubblicazione in apposito supplemento
della Gazzetta Ufficiale, che avviene contestualmente alla ripubblicazione
della presente legge, coordinata con le modifiche ad essa apportate fino alla
data di pubblicazione del medesimo regolamento, dei
decreti previsti dalla presente legge e delle altre disposizioni legislative
non abrogate in materia di lavori pubblici.
- Con decreto del Ministro dei lavori pubblici, sentito il Consiglio superiore
dei lavori pubblici, è adottato, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, il nuovo capitolato generale
d'appalto, che trova applicazione ai lavori affidati dai soggetti di cui
all'articolo 2, comma 2, lettera a), della presente legge,
e che entra in vigore contestualmente al regolamento.
Con decreto del Ministro dei lavori pubblici, emanato di concerto con il Ministro
per i beni culturali e ambientali, sentito il Consiglio nazionale per i beni
culturali e ambientali, sono adottati uno o più capitolati speciali per lavori
aventi ad oggetto beni sottoposti alle disposizioni della legge 1° giugno
1939, n. 1089.
- Il regolamento, con riferimento alle norme di cui
alla presente legge, oltre alle materie per le quali è di volta in volta richiamato,
definisce in particolare:
- le modalità di esercizio della vigilanza di cui all'articolo
4;
- le sanzioni previste a carico del responsabile del procedimento e la
ripartizione dei compiti e delle funzioni dell'ingegnere capo fra il responsabile
del procedimento e il direttore del lavori;
- le forme di pubblicità dei lavori delle conferenze di servizi di cui
all'articolo 7;
- i requisiti e le modalità per l'iscrizione, all'Albo nazionale dei costruttori,
dei consorzi stabili di cui all'articolo 12,
nonché le modalità per la partecipazione dei consorzi stabili alle gare
per l'aggiudicazione di appalti e di concessioni di lavori pubblici;
- la disciplina delle associazioni temporanee di tipo verticale e l'individuazione
dei lavori ad alta tecnologia ai sensi e per gli effetti dell'articolo
13, comma 7;
- i tempi e le modalità di predisposizione, di inoltro e di aggiornamento
dei programmi di cui all'articolo 14;
- le ulteriori norme tecniche di compilazione dei progetti, gli elementi
progettuali relativi a specifiche categorie di lavori;
- gli ulteriori requisiti delle società di ingegneria di cui all'articolo
17, comma 7;
- abrogata;
- specifiche modalità di progettazione e di affidamento dei lavori di
scavo, restauro e manutenzione dei beni tutelati ai sensi del Titolo I
del testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali
e ambientali, di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, anche
in deroga agli articoli 16, 19,
20 e 23
della presente legge, fatto salvo quanto specificatamente previsto con
riferimento ai beni mobili ed alle superfici decorate di beni architettonici;
- le modalità di espletamento dell'attività delle commissioni giudicatrici
di cui all'articolo 21;
- abrogata;
- le procedure di esame delle proposte di variante di cui all'articolo
25;
- l'ammontare delle penali di cui all'articolo
26, comma 6, secondo l'importo dei lavori e le cause che le determinano,
nonché le modalità applicative;
- le modalità e le procedure accelerate per la deliberazione prima del
collaudo, da parte del soggetto appaltante o concedente o di altri soggetti,
sulle riserve dell'appaltatore;
- i lavori in relazione ai quali il collaudo si effettua sulla base di
apposite certificazioni di qualità dell'opera e dei materiali e le relative
modalità di rilascio; le norme concernenti le modalità del collaudo di
cui all'articolo 28 e il termine entro
il quale il collaudo stesso deve essere effettuato e gli ulteriori casi
nei quali è obbligatorio effettuare il collaudo in corso d'opera; le condizioni
di incompatibilità dei collaudatori, i criteri di rotazione negli incarichi,
i relativi compensi, i requisiti professionali secondo le caratteristiche
dei lavori;
- le forme di pubblicità di appalti e concessioni ai sensi dell'articolo
29;
- le modalità di attuazione degli obblighi assicurativi di cui all'articolo
30, le condizioni generali e particolari delle polizze e i massimali
garantiti, nonché le modalità di costituzione delle garanzie fideiussorie
di cui al medesimo articolo 30; le modalità
di prestazione della garanzia in caso di riunione di concorrenti di cui
all'articolo 13;
- la disciplina riguardante i lavori segreti di cui all'articolo
33;
- la quota subappaltabile dei lavori appartenenti alla categoria o alle
categorie prevalenti ai sensi dell'articolo 18, comma 3, della legge 19
marzo 1990, n. 55, come sostituito dall'articolo
34, comma 1, della presente legge;
- le norme riguardanti la consegna dei lavori e le sospensioni disposte
dal titolare dei lavori al fine di assicurare l'effettiva e continuativa
prosecuzione dei lavori stessi, le modalità di corresponsione agli appaltatori
e ai concessionari di acconti in relazione allo stato di avanzamento dei
lavori;
- la disciplina per la tenuta dei documenti contabili.
- Ai fini della predisposizione del regolamento, è
istituita, dal Ministro dei lavori pubblici, apposita commissione di studio
composta da docenti universitari, funzionari pubblici ed esperti di particolare
qualificazione professionale. Per il funzionamento della commissione e per
la corresponsione dei compensi, da determinarsi con decreto del Ministro dei
lavori pubblici, di concerto con il Ministro del tesoro, in riferimento all'attività
svolta, è autorizzata la spesa di lire 500 milioni da imputarsi sul capitolo
1030 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici.
- bis - Entro il 1° gennaio 1996, con decreto del Presidente della Repubblica
ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su
proposta del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro della
difesa, è adottato apposito regolamento, in armonia con le disposizioni della
presente legge, per la disciplina delle attività del Genio militare, in relazione
a lavori connessi alle esigenze della difesa militare. Sino alla data di entrata
in vigore del suddetto regolamento restano ferme le disposizioni attualmente
vigenti.
- ter - Per assicurare la compatibilità con gli ordinamenti esteri delle procedure
di affidamento ed esecuzione dei lavori, eseguiti sul territorio dei rispettivi
Stati esteri, nell'ambito di attuazione della legge 26 febbraio 1987, n. 49,
sulla cooperazione allo sviluppo, il regolamento ed il capitolato generale,
sentito il Ministero degli affari esteri, tengono conto della specialità delle
condizioni per la realizzazione di detti lavori e delle procedure applicate
in materia dalle Organizzazioni Internazionali e dalla Unione Europea.