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TITOLO XIV
DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER L'AFFIDAMENTO E LA ESECUZIONE DI LAVORI
ESEGUITI NELL'AMBITO DI ATTUAZIONE DELLA LEGGE 26 FEBBRAIO 1987, n.
49
Art.225
(Programmazione)
- La programmazione dei lavori eseguiti in attuazione della cooperazione
allo sviluppo è articolata secondo il disposto dell'articolo
2, comma 2, della legge 26 febbraio 1987, n. 49. In relazione alla necessità
di definizione degli accordi con i Paesi beneficiari possono essere
inseriti nella programmazione anche solo le indicazioni delle risorse
disponibili per i programmi di intervento.
- I progetti preliminari, definitivi ed esecutivi sono soggetti alla
previa approvazione da parte dei competenti organi del Paese destinatario
dell'intervento, alla cui normativa ambientale, urbanistica e di sicurezza
i progetti stessi devono conformarsi. Qualora vi siano particolari ragioni
di urgenza, ovvero in relazione alla semplicità tecnica, alla
ripetitività degli interventi, alla disponibilità di studi
preliminari di fattibilità, potrà essere redatto immediatamente
il progetto esecutivo.
- La stima e l'analisi dei prezzi sono formulate con riguardo ai prezzi
correnti dello Stato sul cui territorio è ubicato l'intervento.
- Quando le componenti del progetto devono essere reperite su un mercato
diverso da quello del Paese beneficiario l'analisi dei prezzi va riferita
ai mercati nei quali dette componenti sono disponibili.
- Per i singoli interventi è nominato un responsabile del procedimento
che assicura costantemente e direttamente, anche a mezzo di un assistente
delegato, la presenza sul territorio del Paese beneficiario e che:
- controlla i livelli prestazionali di qualità e di prezzo;
- segnala all'amministrazione inadempimenti, ritardi ed altre anomalie
riscontrate nella realizzazione dell'intervento;
- assume i provvedimenti di urgenza, salva ratifica dell'amministrazione;
- ratifica i provvedimenti di somma urgenza eventualmente assunti
dal direttore dei lavori e promuove l'adozione della relativa variante
di progetto;
- propone il riconoscimento del prezzo chiuso con i criteri di cui
all'articolo 230;
- autorizza il subappalto con i criteri di cui all'articolo 18 della
legge 19 marzo 1990, n. 55, in quanto applicabili;
- esercita, compatibilmente con la presente disposizione, le altre
funzioni previste dal presente regolamento per il responsabile del
procedimento.
- Può essere nominato un solo responsabile del procedimento per
più interventi da eseguirsi in aree limitrofe.
- I lavori di modesta entità e complessità, o realizzati
secondo tecniche costruttive elementari tipiche dei Paesi in via di
sviluppo beneficiari nei settori dell'acqua, dell'edilizia residenziale
e dello sviluppo agricolo che non precedono la presenza di strutture
in cemento armato fino ad un valore di 750.000 Euro possono essere realizzati
tramite Organizzazioni non governative titolari del programma generale
di intervento di cooperazione avvalendosi del personale e materiali
locali.
- Il direttore dei lavori deve obbligatoriamente nominare assistenti
di cantiere che seguano sul posto l'andamento globale dei lavori. Oltre
alle funzioni esercitate secondo le disposizioni del presente regolamento,
nei casi di somma urgenza il direttore dei lavori assume le decisioni
necessarie per rimuovere situazioni di pericolo e salvaguardare la funzionalità
del lavoro anche in deroga alle prescrizioni di progetto e ne ordina
contestualmente l'attuazione. Delle decisioni assunte e dei lavori ordinati
riferisce con le relative motivazioni in apposita perizia da inviare
con la massima tempestività al responsabile del procedimento
per la ratifica del proprio operato.
- Il collaudo dei lavori disciplinati dal presente titolo deve essere
espletato con le modalità previste nel presente regolamento,
in quanto applicabili, e deve essere concluso entro un anno dalla data
di ultimazione dei lavori.
- Per lavori da eseguire all'estero nell'ambito di attuazione della
legge 26 febbraio 1987, n. 49, il prezzo chiuso consiste nel prezzo
dei lavori al netto del ribasso d'asta aumentato di una percentuale
da applicarsi nel caso in cui la dinamica dei prezzi del Paese beneficiario,
congiuntamente alle variazioni di cambio, incidano in senso negativo
in percentuale superiore al dieci per cento sul valore del contratto,
ma non superiore all'andamento dei prezzi in Italia. Oltre tali limite
l'impresa può chiedere la risoluzione del contratto per eccessiva
onerosità sopravvenuta e null'altro pretendere in caso di prosecuzione
delle opere.
- L'incremento si applica all'importo dei lavori ancora da eseguire
per ogni semestre intero previsto per l'ultimazione dei lavori stessi.
- Il prezzo chiuso non si applica per la parte dei lavori eseguita in
ritardo rispetto ai termini contenuti nel programma di lavoro.
- L'incidenza della dinamica dei prezzi viene calcolata avvalendosi
delle rilevazioni degli organismi a tal fine operanti nel Paese beneficiario.
Qualora nello Stato di attuazione dell'intervento siano assenti strumenti
di rilevazione ufficiale della dinamica dei prezzi, la valutazione relativa
ai singoli contratti è rimessa al responsabile del procedimento.
- Quando le componenti di realizzazione del progetto sono stimate secondo
i costi del Paese di provenienza, il prezzo chiuso viene definito con
le modalità previste dall'articolo
26, comma 4, della Legge.
- Tutti i termini procedimentali e contrattuali previsti dalle vigenti
norme sono aumentati di due volte in caso di lavori eseguiti all'estero,
con nullità di eventuali pattuizioni contrarie.
- Ai sensi dell'articolo 3,comma 4, della
Legge , a far data dall'entrata in vigore del presente Regolamento sono
abrogati:
- gli articoli 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 327, 328, 330,
331, 332, 333, 334, 335, 336, 339, 346, 347, 349, 350, 356, 357,
358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365 della legge 20 marzo 1865,
n.2248, all.F;
- il R.D.25 maggio 1895, n.350 e successive modifiche;
- il DM. 29 maggio 1895 Regolamento per la compilazione dei progetti
di opere dello Stato che sono nelle attribuzioni del Ministero dei
lavori pubblici e successive modificazioni;
- il d.l. 6 febbraio 1919, n.107 e successive modifiche;
- il r.d. 8 febbraio 1923, n.422 e successive modifiche;
- il r.d. 28 agosto 1924, n.1396 e successive modifiche;
- la legge 24 giugno 1929, n.1137 e successive modifiche;
- la legge 23 febbraio 1952, n.133 e successive modificazioni;
- il D.P.R. 16 luglio 1962, n. 1063 e successive modifiche;
- il D.P.R. 6 novembre 1962, n.1930 e successive modificazioni;
- la legge 21 giugno 1964, n.463 e successive modifiche;
- la legge 10 agosto 1964, n.664 e successive modifiche;
- la legge 17 febbraio 1968, n.93 e successive modifiche;
- la legge 3 luglio 1970, n.504 e successive modifiche;
- gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 della legge 2 febbraio 1973 n
14 e successive modifiche;
- gli articoli 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 27 della
legge 3 gennaio 1978 n.1 e successive modificazioni;
- gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,(seguiva
l'indicazione di un articolo non ammesso al "Visto" della
Corte dei conti) 13, 14, 15, 16, della legge 10 dicembre
1981, n.741;
- la legge 8 ottobre 1984, n.687 e successive modificazioni;
- all'articolo 18, comma 3, della legge 19 marzo 1990, n. 55 le
parole "o le categorie prevalenti";
- gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 17,
18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34 del
decreto legislativo 19 dicembre 1991 n. 406.
- Le disposizioni del regolamento che disciplinano l'organizzazione
ed il funzionamento della stazione appaltante sono di immediata applicazione
anche ai rapporti in corso di esecuzione al momento di entrata in vigore
del regolamento.
- Le disposizioni del regolamento che riguardano il modo o il contenuto
delle obbligazioni del contratto si applicano ai contratti stipulati
successivamente alla loro entrata in vigore.
- Le norme del regolamento che attengono alle modalità di svolgimento
delle procedure di gara per l'aggiudicazione di lavori e servizi si
applicano ai bandi pubblicati successivamente alla loro entrata in vigore.
- Ove non diversamente disposto, le norme del regolamento diverse da
quelle di cui ai commi 1, 2, 3 non si applicano alle situazioni definite
o esaurite sotto la disciplina precedentemente vigente.
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