1. La programmazione dei lavori eseguiti in attuazione della cooperazione allo sviluppo è articolata secondo il disposto dell'articolo 2, comma 2, della legge 26 febbraio 1987, n. 49. In relazione alla necessità di definizione degli accordi con i Paesi beneficiari possono essere inseriti nella programmazione anche solo le indicazioni delle risorse disponibili per i programmi di intervento.
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  1. I progetti preliminari, definitivi ed esecutivi sono soggetti alla previa approvazione da parte dei competenti organi del Paese destinatario dell'intervento, alla cui normativa ambientale, urbanistica e di sicurezza i progetti stessi devono conformarsi. Qualora vi siano particolari ragioni di urgenza, ovvero in relazione alla semplicità tecnica, alla ripetitività degli interventi, alla disponibilità di studi preliminari di fattibilità, potrà essere redatto immediatamente il progetto esecutivo.
  2. La stima e l'analisi dei prezzi sono formulate con riguardo ai prezzi correnti dello Stato sul cui territorio è ubicato l'intervento.
  3. Quando le componenti del progetto devono essere reperite su un mercato diverso da quello del Paese beneficiario l'analisi dei prezzi va riferita ai mercati nei quali dette componenti sono disponibili.
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  1. Per i singoli interventi è nominato un responsabile del procedimento che assicura costantemente e direttamente, anche a mezzo di un assistente delegato, la presenza sul territorio del Paese beneficiario e che:
    1. controlla i livelli prestazionali di qualità e di prezzo;
    2. segnala all'amministrazione inadempimenti, ritardi ed altre anomalie riscontrate nella realizzazione dell'intervento;
    3. assume i provvedimenti di urgenza, salva ratifica dell'amministrazione;
    4. ratifica i provvedimenti di somma urgenza eventualmente assunti dal direttore dei lavori e promuove l'adozione della relativa variante di progetto;
    5. propone il riconoscimento del prezzo chiuso con i criteri di cui all'articolo 230;
    6. autorizza il subappalto con i criteri di cui all'articolo 18 della legge 19 marzo 1990, n. 55, in quanto applicabili;
    7. esercita, compatibilmente con la presente disposizione, le altre funzioni previste dal presente regolamento per il responsabile del procedimento.
  2. Può essere nominato un solo responsabile del procedimento per più interventi da eseguirsi in aree limitrofe.
  3. I lavori di modesta entità e complessità, o realizzati secondo tecniche costruttive elementari tipiche dei Paesi in via di sviluppo beneficiari nei settori dell'acqua, dell'edilizia residenziale e dello sviluppo agricolo che non precedono la presenza di strutture in cemento armato fino ad un valore di 750.000 Euro possono essere realizzati tramite Organizzazioni non governative titolari del programma generale di intervento di cooperazione avvalendosi del personale e materiali locali.
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  1. Il direttore dei lavori deve obbligatoriamente nominare assistenti di cantiere che seguano sul posto l'andamento globale dei lavori. Oltre alle funzioni esercitate secondo le disposizioni del presente regolamento, nei casi di somma urgenza il direttore dei lavori assume le decisioni necessarie per rimuovere situazioni di pericolo e salvaguardare la funzionalità del lavoro anche in deroga alle prescrizioni di progetto e ne ordina contestualmente l'attuazione. Delle decisioni assunte e dei lavori ordinati riferisce con le relative motivazioni in apposita perizia da inviare con la massima tempestività al responsabile del procedimento per la ratifica del proprio operato.
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  1. Il collaudo dei lavori disciplinati dal presente titolo deve essere espletato con le modalità previste nel presente regolamento, in quanto applicabili, e deve essere concluso entro un anno dalla data di ultimazione dei lavori.
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  1. Per lavori da eseguire all'estero nell'ambito di attuazione della legge 26 febbraio 1987, n. 49, il prezzo chiuso consiste nel prezzo dei lavori al netto del ribasso d'asta aumentato di una percentuale da applicarsi nel caso in cui la dinamica dei prezzi del Paese beneficiario, congiuntamente alle variazioni di cambio, incidano in senso negativo in percentuale superiore al dieci per cento sul valore del contratto, ma non superiore all'andamento dei prezzi in Italia. Oltre tali limite l'impresa può chiedere la risoluzione del contratto per eccessiva onerosità sopravvenuta e null'altro pretendere in caso di prosecuzione delle opere.
  2. L'incremento si applica all'importo dei lavori ancora da eseguire per ogni semestre intero previsto per l'ultimazione dei lavori stessi.
  3. Il prezzo chiuso non si applica per la parte dei lavori eseguita in ritardo rispetto ai termini contenuti nel programma di lavoro.
  4. L'incidenza della dinamica dei prezzi viene calcolata avvalendosi delle rilevazioni degli organismi a tal fine operanti nel Paese beneficiario. Qualora nello Stato di attuazione dell'intervento siano assenti strumenti di rilevazione ufficiale della dinamica dei prezzi, la valutazione relativa ai singoli contratti è rimessa al responsabile del procedimento.
  5. Quando le componenti di realizzazione del progetto sono stimate secondo i costi del Paese di provenienza, il prezzo chiuso viene definito con le modalità previste dall'articolo 26, comma 4, della Legge.
  6. Tutti i termini procedimentali e contrattuali previsti dalle vigenti norme sono aumentati di due volte in caso di lavori eseguiti all'estero, con nullità di eventuali pattuizioni contrarie.
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TITOLO XV
DELEGIFICAZIONE E DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art. 231.

(Abrogazione di norme)
  1. Ai sensi dell'articolo 3,comma 4, della Legge , a far data dall'entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogati:
    1. gli articoli 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 327, 328, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 339, 346, 347, 349, 350, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365 della legge 20 marzo 1865, n.2248, all.F;
    2. il R.D.25 maggio 1895, n.350 e successive modifiche;
    3. il DM. 29 maggio 1895 Regolamento per la compilazione dei progetti di opere dello Stato che sono nelle attribuzioni del Ministero dei lavori pubblici e successive modificazioni;
    4. il d.l. 6 febbraio 1919, n.107 e successive modifiche;
    5. il r.d. 8 febbraio 1923, n.422 e successive modifiche;
    6. il r.d. 28 agosto 1924, n.1396 e successive modifiche;
    7. la legge 24 giugno 1929, n.1137 e successive modifiche;
    8. la legge 23 febbraio 1952, n.133 e successive modificazioni;
    9. il D.P.R. 16 luglio 1962, n. 1063 e successive modifiche;
    1. il D.P.R. 6 novembre 1962, n.1930 e successive modificazioni;
    2. la legge 21 giugno 1964, n.463 e successive modifiche;
    3. la legge 10 agosto 1964, n.664 e successive modifiche;
    4. la legge 17 febbraio 1968, n.93 e successive modifiche;
    5. la legge 3 luglio 1970, n.504 e successive modifiche;
    6. gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 della legge 2 febbraio 1973 n 14 e successive modifiche;
    7. gli articoli 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 27 della legge 3 gennaio 1978 n.1 e successive modificazioni;
    8. gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,(seguiva l'indicazione di un articolo non ammesso al "Visto" della Corte dei conti) 13, 14, 15, 16, della legge 10 dicembre 1981, n.741;
    9. la legge 8 ottobre 1984, n.687 e successive modificazioni;
    10. all'articolo 18, comma 3, della legge 19 marzo 1990, n. 55 le parole "o le categorie prevalenti";
    11. gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34 del decreto legislativo 19 dicembre 1991 n. 406.
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  1. Le disposizioni del regolamento che disciplinano l'organizzazione ed il funzionamento della stazione appaltante sono di immediata applicazione anche ai rapporti in corso di esecuzione al momento di entrata in vigore del regolamento.
  2. Le disposizioni del regolamento che riguardano il modo o il contenuto delle obbligazioni del contratto si applicano ai contratti stipulati successivamente alla loro entrata in vigore.
  3. Le norme del regolamento che attengono alle modalità di svolgimento delle procedure di gara per l'aggiudicazione di lavori e servizi si applicano ai bandi pubblicati successivamente alla loro entrata in vigore.
  4. Ove non diversamente disposto, le norme del regolamento diverse da quelle di cui ai commi 1, 2, 3 non si applicano alle situazioni definite o esaurite sotto la disciplina precedentemente vigente.
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