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- Sono ammessi a presentare offerta per gli appalti e le concessioni
di lavori pubblici imprese riunite che abbiano conferito o si impegnino
a conferire, mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una di
esse, detta capogruppo.
- In caso di licitazione privata, di appalto concorso o di trattativa
privata, l'impresa invitata individualmente ha la facoltà di
presentare offerta o di trattare per sè o quale capogruppo di
imprese riunite, ai sensi del comma 1.
- La violazione delle disposizioni di cui all'articolo
13, comma 5-bis della Legge comporta l'annullamento dell'aggiudicazione
o la nullità del contratto.
- Le imprese riunite in associazione temporanea devono eseguire i lavori
nella percentuale corrispondente alla quota di partecipazione al raggruppamento.
- In caso di fallimento dell'impresa mandataria ovvero, qualora si tratti
di impresa individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione
o fallimento del suo titolare, la stazione appaltante ha facoltà
di proseguire il rapporto di appalto con altra impresa che sia costituita
mandataria nei modi previsti dall'articolo 93 purché
abbia i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori ancora da eseguire,
ovvero di recedere dall'appalto.
- In caso di fallimento di una delle imprese mandanti ovvero, qualora
si tratti di un'impresa individuale, in caso di morte, interdizione,
inabilitazione o fallimento del suo titolare, l'impresa capogruppo,
ove non indichi altra impresa subentrante che sia in possesso dei prescritti
requisiti di idoneità, è tenuta alla esecuzione, direttamente
o a mezzo delle altre imprese mandanti, purché queste abbiano
i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori ancora da eseguire.
- L'impresa singola può partecipare alla gara qualora sia in
possesso dei requisiti economico finanziari e tecnico organizzativi
relativi alla categoria prevalente per l'importo totale dei lavori ovvero
sia in possesso dei requisiti relativi alla categoria prevalente e alle
categorie scorporabili per i singoli importi. I requisiti relativi alle
lavorazioni scorporabili non posseduti dall'impresa devono da questa
essere posseduti con riferimento alla categoria prevalente.
- Per le associazioni temporanee di imprese e per i consorzi di cui
all'articolo 10, comma 1, lettere d),
e) ed e-bis), della Legge di tipo orizzontale, i requisiti economico-finanziari
e tecnico-organizzativi richiesti nel bando di gara per le imprese singole
devono essere posseduti dalla mandataria o da una impresa consorziata
nelle misure minime del 40%; la restante percentuale è posseduta
cumulativamente dalla mandataria o dalle altre imprese consorziate ciascuna
nella misura minima del 10% di quanto richiesto all'intero raggruppamento.
L'impresa mandataria in ogni caso possiede i requisiti in misura maggioritaria.
- Per le associazioni temporanee di imprese e per i consorzi di cui
all'articolo 10, comma 1, lettere d),
e) ed e-bis), della Legge di tipo verticale, i requisiti economico-finanziari
e tecnico-organizzativi sono posseduti dalla capogruppo nella categoria
prevalente; nelle categorie scorporate ciascuna mandante possiede i
requisiti previsti per l'importo dei lavori della categoria che intende
assumere e nella misura indicata per l'impresa singola. I requisiti
relativi alle lavorazioni scorporabili non assunte da imprese mandanti
sono posseduti dalla impresa mandataria con riferimento alla categoria
prevalente.
- Se l'impresa singola o le imprese che intendano riunirsi in associazione
temporanea hanno i requisiti di cui al presente articolo, possono associare
altre imprese qualificate anche per categorie ed importi diversi da
quelli richiesti nel bando, a condizione che i lavori eseguiti da queste
ultime non superino il 20 per cento dell'importo complessivo dei lavori
e che l'ammontare complessivo delle qualificazioni possedute da ciascuna
sia almeno pari all'importo dei lavori che saranno ad essa affidati.
- Il mandato conferito all'impresa capogruppo dalle altre imprese riunite
deve risultare da scrittura privata autenticata. La relativa procura
è conferita al legale rappresentante dell'impresa capogruppo.
Il mandato è gratuito ed irrevocabile e la sua revoca per giusta
causa non ha effetto nei confronti della stazione appaltante.
- Al mandatario spetta la rappresentanza esclusiva, anche processuale,
delle imprese mandanti nei confronti della stazione appaltante per tutte
le operazioni e gli atti di qualsiasi natura dipendenti dall'appalto,
anche dopo il collaudo dei lavori, fino alla estinzione di ogni rapporto.
La stazione appaltante, tuttavia, può far valere direttamente
le responsabilità facenti capo alle imprese mandanti.
- Ai fini del presente regolamento, il rapporto di mandato non determina
di per sé organizzazione o associazione delle imprese riunite,
ognuna delle quali conserva la propria autonomia ai fini della gestione,
degli adempimenti fiscali e degli oneri sociali.
- Le imprese riunite dopo l'aggiudicazione possono costituire tra loro
una società anche consortile, ai sensi del libro V del titolo
V, capi 3 e seguenti del Codice Civile, per l'esecuzione unitaria, totale
o parziale, dei lavori.
- La società subentra, senza che ciò costituisca ad alcun
effetto subappalto o cessione di contratto e senza necessità
di autorizzazione o di approvazione, nell'esecuzione totale o parziale
del contratto, ferme restando le responsabilità delle imprese
riunite ai sensi della Legge.
- Il subentro ha effetto dalla data di notificazione dell'atto costitutivo
alla stazione appaltante, e subordinatamente alla iscrizione della società
nel registro delle imprese.
- Tutte le imprese riunite devono far parte della società, la
quale non può conseguire la qualificazione. Nel caso di esecuzione
parziale dei lavori, la società può essere costituita
anche dalle sole imprese interessate all'esecuzione parziale.
- Ai soli fini della qualificazione, i lavori eseguiti dalla società
sono riferiti alle singole imprese associate, secondo le rispettive
quote di partecipazione alla società stessa.
- I consorzi stabili di imprese di cui all'articolo
10, comma 1, lettera c), e articolo 12
della Legge, hanno la facoltà di far eseguire i lavori dai consorziati
senza che ciò costituisca subappalto, ferma la responsabilità
sussidiaria e solidale degli stessi nei confronti della stazione appaltante.
- I consorzi stabili conseguono la qualificazione a seguito di verifica
dell'effettiva sussistenza in capo alle singole consorziate dei corrispondenti
requisiti.
- Il conseguimento della qualificazione da parte del consorzio stabile
non pregiudica la contemporanea qualificazione delle singole imprese
consorziate, ma il documento di qualificazione di queste ultime deve
riportare la segnalazione di partecipazione ad un consorzio stabile,
nonché l'indicazione di tutti gli altri soggetti partecipanti.
- Per i primi cinque anni dalla costituzione ai fini della partecipazione
del consorzio alle gare i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi
previsti dalla normativa vigente, posseduti dalle singole imprese consorziate,
vengono sommati. Alle singole imprese consorziate si applicano le disposizioni
previste per le imprese mandanti dei raggruppamenti temporanei di imprese.
- In caso di scioglimento del consorzio stabile ai consorziati sono
attribuiti pro-quota i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi
maturati a favore del consorzio. Le quote di assegnazione devono tenere
conto dell'apporto reso dai singoli consorziati nell'esecuzione dei
lavori.
- I soggetti che intendono partecipare alle gare per l'affidamento
di concessione di lavori pubblici, se eseguono lavori con la propria
organizzazione di impresa, devono essere qualificati secondo quanto
previsto dagli articoli 8 e 9
della Legge con riferimento ai lavori direttamente eseguiti, ed essere
in possesso dei seguenti ulteriori requisiti economico-finanziari e
tecnico-organizzativi:
- fatturato medio relativo alle attività svolte negli ultimi
cinque anni antecedenti alla pubblicazione del bando non inferiore
al dieci per cento dell'investimento previsto per l'intervento;
- capitale sociale non inferiore ad un ventesimo dell'investimento
previsto per l'intervento;
- svolgimento negli ultimi cinque anni di servizi affini a quello
previsto dall'intervento per un importo medio non inferiore al cinque
per cento dell'investimento previsto per l'intervento;
- svolgimento negli ultimi cinque anni di almeno un servizio affine
a quello previsto dall'intervento per un importo medio pari ad almeno
il due per cento dell'investimento previsto dall'intervento.
- In alternativa ai requisiti previsti dalle lettere c) e d) del comma
1 il concessionario può incrementare i requisiti previsti dalle
lettere a) e b) nella misura fissata dal bando di gara, comunque compresa
fra il doppio e il triplo.
- Se il concessionario non esegue direttamente i lavori oggetto della
concessione, deve essere in possesso esclusivamente dei requisiti di
cui al comma 1, lettere a), b), c), e d).
- Qualora il candidato alla concessione sia costituito da un raggruppamento
temporaneo di soggetti o da un consorzio, i requisiti previsti al comma
1, lettere a) e b), devono essere posseduti dalla capogruppo, dalle
mandanti o dalle consorziate nella misura prevista dall'articolo
95.
- Possono presentare le proposte di cui all'articolo
37-bis della Legge, oltre ai soggetti elencati negli articoli 10
e 17, comma1, lettera f), della Legge,
soggetti che svolgono in via professionale attività finanziaria,
assicurativa, tecnico-operativa, di consulenza e di gestione nel campo
dei lavori pubblici o di pubblica utilità e dei servizi alla
collettività, che negli ultimi tre anni hanno partecipato in
modo significativo alla realizzazione di interventi di natura ed importo
almeno pari a quello oggetto della proposta.
- Possono presentare proposta anche soggetti appositamente costituiti,
nei quali comunque devono essere presenti in misura maggioritaria soci
aventi i requisiti di esperienza e professionalità stabiliti
nel comma 1.
- Al fine di ottenere l'affidamento della concessione, il promotore
deve comunque possedere, anche associando o consorziando altri soggetti,
i requisiti previsti dall'articolo 98.
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