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- Le fasi di progettazione, affidamento ed esecuzione di ogni singolo
intervento sono eseguite sotto la diretta responsabilità e vigilanza
di un responsabile del procedimento, nominato dalle amministrazioni
aggiudicatrici nell'ambito del proprio organico, prima della fase di
predisposizione del progetto preliminare da inserire nell'elenco annuale
di cui all'articolo 14, comma 1, della
Legge.
- Il responsabile del procedimento provvede a creare le condizioni affinché
il processo realizzativo dell'intervento risulti condotto in modo unitario
in relazione ai tempi e ai costi preventivati, alla qualità richiesta,
alla manutenzione programmata, alla sicurezza e alla salute dei lavoratori
ed in conformità a qualsiasi altra disposizione di legge in materia.
- Nello svolgimento delle attività di propria competenza il responsabile
del procedimento formula proposte al dirigente cui è affidato
il programma triennale e fornisce allo stesso dati e informazioni:
- nelle fasi di aggiornamento annuale del programma triennale;
- nelle fasi di affidamento, di elaborazione ed approvazione del
progetto preliminare, definitivo ed esecutivo;
- nelle procedure di scelta del contraente per l'affidamento di
appalti e concessioni;
- sul controllo periodico del rispetto dei tempi programmati e del
livello di prestazione, qualità e prezzo;
- nelle fasi di esecuzione e collaudo dei lavori.
- Il responsabile del procedimento è un tecnico in possesso
di titolo di studio adeguato alla natura dell'intervento da realizzare,
abilitato all'esercizio della professione o, quando l'abilitazione non
sia prevista dalle norme vigenti, è un funzionario con idonea
professionalità, e con anzianità di servizio in ruolo
non inferiore a cinque anni. Il responsabile del procedimento può
svolgere per uno o più interventi, nei limiti delle proprie competenze
professionali, anche le funzioni di progettista o di direttore dei lavori.
Tali funzioni non possono coincidere nel caso di interventi di cui all'articolo
2, comma 1, lettere h) ed i), e di interventi di importo superiore
a 500.000 Euro.
- In caso di particolare necessità nei comuni con popolazione
inferiore a 3.000 abitanti e per appalti di importo inferiore a 300.000
Euro diversi da quelli definiti ai sensi dell'articolo
2, comma 1, lettera h) le competenze del responsabile del procedimento
sono attribuite al responsabile dell'ufficio tecnico o della struttura
corrispondente. Ove non sia presente tale figura professionale, le competenze
sono attribuite al responsabile del servizio al quale attiene il lavoro
da realizzare.
- I soggetti non tenuti alla applicazione dell'articolo
7 della Legge devono in ogni caso garantire lo svolgimento dei compiti
previsti per il responsabile del procedimento dalle norme della Legge
e del regolamento che li riguardano.
- Il responsabile del procedimento fra l'altro:
- promuove e sovrintende agli accertamenti ed alle indagini preliminari
idonei a consentire la verifica della fattibilità tecnica,
economica ed amministrativa degli interventi;
- verifica in via generale la conformità ambientale, paesistica,
territoriale ed urbanistica degli interventi e promuove l'avvio
delle procedure di variante urbanistica;
- redige, secondo quanto previsto dall'articolo
16, commi 1 e 2 della Legge, il documento preliminare alla progettazione;
- accerta e certifica la ricorrenza delle condizioni di cui all'articolo
17, comma 4, della Legge, motiva la scelta del metodo di affidamento
degli incarichi di natura tecnica, coordina e verifica la predisposizione
dei bandi di gara, nonché il successivo svolgimento delle
relative procedure;
- coordina le attività necessarie al fine della redazione
del progetto preliminare, verificando che, nel rispetto del contenuto
del documento preliminare alla progettazione, siano indicati gli
indirizzi che devono essere seguiti nei successivi livelli di progettazione
ed i diversi gradi di approfondimento delle verifiche, delle rilevazioni
e degli elaborati richiesti;
- coordina le attività necessarie alla redazione del progetto
definitivo ed esecutivo, verificando che siano rispettate le indicazioni
contenute nel documento preliminare alla progettazione e nel progetto
preliminare, nonché alla redazione del piano di sicurezza
e di coordinamento e del piano generale di sicurezza;
- convoca e presiede nelle procedure di licitazione privata e di
appalto concorso, ove ne ravvisi la necessità, un incontro
preliminare per l'illustrazione del progetto e per consentire osservazioni
allo stesso;
- propone alla amministrazione aggiudicatrice i sistemi di affidamento
dei lavori e garantisce la conformità a legge delle disposizioni
contenute nei bandi di gara e negli inviti ; nel caso di trattativa
privata effettua le dovute comunicazioni all'Autorità, promuove
la gara informale e garantisce la pubblicità dei relativi
atti;
- richiede all'amministrazione aggiudicatrice la nomina della commissione
giudicatrice dei concorsi di idee, dei concorsi di progettazione,
degli appalti concorsi, nonché degli appalti per l'affidamento
delle concessioni di lavori pubblici;
- promuove l'istituzione dell'ufficio di direzione dei lavori ed
accerta la sussistenza delle condizioni che ai sensi dell'articolo
17, comma 4, della Legge giustificano l'affidamento dell'incarico
a soggetti esterni alla amministrazione aggiudicatrice;
- accerta e certifica le situazioni di carenza di organico in presenza
delle quali le funzioni di collaudatore sono affidate ai sensi dell'articolo
28, comma 4, della Legge ai soggetti esterni alla stazione appaltante;
- adotta gli atti di competenza a seguito delle iniziative e delle
segnalazioni del coordinatore per l'esecuzione dei lavori;
- effettua, prima dell'approvazione del progetto in ciascuno dei
suoi livelli, le necessarie verifiche circa la rispondenza dei contenuti
del documento alla normativa vigente, alle indicazioni del documento
preliminare e alle disponibilità finanziarie, nonché
all'esistenza dei presupposti di ordine tecnico ed amministrativo
necessari per conseguire la piena disponibilità degli immobili;
- nel caso di lavori eseguibili per lotti, accerta e attesta:
- l'avvenuta redazione, ai fini dell'inserimento nell'elenco
annuale, della progettazione preliminare dell'intero lavoro
e la sua articolazione per lotti;
- la quantificazione, nell'ambito del programma e dei relativi
aggiornamenti, dei mezzi finanziari necessari per appaltare
l'intero lavoro;
- l'idoneità dei singoli lotti a costituire parte funzionale,
fattibile e fruibile dell'intero intervento.
- svolge le attività necessarie all'espletamento della conferenza
dei servizi, curando gli adempimenti di pubblicità delle
relative deliberazioni ed assicurando l'allegazione del verbale
della conferenza stessa al progetto preliminare posto a base delle
procedure di appalto concorso e di affidamento della concessione
di lavori pubblici;
- svolge la funzione di vigilanza sulla realizzazione dei lavori
nella concessione di lavori pubblici, verificando il rispetto delle
prescrizioni contrattuali;
- raccoglie, verifica e trasmette all'Osservatorio dei lavori pubblici
gli elementi relativi agli interventi di sua competenza;
- accerta la data di effettivo inizio dei lavori e ogni altro termine
di svolgimento dei lavori;
- trasmette agli organi competenti della amministrazione aggiudicatrice
la proposta del coordinatore per l'esecuzione dei lavori di sospensione,
allontanamento delle imprese e dei lavoratori autonomi dal cantiere
o di risoluzione del contratto;
- assicura che ricorrano le condizioni di legge previste per le
varianti in corso d'opera;
- irroga le penali per il ritardato adempimento degli obblighi contrattuali,
anche sulla base delle indicazioni fornite dal direttore dei lavori;
- accerta e certifica negli interventi l'eventuale presenza delle
caratteristiche di cui all'articolo 2,
comma 1, lettere h) ed i);
- propone la risoluzione del contratto ogni qual volta se ne realizzino
i presupposti;
- propone la definizione bonaria delle controversie che insorgono
in ogni fase di realizzazione dei lavori.
- Il responsabile del procedimento assume il ruolo di responsabile dei
lavori, ai fini del rispetto delle norme sulla sicurezza e salute dei
lavoratori sui luoghi di lavoro, qualora il soggetto che, nella struttura
organizzativa della amministrazione aggiudicatrice sarebbe deputato
a rappresentare il committente, non intenda adempiere direttamente agli
obblighi dalle stesse norme previsti. La designazione deve contenere
l'indicazione degli adempimenti di legge oggetto dell'incarico.
- Salvo diversa indicazione, il responsabile del procedimento nello
svolgimento dell'incarico di responsabile dei lavori:
- si attiene ai principi e alle misure generali di tutela previste
dalla legge;
- determina la durata dei lavori o delle fasi di lavoro che si devono
svolgere contemporaneamente o successivamente;
- designa il coordinatore per la progettazione e il coordinatore
per l'esecuzione dei lavori;
- vigila sulla loro attività, valuta il piano di sicurezza
e di coordinamento e l'eventuale piano generale di sicurezza e il
fascicolo predisposti dal coordinatore per la progettazione;
- comunica alle imprese esecutrici i nominativi dei coordinatori
per la progettazione e per l'esecuzione dei lavori e si accerta
che siano indicati nel cartello di cantiere;
- assicura la messa a disposizione di tutti i concorrenti alle
gare di appalto del piano di sicurezza e di coordinamento e dell'eventuale
piano generale di sicurezza;
- trasmette la notifica preliminare all'organo sanitario competente
nonché, chiede, ove è necessario, alle imprese esecutrici
l'iscrizione alla camera di commercio industria e artigianato; chiede
inoltre alle stesse imprese una dichiarazione autentica in ordine
all'organico medio annuo, destinato al lavoro in oggetto nelle varie
qualifiche, da cui desumere la corrispondenza con il costo sostenuto
per il personale dipendente, unitamente ai modelli riepilogativi
annuali attestanti la congruenza dei versamenti assicurativi e previdenziali
effettuati in ordine alle retribuzioni corrisposte ai dipendenti.
- Il responsabile del procedimento svolge i propri compiti con il supporto
dei dipendenti delle amministrazioni aggiudicatrici.
- Nel caso di inadeguatezza dell'organico, il responsabile del procedimento
propone all'amministrazione aggiudicatrice l'affidamento delle attività
di supporto secondo le procedure e con le modalità previste dalla
normativa vigente. I soggetti affidatari devono essere muniti di assicurazione
professionale.
- Gli affidatari dei servizi di supporto di cui al presente articolo
non possono partecipare agli incarichi di progettazione ovvero ad appalti
e concessioni di lavori pubblici nonché a subappalti e cottimi
dei lavori pubblici con riferimento ai quali abbiano espletato i propri
compiti direttamente o per il tramite di altro soggetto che risulti
controllato, controllante o collegato a questi ai sensi dell'articolo
17, comma 9, della Legge.
- Il responsabile del procedimento che violi gli obblighi posti a suo
carico dalla Legge e dal presente regolamento o che non svolga i compiti
assegnati con la dovuta diligenza è escluso dalla ripartizione
dell'incentivo previsto dall'articolo 18
della Legge relativamente all'intervento affidatogli, ed è tenuto
a risarcire i danni derivati alla amministrazione aggiudicatrice in
conseguenza del suo comportamento, ferme restando le responsabilità
disciplinari previste dall'ordinamento di appartenenza.
- Della convocazione della conferenza dei servizi è data pubblicità,
almeno dieci giorni prima della data di svolgimento della stessa, mediante
comunicazione, con contestuale allegazione del progetto, da effettuarsi
all'Albo pretorio del comune ovvero, nel caso di amministrazioni aggiudicatrici
diverse dal comune, utilizzando forme equivalenti di pubblicità.
Con le stesse modalità di cui sopra e per i dieci giorni successivi
alla data di conclusione dei lavori della conferenza dei servizi viene
data pubblicità alle determinazioni assunte in quella sede con
il relativo verbale.
- In caso di affidamento mediante appalto-concorso o concessione dei
lavori pubblici, ove sia necessario o opportuno procedere alla conferenza
dei servizi, l'amministrazione aggiudicatrice ne dispone la convocazione
sulla base del progetto preliminare; il relativo verbale integra il
progetto preliminare posto a base di gara.
- Ai sensi dell'articolo 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241 sono
sottratte all'accesso le relazioni riservate del direttore dei lavori
e dell'organo di collaudo sulle domande e sulle riserve dell'impresa.
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