1. Dal 1° gennaio 1999 sono accreditate alle singole regioni le disponibilità esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo sulle annualità corrisposte dallo Stato alla sezione autonoma per l'edilizia residenziale della Cassa depositi e prestiti, relativamente ai limiti di impegno autorizzati:
a) dagli articoli 36, 37 e 38 della legge 5 agosto 1978, n. 457;
b) dall'articolo 9 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 629, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 febbraio 1980, n. 25;
c) dai commi quarto ed undicesimo dell'articolo 1, dai commi undicesimo e dodicesimo dell'articolo 2 e dall'articolo 21 quinquies del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1982, n. 94;
d) dal comma settimo dell'articolo 3 del decreto-legge 7 febbraio 1985, n. 12, convertito con modificazioni dalla legge 5 aprile 1985, n. 118;
e) dal comma 3 dell'articolo 22 della legge 11 marzo 1988, n. 67;
f) dal comma 1 dell'articolo 2 della legge 17 febbraio 1992, n. 179.
2. A decorrere dal 1° gennaio 1998, sono versate alle regioni secondo la ripartizione effettuata dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), le annualità relative ai limiti di impegno autorizzati:
a) dagli articoli 36 e 38 della legge 5 agosto 1978, n. 457;
b) dall'articolo 9 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 629, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 febbraio 1980, n. 25;
c) dai commi quarto e undicesimo dell'articolo 1 e dal comma 12 dell'articolo 2 del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1982, n. 94;
d) dall'articolo 3, comma settimo, del decreto-legge 7 febbraio 1985, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 1985, n. 118;
e) dal comma 3 dell'articolo 22 della legge 11 marzo 1988, n. 67.
3. L'erogazione dei fondi di cui all'articolo 10 della legge 14 febbraio 1963, n. 60, attribuiti a ciascuna regione, il cui versamento è stato prorogato dall'articolo 22 della legge 11 marzo 1988, n. 67 e dall'articolo 3, comma 24, della legge 8 agosto 1995, n. 355, è effettuato dalla Cassa depositi e prestiti su richiesta delle regioni, nei limiti delle disponibilità a ciascuna regione attribuite.
4. Le regioni possono utilizzare le eventuali economie sulle annualità di cui al comma 2 e, per esigenze di cassa, effettuare anticipazioni sul fondo di cui al comma 3, per far fronte agli oneri derivanti da quanto previsto dalle seguenti disposizioni:
a) articolo 1, comma 9, della legge 23 dicembre 1992, n. 498;
b) articolo 13, comma 8, della legge 24 dicembre 1993, n. 538;
c) articolo 38 della legge 23 dicembre 1994, n. 725;
d) articolo 1, comma 60, della legge 28 dicembre 1995, n. 549.
5. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, e 3 del presente articolo si applicano ai rientri di cui alle lettere e) ed f) dell'articolo 13 della legge 5 agosto 1978, n. 457, nonché a quelli dell'articolo 18 della legge 17 febbraio 1992, n. 179.
6. Le risorse finanziarie relative alle funzioni conferite con il presente decreto legislativo sono devolute alle regioni contestualmente alla data del trasferimento, con corrispondente soppressione o riduzione dei capitoli di bilancio dello Stato interessati.
7. Le risorse statali destinate alle finalità di cui all'articolo 59 vengono determinate annualmente nella legge finanziaria, sentita la Conferenza unificata.
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1. Nell'ambito del riordino di cui all'articolo 9, è ricompresa, in particolare, la sezione autonoma per l'edilizia residenziale pubblica della Cassa depositi e prestiti.
2. Ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera d), della legge 15 marzo 1997, n. 59, sono soppressi, contestualmente all'avvenuto trasferimento delle competenze, secondo le modalità di cui all'articolo 63 del presente decreto legislativo:
a) il Comitato per l'edilizia residenziale pubblica (CER) presso il Ministero dei lavori pubblici e il relativo comitato esecutivo;
b) il Segretariato generale del CER e il centro permanente di documentazione.
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1. La competente amministrazione dello Stato propone alla Conferenza Statoregioni, di cui all'articolo 9 della legge 15 marzo 1997, n. 59, i criteri, le modalità ed i tempi per il trasferimento delle competenze alle regioni. Raggiunta l'intesa, sono attivati accordi di programma tra la competente amministrazione dello Stato e ciascuna regione per rendere operativo il trasferimento stesso, tenendo conto della necessità di garantire l'efficacia delle procedure in essere.
2. In ogni caso l'intero processo di trasferimento deve completarsi entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo.
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1. Con successivo provvedimento legislativo verrà definito l'assetto del patrimonio di edilizia residenziale pubblica, fatto salvo quello di proprietà degli enti locali.
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Sezione IV - catasto, servizi geotopografici e conservazione dei registri immobiliari

Art. 65.

(Funzioni mantenute allo Stato)

1. Sono mantenute allo Stato le funzioni relative:
a) allo studio e allo sviluppo di metodologie inerenti alla classificazione censuaria dei terreni e delle unità immobiliari urbane;
b) alla predisposizione di procedure innovative per la determinazione dei redditi dei terreni e degli immobili urbani ai fini delle revisioni generali degli estimi e del classamento;
c) alla disciplina dei libri fondiari;
d) alla tenuta dei registri immobiliari, con esecuzione delle formalità di trascrizione, iscrizione, rinnovazione e annotazione di visure ipotecarie;
e) alla disciplina delle imposte ipotecarie, catastali, delle tasse ipotecarie e dei tributi speciali, ivi compresa la regolamentazione di eventuali privilegi, di sgravi e rimborsi, nonché dell'annullamento dei carichi connessi a tali imposte;
f) all'individuazione di metodologie per l'esecuzione di rilievi e aggiornamenti topografici e la formazione di mappe e cartografie catastali;
g) al controllo di qualità delle informazioni, e al monitoraggio dei relativi processi di aggiornamento;
h) alla gestione unitaria e certificata dei flussi di aggiornamento delle informazioni di cui alla lettera g), assicurando il coordinamento operativo per la loro utilizzazione attraverso la rete unitaria delle pubbliche amministrazioni e consentendo l'accesso ai dati ai soggetti interessati;
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1. Sono attribuite, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59, ai comuni le funzioni relative:
a) alla conservazione, utilizzazione e aggiornamento degli atti del catasto terreni e del catasto edilizio urbano, nonché alla revisione degli estimi e del classamento, fermo restando quanto previsto dall'articolo 65, lettera h);
b) alla delimitazione di zone agrarie interessate ad eventi calamitosi;
c) alla rilevazione dei consorzi di bonifica e degli oneri consortili gravanti sugli immobili.
2. Nelle zone montane le funzioni di cui al comma 1 possono essere esercitate dalle comunità montane d'intesa con i comuni componenti.
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1. Allo svolgimento dei compiti di cui alle lettere d), g) e h) del comma 1 dell'articolo 65, e al coordinamento delle funzioni mantenute allo Stato e di quelle attribuite ai comuni, si provvede attraverso l'istituzione, con i decreti legislativi di cui all'articolo 9 del presente decreto legislativo, di un apposito organismo tecnico, assicurando la partecipazione delle amministrazioni statali e dei comuni.
2. Alla formazione di mappe e di cartografia catastale e speciale, al rilevamento e aggiornamento topografico, all'elaborazione di osservazioni geodetiche e all'esecuzione delle compensazioni di reti trigonometriche e di livellazione, provvedono, per quanto di rispettivo interesse, lo Stato, le regioni, le province e i comuni, anche attraverso alle comunità montane, avvalendosi di norma dell'organismo tecnico di cui al comma 1.
3. Allo svolgimento dei compiti di cui al comma 1 i comuni possono, al fine di contenere le spese, provvedere anche mediante convenzioni con l'organismo tecnico di cui allo stesso comma 1 e le amministrazioni che svolgono corrispondenti funzioni a livello centrale.
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Capo III - Protezione della natura e dell'ambiente, tutela dell'ambiente dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti
Sezione I - Funzioni di carattere generale e di protezione della fauna e della flora

Art. 68.

(Funzioni)

1. è soppresso il programma triennale per la tutela dell'ambiente.
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1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59, sono compiti di rilievo nazionale per la tutela dell'ambiente quelli relativi:
a) al recepimento delle convenzioni internazionali e delle direttive comunitarie relative alla tutela dell'ambiente e alla conseguente definizione di obiettivi e delle iniziative necessarie per la loro attuazione nell'ordinamento nazionale;
b) alla conservazione e alla valorizzazione delle aree naturali protette, terrestri e marine ivi comprese le zone umide, riconosciute di importanza internazionale o nazionale, nonché alla tutela della biodiversità, della fauna e della flora specificamente protette da accordi e convenzioni e dalla normativa comunitaria;
c) alla relazione generale sullo stato dell'ambiente;
d) alla protezione, alla sicurezza e all'osservazione della qualità dell'ambiente marino;
e) alla determinazione di valori limite, standard, obiettivi di qualità e sicurezza e norme tecniche necessari al raggiungimento di un livello adeguato di tutela dell'ambiente sul territorio nazionale;
f) alla prestazione di supporto tecnico alla progettazione in campo ambientale, nelle materie di competenza statale;
g) all'esercizio dei poteri statali di cui all'articolo 18 della legge 8 luglio 1986, n. 349;
h) all'acquisto, al noleggio e all'utilizzazione di navi e aerei speciali per interventi di tutela dell'ambiente di rilievo nazionale;
i) alle variazioni dell'elenco delle specie cacciabili, ai sensi dell'articolo 18, comma 3, della legge 11 febbraio 1992, n. 157;
l) all'indicazione delle specie della fauna e della flora terrestre e marine minacciate di estinzione;
m) all'autorizzazione in ordine all'importazione e all'esportazione di fauna selvatica viva appartenente alle specie autoctone;
n) all'elencazione dei mammiferi e rettili pericolosi;
o) all'adozione della carta della natura;
p) alle funzioni di cui alle lettere a), b), c) ed e) dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, come risultano modificate dall'articolo 1, comma 8, della legge 19 maggio 1997, n. 137, nonché quelle attualmente esercitate dallo Stato fino all'attuazione degli accordi di programma di cui all'articolo 72.
2. Lo Stato continua a svolgere, in via concorrente con le regioni, le funzioni relative:
a) alla informazione ed educazione ambientale;
b) alla promozione di tecnologie pulite e di politiche di sviluppo sostenibile;
c) alle decisioni di urgenza a fini di prevenzione del danno ambientale;
d) alla protezione dell'ambiente costiero.
3. Sono altresì mantenute allo Stato le attività di vigilanza, sorveglianza monitoraggio e controllo finalizzate all'esercizio delle funzioni e dei compiti di cui al comma 1, ivi comprese le attività di vigilanza sull'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente (ANPA) e sull'Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata al mare (ICRAM).
4. I compiti di cui al comma 1, lettere b) e p), sono esercitati, sentita la Conferenza unificata e i compiti di cui al comma 1, lettera o) sono esercitati previa intesa con la Conferenza Stato regioni.
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1. Tutte le funzioni amministrative non espressamente indicate nelle disposizioni degli articoli 68 e 69 sono conferite alle regioni e agli enti locali e tra queste, in particolare:
a) i compiti di protezione ed osservazione delle zone costiere;
b) il controllo in ordine alla commercializzazione e detenzione degli animali selvatici, il ricevimento di denunce, i visti su certificati di importazione, il ritiro dei permessi errati o falsificati, l'autorizzazione alla detenzione temporanea, ad eccezione della normativa di cui alla Convenzione sul commercio internazionale delle specie di fauna e di flora selvatiche minacciate di estinzione (CITES), resa esecutiva dalla legge 19 dicembre 1975, n. 874;
c) le competenze attualmente esercitate dal Corpo forestale dello Stato, salvo quelle necessarie all'esercizio delle funzioni di competenza statale.

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