LICEO MINGHETTI
Piano dell'Offerta Formativa
Regolamento di disciplina degli studenti

Approvato dal Consiglio d’Istituto il 14 dicembre 2009

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 Art. 1 Doveri
1. Lo/ a studente /ssa è puntuale ed assiduo alle lezioni e si assenta solo per gravi e giustificati motivi, per i quali informa la scuola.
2.  Lo/ a studente /ssa si presenta a scuola con il materiale didattico occorrente.
3. Lo/ a studente /ssa usa un linguaggio corretto, evita ogni aggressività e le parole offensive.
4.  Lo/ a studente /ssa, in caso di discordie, si appella ad un arbitro neutrale ed autorevole, reperito in ambito scolastico (Docente, non docente, preside, compagno autorevole..).
5. Lo/ a studente /ssa segue esclusivamente la lezione che gli viene impartita e non si occupa di altre discipline, né attende ad attività di qualsiasi tipo.
6. Lo/ a studente /ssa ha dovere di obbedienza rispetto a quanto legittimamente richiesto dal personale della scuola.
7. Lo/ a studente /ssa fornisce la documentazione richiesta dall’amministrazione della scuola, nei modi e nei tempi richiesti .
8. Lo/ a studente /ssa mantiene in ogni momento della vita scolastica, un comportamento serio, educato e corretto. Rispetta gli insegnanti, i compagni, il personale non docente ed il loro lavoro.
9. Lo/ a studente /ssa rispetta e fa rispettare i beni degli altri, il patrimonio della scuola e l'ambiente dove studia e lavora; collabora a renderlo confortevole ed accogliente.
10. Lo/ a studente /ssa risarcisce i danni, anche involontari, causati alle persone, agli arredi e alle attrezzature. Il mancato risarcimento darà luogo ad una sanzione disciplinare adeguata al valore del risarcimento non corrisposto. In caso di mancato risarcimento congruamente elevato, la scuola procederà a richiedere il risarcimento secondo le disposizioni di legge.
11. Lo/ a studente /ssa utilizza le strutture, le attrezzature e i servizi della scuola, anche fuori dell'orario delle lezioni, secondo le regole e procedure prescritte nel rispetto delle norme di sicurezza.
12. Lo/ a studente /ssa ha il diritto e il dovere di contribuire al buon funzionamento della scuola anche attraverso suggerimenti e proposte.

 Art. 2 Codice disciplinare
1. Le sanzioni disciplinari si ispirano ai principi di gradualità, proporzionalità e giustizia e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità e al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica. Le sanzioni tengono sempre conto della situazione personale dello studente.
2. Per quanto possibile, le sanzioni si ispirano al principio della riparazione del danno . La riparazione non estingue la mancanza.
3. La responsabilità disciplinare è personale; la sanzione è pubblica.
4. In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell’altrui personalità. Nessuna sanzione può influire sulla valutazione del profitto. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni senza prima aver potuto esprimere le proprie ragioni.
5. In caso di atti o comportamenti che violano le norme del codice penale, il dirigente della scuola, quando sia tenuto dal codice stesso, provvede tempestivamente alla denuncia, della quale informa la famiglia e il consiglio di classe dello/ a studente /ssa interessato/a .
6. Ai fini della recidiva, si tiene conto solo delle sanzioni disciplinari irrogate nel corso dello stesso anno scolastico. Per recidiva s'intende la reiterazione generica della violazione dei doveri.
7. Per infrazioni gravi che comportino l’allontanamento dalla scuola da 5 a 15 giorni, il Consiglio di classe stabilisce le modalità per garantire che lo/ a studente /ssa non abbia un danno dall'interruzione temporanea degli studi. Lo/ a studente /ssa e la famiglia hanno l’obbligo di rispettare il piano di recupero predisposto dal Consiglio di classe. Nei periodi di allontanamento deve essere previsto, per quanto possibile, un rapporto di collaborazione con lo/ a studente /ssa e con i suoi genitori tale da predisporre il rientro nella comunità scolastica e da rendere meno pesante l’allontanamento stesso.

 Art. 3 Organi competenti
1. Gli organi competenti deliberano sulla sanzione disciplinare, dopo che lo/ a studente /ssa e la famiglia sono stati convocati e ricevuti dal dirigente, nel caso di sanzioni più gravi.
2. Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d'esame sono inflitte dalla commissione di esame e sono applicabili anche ai candidati esterni.
3. Le procedure relative all'irrogazione della sanzione disciplinare debbono concludersi entro 30 giorni dall'avvenuta contestazione. Superato tale limite temporale il procedimento è estinto.
4. Le riunioni degli organi competenti avvengono con la partecipazione dei rappresentanti degli studenti e dei genitori. Il voto relativo alla decisioni disciplinari è segreto. Non è consentita l'astensione.
5. La contestazione può avvenire anche verbalmente, per le sanzioni lievi e, in forma scritta, per quelle più gravi. La contestazione scritta viene inviata esclusivamente dal dirigente scolastico.

Art. 4 Procedure
1. Le violazioni, da parte degli studenti, dei doveri disciplinati nella vigente legislazione scolastica e, in particolare, nello Statuto degli studenti, danno luogo, secondo la gravità dell'infrazione, all'applicazione delle sanzioni disciplinari di cui ai successivi commi.
Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate alla infrazione disciplinare e ispirate, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale dello studente.
Allo/ a studente /ssa è sempre offerta la possibilità di convertirle in attività in favore della comunità scolastica. Tali attività alternative alle sanzioni, da svolgere per un congruo numero di ore, possono consistere in attività di volontariato nell’ambito della comunità scolastica, le attività di segreteria, la pulizia dei locali della scuola, le piccole manutenzioni, l’attività di ricerca, il riordino di cataloghi e di archivi presenti nelle scuole, la frequenza di specifici corsi di formazione su tematiche di rilevanza sociale o culturale, la produzione di elaborati (composizioni scritte o artistiche) che inducano lo/ a studente /ssa a uno sforzo di riflessione e di rielaborazione critica di episodi verificatisi nella scuola, etc.
2. Le sanzioni lievi, irrogate direttamente dal docente e dal Dirigente scolastico, sono le seguenti:
2.1 ammonizione orale annotata sul registro di classe o personale;
2.2. ammonizione scritta annotata sul libretto personale e verbalizzata sul registro di classe;
2.3. ammonizione scritta verbalizzata sul registro di classe e comunicata alla famiglia;
2.4. ammonizione scritta verbalizzata sul registro personale del docente, nel caso in cui la mancanza abbia attinenza con l’attività didattica relativa alla materia.
3. Le sanzioni gravi, irrogate dal Dirigente scolastico consistono nell’affidamento di:
3.1. attività adeguate alle mancanze rilevate:
• azioni per rendere l’ambiente scolastico più accogliente: pulizia, ordine, manutenzione;
• affidamento di lavori didattici aggiuntivi anche con prolungamento della presenza a scuola per attività in favore della comunità scolastica di recupero del rispetto e della correttezza del comportamento
• altre attività proposte dai docenti, sempre improntate al rispetto della dignità dello/ a studente/ ssa;
3.2. temporaneo allontanamento dalla comunità scolastica e/o misure equivalenti:
• sospensione dalle lezioni fino a 5 giorni;
• sospensione dalle lezioni fino a 15 giorni.
3.3. Nel caso in cui lo/ a studente / ssa non esegua le sanzioni sopra richiamate, sarà riavviata la procedura per l’irrogazione di sanzioni superiori.
3.4. Espulsione dalla scuola.

 Prospetto delle sanzioni e delle procedure

 

SANZIONI
DISCIPLINARI

NATURA DELLE MANCANZE

ORGANO
COMPETENTE

1

Ammonizione orale con segnalazione sul registro di classe e/o personale.

- Ritardi ingiustificati ripetuti
- Mancato assolvimento dei doveri scolastici
- Comportamenti scorretti nei confronti dei compagni: atteggiamenti negativi, offese, modi ed espressioni volgari, ecc.

Insegnante

2

Ammonizione scritta sul Libretto personale e verbalizzata sul registro di classe e/o personale.

- Non osservanza delle disposizioni organizzative e di sicurezza
- Disturbo e interruzione della lezione in quanto pubblico servizio
- Mancato assolvimento dei doveri scolastici (non eseguire i compiti, non rispettare le consegne, non portare il materiale occorrente, ecc..)
- Mancata giustificazione delle assenze
- Uso scorretto delle strutture, degli strumenti, dei sussidi e delle attrezzature

Insegnante

3

Ammonizione scritta, verbalizzata sul registro e comunicata per iscritto alla famiglia.
-reiterarsi dei casi di cui sopra
-uso del cellulare in classe

Dirigente Scolastico

4

Ammonizione scritta con
annotazione sul registro personale del docente.
Nei casi più gravi e recidive, sanzioni, irrogazione di sanzioni che prevedono attività volte a favorire l’acquisizione di comportamenti responsabili (art. 4, comma 3 del presente
Regolamento).
- copiatura premeditata e/o reiterata, aggravata dall’uso di strumenti tecnologici

Dirigente Scolastico,
sentito il coordinatore del consiglio di classe.

5

Ammonizione con
convocazione della famiglia anche per l’eventuale rifusione e riparazione del danno (vedi Patto di responsabilità).
Nei casi più gravi e recidive, interventi volti a favorire l’acquisizione di comportamenti responsabili (Art. 4, comma 3 del Regolamento).
- danno colposo alle strutture, agli strumenti, ai sussidi, alle attrezzature
- uso non autorizzato del cellulare

Dirigente Scolastico,
sentito il coordinatore del
consiglio di classe

6

Sospensione fino a 5 giorni, nel caso di comportamenti di particolare gravità
- manifestazioni gravi di aggressività fisica verso i compagni o il personale della scuola
- danno volontario alle strutture, agli strumenti, ai sussidi, alle attrezzature
- uso del cellulare in particolare in caso di usi che violino la privacy
- offesa verbale agli studenti e/o al personale

Dirigente Scolastico,
dopo la convocazione
Consiglio di Classe
entro 10 giorni dal verificarsi dell’episodio

7

Sospensione dalle lezioni,
fino a 15 giorni

- grave offesa e oltraggio agli studenti e/o al personale dell’Istituto
- attività di propaganda e teorizzazione della discriminazione nei confronti di altre persone
- comportamenti penalmente perseguibili

Dirigente Scolastico,
dopo la convocazione del
Consiglio di Classe
entro 10 giorni dal verificarsi
dell’episodio

8

Sospensione dalle lezioni anche oltre 15 giorni e fino alll’espulsione.
- gravi e reiterati comportamenti
violenti e/o lesivi della dignità delle persone
- fatti di grave entità e che turbino il regolare funzionamento della scuola 

Dirigente Scolastico,
dopo la convocazione del
Consiglio di Classe
entro 10 giorni dal verificarsi
dell’episodio

Sono considerate gravi le infrazioni disciplinari sub 5, 6, 7, 8.
Per fatti particolarmente gravi, viene deliberata dal Collegio dei Docenti, su proposta del Consiglio di classe, la sospensione oltre i 15 giorni. Il dal Consiglio di Istituto dovrà ratificare la decisione del Collegio Docenti.
Il dirigente scolastico adotterà il provvedimento deliberato.

Art. 5 Organo di garanzia
1. Il Consiglio d’istituto istituisce un Organo di Garanzia composto da quattro membri. Esso è presieduto dal dirigente scolastico e composto da un docente, uno studente, un genitore e i relativi membri supplenti, tutti individuati fra i membri eletti nel consiglio medesimo. Per la validità delle riunioni è richiesta la presenza di almeno tre dei quattro membri. Le decisioni sono assunte a maggioranza assoluta dei presenti e, in caso di parità, prevale il voto di chi presiede. Non è ammesso il voto d’astensione.
2. L’Organo di Garanzia dura in carica tre anni con integrazione annuale della componente studentesca del Consiglio d’Istituto.
3. All’Organo di Garanzia sono rivolti i ricorsi contro le decisioni che non comportano l’allontanamento dalla scuola superiore ai 15 giorni. I ricorsi debbono essere inviati all’O. di G. entro quindici giorni dalla comunicazione della sanzione. L’O. di G. delibera entro i dieci giorni successivi al ricorso.
4. L’Organo di Garanzia si pronuncia su richiesta degli studenti dell’Istituto o di chi ne abbia interesse (genitori o studenti) anche sui conflitti che sorgono all’interno della scuola in merito all’applicazione del DPR 24 giugno 1998 n. 249 (Statuto delle studentesse e degli studenti), modificato dal D.P.R. 235 21 novembre 2007, così come recepito dal Regolamento d’Istituto.
5. Avverso le decisioni assunte dall’Organo di Garanzia d’Istituto potrà essere opposto ricorso all’Organo di Garanzia Regionale

 Art. 6
(Norma finale)
1. Le presenti norme fanno parte integrante del regolamento interno e della Carta dei servizi della scuola. Eventuali modificazioni sono deliberate a maggioranza assoluta del Consiglio di istituto, anche su proposta e previa consultazione degli organi collegiali rappresentativi delle varie componenti e, comunque, sentito il parere del Collegio dei Docenti.
2. Copie del presente regolamento, unitamente a quelli del regolamento interno e della Carta dei servizi della scuola sono distribuite alle singole classi e pubblicate sul sito Web della scuola. I genitori sono informati all'atto dell'iscrizione.

Art. 7.
(Normativa generale)
Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si fa riferimento alla norma generale (DPR 21 novembre 2007, n. 235).