COMPITI DEGLI ISTITUTI ZOOPROFILATTICI SPERIMENTALI

Gli istituti zooprofilattici sperimentali sono tenuti, in via ordinaria, ad assicurare:

  1. la ricerca sperimentale su eziologia, patogenesi e profilassi delle malattie infettive e diffusive degli animali;
  2. il servizio diagnostico delle malattie degli animali e delle zoonosi;
  3. gli accertamenti analitici ed il supporto tecnico-scientifico ed operativo necessari alle azioni di polizia veterinaria e all’attuazione dei piani di profilassi, risanamento ed eradicazione;
  4. la ricerca in materia di igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche e il supporto tecnico-scientifico ed operativo per le azioni di difesa sanitaria e di miglioramento delle produzioni animali;
  5. il supporto tecnico, scientifico ed operativo all’azione di farmaco-vigilanza veterinaria;
  6. la sorveglianza epidemiologica nell’ambito della sanità animale, igiene delle produzioni zootecniche, igiene degli alimenti di origine animale, anche mediante l’attivazione di centri epidemiologici;
  7. l’esecuzione degli esami e analisi necessari all’attività di controllo sugli alimenti di origine animale;
  8. l’esecuzione degli esami e analisi necessari all’attività di controllo sull’alimentazione animale;
  9. lo studio, la sperimentazione di tecnologie e metodiche necessarie al controllo sulla salubrità degli alimenti di origine animale e dell’alimentazione animale;
  10. la formazione di personale specializzato nel campo della zooprofilassi anche presso istituti e laboratori di Paesi esteri;
  11. l’attuazione di iniziative statali o regionali per la formazione e l’aggiornamento di veterinari e di altri operatori;
  12. l’effettuazione di ricerche di base e finalizzate, per lo sviluppo delle conoscenze nell’igiene e sanità veterinaria, secondo programmi e anche mediante convenzioni con università e istituti di ricerca italiani e stranieri, nonché su richiesta dello Stato, di regioni ed enti pubblici e privati;
  13. l’assolvimento di ogni altro compito di interesse veterinario che venga loro demandato dalle regioni o dallo Stato, sentite le regioni interessate;
  14. la cooperazione tecnico-scientifica con istituti del settore veterinario anche esteri, previa opportune intese con il Ministero della Sanità;
  15. l’elaborazione ed applicazione di metodi alternativi all’impiego di modelli animali nella sperimentazione scientifica;
  16. la propaganda, la consulenza e l’assistenza agli allevatori per la bonifica zoosanitaria e per lo sviluppo ed il miglioramento igienico delle produzioni animali.

 

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Aggiornato il giorno 24 ottobre 1997